Trib. Varese I sez. civile – Ord. 1273/2011

Installazione di sistemi di videoripresa su aree condominiali senza delibera assembleare – prevalenza dei diritti dei soggetti ripresi sulle esigenze di sicurezza del singolo condomino – illiceità – sussiste
Installazione di sistemi di videoripresa su aree condominiali senza delibera assembleare – prevalenza dei diritti dei soggetti ripresi sulle esigenze di sicurezza del singolo condomino – illiceità – concedibibilità di provvedimento cautelare – sussiste

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Tribunale di Milano – Ord. 24 marzo 2011

Motori di ricerca – funzioni di suggerimento – associazione automatica di contenuti offensivi a nominativo – responsabilità extracontrattuale – sussiste

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Trib. Roma – Sez. spec. p.i.i. – Ord. 14 aprile 2010

D.lgs. 70/2003 – obbligo per gli operatori di segnalare il comportamento illecito degli utenti alle autorità competenti – diffida circostanziata da parte del titolare del diritto leso – sufficienza – sussiste
Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica è obbligato in via preventiva ex lege a comunicare alla procura della Repubblica le diffide ricevute da titolari di diritti lesi, insieme a tutte le informazioni in proprio possesso, con esclusione di quelle che rivelano l’identità del presunto autore

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Tr. Roma Sez. IX civile – Ord. 14 luglio 2007

Art. 156 L.d.a – Ricorso cautelare per l’ottenimento dei dati identificativi di utenti di servizi internet – trattamento finalizzato alla tutela del diritto – illegittimità – inutilizzabilità processuale – sussiste

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Trib. Milano – Sez. spec. PII, Ord. 3 giugno 2006

Fornitore di connettività – procedimento cautelare per violazione di diritti d’autore commessi da terzi – legittimazione passiva – non sussiste
Rep. 4992/06
RG 28389106 – GD Rosa

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Trib. Roma – Sez. II Civile, Ord. 10 aprile 2006

Illegittimità dell’impedimento da parte dello Stato italiano dell’accesso a siti internet di gambling online comunitari gestiti da operatori autorizzati – obbligo in capo ai Monopoli di Stato di rimozione dei blocchi informatici – sussiste

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Trib. Milano Sez. Feriale Ord. 7 settembre 2004

N. 54800/04 R.G.

IL TRIBUNALE DI MILANO sezione feriale

cosi’ composto

dott. ssa Nicoletta Ongania Presidente

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Trib. Roma Sez. IX civile – Ord. 30 gennaio 2004

Il Giudice istruttore, dr. Nicoletta Orlanti, nella causa iscritta al n.67795/2003 R.G.C., vertente tra

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Trib.Milano Sez. Feriale – Ord. 3 settembre 2003 – N. 47507/03 R.G.

TRIBUNALE DI MILANO
SEZ. FERIALE

Riunita la camera di consiglio nella persona dei sigg.
Dott. Carlo CRIVELLI Presidente
Dott. Mariano DEL PRETE Giudice
Dott. Marisa G. NARDO Giudice Rel.
Nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.a. promosso da:
M.P. WEB S.r.l. con gli Avv.ti Bruno Capponi, Luciano Daffarra ed Antonio Maria d’Addio;
reclamante

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Trib. Roma – Ord. 18 luglio 2003

IL TRIBUNALE
Composto da:
dr. Ernesto Caliento presidente
dr. Oronzo De Masi giudice
dr. Gabriele Muscolo giudice rel.
Sciolta la riserva
RITENUTO

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Trib. Milano Sez. I Civile – Ord. 14 luglio 2003 – R.G. 186391/03

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione I civile

Il giudice, dott. Claudio Marangoni;

sciogliendo la riserva assunta all’esito dell’udienza del 7/7/2003 nell’ambito del procedimento cautelare promosso da MP WEB s.r.l. nei confronti di ANSA s.c.a r.l., di ANSA WEB s.p.a. nonché di PARMA A.C. s.p.a.;

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Trib. Ancona Ord. 31 maggio 2003

Il giudice, a scioglimento della riserva:

rilevato che ogni questione di contraddittorio e’ superata dalla costituzione della convenuta in cautelare.

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Trib. Lecce Ord. 28 maggio 2003

Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – ammissibilità solo in caso di incapacità del debitore di far fronte in modo ordinario alle proprie obbligazioni verso l’intermediario bancario o finanziario segnalante – sussistee
Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – ammissibilità in caso di uno stato di insolvenza desumibile da altri fattori – non sussiste
Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – non corretta segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito “a sofferenza” – idoneità a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità e determinazoione di progressiva accentuazione degli stessi – integrazione elementi del periculum in mora – concedibilità di un provvedimento d’urgenza – sussiste

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Trib. Roma Sez. IX Ord. 29 marzo 2003

Proc.20221/2003 RG
Tribunale di Roma  
Sez. IX civile
 Ordinanza del 29/03/2003
 
Il G.D.
 
Premesso che:
 
·         con ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato ante causam in data 12/3/2003, la Juventus F.C. s.p.a. la Milan A.C. s.p.a. e la H3G s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (… omissis…), hanno chiesto (le prime due società sportive, quali titolari dei diritti di sfruttamento economico sugli eventi agonistici disputati, nel Campionato di Calcio italiano di Serie A, dalle rispettive squadre ed organizzati da dette società, diritti peraltro concessi in licenza esclusiva alla H3G, e quest’ultima società, quale nuovo gestore di telefonia mobile della cosiddetta “terza generazione”, in forza di acquisto della licenza UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), i cui servizi sono commercializzati con il marchio “3”) che venisse inibito alla TIM Telecom Italia Mobile spa la prosecuzione delle attività di trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, attraverso la tecnologia GPRS (General Racket Radio Service), UMTS e successive generazioni ed ogni altra tecnologia, di “dati, fotografie ed immagini relative alle gare (c.d casalinghe, secondo le regole sportive)”, disputate dalle squadre delle due società Milan A.C. spa (di seguito Milan) e Juventus F.C. spa (di seguito Juventus), nonché dell’attività promozionale e pubblicitaria, avviata dalla stessa resistente, da fine ottobre 2002, relativamente, in particolare, al nuovo servizio per gli abbonati (potenziali e attuali) TIM, denominato “Serie A Tim Live”, in tecnologia GPRS, il tutto in vista di un giudizio di merito instaurando avente ad oggetto l’azione di accertamento della illiceità della condotta posta in essere dalla resistente, rispetto agli art. 2043 e 2598 c.c., oltre che per responsabilità contrattuale, nei confronti della sola società Milan, con conferma del provvedimento cautelare e condanna della stessa TIM al risarcimento dei danni cagionati con la illecita diffusione delle immagini delle partite;
 
·        in punto di fatto costituito dell’azione inibitoria cautelare promossa, le ricorrenti hanno dedotto che: 1) la TIM ha avviato, a partire da fine ottobre 2002, una articolata campagna pubblicitaria nell’ambito della quale veniva offerto un servizio denominato “Tutto il calcio sul tuo telefonino”, contemplante, tra l’altro, la trasmissione, sui displays dei telefoni cellulari in tecnologia GPRS, di un MMS (Multimedia Messaging Service) “per  ogni goal segnato in campionato”, unitamente ad una cronaca multimediale delle azioni e dei goal di varie squadre italiane, tra cui quelle del Milan e della Juventus, e veniva pubblicizzato, in particolare, un servizio (rientrante in una articolato pacchetto di servizi calcio), a titolo oneroso (al costo di 1 euro a goal), denominato   “Serie A TIM Live” dove, secondo l’assunto delle ricorrenti, “Serie A” indica la disponibilità di tutte le squadre e “Live” sta per diffusione in diretta”, composto da tre elementi multimediali (forniti a Tim dall’Ansa), un testo descrittivo dell’azione che ha portato al goal, un file audio, una serie di immagini digitali aggregate tra loro e con il testo, la cui diffusione ha luogo “circa 20’ minuti dopo il goal”; 2) la diffusione degli MMS è iniziata a novembre 2002 ed ha riguardato anche partite di calcio disputate dal Milan e dalla Juventus; 3) le due società ricorrenti Milan e Juventus non hanno ceduto a TIM il diritto di trasmettere, sulla rete di telefonia mobile, con tecnologia GPRS o UMTS, le immagini degli eventi sportivi disputati dalle rispettive squadre, avendoli invece concessi in esclusiva al nuovo gestore H3G, ed hanno pertanto inoltrato a TIM diverse diffide; 3) dopo un breve periodo di sospensione, la TIM ha tuttavia ripreso a diffondere, a fine dicembre 2002, le immagini dei goal di varie squadre, tra cui il Milan e la Juventus, ed a svolgere attività promozionale senza fare alcuna distinzione tra le squadre di cui TIM ha contrattualmente acquisito il diritto alla trasmissione su tecnologia GPRS (le società Roma, Lazio, Torino e Inter) e le altre squadre che hanno conservato o ceduto a terzi, diversi da TIM, tali diritti, presentandosi sul mercato, secondo l’assunto delle ricorrenti, come “l’unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di “servizi-calcio” onnicomprensivo e rivolto senza distinzioni ai tifosi di tutte le squadre del campionato italiano di massima serie”, nell’intento di fidelizzare i propri clienti e di sminuire, oltretutto, la novità ed appetibilità dei servizi offerti dal nuovo entrante H3G (il quale ha invece acquistato, oltre i diritti UMTS, anche i diritti GPRS da alcune squadre di calcio, tra cui Milan e Juventus);
 
·        in punto di diritto e di fumus boni iuris, le ricorrenti lamentano una responsabilità della resistente TIM, extracontrattuale, verso tutte e tre le ricorrenti, per illecito concorrenziale, in violazione dell’art. 2598 nn.2 (appropriazione di pregi) e 3 (uso di mezzi scorretti, in particolare uso di in veridica pubblicità con messaggi ingannevoli) c.c., ovvero per illecito aquiliano, secondo l’art 2043 c.c., per indebita turbativa delle relazioni contrattuali altrui, e contrattuale, nei soli riguardi della società Milan, per violazione di una clausola, contenuta nel contratto di sponsorizzazione, stipulato tra Milan e TIM il 4-28/12/2000 (con effetti sino al 30/6/2004), e nel successivo “Addendum”, concluso il ?/5/2001, con quale era pattutito che “TIM non ha diritto di sfruttare le immagini della squadra del Milan attraverso mezzi tecnologici di comunicazioni quali…le tecnologie…GPRS, UMTS o successive generazioni”, e contestano che la condotta di TIM possa essere giustificata come esercizio del diritto di cronaca, non fornendo detto soggetto effettivamente informazione ma solo sfruttando lo stesso commercialmente (offrendo un servizio in favore di utenti determinati ed a pagamento) lo spettacolo del calcio, attraverso la riproduzione quasi contemporaneamente e comunque in un arco di tempo molto ravvicinato all’evento e durante lo svolgimento delle partite o poco dopo, del cuore dell’azione sportiva; in punto di periculum, le ricorrenti invocano lo sviamento di clientela, quanto essenzialmente al nuovo gestore H3G, e l’annacquamento dei diritti di sfruttamento economico, quanto alle società sportive Milan e Juventus;
 
·        respinta dal giudice designato la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte, si è costituita, all’udienza del 20/3/2003 la resistente TIM spa, in persona del legale rappresentante p.t. (con gli Avv.ti Prof. Ruffolo, Libonati, Mincato, Banorri, Pappalardo, Berruti e Rendo), contestando in toto la fondatezza del ricorso cautelare e chiedendone il rigetto;
 
·        la resistente ha dedotto, in punto di fatto, che
1) essa ha avviato, negli ultimi anni, vari servizi, ricevibili sul displays dei telefoni cellulari, connessi al mondo del calcio, diversi tra loro, alcuni riconducibili alla tecnologia GSM, consistenti in servizi di Short message (c.s. SMS), brevi messaggi di testo, in servizi Voice, vocali, ed altri riconducibili alla tecnologia GPRS, servizi di messaggistica multimediale (c.s. MMS), di tre tipi, “Diretta Stadio”, consistente nella trasmissione di figure disegnate, “Squadre in campo”, consistente nella trasmissione di immagini in sequenza degli eventi sportivi relativi a quattro squadre di serie A (Roma, Lazio, Inter e Torino), con la quale essa ha stipulato appositi accordi di autorizzazione alle riprese sul campo di operatori autorizzati, e “Serie A TIM Live”;
2) quest’ultimo servizio consiste nella trasmissione, con un MMS, di informazioni dei soli goal segnati, non prima di 25’-30’ dalla loro realizzazione, rappresentate da una fotografia del goal, scattata da fotografi dell’ANSA, cooperativa di editori che svolge attività di raccolta e distribuzione di ogni informazione giornalistica o altro servizio connesso all’informazione (in forza di un contratto stipulato con Ansaweb il 3/2/2003), espressamente autorizzati dalle relative squadre e posizionati a bordo campo o sugli spalti, con un brevissimo scoramento, e più precisamente si compone “di frames, quali la copertina, il risultato parziale della partita, due immagini fisse di diverso contenuto relative al goal realizzato (una relativa all’azione, una successiva al goal), un primo piano del calciatore che ha segnato, di repertorio, e un solo commento in formato testo”;
3) le immagini fornite sono quindi fisse,uno o due fotogrammi, e non in sequenza;
4) la campagna pubblicitaria avviata, con specifico riferimento a tale servizio “Seria A TIM Live”, non presenta caratteri né di ingannevolezza né di illiceità:
 
·        la resistente, in punto di diritto, ha quindi dedotto che :
1) le immagini statiche trasmesse su tecnologia GPRS, in MMS, con il servizio “Serie A TIM Live” non costituiscono rappresentazione dello “spettacolo agonistico” del calcio ma “mera cronaca giornalistica sportiva multimediale ridotta all’osso”, sulla base del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 21 Cost.;
2) non sussiste rapporto concorrenziale né tra TIM e le due società sportive ricorrenti (per diversità dei prodotti offerti e perché le stesse hanno ceduto i diritti di sfruttamento economico degli incontri sportivi su tecnologia GPRS e UMTS a terzi) né tra TIM e H3G (essendo quest’ultimo un soggetto ancora non operativo sul mercato e che opererà in futuro sulla nuova tecnologia UMTS, che TIM non è ancora pronta a lanciare, tecnologia che consente la diffusione di veri e propri filmati video, con modalità e caratteristiche del tutto diverse dal servizio “Serie A Tim Live” attualmente offerto da TIM su tecnologia GPRS);
3) non sussiste inadempimento contrattuale di TIM rispetto al contratto di sponsorizzazione in essere con la società Milan;
4) non sussiste il periculum in mora dedotto;
 
·        alla stessa udienza del 20/03/2003, sono intervenute volontariamente le società Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata soc. coop. a. r.l. e Ansaweb, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (con gli Avv.ti Prof. Claudio Consolo, Cicconi e Valli), aderendo alla difesa svolta da TIM e concludendo per il rigetto del ricorso cautelare e/o perché risulti comunque “assicurato per qualità e quantità l’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, esplicatesi anche per immagini fotografiche, in ordine all’andamento delle partite di calcio”;
 
·        le intervenienti hanno, in particolare, dedotto che:
1) esse hanno concluso un accordo non esclusivo con TIM, alla fine di settembre 2002, iniziando a realizzare, nell’ambito della loro attività editoriale e di cronaca, i servizi MMS diffuse sui telefoni cellulari, aventi ad oggetto partite del campionato italiano di calcio di serie A, inizialmente distribuiti in via sperimentale e poi commercializzati al costo di un euro per ogni MMS, sotto la denominazione “Serie A Tim Live”;
2) in pratica, un fotografo dell’Ansa, con accesso allo stadio di calcio, perché accreditato dalla Società ospitante l’incontro agonistico, scatta le fotografie, collegate ad un PC connesso via rete, fissa o mobile alla rete di Ansa, quale server, che le trasmette ad Ansaweb, la quale le organizza in “pacchetti” MMS (formati da testo + immagini + audio) e li invia, attraverso il server Ansa, via Internet, all’operatore di telefonia mobile, il quale li trasmette in automatico agli utenti che hanno richiesto il servizio;
3) Juventus e Milan difettano di legittimazione ad agire, avendo ceduto in via esclusiva a H3G il diritto di sfruttare le immagini delle partite di calcio giocate in casa;
4) il servizio offerto da Ansa e Ansaweb tramite TIM è cronaca giornalistica in formato digitale, in quanto, a differenza degli MMS realizzabili, in modo efficiente, con la tecnologia UMTS, veri e propri videoclip o filmati, con immagini, in sequenza tra loro, che riproducono lo spettacolo della partita, previo acquisto, da parte dell’operatore di telefonia mobile dei diritti dalle società sportive organizzatrici dell’evento, in relazione agli MMS realizzati, su tecnologia GPRS, in formato slideshow (che consiste in una sequenza di fotogrammi scattati in tempi ravvicinati tra loro) e near live ( quasi in diretta o in differita di qualche minuto), laddove sia limitato (come avviene, quanto al servizio Serie A Tim Live, dal 7/12/2002) il numero di fotografie, immagini statiche, trasmesse a   non più di una o due e non in sequenza tra loro, non può parlarsi di riproduzione dello spettacolo calcistico ma di mera informazione sull’andamento della partita;
 
·        nei termini concessi, sono state depositate dalle parti ulteriori memorie scritte, unitamente ad ulteriore documentazione, ed, all’udienza del 25/3/2003, si è proceduto ad ampia discussione orale, con visualizzazione, oltre di un telefono cellulare con marchio “3”, allestante, secondo l’assunto delle ricorrenti, l’entrata in servizio dei cellulari in tecnologia UMTS, anche di alcuni MMS relativi ai servizi offerti dalla Tim, “Serie A Time Live” e “Squadre in campo”, e sono stati depositati ulteriori documenti;
 
·        nelle memorie autorizzate depositate dalle ricorrenti e dalle due intervenienti, rispettivamente il 22/3/2003 ed il 24/03/2003, in particolare, le ricorrenti hanno contestato l’ammissibilità dell’intervento delle due società Ansa e Ansaweb, per carenza di un interesse giuridico correlato ad un possibile loro pregiudizio in rapporto causale dell’emanando provvedimento cautelare, mentre dette intervenienti hanno eccepito l’inammissibilità delle domande cautelari ex adverso avanzate per difetto di competenza funzionale del Tribunale adito, dovendo ritenersi, ai sensi dell’art 33 L.287/1990 c.d. Legge “antitrust”, competente la Corte d’Appello, essendo contestati comportamenti di TIM qualificabili come “abusi di posizione dominante, anche con riguardo alla disciplina dettata dal D.lgs 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole, e pertanto riconducibili nell’ambito dell’art.3 della L.287/1990;
 
tanto premesso, ritenuto preliminarmente che:
 
·        può ritenersi ammissibile, nell’ambito del presente procedimento cautelare, l’intervento volontario, ex art.105 c.p.c., della società Ansa e Ansaweb, trattandosi di società che, in forza del contratto in essere con la TIM, distribuiscono il loro prodotto tramite la TIM, apponendo il logo ANSAWEB sull’ultima schermata del messaggio MMS trasmesso, e che quindi sono portatrici di un interesse giuridico, e non di mero fatto, a non essere pregiudicati dal provvedimento cautelare richiesto in danno di TIM (vale  a dire, l’inibitoria all’ulteriore diffusione e trasmissione sui telefoni cellulari delle immagini delle partite di calcio casalinghe disputate da Milan e Juventus, i cui diritti di sfruttamento economico sono nella titolarità delle rispettive società sportive e sono stati ceduti in esclusiva ad H3G);
 
·        non meritano poi di essere condivise le eccezioni, in rito, sollevate dalle parti intervenienti, e precisamente:
1)l’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario adito, per essere competente la Corte d’Appello ex art.33 L.287/1990, atteso che le istanze cautelari sono state proposte dalle ricorrenti espressamente invocando la tutela contemplata, avverso gli illeciti concorrenziali, dall’art.2598 nn. 2 e 3 c.c., sotto i due profili della appropriazione di pregi e dell’uso di mezzi scorretti, e non anche la tutela offerta dalla L.287/1990 ed in particolare dall’art. 3 contemplante il divieto di posizioni dominanti, dirette ad attuare le condotte descritte dai punti a), b), c) della norma, all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante, per cui non si pone neppure una questione di possibile coincidenza degli elementi costitutivi dell’illecito antitrust e dell’illecito concorrenziale e di opzione tra la scelta della cumulabilità dei due rimedi (A.Milano 25/9/1995, G.A.D.I., 1996, 3434) e quella della prevalenza del rimedio speciale di cui alla L.287/1990, per il carattere sussidiario dell’azione ex art.2598 c.c. (T. Roma 31/3/2000, AIDA, 2000,959);
2) l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito, con riguardo al D.lgs. 74/1992, disciplinante la pubblicità ingannevole (normativa peraltro essenzialmente alla tutela del consumatore), atteso che la competenza, ivi prevista, riservata, per la tutela amministrativa, all’Autorità Garante che applica la legge antitrust, lascia sempre salva “la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’art.2598 c.c., ai sensi dell’art.7 comma 13 D.lgs. 74/1992, con conseguente applicabilità da parte del giudice ordinario della medesima legge ai soli fini di accertare l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario e di verificare la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale per pubblicità sleale (T. Roma 25/2/1998, G.I., 1990, 335);
 
·        non merita neppure accoglimento l’eccezione, sollevata dalla resistente e dalle intervenienti, di carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti società sportive Milan e Juventus, per avere le stesse ceduto a H3G il diritto di sfruttare le immagini delle partite casalinghe disputate dalle corrispondenti squadre di calcio, atteso che:
1) le società sportive sono da tempo qualificate come imprese in quanto esse svolgono, sopportando i relativi costi ed effettuando investimenti (rispetto ai giocatori di calcio, alla gestione dello stadio, il luogo chiuso ove viene svolta la partita, ed al personale), ed assumendo il conseguente rischio d’impresa, attività economiche, di organizzazione e promozione di manifestazioni agonistiche (le partite), che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nella produzione e nell’offerta di spettacoli o eventi sportivi, suscettibili di sfruttamento economico (C.C. 2118/1963; C.C. S.U. 174/1971; C.C. 374/1998);
2) i ricavi delle società sportive discendono essenzialmente da detto sfruttamento economico degli spettacoli sportivi, consistente nella vendita dei biglietti di ammissione allo stadio, nella vendita dei diritti radiofonici e televisivi, nelle sponsorizzazioni tecniche e commerciali e nel merchandising;
3) la titolarità dei diritti economici connessi alle manifestazioni sportive spetta quindi alla società che giuridicamente ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che organizza l’evento e, nell’ambito del settore del calcio, più precisamente, alla squadra ospitante;
4) il prodotto di impresa (nella specie, si ripete lo spettacolo agonistico), in tutte le sue possibili forme di utilizzazione economica, può essere gestito direttamente dalla società sportiva ovvero, come accade peraltro in tutte le ipotesi di titolarità di un diritto di privativa su bene immateriale (si pensi, ad es., ai diritti connessi in materia di opere dell’ingegno), il relativo esercizio (delle attività di utilizzazione economica) può essere trasferito meglio concesso, in tutto o in parte, in capo a terzi, in via esclusiva o meno, in genere per un arco temporale ben definito, attraverso gli strumenti delle concessioni o licenze (Cons. Stato 17/2/199? n.172, F.Am., 1999, 395);
5) con la licenza o concessione di una o più facoltà di utilizzazione economica non passa anche la titolarità del diritto di privativa, in quanto il titolare può in ogni tempo condizionare l’esercizio da parte del terzo fino al punto di porre termine a questo, quando non ricorrano le condizioni;
6) nella fattispecie, le stesse ricorrenti società Milan e Juvnetus hanno permesso in ricorso di avere concesso in licenza esclusiva a H3G (società assegnataria di una delle cinque licenze UMTS italiane), nel gennaio 2001, per un periodo di sette anni, il diritto di effettuare riprese visive e sonore delle partite e di trasmissione sui telefoni cellulari, di seconda e terza generazione, a mezzo quindi delle tecnologie GPRS e UMTS, delle immagini delle partite di calcio casalinghe del Campionato di Serie A, per quello che qui interessa (vedasi, in assenza degli specifici contratti di licenza, non prodotti, i doc.ti sub 55 e 65 atti-ricorrenti, quest’ultimo consistente nel Prospetto informativo della società Juventus relativo all’Offerta Pubblica di vendita e sottoscrizione ed all’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana spa, conforme a quello depositato presso la CONSOB il 5/12/2001);
7) ne deriva  che la titolarità del diritto sul prodotto-spettacolo, bene immateriale, continua a permanere in capo alle società sportive ricorrenti Milan e Juventus, mentre è stato trasferito, in capo ad H3G, il solo diritto secondario, di natura patrimoniale, di uso temporaneo delle immagini dello spettacolo stesso sugli apparecchi di telefonia mobile;
8) le due società sportive ricorrenti sono pertanto legittimate ad agire in giudizio a tutela del relativo diritto sullo spettacolo calcistico, contro l’asserito uso abusivo attuato da TIM (anche perché la condotta di TIM, di sfruttamento in live o near live delle immagini, sia pure statiche, dei momenti salienti (i goal) delle partite casalinghe di Mila e Juventus, al di fuori di una specifica acquisizione contrattuale dei relativi diritti, sul presupposto dell’invocata sussistenza di un diritto di cronaca, potrebbe determinare meccanismi a catena di “imitazione”, anche in settori di sfruttamento diversi, come in quello della ripresa televisiva da parte delle emittenti televisive, vedasi lettera 8/3/2003, trasmessa dalla emittente locale Teletutto ad altra società sportiva, prodotta dai ricorrenti, all’udienza del 25/3/2003);
 
                   venendo all’esame delle specifiche richieste cautelari avanzate dalle tre ricorrenti, ritenuto che, in ordine al fumus boni iuris dell’altrui illecito concorrenziale lamento, consistente nell’uso, da parte della resistente TIM, di mezzi contrari alla correttezza professionale, ex art.2598nn. 2e 3 c.c., sotto il profilo della pubblicità ingannevole o meglio sleale, non appare sufficientemente dimostrato, nei limiti della suddeta cognizione sommaria, l’illecito in questione, in quanto:
 
1) pur nella distinzione necessaria tra pubblicità ingannevole, disciplinata dal D.lgs. 74/1992, illecito lesivo dell’interesse dei consumatori, e pubblicità sleale ex art.2598 nn.2 (appropriazione di pregi inesistenti o presentazione del proprio prodotto in modo recettivo) e 3 (uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale) c.c. (C.C. 2020/1982, GADI, 1982, 1585), illecito lesivo dell’interesse del concorrente, il carattere ingannevole di un messaggio pubblicitario, sia nel suo profilo informativo sia in quello persuasivo, che si invochi integrare gli estremi di una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 nn.2 e 3 c.c, deve essere individuato alla stregua dei parametri e dei criteri fissati dal D.lgs. 74/1992, con l’ulteriore conseguenza che la mancanza dell’ingannevolezza preclude ogni ulteriore indagine sulla lesione reale o potenziale del concorrente (T:Roma 2/2/1999, G.C. 2000, 1189);
 
2) secondo l’art.2 lett. B) del D.lgs. 74/1992, è ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che per questo motivo leda o possa ledere un concorrnte”;
 
3) è quindi sufficiente l’idoneità del messaggio in primis ad ingannare il consumatore ed, in via riflessa, a ledere il concorrente, sotto il profilo dello sviamento di clientela e dell’immagine aziendale, e l’ingannevolezza può riguardare il contenuto della pubblicità o la sua modalità di presentazione;
 
4) nell’espletamento dell’attività di controllo e repressione della pubblicità ingannevole, l’Autorità Garante ha indubbiamente assunto una posizione di centralità in detta materia ed, in particolare, con riguardo alle offerte commerciali tra imprese di telecomunicazioni, ha richiesto ripetutamente che, nella prospettazione del prezzo dei servizi della telefonia mobile, tutte le informazioni rilevanti siano di immediata percezione, complete negli estremi e comunque di agevole comprensione (provvedimento n. 7359 del 1/7/1999; provvedimento n. 10239 del 13/12/2001; provvedimento n. 8455 del 28/6/2000, sub doc.to 60 atti-ricorrenti);
 
5) nella fattispecie, i documenti prodotti dalle ricorrenti a sostegno del proprio assunto consistono in a) una brochure o volantino (doc.to 1) diffuso da TIM dal titolo “Tutto il calcio sul tuo telefonino”, ove sotto la voce “Serie A TIM Live” è scritto riceverai le immagini di ogni goal della tua squadra: foto, audio e testi per emozioni da rivivere ogni giorno; le squadre disponibili sono: Roma, Lazio, Inter, orino, Milan, Juventus”, mentre sotto la voce “Squadre in campo”, si legge “per che preferisce un riassunto complessivo della partita TIM offre la sintesi per immagini degli episodi cruciali, con un vivace commento giornalistico. Un MMS per ogni tempo di gioco. Le squadre disponibili sono: Roma, Lazio, Inter, Torino; b)nella pubblicità comparsa sui siti Internet della TIM (doc.ti 2 e 3 in allegato al ricorso) e dell’ANSA (doc.to 4), dove viene pubblicizzato il servizio “Serie A TIM Live”, con indicazione della possibilità di ricevere “in tempo reali” sul telefonino i goal di alcune squadre di calcio, tra cui il Milan e la Jucentus; c) nella promozione, sempre da parte di TIM, di un pacchetto di vari servizi-calcio (doc.to 9); d) nella sponsorizzazione della trasmissione “Mai dire Domenica” del 2/3/2003 (doc.to 20), con lo spot “MMS Calcio TIM i goal e le azioni della tua squadra in diretta sul tuo telefonino”; e) nello spot televisivo TIM trascritto sub doc.to21 (colloquio tra una intervistatrice ed un V.I.P., ove compare il messaggio promozionale “MMS Calcio in tempo reale direttamente sul tuo telefonino le immagini dei goal fatti e subiti dalla tua squadra del cuore. Una sequenza di foto e testi da rivivere ogni giorno); f) nello spot televisivo avente come protagonista il calciatore interista Batistuta; g) le ricorrenti lamentano che in dette campagne pubblicitarie la TIM si presenta sul mercato come “l’unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di “servizi-calcio” onnicomprensivo e rivolto senza distinzioni ai tifosi di tutte le squadre del campionato italiano di massima serie”, nell’intento di fidelizzare i propri clienti e di sminuire, oltretutto, la novità e l’appetibilità dei servizi offerti dal nuovo entrante H3G;
 
          ritenuto che, in tutti i messaggi pubblicitari di TIM sopra elencati, vi è per lo più una panoramica complessiva dei diversi servizi offerti da TIM (la quale è anche sponsor ufficiale, giusta contratto di sponsorizzazione stipulato sin dal 1998 con la Lega Calcio, del Campionato di Calcio di Serie A, in forza del quale la suddetta manifestazione calcistica viene denominata a fini pubblicitari, come si può notare sul sito Internet dalla TIM e sul sito Internet della Lega Calcio, “Serie A Tim”, da non confondere, quindi, con il servizio di telefonia mobile “Serie A Tim Live”, oggetto del presente giudizio cautelare), in relazione al mondo del calcio sui telefoni cellulari (“Voice”, messaggi vocali, “SMS”, messaggi di solo testo, “Diretta Stadio”, immagini grafiche, e “MMS”, messaggi multimediali, immagini+testi+audio, offerti sui soli cellulari GPRS, con immagini fotografiche statiche (Serie A TIM Live o in sequenza (“Squadre in campo”)) e detti messaggi, necessariamente sintetici, salvo specificazione della possibilità di acquisire ulteriori informazioni presso i punti vendita TIM sugli specifici contenuti (e non sul costo dei servizi, espresso chiaramente), non appaiono in sé recettivi e ingannevoli per il consumatore, così da indurlo in errore sul contenuto dei vari servizio sul loro costo e sottrarlo, quale potenziale cliente alla diretta concorrente H3G, in particolare;
 
           ritenuto che inoltre, in nessuno di detti messaggi promozionali la TIM, la quale da alcuni anni offre servizi telefonici sul mondo del calcio, si propone come “unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di servizi calcio onnicomprensivo” (vedasi peraltro la analoga pubblicità “Videogoal” della H3G, doc.to 32 dei ricorrenti) e pertanto le pubblicità relative al servizio “Serie A TIM Live”, non sono in sé ingannevoli o sleali, in quanto effettivamente, ad oggi, con detto sevizio viene offerto all’utente, al costo di un euro, IVA inclusa, un MMS contenente l’immagine dei goal delle squadre (un MMS per ogni goal), tra cui Milan e Juventus, sul presupposto, quanto a dette due squadre calcistiche, del legittimo esercizio del diritto di cronaca;
 
          ritenuto, anzitutto, che non appaiono fondate le eccezioni sollevate dalla resistente e dalle intervenienti, inerenti il difetto di rapporto di concorrenza, necessario ai fini dell’applicabilità dell’art.2598 c.c., tra la TIM e le due società sportive Milan e Juventus, da un lato, e tra la TIM e la società H3G, dall’altro lato:
1) invero, da tempo, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha adottato una nozione allargata del requisito del “rapporto di concorrenza”, riconoscendone l’esistenza anche tra imprenditori che operino in diversi stadi della catena produttivo-distributiva, ove la loro attività incida comunque sulla medesima cerchia di clienti finali e quindi l’atto compiuto da uno dei concorrenti sia idoneo ad operare uno sviamento di clientela in danno dell’altro (C.C. 4458/1997, D.I., 1997, 668), intendendo per clientela finale “l’insieme delle domande che il mercato esprime ovvero è potenzialmente in grado di esprimere rispetto ad un determinato bisogno o a bisogni analoghi” (C.C. 1617/2000);
2) si ha rapporto di concorrenza non solo in presenza di una interferenza attuale tra l’oggetto delle rispettive attività delle due imprese ma anche di fronte a sviluppi potenziali e prevedibili, in termini di rilevante probabilità, che costituiscano le naturali conseguenze dello svolgimento di una determinata attività commerciale, considerata nella sua naturale dinamicità, ovvero nell’ipotesi di attività preparatoria all’esercizio dell’impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all’attività produttiva (C.C. 1617/2000; C.C. 697/1999; C.C. 10728/1994);
3) Nella fattispecie e, con riguardo alle società sportive ricorrenti, sussiste rapporto di concorrenza con TIM, in quanto destinatari finali del servizio telefonico offerto a TIM, quello “Serie A Tim Live”, in particolare intendono soddisfare lo stesso bisogno di fruizione (sia pure anche a livello di ricezione dell’informazione corrispondente, corredata però dall’immagine visiva) dello spettacolo agonistico, offerto dalle società organizzatrici dell’incontro di calcio ai propri consumatori finali, sia quelli che hanno pagato il biglietto per accedere allo stadio sia quelli che assistono all’incontro attraverso i vari strumenti tecnologici di riproduzione visiva, in diretta dell’evento, i cui diritti vengono ceduti, dietro corrispettivo, dalle prime;
4) con riguardo poi alla ricorrente H3G è stato documentato che la stessa società:
   a) ha pacificamente acquisito una delle licenze per la trasmissione su telefonia della terza generazione, in tecnologia UMTS;
   b) è, come tale, legittimata anche ad utilizzare la rete GPRS, evoluzione e sviluppo della rete GSM, per lanciare i propri prodotti (sfruttando quindi l’elemento visivo. Principalmente), avendo diritto (delibera 2/01/CONS del 10/1/2001 dell’Autorità Garante delle Comunicazioni) ad ottenere “il roaming nazionale sulle reti di servizio radiomobile di seconda generazione secondo quanto previsto dall’art 5 della delibera n. 388/00/CONS” (in base al quale gli operatori esistenti aggiudicatari concedono ai nuovi entranti il roaming nazionale, vale a dire l’ospitalità sulla propria rete mobile che copre una determinata area con il proprio segnale, a condizione eque e trasparenti) ed avendone fatto richiesta a TIM in data 11/2/2003;
   c) ha iniziato a raccogliere sottoscrizioni di abbonamenti per i propri servizi ed ha cominciato già a fornire ai propri clienti, tra la fine del 2002 ed i primi mesi del 2003, su terminali mobili in vendita, alcuni servizi, per quanto dedotto anche in sede di udienza del 25/3/2003;
   d) in ogni caso, per quanto detto sopra, non è necessario, per ritenere sussistente un rapporto di concorrenza, che uno dei due imprenditori abbia effettivamente iniziato la propria attività ed essendo sufficiente. Al più, che abbia già posto in essere atti preparatori all’esercizio dell’attività imprenditoriale;
   e) la clientela cui si rivolgono TIM e H3G è la medesima, in quanto, anche a volere considerare assolutamente diversi i prodotti offerti su tecnologia GPRS (immagini statiche o al più in slideshow, veri e propri videoclips) e si tecnologia UMTS (veri e propri filmati di qualità e visibilità superiore), H3G, per quanto detto sopra, oltre ad essere legittimata ad operare su tecnologia UMTS, ha anche diritto di operare su tecnologia GPRS ed ha provveduto già a richiedere ad uno degli operatori già esistenti ed operanti sul territorio, la TIM, il roaming nazionale;
 
          ritenuto poi, con riguardo specifico all’esercizio del diritto di cronaca, opposto dalla resistente e dalle intervenienti, al fine di legittimare, limitatamente al servizio “Serie A TIM Live”, l’uso, in assenza di cessione, da parte delle società sportive Milan e Juventus titolari, dei relativi diritti di diffusione, su tecnologia GPRS e UMTS, delle immagini, in numero, attualmente, limitato (due fotogrammi), delle azioni salienti delle partite di calcio c.d. “casalinghe”, disputate, nel Campionato di Serie A, dalle squadre del Milan e della Juventus, che:
 
1)  da quando si è avviata la diffusione delle gare sportive, dapprima attraverso mezzi radiofonici e poi televisivi (ed oggi la telefonia mobile o la Rete Internet), è sorto un dibattito sul conflitto tra gli organizzatori, legittimati al loro sfruttamento economico, in via esclusiva, primaria e secondaria e quindi anche nelle varie forme di produzione e trasmissione, ed i terzi, che intendono sfruttare, a scopo commerciale, la manifestazione sportiva attraverso riprese televisive o radiofoniche ovvero che intendono riprendere e diffondere l’evento a scopo meramente informativo, nell’esercizio del diritto di cronaca;
2) gli organizzatori degli incontri, quali imprese, e quindi, con riguardo al Campionato nazionale, le società titolari delle squadre ospitanti che gareggiano in luoghi chiusi, gli stadi (accessibili ad un pubblico pagante), hanno indubbiamente, in base al generale principio consacrato dall’art.41 Cost., un potere dispositivo sullo spettacolo sportivo, che rappresenta, oltre che un fatto agonistico, il prodotto principale della loro attività economica (C.C. 2188/1963; T. Roma 21/7/1978, F.I., 1978, 2318; A.Roma 10/11/1980, F.I. 1981, 520; P.Roma 3/7/1981, D. Aut. 1982, 280; T. Catania 20/10/1988, Riv. Dir. Comm. 1990, II, 251; P. Roma 10/12/1992, AIDA, 1994, II, 222/1) ;
3) Secondo una certa interpretazione il diritto dell’organizzatore dello spettacolo sportivo calcistico sarebbe assimilabile al diritto dell’autore di un’opera dell’ingegno e quindi si configura come diritto assoluto, con estensione della relativa tutela anche nelle forme secondarie di utilizzazione, per cui deve ritenersi comunque illecita l’appropriazione dell’opera altrui, a prescindere dalla quantità e dalle modalità di diffusione, essendo lecita solo « la notizia della programmazione delle partite e del risultato finale » (P.Roma 18/9/1987, Riv. Dir. Sport. 1989, 72; su posizioni analoghe anche P.Roma 10/12/1992, AIDA, 1994, II, 222/1 ed in Riv.Dir.Sport. 1993, 512);
4) l’accostamento della gara sportiva all’opera dell’ingegno viene però contestato da chi osserva che, al di là della sua mancata inserzione negli artt. 1 e 2 L.633/1941, elencazione questa non tassativa, lo schema di gioco consiste in regole articolate in forma essenziale e non in un progetto ideativi in sé compiuto (C.C. 1264/1988), nel cui ambito l’attività dei giocatori si sviluppa, sul campo, in maniera non del tutto prevedibile, in gran parte affidata al caso, per cui ciò che manca, rispetto all’opera teatrale, “è la finzione, che implica preordinazione”;
5) peraltro le gare sportive di calcio, a determinati livelli. Costituiscono anche avvenimenti di vasta risonanza nel pubblico e non possono sottrarsi alle esigenze della cronaca giornalistica, tutelato direttamente dall’art. 21 Cost., e si è cercato quindi di trovare un contemperamento, in difetto di convenzione tra le parti o di disciplina legislativa, tra i due diritti, che trovano entrambi riconoscimento in sede di Carta Costituzionale, con gli artt. 41 e 21, principalmente con riferimento alla cronaca visiva (in quanto la radiocronaca sportiva ha indubbiamente una minore capacità di riproduzione dello spettacolo agonistico, implicando una forte capacità di immaginazione nell’ascoltatore);
6) così, a livello giurisprudenziale, contrariamente all’orientamento sopra  richiamato sub 3 (che configura in capo alla società sportiva un diritto assoluto erga omnes, impermeabile rispetto a qualsiasi tipo di limitazione o di interferenza) è stata ritenuta lecita: a) una “cronaca cinegiornalistica e televisiva…contenuta in un sintetico resoconto della manifestazione, sufficiente a darne notizia al teleutente dellavvenimento sportivo”, purchè sempre “in differita” e mai in contemporanea allo svolgimento dell’incontro, non potendo essa consistere “nella diffusione dell’intero spettacolo o di una larga parte di esso…o di una serie di sequenze eccedente una rapida sintesi”, con necessità quindi di precisi limiti sia relativi alla durata delle riprese visive sia relativi al momento della loro trasmissione (T.Roma 21/7/1978; F.I., 1978, 2318; P.Roma 26/11/1977, Temi Romana, 1977, 630);
   b) una cronaca televisiva dell’evento corredata da solo “immagini statiche”  e non attuata mediante “la telediffusione dello spettacolo nella dinamica del suo svolgimento”, così da “informare il pubblico…circa la manifestazione da altri organizzata, senza però offrirgli nel contempo, in proprio, a proprio intuitivo profilo, lo spettacolo frutto dell’attività altrui”, offrendo “la notizia dello spettacolo e non lo spettacolo come notizia” (A.Roma 10/11/1980, F.I. 1981, 520, da notare che in detta pronuncia non venisse affrontato il problema della differita o diretta della ripresa televisiva, trattandosi di un appello promosso, rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma del 21/7/1978, sopra richiamata, dall’emittente televisiva che si doleva soltanto di no potere trasmettere, pur in differita, l’intero avvenimento sportivo e di doverne trasmettere, sulla base delle sentenza di primo grado solo una breve sintesi);
 
          rilevato che la Lega Calcio (salva naturalmente la cessione di singoli diritti da parte delle varie società sportive ospitanti le gare) ha regolamentato (da ultimo per la stagione sportiva 2002-2003, doc.ti 49-50 atti ricorrenti):
1) l’esercizio della cronaca radiofonica, fissando una “finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara”, finestre non frazionabili e non cumulabili;
2) l’esercizio della cronaca televisiva per ogni giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri del campionato di calcio di Serie A TIM e di Serie B TIM (sponsor ufficiale), fissando limiti all’utilizzazione delle riprese audiovisive autorizzate “esclusivamente in differita nell’ambito dei telegiornali e delle trasmissioni che abbiano contenuto informativo dopo le 20.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di inizio entro le 15.00, dopo le 22.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di inizio entro le ore 18.00; dopo le 24.00 se riferite a quelle serali”, con durata massima di utilizzo delle immagini di tre minuti per singola partita, nonché divieto per le emittenti televisive di fare uso delle riprese visive e sonore per la commercializzazione in generale nel settore multimediale;
3) l’accesso gratuito allo stadio per i fotografi accreditati dalla Società ospitante, in occasione delle gare ufficiali, ed anche l’accesso al recinto di gioco;
 
          rilevato che non risulta invece regolamentato, neppure a livello di Lega Calcio, il settore dello sfruttamento delle immagini sui dispositivi di telefonia mobile, ma è stata prodotta dai ricorrenti, all’udienza del 25/3/2003, una bozza dei “New Media Rights”, elaborata dalla UEFA, ancora in via di definitiva approvazione da parte degli organi competenti, dove sotto la voce “Wireless segment principles”, viene prevista una disciplina dello sfruttamento, in capo alla UEFA ed ai singoli Club, quanto alle partite UCL, delle immagini “fisse o in movimento su dispositivi mobili”, in diretta o in quasi diretta (“still images and moving images on mobile divices” “live” o “near live”);
 
          rilevato che il legislatore nazionale è poi intervenuto, in materia radiotelevisiva e con riguardo alle emittenti televisive in ambito locale, con il D.L. 323/1993 e quindi con la Legge di conversione 422/1993, dove all’art.5 è stato previsto che “è consentita, ai fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca, l’acquisizione e la diffusione di immagini materiali o sonore e di informazione su tutte le manifestazioni di interesse generale che interessano il bacino di utenza oggetto della concessione”, mentre il legislatore comunitario con la Direttiva 97/36/CE del Consiglio del 30/6/1997 ha stabilito, all’art.3 bis, che ogni Stato membro può adottare misure volte ad assicurare la trasmissione non in esclusiva”, da parte delle emittenti televisive, di eventi di “particolare rilevanza per la società” e l’Autorità Garante delle Comunicazioni, con delibera n.??2/1999, ha fissato una lista di eventi considerati “di particolare importanza per la società”, non inserendovi peraltro le partite del campionato nazionale di Serie A (da notare che invece A.Roma 15/1/2001, nella vicenda Strema-Telepiù, ha ritenuto, in ambito però di applicazione dell’antitrust, mercato rilevante proprio quello dell’acquisizione dei diritti televisivi delle partite di calcio riguardanti il Campionato nazionale soprattutto di Serie A”);
 
         ritenuto che:
1) va condivisa quell’opinione dottrinale secondo la quale il diritto d’informazione non ricomprende necessariamente il libero accesso alle fonti di informazione, in quanto la libertà di informazione come forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero viene tutelata dalla Costituzione non come diritto ad ottenere informazioni anche invito domino ma come diritto ad essere informati limitatamente alle sole fonti accessibili;
2) il diritto di cronaca non comporta pertanto la possibilità di esercitare un autonomo potere giuridico sulla fonte materiale del fatto oggetto di interesse, laddove tale oggetto appartenga alla sfera giuridica o privata di un altro soggetto, in quanto la ratio del diritto costituzionalmente garantito sta nel diritto all’informazione dell’utente e non in uno sfruttamento commerciale di tipo concorrenziale;
3) quindi va riconosciuto all’ente organizzatore della partita di calcio il diritto di stabilire le modalità di accesso strumentale alla diffusione della manifestazione sportiva;
4) con riguardo alla trasmissione di immagini della manifestazione sportiva, non espressamente convenuta con accordi negoziali o accordi collettivi tra associazioni di categoria, importanza fondamentale assume la ratio dell’utilizzazione (ad es. l’inserzione all’interno di un notiziario, alieno da fini di promozione commerciale, o di un programma comico, del tutto distante dall’ambito sportivo) e la tempistica sia della durata degli spezzoni utilizzati sia della collocazione temporale degli stessi rispetto all’evento;
5) il diritto di informazione non può essere utilizzato per giustificare l’utilizzazione dello spettacolo sportivo da parte di soggetti estranei all’organizzazione sportiva e spinto sino al punto di assicurare la libera diffusione in diretta di estratti significativi della manifestazione e della competizione sportiva, in quanto esso è finalizzato ad informare il pubblico dell’avvenimento, delle modalità del suo svolgimento, del suo esito ma non può consentire la riproduzione della manifestazione sportiva attraverso riprese filmate ed immagini diffuse durante lo svolgimento della gara;
6) non è sufficiente distinguere tra cronaca consentita, se realizzata con immagini statiche ( a prescindere dalla loro qualità o visibilità), e spettacolo, realizzato con immagini dinamiche, in quanto anche immagini statiche possono essere spettacolari, soprattutto laddove raffigurino l’azione cruciale del goal e vengano ricevute e visionate quando ancora è vivo il pathos creato dall’evento sportivo;
7) può essere utile il richiamo all’art.70 della L.633/1941, norma che consente “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento” ma “nei limiti giustificati da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”;
8) nell’ambito della normativa sulla concorrenza sleale per appropriazione di pregi, consistenti nella realizzazione stessa dello spettacolo agonistico, deve essere quindi considerata illegittima la appropriazione integrale del servizio spettacolo o di brani dell’evento sportivo che pur brevi non vengano diffusi successivamente alla manifestazione ma contestualmente al suo svolgimento, con modalità tali da interferire con la normale attività di sfruttamento delle immagini da parte del titolare; 8) la concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti e dell’impresa altrui, di cui al n.2 dell’art.2598 c.c., ricorre infatti quando un imprenditore “in forme pubblicitarie od equivalenti attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la scelta dei consumatori” (C.C. 9387/1994; C.C. 6928/1983), peraltro pur mantenendo ferma la distinzione d’identità tra i diversi prodotti (a differenza di quanto si verifica nella condotto, con fusoria, dell’imprenditore che, utilizzando segni distintivi altrui, viene a confondere la propria attività con quella del concorrente, come descritto dall’art.2598 n.1 c.c, C.C. 1310/1986);
 
          ritenuto che pertanto, nella fattispecie, la riduzione operata da TIM, a partire dal 7/12/2002, nell’ambito del servizio di telefonia mobile denominato “Serie A TIM Live”, del numero di fotogrammi (due), ritraesti immagini salienti (l’azione del goal ed una azione di gioco successiva) della partita di calcio, disputata in casa, nel Campionato nazionale di serie A, dalle squadre del Milan e della Juventus, da cui essa TIM non ha acquisito i diritti di sfruttamento economico, non è sufficiente ad escludere l’illiceità della condotta, ai sensi dell’art.2598 nn.2 c.c. (con riguardo alle società sportive, organizzatrici degli incontri agonistici e titolari del diritto di sfruttamento economico con le più varie tecnologie, ed alla società H3G, licenziataria in esclusiva del relativo diritto di trasmissione su tecnologia GPRS  e UMTS), attesa la spettacolarità intrinseca alle immagini in questione, raffiguranti aspetti salienti della partita (anzi l’azione cruciale del goal) e la tempistica stessa della trasmissione delle immagini, effettuate a 20’-30’ dal goal ma comunque, salvo casi particolari (documentati dalle intervenienti), durante lo svolgimento dell’incontro e prima della sua chiusura, il che determina una illegittima anteprima dello spettacolo calcistico, rispetto ai tradizionali e convenzionali canali di diffusione, ed esclude che si verta in ipotesi di legittimo esercizio del diritto di cronaca e di mera informazione sul risultato;
 
          ritenuto che inoltre la condotta di TIM appare anche illecita, nei limiti della presente cognizione sommaria, sotto il profilo contrattuale, con riferimento alle società Milan, in quanto l’utilizzo sui telefoni cellulari, attraverso la tecnologia GPRS, a fini di sfruttamento commerciale, da parte di TIM delle immagini delle partite casalinghe disputate dal Milan nel Campionato di Serie A, integra anche una violazione della clausola, contenuta nel contratto di sponsorizzazione, stipulato tra Milan e TIM il 4-28/12/2000 (con effetti sino al 30/6/2004), o meglio nel successivo “Addendum”, concluso il 7/5/200?, con il quale è stato pattuito espressamente che “TIM non ha diritto di sfruttare le immagini della squadra del Milan attraverso mezzi tecnologici di comunicazione quali…le tecnologie…GPRS, UMTS o successive generazioni”, considerato che, da un lato, non si ravvisa, nell’ampiezza della clausola, un limite del divieto, nel senso voluto da TIM, vale a dire il suo riferirsi al solo utilizzo delle immagini per scopi pubblicitari diversi da quelli descritti nel contratto e, dall’altro lato, non si verte, per quanto detto sopra, in tema di diritto di informazione;
 
         tanto premesso in punto di fumus, deve osservarsi che ricorre anche il requisito del periculum, richiesto dall’art.700 c.p.c., atteso che, da un lato, permane il pericolo di aggravamento del pregiudizio lamentato dalle ricorrenti (tuttora in itinere), di difficile quantificazione economica, consistente nel possibile annacquamento del diritto di sfruttamento degli eventi agonistici, nello sviamento di clientela, nella perdita di avviamento e di immagine e, quanto in particolare alla H3G, nella possibile perdita di interesse e di appetibilità della clientela verso un servizio innovativo quale quello offerto da detto nuovo gestore di telefonia della terza generazione (in presenza dell’offerta di TIM, già presente da tempo sul mercato della telefonia mobile, di un servizio “live” di immagini di squadre, sia pure in tecnologia, qualitativamente inferiore, GPRS, comprensivo, tra le altre, anche delle squadre del Milan e della Juventus), e, dall’altro lato, la sussistenza dello stesso requisito non può essere negata per il solo fatto che la condotta asseritamene illecita è iniziata oltre sei mesi addietro, poiché essa non è avvenuta, per quanto sopra detto, con la tolleranza ed il conseguente disinteresse degli aventi diritto ma a fronte e malgrado la loro precisa opposizione (rectius, in particolare delle società Milan e Juventus, titolari dei diritti di sfruttamento economico, concessi in licenza esclusiva a H3G, sin dalla iniziale pubblicità ed attivazione del servizio da parte di TIM);
 
          ritenuto che pertanto, allo stato, in attesa dell’istaurazione del giudizio di merito, è opportuno inibire, in via provvisoria, proprio per impedire un potenziale aggravarsi degli effetti pregiudizievoli lamentati dalle ricorrenti, alla resistente TIM: a) la trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, con il servizio denominato “Serie A TIM Live”, attraverso la tecnologia GPRS (non ravvisandosi la necessità di estensione della inibitoria alla tecnologia UMTS, implicante pacificamente la trasmissione non di immagini statiche ma di filmati, necessitanti, per ammissione della stessa TIM, di specifica cessione dei diritti da parte delle società sportive, o tanto più alle “successive generazioni ed ad ogni altra tecnologia”, per difetto di determinatezza), delle immagini relative alle azioni salienti delle gare (c.d. casalinghe, secondo le regole sportive), disputate dalle squadre delle due società Milan A.C. spa e Juventus F.C. spa, con le attuali modalità sopra descritte e principalmente durante lo svolgimento dell’incontro di calcio e non prima della sua chiusura (non possono essere fissati dal giudice, in positivo, specifici limiti temporali di trasmissione dopo il termine della partita, in difetto,a l riguardo, di regolamentazione patrizia o legislativa); b) l’indicazione, in conseguenza, nella pubblicità e promozione del relativo servizio di telefonia mobile denominato “Serie A Tim Live”, tra le “squadre disponibili” all’interno degli MMS (Multimedia Messaginig Service), delle squadre del Milan e della Juventus;
 
          ritenuto che le spese andranno liquidate all’esito del giudizio di merito, da instaurare nel termine perentorio di gg. Trenta;
 
PQM
 
          In parziale accoglimento del ricorso ex art.700 c.pc., presentato ante causam in data ?2/3/2003, dalla Juventus F.C. sspa, dalla Milan A.C. spa e dalla H3G spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (…omissis…), nei confronti della resistente TIM spa, in persona del legale rappresentante p.t. (…omissis…), e con l’intervanto volontario delle società Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata soc.coop. a.r.l. e Ansaweb spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (…omissis…), nel contraddittorio delle parti:
 
I)                    inibisce alla resistente TIM spa la trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, con il servizio denominato “Serie A TIM Live”, attraverso la tecnologia GPRS, delle immagini relative alle azioni salienti delle gare (c.d. casalinghe, secondo le regole sportive), disputate dalle squadre delle due società Milan A.C. spa e Juventus F.C. spa, con le attuali modalità, descritte in motivazione, e principalmente durante lo svolgimento dell’incontro di calcio e non prima della sua chiusura;
 
II)                  inibisce altresì alla resistente TIM spa l’indicazione, nella pubblicità e promozione del relativo servizio di telefonia mobile denominato “Serie A Tim Live”, tra le “squadre disponibili” all’interno degli MMS (Multimedia Messaging Service), delle squadre del Milan e della Juventus;
 
III)               rigetta il ricorso relativamente alla richiesta di inibitoria provvisoria concernete una asserita pubblicità sleale attuata dalla resistente;
 
IV)               spese all’esito del giudizio di merito, da instaurare nel termine perentorio di gg. Trenta.
 
Si comunichi.
 
Roma 29/3/2003
 
Il G.D.
 
  
 
Depositato in cancelleria
 
Roma, lì 31/3/2003
 

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ORDINANZA

Il giudice designato

A Scioglimento della riserva di cui all’udienza del 03/09/2002;
esaminati gli atti e i documenti di causa;

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Trib. Teramo Sez. Atri Ord. 23 luglio 2002

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta in data 3.7.02, letti gli atti;

considerato in fatto che:

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Trib. Monza Ord. 26 maggio 2001

TRIBUNALE DI MONZA

ORDINANZA 26 MAGGIO 2001

dott. Danilo Galletti
Cybersearch. / Francesca Sansone

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Trib Monza Sez. staccata Desio Ord. 14 maggio 2001

… omissis …

1. – Sulla carenza di legittimazione attiva
I convenuti hanno eccepito il difetto di carenza di legittimazione attiva della ricorrente, osservando che il marchio “Doctor Glass” risulta essere stato registrato non dalla Doctor Glass Group s.r.l., bensì dalla “Vetri Auto Piacenza di Ivan Rossi & C. s.a.s.”.
L’eccezione è stata superata dalla ricorrente producendo il contratto col quale la “Vetri Auto Piacenza di Ivan Rossi & C. s.a.s.” in data 22 gennaio 1998 ha concesso in licenza esclusiva d’uso alla Doctor Glass Group s.r.l. il marchio in questione.
Nessun pregio ha l’ulteriore eccezione dei convenuti, secondo i quali il contratto di cessione di marchio dovrebbe considerarsi nullo in quanto non accompagnato dalla cessione dell’azienda. Come è noto, infatti, il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 ha modificato il disposto dell’art. 15 Legge Marchi rendendo possibile la cessione del marchio separatamente dall’azienda e ponendo come unica condizione che tale cessione non comporti inganno nei caratteri dei prodotti o dei servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Inganno che nel caso di specie è stato solo ventilato dai convenuti in sede di discussione orale, ma non è supportato da alcuna circostanza di fatto idonea a suffragarlo.

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Ord. Tribunale di Roma 18-01-2001

Tribunale Ordinario di Roma
Ordinanza del 18 gennaio 2001

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Trib. Modena Ord. 7 dicembre 2000

Tribunale di Modena

Ordinanza 7 dicembre 2000

R.G. 272/2000

AB Casa c/ Berber

Il g.i.

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Trib. Firenze Sez. staccata Empoli Ord. 23 novembre 2000

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Ordinanza 23 novembre 2000 

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Trib. Messina Ord. 3 novembre 2000

Tribunale di Messina

Ordinanza 3 novembre 2000

IL GIUDICE DELEGATO

Nel procedimento cautelare n. 1647/2000

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Trib. Modena Ord. 1 agosto 2000

Tribunale di Modena – Sez.II Civile

Ordinanza 01 agosto 2000

dott. Michele Ciffarelli

Data Service S.r.l. c.

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Trib. Modena Ord. 28 luglio 2000

Tribunale di Modena

Ordinanza 28 luglio 2000

GD dott. Roberto Masoni

Poste Italiane s.p.a. (avv. prof. V. Tavormina, A. Molè e R Pini) c.

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Trib. Modena Ord. 27 luglio 2000

Tribunale di Modena – Sez.II Civile

Ordinanza 27 luglio 2000

composto dei seguenti magistrati: dr. Guido STANZANI Presidente dr. Michele CIFARELLI Giudice dr. Roberto MASONI Relatore ed estensore sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. n. 24/2000 proposto da: Miss Italia s.r.l. (avv.ti Claudio Santini, Claudio Galli e Vittorio Corsini) contro Brico Elettronica s.r.l. (avv.ti Carlo ed Amos Pradelli)

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Trib. Crema Ord. 24 luglio 2000

TRIBUNALE DI CREMA

Il Giudice

Letti gli atti, a scioglimento della riserva,

ritenuto:

che deve essere affermata la giurisdizione della A.G. italiana, ai sensi degli artt. 3 e 10 della L. 218/95 (nuovo dir. Int. Priv.), in quanto la società resistente ha sede in Italia;

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Relatore dr. Budetta

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G.D. dott.ssa Gabriella Migliaccio  
Bancalavoro.com s.r.l. / Jobber s.r.l.

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Il Giudice Designato 

Nell’ambito della procedura cautelare promossa da

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