La firma digitale e gli “strumenti scrittori” volatili della Cassazione

La sentenza n. 6524 emessa dalla Cassazione – Sezione lavoro il 18 marzo 2009 fornisce un criterio interpretativo che pone fine alla diatriba (molto in voga fino a qualche anno fa) sulla possibilità di usare username e password come equivalente della firma digitale (ricordate il famigerato decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo?).

Decidendo su un caso relativo alla legittimità o meno dell’uso di una matita per datare un assegno, la Corte scrive:

quando per la validità o la prova di un atto è richiesta dal legislatore la forma scritta senza indicare uno specifico mezzo di scrittura, non esistono vincoli in ordine alla scelta di tale mezzo; tuttavia tale libertà non è assoluta ma incontra un preciso limite nella stessa funzione che la forma prescritta svolge in relazione alle caratteristiche precipue del tipo di atto così come emergenti dalla relativa disciplina giuridica. Con riguardo ai titoli di credito, considerate le caratteristiche dei medesimi … (…) è da escludere che possa garantire la funzione assegnata dal legislatore alla forma scritta l’uso di strumenti scrittori (conosciuti o ancora ignoti) non idonei ad assicurare una sufficiente “stabilità” al testo scritto, ossia di tutti quei mezzi di scrittura in tutto o in parte alterabili e/o cancellabili con facilità, anche involontariamente, senza lasciare di ciò segni evidenti, con la conseguenza che deve ritenersi non apposta la data scritta a matita su di un assegno bancario”.

Applicando questo principio di dirito ai file, è evidente che – quali che siano le fantasiose e bizantine definizioni del legislatore, o le altrettanto stravaganti interpretazioni dei pratici – il discrimine normativo fra ciò che “vale” e ciò che “non vale” in materia documentale è il grado di resistenza all’alterabilità, o meglio, usando le parole della Corte, l’idoneità dello “strumento scrittorio” ad assicurare una sufficiente “stabilità” al testo scritto.

Un file puro e semplice, o anche uno protetto da sistemi non sufficientemente forti (come i PDF, protetti da misure facilmente aggirabili con uno dei tanti crack legalmente acquistabili) non assicurano la stabilità di cui parla la Corte e come tali, da soli, non hanno alcun valore.

Diverso è il caso se il contenuto del file “instabile” è confermato da altri elementi di prova. In questo caso, pur non essendo forma scritta in senso tecnico, può far fede dei fatti rappresentati.

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