Natura “perdurante” e termine di contestazione discrezionale per gli illeciti amministrativi in materia di protezione dei dati personali

Versione preprint dell’articolo pubblicato sul n. 4/2020 della rivista Diritto di internet – Pacini editore

Corte di cassazione; sez. II civile; ordinanza 3 settembre 2020; Pres. Felice Manna; Rel. Chiara Besso Marcheis; Postel S.p.a. (Avv. Paolo Ricchiuto) c. Autorità garante per la protezione dei dati personali (Avvocatura generale dello Stato)

In materia di trattamento di dati personali, gli illeciti amministrativi di omessa informativa e omessa raccolta del consenso hanno carattere continuativo e “perdurante” fino alla conclusione degli accertamenti compiuti dall’autorità nazionale di protezione dei dati (1)

In materia di illeciti amministrativi relativi al trattamento di dati personali il dies a quo computo del termine di novanta giorni per la notificazione del verbale di contestazione decorre dall’accertamento della violazione, che non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto e con l’acquisizione della documentazione ad esso relativa, ma richiede l’elaborazione dei dati cosi? ottenuti al fine di individuare gli elementi costitutivi delle eventuali violazioni (2) Continue reading “Natura “perdurante” e termine di contestazione discrezionale per gli illeciti amministrativi in materia di protezione dei dati personali”

Possibly Related Posts:


Nessun compenso al dipendente che “regala” il software al datore di lavoro

Per la Cassazione, il dipendente che fa usare liberamente all’azienda il software da lui realizzato al di fuori dell’orario e dell’ambito lavorativo non ha diritto a un compenso
di Andrea Monti – PC Professionale n. 260

Continue reading “Nessun compenso al dipendente che “regala” il software al datore di lavoro”

Possibly Related Posts:


Cass. Sez. lavoro – Sent. 15534/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Continue reading “Cass. Sez. lavoro – Sent. 15534/12”

Possibly Related Posts:


Cass. sez. lavoro – Sent. 2722/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Continue reading “Cass. sez. lavoro – Sent. 2722/2012”

Possibly Related Posts:


Cass. S.U. Ord. 1780/11

bollino SIAE – natura tributaria – sussiste
bollino SIAE – natura tributaria – giurisdizione tributaria in luogo di quella ordinaria – sussiste

Continue reading “Cass. S.U. Ord. 1780/11”

Possibly Related Posts:


Cass. civile – sez. lavoro, Sent. 4375/10

Licenziamento per giusta causa – dati di traffico internet rilevati da sistemi di URL filtering – controllo preterintenzionale – violazione dell’art. 4 L. 300/70 – sussiste
Licenziamento per giusta causa – dati di traffico internet rilevati da sistemi di URL filtering – controllo preterintenzionale – violazione dell’art. 4 L. 300/70 – inutilizzabilità processuale – sussiste
I controlli difensivi che riguardano l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso sono soggetti all’art. 4 L.300/70.

Continue reading “Cass. civile – sez. lavoro, Sent. 4375/10”

Possibly Related Posts:


Cass. civile Sez. lavoro – Sent. 15327/09

Deve escludersi che sempre ed in ogni caso, quando si abbia una divulgazione dei dati relativi alla persona, si realizzi una violazione della L. n. 675 del 1996 a tutela del legittimo trattamento dei dati personali, non potendosi prescindere da un giudizio di comparazione, rimesso al giudice di merito, degli interessi in gioco.

Continue reading “Cass. civile Sez. lavoro – Sent. 15327/09”

Possibly Related Posts:


Cass. Sez. I civile Sent. 581/07

L.633/41 – programmi per elaboratore – formulazione e organizzazione autonome rispetto a programmi analoghi – originalità – sussiste
L.633/41 – programmi per elaboratore – verifica dell’originalità – giudizio di fatto – sindacabilità in sede di legittimità per soli vizi di motivazione
La creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti.
La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione.

Continue reading “Cass. Sez. I civile Sent. 581/07”

Possibly Related Posts:


Cass. sez. lavoro Sent. 19554/06

Comunicazione a terzi di password aziendale riservata da parte del dipendente – inadempimento grave – liceita’ del licenziamento – sussiste

Continue reading “Cass. sez. lavoro Sent. 19554/06”

Possibly Related Posts:


Cass. civile Sez. I – Sent.14390/05

Pubblicità del dato personale – automatica liceità del tratamento – non sussiste – presenza delle condizioni di legge per il trattamento – necessità.
Enti pubblici – Trattamento di dati sensibili per finalità dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile nell’ambito del rapporto di lavoro – necessità del preventivo consenso del dipendente e dell’autorizzazione del Garante per i dati personali – non sussiste.
Non è la pubblicità in se del dato che ne consente il trattamento, ricavandosi da esso ulteriore valore informativo, ma la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
I soli soggetti pubblici possono trattare dati sensibili in deroga, sia alla regola del consenso scritto, sia a quella della preventiva autorizzazione del Garante a condizione che vi sia: i) una finalità di interesse pubblico; ii) una espressa disposizione di legge autorizzatoria; iii) una specificazione legislativa dei tipi di dati trattabili e delle operazioni eseguibili. La rilevante finalità di interesse pubblico sussiste nel caso di trattamenti diretti all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile nell’ambito dei rapporti di lavoro.

Continue reading “Cass. civile Sez. I – Sent.14390/05”

Possibly Related Posts:


Cass. Sez. Lavoro Sent. 02912/04

R.G.N. 6060/2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Continue reading “Cass. Sez. Lavoro Sent. 02912/04”

Possibly Related Posts:


Cass. Sez. lavoro Sent. n. 4746/02

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il pretore di Frosinone, decidendo su diversi ricorsi proposti da M. P. nei confronti della (omissis) e successivamente riuniti, dichiarava, tra l’altro (e per quel che in questa sede ancora rileva), l’illegittimità dei provvedimenti disciplinari e del successivo licenziamento intimato al ricorrente dalla suddetta società, ordinandone conseguentemente la reintegrazione nel posto di lavoro.

Continue reading “Cass. Sez. lavoro Sent. n. 4746/02”

Possibly Related Posts:


Cass. Sez. lavoro Sent. n.11445/01

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore al casello di (omissis), previa rituale contestazione dell’addebito disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi, biglietti “premagnetizzati” della stazione autostradale di (omissis), mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso.
L’impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 1999.
Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, costituente giusta causa di licenziamento, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico della società Autostrade, il cui funzionamento veniva illustrato dai testi escussi, e minuziosamente riportato in sentenza, valutati congiuntamente con circostanze esterne oggetto di prova testimoniale.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il T., con unico motivo.
 
La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo.
 
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 C.P.C.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2729 cod.civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.); omesso esame di un punto decisivo della controversia, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione sull’elaborato informatico del computer centrale operante presso la sede di Firenze, di cui contestava la valenza probatoria.
 
Il ricorso non è fondato.
 
L’art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che i criteri e le modalità di applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria dei vari tipi di documenti informatici.
Intanto esso definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridici. Pertanto, le informazioni fornite dal sistema informatico centrale della società Autostrade costituiscono documento informatico rappresentativo delle operazioni di incasso svolte dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali.
La dottrina distingue tra i documenti elettronici in senso stretto, e cioè quei documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili se non per il tramite degli elaboratori, e i documenti elettronici in senso ampio, intesi come prodotti normalmente cartacei formati tramite l’elaboratore.
La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato, ai fini della presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale integra il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell’art. 1325 n. 4 e 1351 cod.civ., ed ha conseguentemente l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 cod.civ.; b) documenti informatici, come quello rilevante in causa, privi di firma digitale, i quali hanno l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 cod.civ. (art. 5, comma 2), come già ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre tenere presente il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell’art. 2712 cod.civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata, perché, mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio 2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass. 22 dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell’utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale).
Questa Corte ha altresì precisato che le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio per derivarne direttamente e immediatamente obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante (Cass. 25.1.1999 n. 659).
Infine le norme poste dal codice civile in materia d’onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori, attinenti al diritto sostanziale, vanno correlate con quelle processuali relative al giudizio di, Cassazione; poiché la loro violazione dà luogo ad “errores in iudicando”, e non in “in procedendo”, il ricorrente interessato a fa valere nel giudizio di Cassazione la violazione di dette norme ha l’onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice “a quo” alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla decisione adottata, specificando le ragioni della contestazione – disconoscimento della sottoscrizione, contestazione della conformità della copia all’originale, ecc. – nonché del modo e dell’occasione della medesima, ai fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247).
Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni di giudici di merito, affermative della legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori dipendenti, che presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione della valenza probatoria di sistemi informatici (Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della società Autostrade, per inadempienze accertate con le registrazioni informatiche; (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476, in tema di inadempienze di dipendente bancario risultanti dal sistema informatico). In tali occasioni questa Corte ha ribadito il proprio insegnamento secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge considerata come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l’onere probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 3198/1987, 1843/1995).
Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione solo sul documento informatico risultante dall’elaborato centrale, dotato peraltro di un programma di autodiagnosi continua, ma su una serie di circostanze esterne di riscontro, riferite da numerosi testi, tra le quali, con valore assorbente e decisivo, quelle che nella stazione di presunta emissione dei biglietti premagnetizzati, (omissis), erano stati sottratti 150 biglietti, dei quali 34 risultati incassati dal T.; che nel tempo presumibilmente occorrente per percorrere la distanza tra il casello di (omissis) e quello di (omissis), dove operava il T., distante pochi chilometri, non risultavano emessi tali biglietti; che le irregolarità contabili afferivano esclusivamente al T., seguendolo nei vari turni e sulle varie piste o porte alle quali era addetto.
La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di funzionamento del sistema informatico centrale della società Autostrade e con audizione di numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne ad esso) e motivazione del giudice del merito non merita le generiche censure del ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata, perché coerente con il principio di diritto enunciato nel corso della motivazione, e che si può riassumere nei seguenti termini: in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell’art. 2712 cod.civ., e dell’art. 5, comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.
 
Il ricorso va pertanto respinto.
 
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
 
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2001.
 

Possibly Related Posts:


Sent. Corte di Cassazione n.12732-00 (Accesso abusivo e misure di sicurezza)

Corte di Cassazione –  Sezione V Penale,
Sentenza n.12732/2000

Continue reading “Sent. Corte di Cassazione n.12732-00 (Accesso abusivo e misure di sicurezza)”

Possibly Related Posts: