Dec. CE C(2004) 5271

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Dec. CE C(2004) 5271

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 385/3 del 29 dicembre 2004
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EC Reg. 2252/2004

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Reg. (CE) N. 2252/2004

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 385/74 del 29 dicembre 2004

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COM 8200 (2004)

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Il calvario della legge sul diritto d’autore

di Andrea Monti – PC Professionale n. 146

Un decreto legislativo estende ai supporti per la memorizzazione dati il principio dei compensi per i danni causati da copie private. Aumentano i prezzi di Cd-R, Dvd, Dvhs.
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DIR 2002/38/EC

COUNCIL DIRECTIVE 2002/38/EC of 7 May 2002
amending and amending temporarily Directive 77/388/EEC as regards the value added tax arrangements applicable to radio and television broadcasting services and certain electronically supplied services

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DIR 2002/38/CEE

15.5.2002  Journal officiel des Communautés européennes L 128/41

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam­ment son article 93,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis du Comité économique et social (3), considérant ce qui suit:
Les règles actuellement applicables à la TVA sur les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique en vertu de l’article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (4) — ne permettent pas d’imposer de manière adéquate ces services consommés dans la Communauté et de prévenir les distorsions de concur­rence dans ce domaine.
(2) Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché inté­rieur, ces distorsions devraient être éliminées et de nouvelles règles harmonisées introduites pour ce type d’activité. Des mesures devraient être prises pour assurer, plus particulièrement, que ces services, dès lors qu’ils sont exécutés à titre onéreux et consommés par des clients établis dans la Communauté, sont imposés dans la Communauté et ne sont pas imposés lorsqu’ils sont consommés en dehors de la Communauté.
(3) À cette fin, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique à partir de pays tiers à des personnes établies dans la Communauté ou, à partir de la Communauté, à des preneurs établis dans des pays tiers devraient être imposés au lieu d’éta­blissement du preneur des services.
(4) Afin de définir la notion de «services fournis par voie électronique», il convient d’en donner des exemples dans une annexe de la directive.
(5) Pour faciliter aux opérateurs fournissant des services par voie électronique qui ne sont ni établis ni tenus d’être identifiés aux fins de la taxe dans la Communauté le respect des obligations fiscales, il convient d’établir un régime spécial. En application de ce régime, tout opéra­teur fournissant ces services par voie électronique dans la Communauté à des personnes non assujetties peut, s’il n’est pas identifié par d’autres moyens aux fins de la taxe dans la Communauté, choisir d’être identifié dans un seul État membre.
(6) L’opérateur non établi qui souhaite bénéficier du régime spécial devrait satisfaire aux exigences prévues par ce régime et respecter toute disposition pertinente en vigueur dans l’État membre de consommation des services.
(7) Dans certaines conditions, l’État membre d’identification doit pouvoir exclure du régime spécial un opérateur non établi.
(8) Lorsque l’opérateur non établi choisit de relever du régime spécial, toute taxe sur la valeur ajoutée en amont qu’il a acquittée pour des biens et services utilisés aux fins de ses activités taxées relevant du régime spécial devrait être remboursée par l’État membre dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée en amont a été acquittée selon les modalités prévues par la treizième directive 85/ 560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d’harmonisation des législations des États membres rela­tives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Commu­nauté (5). Les restrictions facultatives au remboursement prévues à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 4, paragraphe 2, de la même directive, ne devraient pas être appliquées.
(9) Sous réserve des conditions qu’ils arrêtent, les États membres devraient autoriser, voire exiger, la transmis­sion par voie électronique de certaines déclarations.
(10) Les dispositions concernant le dépôt des déclarations fiscales par voie électronique devraient être adoptées à titre permanent. Il est souhaitable d’adopter toutes les autres dispositions à titre temporaire pour une période de trois ans qui peut être prolongée pour des raisons pratiques, mais ces dispositions devraient, en tout état de cause, être réexaminées, en se fondant sur l’expérience, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2003.
(11) La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée en conséquence,

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DIR 2002/38/CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in partico­lare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando quanto segue:
(1) Le norme attualmente vigenti in materia di IVA per i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici a norma dell’articolo 9 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legisla­zioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (4), non sono adeguate per tassare la totalità di tali servizi il cui consumo ha luogo all’interno della Comunità e per impedire distorsioni di concorrenza in questo settore.
(2) Il corretto funzionamento del mercato interno impone l’eliminazione di tali distorsioni e l’introduzione di nuove norme armonizzate per questa categoria di atti­vità. In particolare andrebbero prese misure per garantire che tali servizi siano soggetti a imposizione nella Comu­nità, ove siano prestati a titolo oneroso e utilizzati da consumatori stabiliti nella Comunità, e non siano soggetti a imposizione se utilizzati al di fuori della Comunità.
(3) A tal fine, è opportuno che i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici da paesi terzi a persone stabilite nella Comunità o dalla Comunità a destinatari stabiliti in paesi terzi siano soggetti a imposizione nel luogo del beneficiario dei servizi.
(4) Per definire i servizi prestati tramite mezzi elettronici si dovrebbero includere esempi di tali servizi nell’allegato della direttiva.
(5) Al fine di facilitare l’adempimento dei loro obblighi fiscali, agli operatori che forniscono servizi tramite mezzi elettronici, che non sono stabiliti nella Comunità e non devono esservi altrimenti identificati a fini fiscali, dovrebbe essere applicato un regime particolare.
Secondo tale regime gli operatori che prestano siffatti servizi tramite mezzi elettronici a persone che non sono soggetti passivi all’interno della Comunità, possono optare, se non sono altrimenti identificati a fini fiscali nella Comunità, per l’identificazione in uno Stato membro.
(6) L’operatore non stabilito nella Comunità che desidera beneficiare del regime particolare dovrebbe soddisfare i requisiti in esso previsti e le pertinenti disposizioni in vigore nello Stato membro in cui i servizi sono utilizzati.
(7) Lo Stato membro di identificazione deve a talune condi­zioni poter escludere un operatore non stabilito da tale regime particolare.
(8) Se l’operatore non stabilito opta per il regime partico­lare, qualsiasi imposta sul valore aggiunto a monte pagata dall’operatore per le merci e i servizi da questi utilizzati per le sue attività soggette a imposizione contemplate dal regime particolare dovrebbe essere rimborsata dallo Stato membro in cui è stata pagata l’imposta sul valore aggiunto a monte, conformemente alle disposizioni della tredicesima direttiva 86/560/CEE, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari. Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel terri­torio della Comunità (5). Non si applicherebbero le restri­zioni opzionali per il rimborso di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva.
(9) Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero consentire la presentazione di taluni elenchi riepilogativi e dichiarazioni tramite mezzi elettronici, e possono anche rendere obbligatorio il ricorso ai mezzi elettronici.
(10) Tali disposizioni relative all’introduzione di dichiarazioni fiscali e elenchi riepilogativi per via elettronica dovreb­bero essere adottate su base permanente. È auspicabile adottare tutte le altre disposizioni per un periodo prov­visorio di tre anni, prorogabile per motivi pratici, ma le disposizioni saranno comunque riesaminate, in base all’esperienza acquisita, entro tre anni a decorrere dal 1o luglio 2003.
(11) La direttiva 77/388/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

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DIR 01/29/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell’informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d’autore e i diritti connessi svolgono un’importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.
(3) L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
(6) Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l’adeguato sviluppo della società dell’informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società dell’informazione richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e servizi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(12) Un’adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d’autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale. L’articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell’azione da essa svolta.
(13) Una ricerca comune e un’utilizzazione coerente, su scala europea, delle misure tecniche volte a proteggere le opere e altro materiale protetto e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti in materia rivestono un’importanza fondamentale in quanto hanno per oggetto, in ultima analisi, l’applicazione dei principi e delle garanzie fissati dalle disposizioni giuridiche.
(14) La presente direttiva dovrebbe promuovere l’apprendimento e la cultura proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nell’interesse del pubblico a fini educativi e d’insegnamento.
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d’azione nel settore del digitale (la cosiddetta “digital agenda”) e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.
(16) La responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d’autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati, ed è trattata in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”)(4) che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell’informazione, compresi quelli riguardanti il commercio elettronico. La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l’attuazione della direttiva sul commercio elettronico, in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l’altro alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, è necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore negli Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d’autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva.
(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive 91/250/CEE(5), 92/100/CEE(6), 93/83/CEE(7), 93/98/CEE(8) e 96/9/CE(9) e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l’esclusione di tutti gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi all’incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d’autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d’autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta (“on-demand”). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione nei servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive contenenti, quale parte integrante, musica proveniente da fonogrammi commerciali, vanno incoraggiati accordi collettivi in materia di licenze per agevolare la remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva.
(28) La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dell’esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi “on-line”. Ciò vale anche per una copia tangibile di un’opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio “on-line” è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d’autore o i diritti connessi lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d’autore e diritti connessi.
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
(32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all’unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie “cache”, compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l’utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d’informazione giornalistica, per citazioni, per l’uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.
(36) Gli Stati membri possono prevedere l’equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un’eccezione, o una limitazione in relazione alla reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell’informazione. La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro.
(39) All’atto dell’applicazione dell’eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l’uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione.
(40) Gli Stati membri possono prevedere un’eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l’utilizzo effettuato nel contesto della fornitura “on-line” di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all’articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
(41) L’applicazione dell’eccezione o della limitazione per le registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di un’emittente comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva.
(42) Nell’applicare l’eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l’apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell’attività in questione dovrebbe essere determinata dall’attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell’organismo di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine.
(43) È in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte le opportune misure per favorire l’accesso alle opere da parte dei portatori di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente conto dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell’accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 non dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale.
(46) Il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, nell’ambito del Comitato di contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto d’autore e i diritti connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti di far ricorso a misure tecnologiche per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto d’autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati. Esiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l’elusione della protezione tecnica offerta da tali misure. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a tal fine.
(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d’autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. Tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all’articolo 6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o un’utilizzazione diversa dall’elusione della protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia.
(49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali che possono vietare il possesso privato di dispositivi, prodotti o componenti per l’elusione di misure tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE. In particolare essa non si dovrebbe applicare alla tutela delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per elaboratore, disciplinata esclusivamente da detta direttiva. Non dovrebbe inoltre ostacolare né impedire lo sviluppo o l’utilizzo di qualsiasi mezzo atto a eludere una misura tecnologica se necessario per l’esecuzione degli atti da compiere ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi applicabili ai programmi per elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si applica senza pregiudicare l’ordine pubblico, come enunciato all’articolo 5, o la sicurezza pubblica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’adozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese la conclusione e l’attuazione di accordi fra i titolari e altre parti interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva della realizzazione degli obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale. Se, trascorso un congruo lasso di tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero, gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni i mezzi necessari per fruirne, modificando una misura tecnologica già in atto o in altro modo. Tuttavia, per scongiurare abusi relativamente alle misure prese dal titolare, anche nel quadro di un accordo, o da uno Stato membro, tutte le misure tecnologiche attuate in applicazione delle suddette misure dovrebbero godere di tutela giuridica.
(52) Nell’applicare un’eccezione o una limitazione per riproduzioni a uso privato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri dovrebbero analogamente promuovere l’adozione di misure volontarie per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere possibile la riproduzione a uso privato, non siano state adottate entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri possono adottare provvedimenti per consentire che i beneficiari delle eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. Le misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, come pure le misure prese dagli Stati membri, non impediscono ai titolari di far uso di misure tecnologiche coerenti con le eccezioni o limitazioni per riproduzioni ad uso privato previste dalla normativa nazionale conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui a tale disposizione, paragrafo 2, lettera b), né l’eventuale differenziazione tra diverse condizioni d’uso conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, come il controllo del numero di riproduzioni. Per scongiurare abusi relativamente alle suddette misure, tutte le misure tecnologiche di protezione dovrebbero godere di tutela giuridica.
(53) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe assicurare un ambiente sicuro per la fornitura di servizi interattivi su richiesta (“on-demand”), in modo tale che il fruitore possa accedere alle opere o ad altri materiali dal luogo e nel momento che ha scelto individualmente. Laddove i servizi siano regolati da accordi contrattuali, il primo ed il secondo comma dell’articolo 6, paragrafo 4, non dovrebbero applicarsi. Le forme di uso non interattivo “on-line” dovrebbero rimanere soggette a quelle disposizioni.
(54) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri materiali protetti in formato digitale. Dato il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche potrebbero dare luogo a un’incompatibilità di sistemi all’interno della Comunità. Dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e l’interoperabilità dei diversi sistemi. Sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di sistemi globali.
(55) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in particolare in rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l’opera o i materiali protetti, l’autore dell’opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell’opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi. Si dovrebbero incoraggiare i titolari, quando mettono in rete opere o altri materiali protetti, a usare contrassegni indicanti, tra l’altro, la loro autorizzazione, oltre alle informazioni di cui sopra.
(56) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d’autore, apposte sull’opera ovvero a distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte queste attività.
(57) Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto da parte di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento “on-line”. Le misure tecnologiche in oggetto devono presentare, nelle loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(10).
(58) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire l’utilizzazione dei mezzi di ricorso e l’applicazione delle sanzioni. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e includere la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se necessario, di procedere al sequestro del materiale all’origine della violazione.
(59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall’intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell’articolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri.
(60) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale, la protezione dei dati, l’accesso condizionato, l’accesso ai documenti pubblici e la norma della cronologia dell’utilizzo dei media, che possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi.
(61) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE dovrebbero essere modificate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

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Direttiva UE 9-4-2001 – Diritto d’autore e società dell’informazione

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (9512/1/2000 – C5-0520/2000 – 1997/0359(COD))

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Dir. 00-31-CE Regolamentazione del commercio elettronico

DIRETTIVA 2000/31/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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COM(1999)427 def. Proposta modificata di DIRETTIVA relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COM(1999)427 def.
98/0325 (COD)
Proposta modificata di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno
(presentata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

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Dir. 99/93/CE Firma elettronica

Direttiva 1999/93/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
(G.U. delle Comunità europee L. 13 del 13 dicembre 1999

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DIR 98/44/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 100 A,

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DIR 98/44/EC

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COM(97) 628 – C4-0079/98 – 97/0359 (COD)

COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE
COM(97) 628 – C4-0079/98 – 97/0359 (COD)
Proposta di direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore
e dei diritti connessi nella società dell’informazione

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Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings – January, 1 1998

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DIR 97/66/CE

Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997
sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
(Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1998 PAG. 0001 – 0008)

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Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997

Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997
sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
(Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1998 PAG. 0001 – 0008)

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Dir 97/7/CE Consumatori e contratti a distanza

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
(G. U. n. L 144 del 04/06/1997 )

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 189 B del trattato,

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DIR 95/46/CE

Preambolo

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto della direttiva
Articolo 2. Definizioni
Articolo 3. Campo d’applicazione
Articolo 4. Diritto nazionale applicabile

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REC. R (95) 13

RECOMMENDATION No. R (95) 13

OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES

CONCERNING PROBLEMS OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW

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Raccomandazione R (95) 13 of the Committee of Ministers to Member States

Concerning Problems of Criminal Procedure Law Connected with Information Technology

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DIR 77/388/CE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articolo 99 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che tutti gli Stati membri hanno adottato un sistema di imposta sul valore aggiunto , conformemente alla prima e alla seconda direttiva del Consiglio dell ‘ 11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d ‘ affari ( 3 ) ;
considerando che , in applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ( 4 ) , il bilancio delle Comunità ; che queste risorse comprendono , tra l ‘ altro , quelle provenienti dall ‘ imposta sul valore aggiunto e ottenute mediante applicazione di un aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie ;
considerando che è opportuno proseguire la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone , dei beni , dei servizi , dei capitali e l ‘ interpenetrazione dell ‘ economie ;
considerando che è opportuno tener conto dell ‘ obiettivo della soppressione delle imposizioni all ‘ importazione e delle detassazioni all ‘ esportazione per gli scambi tra gli Stati membri e garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d ‘ affari in ordine all ‘ origine dei beni e delle prestazioni di servizi , onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno ;
considerando che la nozione di soggetto di imposta deve essere precisata consentendo agli Stati membri , per garantire una migliore neutralità dell ‘ imposta , di includervi le persone che effettuano alcune operazioni occasionali ;
considerando che la nozione di operazione imponibile ha creato difficoltà soprattutto per le operazioni assimilate ad operazioni imponibili e che è sembrato necessario precisare queste nozioni ;
considerando che la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri , segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi ; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato , in linea di massima , là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale , occorre tuttavia fissare tale luogo nel paese del destinatario , in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta , il cui costo è compreso nel prezzo delle merci ;
considerando che i concetti di fatto generatore ed esigibilità dell ‘ imposta debbono essere armonizzati affinchù l ‘ applicazione e le modifiche successive dell ‘ aliquota comunitaria abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data ;
considerando che la base imponibile deve essere armonizzata affinchù l ‘ applicazione alle operazioni imponibili dell ‘ aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri ;
considerando che le aliquote applicate dagli Stati membri debbono permettere normalmente la deduzione dell ‘ imposta applicata allo stadio antecedente ;
considerando che è opportuno redigere un elenco comune di esenzioni , per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri ;
considerando che il regime delle deduzioni deve essere armonizzato ove ha un ‘ incidenza sul livello reale di percezione , e che il calcolo del prorata di deduzione deve essere effettuato in modo analogo in tutti gli Stati membri ;
considerando che è opportuno precisare chi sono i debitori dell ‘ imposta , in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore è residente all ‘ estero ;
considerando che gli obblighi dei contribuenti debbono essere , per quanto possibile , armonizzati per assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell ‘ imposta in tutti gli Stati membri ; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente l ‘ ammontare complessivo delle proprie operazioni , a monte ed a valle , quando ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse proprie ;
considerando che è opportuno armonizzare i diversi regimi speciali esistenti ; che tuttavia è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i loro regimi speciali per le piccole imprese , in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione ; che , per quanto riguarda gli agricoltori , è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell ‘ imposta sul valore aggiunto a monte , a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale ; che è necessario fissare i principi fondamentali di tale regime e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto di tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie ;
considerando che è necessario garantire l ‘ applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva e che , a tal fine , è indispensabile stabilire una procedura comunitaria di consultazione ; che l ‘ istituzione di un comitato dell ‘ imposta sul valore aggiunto permette di organizzare in questo campo una collaborazione stretta tra Stati membri e Commissione ;
considerando che è opportuno che , entro certi limiti e a certe condizioni , gli Stati membri possano adottare o mantenere misure particolari derogative alla presente direttiva , al fine di semplificare la riscossione dell ‘ imposta e di evitare talune frodi ed evasioni fiscali ;
considerando che può rivelarsi opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere con paesi terzi od organismi internazionali accordi contenenti deroghe alla presente direttiva ;
considerando che è indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle legislazioni nazionali in determinati settori ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
CAPO 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
Gli Stati membri adeguano il loro attuale regime dell ‘ imposta sul valore aggiunto alle disposizioni dei seguenti articoli .
Essi adottano le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative , affinchù il loro regime così adattato entri in vigore quanto prima e comunque entro il 1 ° gennaio 1978 .
CAPO II
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 2
Sono soggette all ‘ imposta sul valore aggiunto :
1 . le cessioni di beni e le prestazioni di servizi , effettuate a titolo oneroso all ‘ interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ;
2 . le importazioni di beni .
CAPO III
TERRITORIALITÀ
Articolo 3
1 . Ai fini dell ‘ applicazione della presente direttiva , l ‘ « interno del paese » corrisponde al campo d ‘ applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea , quale è definito , per ciascuno Stato membro , dall ‘ articolo 227 .
2 . Sono esclusi dall ‘ interno del paese i seguenti territori nazionali :
Repubblica federale di Germania :
isola di Helgoland , territorio di Buesingen :
Regno di Danimarca :
Groenlandia ;
Repubblica italiana :
Livigno , Campione d ‘ Italia , le acque nazionali del Lago di Lugano .
3 . La Commissione , se ritiene che le esclusioni di cui al paragrafo 2 non siano più giustificate , segnatamente sul piano della neutralità della concorrenza o su quello delle risorse proprie , presenta al Consiglio le opportune proposte .
CAPO IV
SOGGETTI PASSIVI
Articolo 4
1 . Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2 , indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività .
2 . Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore , di commerciante o di prestatore di servizi , comprese le attività estrattive , agricole , nonchù quelle delle professioni liberali o assimilate . Si considera in particolare attività economica un ‘ operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità .
3 . Gli Stati membri possono considerate soggetti passivi anche chiunque effettui a titolo occasionale un ‘ operazione relativa alle attività di cui al paragrafo 2 e in particolare una delle operazioni seguenti :
a ) la cessione , effettuata anteriormente alla prima occupazione , di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo attiguo ; gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione di questo criterio alla trasformazione di edifici nonchù il concetto di suolo attiguo .
Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione , quali ad esempio il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell ‘ edificio e la data di prima consegna , oppure del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva consegna , purchù tali periodi non superino cinque e due anni rispettivamente .
Si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo ;
b ) la cessione di un terreno edificabile .
Si considerano terreni edificabili i terreni , attrezzati o no , definiti tal dagli Stati membri .
4 . L ‘ espressione « in modo indipendente » , di cui al paragrafo 1 , esclude dall ‘ imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che introduca vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro .
Con riserva della consultazione di cui all ‘ articolo 29 , ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all ‘ interno del paese che siano giuridicamente indipendenti , ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari , economici ed organizzativi .
5 . Gli Stati , le regioni , le province , i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità , anche quando , in relazione a tali attività od operazioni , percepiscono diritti , canoni , contributi o retribuzioni .
Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere , essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza .
In ogni caso , gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell ‘ allegato D quando esse non sono trascurabili .
Gli Stati membri possono considerate come attività della pubblica amministrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma degli articoli 13 o 28 .
CAPO V
OPERAZIONI IMPONIBILI
Articolo 5
Cessioni di beni
1 . Si considera « cessione di bene » il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario .
2 . Sono considerati beni materiali l ‘ energia elettrica , il gas , il calore , il freddo e simili .
3 . Gli Stati membri possono considerate beni materiali :
a ) determinati diritti su beni immobili ;
b ) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d ‘ uso sui beni immobili ;
c ) le quote d ‘ interessi e le azioni il cui possesso assicura , di diritto o di fatto , l ‘ attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte .
4 . Sono parimenti considerate cessioni ai sensi del paragrafo 1 :
a ) il trasferimento , accompagnato dal pagamento di un ‘ indennità , della proprietà di un bene in forza di un ‘ espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge ;
b ) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene , accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquistata al più tardi all ‘ atto del pagamento dell ‘ ultima rata ;
c ) il trasferimento di un bene effettuato in base ad un contratto di commissione per l ‘ acquisto o per la vendita .
5 . Gli Stati membri possono considerate cessione ai sensi del paragrafo 1 :
a ) la consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d ‘ opera , cioè la consegna da parte del prestatore d ‘ opera al proprio cliente di un bene mobile da lui fabbricato o montato con le materie e gli oggetti affidatigli a tale scopo dal cliente , abbia il prestatore d ‘ opera fornito , o meno , parte dei materiali utilizzati ;
b ) la consegna di taluni lavori immobiliari .
6 . È assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da pare di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all ‘ uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o , più generalmente , lo destina a fini estranei alla sua impresa , quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell ‘ imposta sul valore aggiunto . Tuttavia , i prelievi eseguiti ad uso dell ‘ impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni non sono considerati come cessioni a titolo oneroso .
7 . Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione a titolo oneroso :
a ) l ‘ impiego da parte di un soggetto passivo , per i bisogni della sua impresa , di un bene prodotto , costruito , estratto , lavorato , acquistato o importato nel quadro di detta impresa , qualora l ‘ acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione completa dell ‘ imposta sul valore aggiunto ;
b ) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato , quando detto bene ha consentito una deduzione totale o parziale dell ‘ imposta sul valore aggiunto nel corso dell ‘ acquisto o dell ‘ impiego di cui alla lettera a ) ;
c ) ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 8 , il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa , in caso di cessazione della sua attività economica tassabile , quando detti beni hanno consentito una deduzione parziale o totale al momento dell ‘ acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a ) .
8 . In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni , gli Stati membri possono considerare l ‘ operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente . Gli Stati membri adottano , se del caso , le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni di concorrenza , qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale .
Articolo 6
Prestazioni di servizi
1 . Si considera « prestazioni di servizi » ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell ‘ articolo 5 .
Tale operazione può consistera tra l ‘ altro :
– in una cessione di beni immateriali , siano o no rappresentati da un titolo ;
– in un obbligo di non fare o di tollerare un atto od una situazione ;
– nell ‘ esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge .
2 . Sono assimilati a prestazioni di servizi a titolo oneroso :
a ) l ‘ uso di un bene destinato all ‘ impresa per l ‘ uso privato del soggetto passivo o per l ‘ uso del suo personale o , più generalmente , a fini estranei alla sua impresa qualora detto bene abbia consentito una deduzione totale o parziale dell ‘ imposta sul valore aggiunto ;
b ) le prestazioni di servizi a titolo gratuito effettuate dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso del suo personale o , più generalmente , per fini estranei alla sua impresa .
Gli Stati membri hanno la facoltà di derogare alle disposizioni del presente paragrafo a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni di concorrenza .
3 . Per prevenire distorsioni di concorrenza e salva la consultazione di cui all ‘ articolo 29 , gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l ‘ esecuzione , da parte di un soggetto passivo , di un servizio , per i bisogni della sua impresa , qualora l ‘ esecuzione di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla deduzione totale dell ‘ imposta sul valore aggiunto .
4 . Qualora un soggetto passivo che agisca a proprio nome ma per conto di altri , partecipi ad una prestazione di servizi , si riterrà che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo proprio .
5 . Le disposizioni di cui all ‘ articolo 5 , paragrafo 8 , si applicano nelle stesse condizioni alle prestazioni di servizi .
Articolo 7
Importazioni
Si considera « importazione di un bene » l ‘ introduzione di detto bene nell ‘ interno del paese , come definito dall ‘ articolo 3 .
CAPO VI
LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
Articolo 8
Cessioni di beni
1 . Si considera come luogo di cessione di un bene :
a ) se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore o dall ‘ acquirente o da un terzo : il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell ‘ acquirente . Quando il bene deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto , si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l ‘ installazione o il montaggio ; qualora l ‘ installazione o il montaggio siano effettuati in un paese diverso da quello del fornitore , lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione in quest ‘ ultimo Stato ;
b ) se il bene non viene spedito o trasportato : il luogo dove il bene si trova al momento della cessione .
2 . In deroga al paragrafo 1 , lettera a ) , quando il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un paese diverso da quello di importazione dei beni , il luogo della cessione da parte dell ‘ importatore ai sensi dell ‘ articolo 21 , paragrafo 2 , e il luogo di eventuali cessioni successive sono considerati come situati nel paese di importazione dei beni .
Articolo 9
Prestazioni di servizi
1 . Si considera luogo di una prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile , a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o , in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale .
2 . Tuttavia :
a ) il luogo delle prestazioni di servizi relative a un bene immobile , incluse le prestazioni di agente immobiliare e di perito , nonchù le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l ‘ esecuzione di lavori immobiliari come , ad esempio , le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza , è quello dove il bene è situato ;
b ) il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse ;
c ) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto :
– attività culturali , artistiche , sportive , scientifiche , d ‘ insegnamento , ricreative o affini , ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività nonchù , eventualmente , prestazioni di servizi accessorie a tali attività ,
– attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico , scarico , manutenzione e attività affini ,
– perizie di beni mobili materiali ,
– lavori relativi a beni mobili materiali ,
è quello in cui tali prestazioni sono materialmente eseguite ;
d ) il luogo delle prestazioni di servizi aventi per oggetto la locazione di beni mobili materiali , ad eccezione di qualsiasi mezzo di trasporto , esportati dal locatore di uno Stato membro in un altro Stato membro per essere ivi utilizzato , è quello in cui il bene è così utilizzato ;
e ) il luogo delle seguenti prestazioni di servizi , rese a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità , ma fuori del paese del prestatore , è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi o , in mancanza di tale sede o di tale centro d ‘ attività stabile , il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale :
– cessioni e concessioni di diritti d ‘ aurore , brevetti , diritti di licenza , marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi ;
– prestazioni pubblicitarie ;
– prestazioni fornite da consulenti , ingegneri , uffici studi , avvocati , periti contabili ed altre prestazioni analoghe nonchù elaborazioni di dati e fornitura di informazioni ;
– obblighi di non esercitare interamente o parzialmente una attività professionale , o un diritto di cui alla presente lettera e ) ;
– operazioni bancarie , finanziarie e assicurative , comprese le operazioni di riassicurazione , ad eccezione della locazione di casseforti ;
– messa a disposizione di personale ;
– prestazioni di servizi rese dagli intermediari che agiscono in nome e per conto altrui , quando intervengono nelle prestazioni di servizi di cui alla presente lettera e ) .
3 . Al fine di evitare casi di doppia imposizione , di non imposizione o di distorsione di concorrenza , gli Stati membri possono , per quanto riguarda le prestazioni di servizi di cui al paragrafo 2 , lettera e ) , e le locazioni di beni mobili materiali , considerare :
a ) il luogo di prestazione dei servizi situato all ‘ interno del paese a norma del presente articolo come se fosse situato al di fuori della Comunità quando l ‘ effettiva utilizzazione e l ‘ effettivo impiego hanno luogo ai di fuori della Comunità ;
b ) il luogo di prestazione dei servizi situato al di fuori della Comunità a norma del presente articolo come se fosse situato all ‘ interno del paese quando l ‘ effettiva utilizzazione e l ‘ effettivo impiego hanno luogo all ‘ interno del paese .
CAPO VII
FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL ‘ IMPOSTA
Articolo 10
1 . Si considera
a ) fatto generatore dell ‘imposta il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l ‘ esigibilità dell ‘ imposta ;
b ) esigilibità dell ‘ imposta di diritto che l ‘ Erario può far valere a norma di legge , a partire da un dato momento , presso il debitore , per il pagamento dell ‘ imposta , anche se il pagamento può essere differito .
2 . Il fatto generatore dell ‘ imposta si verifica e l ‘ imposta diventa esigibile all ‘ atto della cessione di beni o della prestazione di servizi . Le cessioni di beni diverse da quelle di cui all ‘ articolo 5 , paragrafo 4 , lettera b ) , e le prestazioni di servizi che comportano successivi versamenti di acconti o pagamenti , si considerano effettuate all ‘ atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti .
Tuttavia , nel caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di servizi , l ‘ imposta diventa esigibile all ‘ atto dell ‘ incasso , a concorrenza dell ‘ importo incassato .
In deroga alle precedenti disposizioni , gli Stati membri possono stabilire che , per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi , l ‘ imposta diventi esigibile :
– non oltre la data di emissione della fattura o del documento che ne fa le veci ,
– al più tardi al momento dell ‘ incasso del prezzo , ovvero
– in caso di mancata o tardiva emissione della fattura o del documento che ne fa le veci , entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell ‘ imposta .
$3 . All ‘ importazione , il fatto generatore si verifica e l ‘ imposta diventa esigile all ‘ atto dell ‘ introduzione de bene all ‘ interno del paese ai sensi dell ‘ articolo 3 .
Quando i beni importati sono soggetti a dazi doganali , a prelievi agricoli o a tasse di effetto equivalente , instaurati nel quadro di una politica comune , il fatto generatore e l ‘ esigibilità dell ‘ imposta possono essere assimilati dagli Stati membri ai termini stabiliti per questi diritti comunitari .
Qualora i beni importati non siano soggetti ad alcuna di tali imposizioni comunitarie , gli Stati membri , per quanto riguarda il fatto generatore e l ‘ esigibilità dell ‘ imposta , possono applicare le disposizioni in vigore per i dazi doganali .
Quando i beni sono assoggettati , sin dalla loro importazione , a uno dei regimi previsti dall ‘ articolo 16 , paragrafo 1 , punto A , o ad un regime di ammissione temporanea o di transito , il fatto generatore e l ‘ esigibilità dell ‘ imposta intervengono soltanto al momento in cui i beni cessano di essere assoggettati a tale regime e vengono dichiarati per l ‘ immissione al consumo .
CAPO VIII
BASE IMPONIBILE
Articolo 11
A . All ‘ interno del paese
1 . La base imponibile è costituita :
a ) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettera b ) , c ) e d ) , da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell ‘ acquirente , del destinatario o di un terzo , comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni ;
b ) per le operazioni di cui all ‘ articolo 5 , paragrafi 6 e 7 , dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari , o , in mancanza del presso di acquisto , dal costo , determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni ;
c ) per le operazioni di cui all ‘ articolo 6 , paragrafo 2 , dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi ;
d ) per le operazioni di cui all ‘ articolo 6 , paragrafo 3 , dal valore normale dell ‘ operazione in questione .
Si considera « valore normale » di servizio quanto il destinatario della prestazione , nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l ‘ operazione , dovrebbe pagare a d un prestatore indipendente all ‘ interno del paese al momento dell ‘ operazione , in condizioni di concorrenza perfetta , per ottenere questo stesso servizio .
2 . Nella base imponibile si devono comprendere :
a ) le imposte , i dazi , le tasse e i prelievi , ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto ;
b ) le spese accessorie , quali le spese di commissione , di imballaggio , di trasporto e di assicurazione chieste dal fornitore all ‘ acquirente o al destinatario della prestazione . Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie .
3 . Non vanno compresi nella base imponibile :
a ) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato ;
b ) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all ‘ acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l ‘ operazione ;
c ) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell ‘ acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori . Questo soggetto passivo deve giustificare l ‘ importo effettivo di tali spese e non può procedere alla deduzione dell ‘imposta che avesse eventualmente gravato su di esse .
B . All ‘ importazione di beni
1 . La base imponibile è costituita :
a ) dal prezzo pagato o da pagarsi dall ‘ importatore , se detta somma costituisce l ‘ unico corrispettivo definito al punto A , paragrafo 1 , lettera a ) ;
b ) dal valore normale , se manca il prezzo , o se il prezzo pagato o da pagare non costituisce l ‘ unico corrispettivo del bene importato .
Si considera « valore normale » all ‘ importazione di un bene quanto un importatore , allo stadio di commercializzazione al quale si compie l ‘ importazione , dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del paese di provenienza del bene , al momento in cui l ‘ imposta è esigibile , in condizioni di concorrenza perfetta , per ottenere questo stesso bene .
2 . Gli Stati membri possono adottare come base imponibile il valore definito nel regolamento ( CEE ) n . 803/68 ( 5 ) .
3 . Si devono comprendere nella base imponibile , ove non vi siano già compresi :
a ) le imposte , i dazi , i prelievi e le altre tasse dovuti fuori del paese di importazione , nonchù quelli dovuti per l ‘ importazione , ad eccezione dell ‘ imposta sul valore aggiunto da riscuotere ;
b ) le spese accessorie , quali le spese di commissione , di imballaggio , di trasporto e di assicurazione , che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all ‘ interno del paese .
Per « primo luogo di destinazione » va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel paese di importazione . In mancanza di tale indicazione , si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto paese .
Gli Stati membri possono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione qualora quest ‘ ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell ‘ imposta .
4 . Non si devono comprendere nella base imponibile gli elementi di cui al punto A , paragrafo 3 , lettera a ) e b ) .
5 . Per i beni che sono stati esportati temporaneamente e che sono reimportati dall ‘ esportatore dopo aver formato oggetto , all ‘ estero , di lavori di riparazione , trasformazione , adattamento o esecuzione e la cui reimportazione non è esentata a norma delle disposizioni dell ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettera f ) , gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti , per quanto concerne l ‘ imposta sul valore aggiunto , sia lo stesso che sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui sopra fossero state eseguite nel paese interessato .
C . Disposizioni diverse
1 . In caso di annullamento , recesso , risoluzione , non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l ‘ operazione è stata effettuata , la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri .
Tuttavia , in caso di non pagamento totale o parziale , gli Stati membri possono derogare a questa norma .
2 . Qualora elementi utili alla determinazione della base imponibile siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro dove viene fatta la stima , si determina il tasso di cambio a norma dell ‘ articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 803/68 .
3 . Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere , gli Stati membri possono :
– escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi ;
– includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi .
CAPO IX
ALIQUOTA
Articolo 12
1 . L ‘ aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell ‘ imposta . Tuttavia :
a ) nei casi previsti all ‘ articolo 10 , paragrafo 2 , secondo e terzo comma , l ‘ aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l ‘ imposta diventa esigibile ;
b ) nei casi di cui all ‘ articolo 10 , paragrafo 3 , secondo e terzo comma , si applica l ‘ aliquota in vigore al momento in cui i beni vengono dichiarati per l ‘ immissione al consumo .
2 . caso di modifica delle aliquote , gli Stati membri possono :
– operare adeguamenti nei casi previsti alla precedente lettera a ) allo scopo di tener conto dell ‘ aliquota applicabile al momento in cui è effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi ;
– adottare tutte le opportune misure transitorie .
3 . L ‘ aliquota normale dell ‘ imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi .
4 . Talune forniture di beni e prestazioni di servizi possono essere sottoposte ad aliquote maggiorate o ridotte . Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l ‘ ammontare dell ‘ imposta sul valore aggiunto risultante dall ‘ applicazione di questa aliquota consenta normalmente di dedurre la totalità dell ‘ imposta sul valore aggiunto la cui deduzione è autorizzata a norma delle disposizioni dell ‘ articolo 17 .
5 . L ‘ aliquota applicabile all ‘ importazione di un bene è quella applicata alla fornitura di uno stesso bene effettuata all ‘ interno del paese .
CAPO X
ESENZIONI
Articolo 13
Esenzioni all ‘ interno del paese
A . Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico
1 . Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
a ) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali , le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette prestazioni , esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni ;
b ) l ‘ ospedalizzazione e le cure mediche nonchù le operazioni ad esse strettamente connesse , assicurate da organismi di diritto pubblico oppure , a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi , da istituti ospedalieri , centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti ;
c ) le prestazioni mediche effettuate nell ‘ esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati ;
d ) la fornitura di organi , di sangue e di latte umani ;
e )le prestazioni dei servizi effettuate nell ‘ esercizio della loro professione dagli odontotecnici , nonchù le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici ;
f ) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un ‘ attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi , al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all ‘ esercizio di tale attività , quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l ‘ esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante , a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza ;
g ) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l ‘ assistenza sociale e la sicurezza sociale , comprese quelle fornite dalle case di riposo , effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato ;
h ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni strettamente connesse con la protezione dell ‘ infanzia e delle gioventù , effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale ;
i ) l ‘ educazione dell ‘ infanzia e della gioventù , l ‘ insegnamento scolastico o universitario , la formazione o la riqualificazione professionale nonchù le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico , o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili ;
j ) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all ‘ insegnamento scolastico o universitario ;
k ) la messa a disposizione , da parte di istituzioni religiose o filosofiche , di personale per le attività di cui alle lettere b ) , g ) , h ) ed i ) e per fini di assistenza spirituale ;
l ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni loro strettamente connesse procurate ai propri membri nel loro interesse collettivo , dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto , da organismi senza finalità di lucro , che si prefiggono obiettivi di natura politica , sindacale , religiosa , patriottica , filosofica , filantropica o civica , purchù tale esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza ;
m ) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell ‘ educazione fisica , fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l ‘ educazione fisica ;
n ) talune prestazioni di servizi culturali e le forniture di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi culturali di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato ;
o ) le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dagli organismi le cui operazioni sono esentate a norma delle lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) , e n ) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi , organizzate a loro esclusivo profitto , purchù l ‘ esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza . Gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione , in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all ‘ ammontare degli introiti che dà diritto all ‘ esenzione ;
p ) il trasporto di malati o feriti in veicoli all ‘ uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati ;
q ) le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale .
$2 . a ) Gli Stati membri possono subordinare , caso per caso , la concessione , ad enti diversi da quelli di diritto pubblico , di ciascuna delle esenzioni previste al paragrafo 1 , lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) e n ) all ‘ osservanza di una o più delle seguenti condizioni :
– gli enti di cui trattasi non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto : gli eventuali profitto non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite ;
– essi devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sù o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione ;
– essi devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi approvati , ovvero , per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione , praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per servizi analoghi da imprese commerciali soggette all ‘ imposta sul valore aggiunto ;
– le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all ‘ imposta sul valore aggiunto ;
b ) sono escluse dal beneficio dell ‘ esenzione prevista alle lettera b ) , g ) , h ) , i ) , l ) , m ) e n ) del paragrafo 1 le prestazioni di servizi e le forniture di beni che :
– non siano indispensabili all ‘ espletamento delle operazioni esentate ;
– siano essenzialmente destinate a procurare all ‘ ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all ‘ imposta sul valore aggiunto .
B . Altre esenzioni
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 377L0388.1
Fatte salve altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
a ) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione , comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni , effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione ;
b ) l ‘ affitto e la locazione di beni immobili , ad eccezione ;
1 . delle prestazioni di alloggio , quali sono definite dalla legislazione delgi Stati membri , effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe , comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio ;
2 . delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli ;
3 . delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente ;
4 . delle locazioni di casseforti .
Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione ;
c ) le forniture di beni destinati esclusivamente ad un ‘ attività esentata a norma del presente articolo o a norma dell ‘ articolo 28 , paragrafo 3 , lettera b ) , ove questi beni non abbiano formato oggetto d ‘ un diritto a deduzione , e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell ‘ articolo 17 , paragrafo 6 ;
d ) le operazioni seguenti :
1 . la concessione e la negoziazione di crediti nonchù la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi ;
2 . la negoziazione e la presa a carico di impegni , fideiussioni e altre garanzi nonchù la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi ;
3 . le operazioni , compresa la negoziazione , relative ai depositi di fondi , ai conti correnti , ai pagamenti , ai giroconti , ai crediti , agli assegni e ad altri effetti commerciali , ad eccezione del ricupero dei crediti ;
4 . le operazioni , compresa la negoziazione , relative a divise , banconote e monete con valore liberatorio , ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ; sono considerati da collezione le monete d ‘ oro , d ‘ argento o di altro metallo e i biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici ;
5 . le operazioni , compresa la negoziazione , eccettuate la custodia e la gestione , relative ad azioni , quote parti di società a associazioni , obbligazioni , altri titoli , ad esclusione :
– dei titoli rappresentativi di merci ;
– dei diritti o titoli di cui all ‘ articolo 5 , paragrafo 3 ;
6 . la gestione di fondi comuni d ‘ investimento quali sono definiti dagli Stati membri ;
e ) le forniture , al valore facciale , di francobolli validi per l ‘ affrancatura all ‘ interno del paese , di bolli fiscali e di altri simili valori ;
f ) le scommesse , le lotterie e altri giochi d ‘ azzardo con poste di denaro , salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro ;
g ) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi attiguo , diversi da quelli di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 3 , lettera a ) ;
h ) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 3 , lettera b ) .
C . Opzioni
Gli Stati membro possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l ‘ imposizione nel caso di :
a ) affitto e locazione di beni immobili ;
b ) operazioni di cui al punto B , lettere d ) , g ) e h ) .
Gli Stati membri possono restringere la portata del diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di esercizio .
Articolo 14
Esenzioni all ‘ importazione
1 . Ferme restando le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esentano , alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
a ) le importazioni definitive di beni la cui fornitura da parte di soggetti passivi è comunque esente all ‘ interno del paese ;
b ) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggettamento a un regime di transito ;
c ) le importazioni di beni che costituiscono oggetto di una dichiarazione di assoggetamento a un regime doganale di ammissione temporanea , che beneficiano per questo motivo dell ‘ esenzione dai dazi doganali o che potrebbero beneficiarne se fossero importati da un paese terzo ;
d ) le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista nella « tariffa doganale comune » o che potrebbero fruirne se fossero importati da un paese terzo . Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di non accordare l ‘ esenzione se la sua concessione rischia di compromettere gravemente le condizioni di concorrenza sul mercato interno ;
e ) la reimportazione di beni nello stato in cui sono stati esportati , da parte di colui che li ha esportati , semprechù essi fruiscano della franchigia doganale o possano fruirne se importati da un paese terzo ;
f ) la reimportazione da parte dell ‘ esportatore o da parte di un terzo per conto del medesimo di beni mobili materiali che siano stati oggetto in un altro Stato membro , di una lavorazione che è stata assoggettata all ‘ imposta senza diritto a deduzione o a rimborso ;
g ) le importazioni di beni :
– effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari , che beneficiano di una franchigia doganale o che potrebbero beneficiarne se provenissero da un paese terzo ;
– effettuate dalle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche del paese che le ospita nonchù dai membri di esse , nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convenzioni internazionali che istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi di sede ;
– effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell ‘ Atlantico del nord dalle forze armate degli altri Stati che fanno parte di tale trattato , per l ‘ uso d tali forze o del personale civile che le accompagna o per l ‘ approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa ;
h ) le importazioni nei porti , effettuate dalle imprese di pesca marittima , dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione , ma prima di qualsiasi consegna ;
i ) le prestazioni di servizi connesse con l ‘ importazione di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile , secondo l ‘ articolo 11 , punto B , paragrafo 3 , lettera b ) ;
j ) le importazioni d ‘ oro effettuate dalle banche centrali .
2 . La Commissione sottopone quanto prima al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d ‘ applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e le relative modalità pratiche di applicazione .
Fino all ‘ entrata in vigore di tali norme gli Stati membri possono :
– mantenere le disposizioni nazionali in vigore nel quadro delle disposizioni di cui sopra ;
– modificarle per ridurre le distorsioni di concorrenza ed in particolare le non imposizione o la doppia imposizione in materia di imposta sul valore aggiunto all ‘ interno della Comunità ;
– utilizzare le procedure amministrative che essi ritengono più indicate per ottenere l ‘ esenzione .
Gli Stati membri notificano alla Commissione , che ne informi gli altri Stati membri , le misure adottate e quelle che adottano in virtù delle precedenti disposizioni .
Articolo 15
Esenzione delle operazioni all ‘ esportazione , delle operazioni assimilate e dei trasporti internazionali
Fatte salve le altre disposizioni comunitarie , gli Stati membri esentano , a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode , evasione ed abuso :
1 . le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto fuori del territorio del paese di cui all ‘ articolo 3 ;
2 . le cessioni di beni spediti o trasportati , da un acquirente che non risieda nel territorio del paese o per conto del medesimo , fuori dal territorio di cui all ‘ articolo 3 , ad eccezione dei beni trasportati dello stesso acquirente e destinati all ‘ attrezzatura , al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto , aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato ;
3 . le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili che sono stati acquistati o importati per subire tali lavori nel territorio di cui all ‘ articolo 3 e sono spediti o trasportati fuori dal medesimo dal prestatore o dal destinatario che non sia stabilito all ‘ interno del paese o per loro conto ;
4 . le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento di navi :
a ) adibite alla navigazione d ‘ alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell ‘ esercizio di attività commerciali , industriali e della pesca ,
b ) adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare o alla pesca costiera , escluse , per ultime , le provviste di bordo ,
c ) da guerra , quali sono definite alla sottovoce 89.01 A della tariffa doganale comune , che lasciano il paese a destinazione di un porto o di un ormeggio in paese straniero .
Gli Stati membri possono tuttavia restringere la portata di tale esenzione nell ‘ attesa che vengano attuate norme fiscali comunitarie in questo campo ;
5 . cessione , trasformazione , riparazione , manutenzione , noleggio e locazione delle navi di cui al paragrafo 4 , lettere a ) e b ) , nonchù fornitura , locazione , riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o da esse usati , compresa l ‘ attrezzatura per la pesca ;
6 . cessione , trasformazione , riparazione , manutenzione , noleggio e locazione di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento , nonchù fornitura , locazione , riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporate o da esse usati ;
7 . le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili di cui al paragrafo 6 ;
8 . le prestazioni di servizi , diverse da quelle di cui al paragrafo 5 , destinate a sopperire ai bisogni immediati delle navi ivi considerate e del loro carico ;
9 . le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui al paragrafo 6 , destinate a sopperire ai bisogni immediati degli aeromobili ivi considerati e del loro carico ;
10 . le cessioni di beni e le prestazioni di servizi :
– effettuate nel quadro delle relazioni diplomatiche e consolari ;
– destinate a organismi internazionali riconosciuti come tali dalla autorità pubbliche del paese ospitante , e a membri delle medesime , alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede ;
– effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell ‘ Atlantico del Nord e destinate alle forze armate delgi altri Stati che fanno parte di tale trattato , per l ‘ uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l ‘ approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa .
Fino all ‘ adozione di norme fiscali uniformi , la presente esenzione è applicabile alle condizioni e entro i limiti fissati da ogni Stato membro .
L ‘ esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso di imposta ;
11 . le cessioni di oro alle banche centrali ;
12 . le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano nell ‘ ambito delle loro attività umanitarie , caritative o educative all ‘ estero . Il beneficio di questa esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell ‘ imposta ;
13 . le prestazioni di servizi , compresi i trasporti e le operazioni accessorie ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all ‘ articolo 13 , quando esse sono direttamente connesse al transito , all ‘ esportazione di beni o alle importazioni di merci che beneficiano delle disposizioni previste all ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , e all ‘ articolo 16 , paragrafo 1 ;
14 . le prestazioni di servizi fornite dagli intermediari che agiscono a nome e per conto di terzi , quando intervengono nelle operazioni di cui al presente articolo o in operazioni effettuate fuori del territorio di cui all ‘ articolo 3 .
Questa esenzione non si applica alle agenzie di viaggio , quando queste forniscono a nome e per conto del viagiatore prestazioni effettuate in altri Stati membri .
Articolo 16
esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci
1 . Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie , gli Stati membri possono , con riserva della consultazione prevista all ‘ articolo 29 , prendere misure particolari per non sottoporre all ‘ imposta sul valore aggiunto le operazioni seguenti o alcune di esse , a condizione che non mirino ad una utilizzazione e / o ad un consumo finali e che l ‘ importo dell ‘ imposta sul valore aggiunto percepito al momento dell ‘ immissione in consumo corrisponda all ‘ importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all ‘ importazione o all ‘ interno del paese :
A . le importazioni di merci destinate ad essere :
a ) portate in doganale immesse , eventualmente , in deposito provvisorio ai sensi della direttiva 68/312/CEE ( 6 ) ;
b ) immesse in un regime di zona franca ai sensi della direttiva 69/75/CEE ( 7 ) ;
c ) immesse in un regime di deposito doganale ai sensi dell direttiva 69/74/CEE ( 8 ) ;
d ) immesse nelle acque e nei banchi di cui all ‘ articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1496/69 ( 9 ) ;
e ) immesse in un regime di deposito diverso da quello doganale o in un regime di perfezionamento attivo ;
B . le cessioni di merci spedite o trasportate a destinazione dei luoghi di cui al punto A , nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni ;
C . le cessioni di merci e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui al punto A con il mantenimento di una delle situazioni di cui allo stesso punto ;
D . le cessioni di merci ancora soggette a regimi di transito o d ‘ importazione temporanea di cui all ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettere b ) e c ) , nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni .
2 . Con riserva delle consultazioni previste all ‘ articolo 29 , gli Stati membri possono esentare le importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l ‘ esportazione senza modifiche o dopo trasformazione , nonchù le prestazioni di servizi inerenti all ‘ attività di esportazione del medesimo , a concorrenza dell ‘ ammontare delle sue esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti .
3 . La Commissione presenta al più presto al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell ‘ imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 .
CAPO XI
DEDUZIONI
Articolo 17
Origine e portata del diritto a deduzione
1 . Il diritto a deduzione nasce quando l ‘ imposta deducibile diventa esigibile .
2 . Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta , il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall ‘ imposta di cui è debitore :
a ) l ‘ imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo ;
b ) l ‘ imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate ;
c ) l ‘ imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell ‘ articolo 5 , paragrafo 7 , lettera a ) , e dell ‘ articolo 6 , paragrafo 3 .
3 . Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell ‘ imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini :
a ) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 2 , effettuate all ‘ estero , che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all ‘ interno del paese ;
b ) di sue operazioni esenti ai sensi dell ‘ articolo 14 , paragrafo 1 , lettera i ) , dell ‘ articolo 15 e dell ‘ articolo 16 , paragrafo 1 , punti B , C e D , e paragrafo 2 ;
c ) di sue operazioni esenti ai sensi dell ‘ articolo 13 B , lettera a ) e lettera d ) , punti da 1 a 5 , quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità .
4 . Il Consiglio cercherà di adottare entro il 31 dicembre 1977 , su proposta della Commissione e deliberando all ‘ unanimità , le modalità comunitarie d ‘ applicazione secondo le quali i rimborsi devono essere effettuati ai sensi del paragrafo 3 a favore di soggetti passivi non residenti all ‘ interno del paese . Fino all ‘ entrata in vigore di queste modalità di applicazione comunitarie , spetterà agli Stati membri stabilire le modalità secondo le quali questo rimborso sarà effettuato . Qualora il soggetto passivo non risieda nel territorio della Comunità , gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari .
5 . Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3 , sia per operazioni che non conferiscono tale diritto , la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell ‘ imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni .
Detto prorata è determinato ai sensi dell ‘ articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo .
Tuttavia , gli Stati membri possono :
a ) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività , se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore ;
b ) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività ) ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori ;
c ) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all ‘ utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi ;
d ) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate ;
c ) prevedere che non si tenga conto dell ‘ imposta sul valore aggiunto che non può essere dedotta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante .
6 . Al più tardi entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva , il Consiglio , con decisione all ‘ unanimità adottata su proposta della Commissione , stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell ‘imposta sul valore aggiunto . Saranno comunque escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi un carattere strettamente professionale , quali le spese suntuarie , di divertimento o di rappresentanza .
Fino all ‘ entrata in vigore delle norme di cui sopra , gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell ‘ entrata in vigore della presente direttiva .
7 . Fatta salva la consultazione prevista dall ‘ articolo 29 , ogni Stato membro può , per motivi congiunturali , escludere totalmente o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni . Per mantenere condizioni di concorrenza identiche , gli Stati membri possono , anzichù rifiutare la deduzione , tassare i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo all ‘ interno del paese , oppure importati , in modo che questa imposizione non superi l ‘ ammontare dell ‘ imposta sul valore aggiunto che graverebbe sull ‘ acquisto di beni analoghi .
Articolo 18
Modalità di esercizio del diritto a deduzione
1 . Per poter esercitare il diritto a deduzione , il soggetto passivo deve :
a ) per la deduzione di cui all ‘ articolo 17 , paragrafo 2 , lettera a ) , essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell ‘ articolo 22 , paragrafo 3 ;
b ) per la deduzione di cui all ‘ articolo 17 , paragrafo 2 , lettera b ) , essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l ‘ ammontare dell ‘ imposta dovuta o ne consenta il calcolo ;
c ) per la deduzione di cui all ‘ articolo 17 , paragrafo 2 , lettera c ) , assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro ;
d ) quando è tenuto al pagamento dell ‘ imposta quale acquirente o destinatario , in caso d ‘ applicazione dell ‘ articolo 21 , paragrafo 1 , assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro .
2 . Il soggetto passivo opera la deduzione sottraendo dall ‘ importo totale dell ‘ imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l ‘ ammontare dell ‘ imposta per la quale , nello stesso periodo , è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a deduzione .
Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano transazioni occasionali di cui all ‘ articolo 4 , paragrafo 3 , a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento della cessione .
3 . Gli Stati membri fissano le condizioni e le modalità secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare una deduzione cui non ha proceduto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 .
4 . Qualora , per un dato periodo fiscale , l ‘ importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell ‘ imposta dovuta , gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l ‘ eccedenza al periodo successivo , secondo modalità da essi stabilite .
Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l ‘ eccedenza e insignificante .
Articolo 19
Calcolo del prorata di deduzione
1 . Il prorata di deduzione previsto dall ‘ articolo 17 , paragrafo 5 , primo comma , risulta da una frazione avente :
– al numeratore l ‘ importo totale della cifra d ‘ affari annua , al netto dell ‘ imposta valore aggiunto , relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell ‘ articolo 17 , paragrafi 2 e 3 ,
– al denominatore l ‘ importo totale della cifra d ‘ affari annua , al netto dell ‘ imposta sul valore aggiunto , relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione . Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l ‘ importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all ‘ articolo 11 A , paragrafo 1 , lettera a ) .
Il prorata viene determinato su base annuale , in percentuale e viene arrotondato all ‘ unità superiore .
2 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , per il calcolo del prorata di deduzione , non si tiene conto dell ‘ importo della cifra d ‘ affari relativa alle cessioni di beni d ‘ investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa . Non si tiene neppure conto dell ‘ importo della cifra d ‘ affari relativa alle operazioni accessorie , immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all ‘ articolo 13 , punto B , lettera d ) , anche quando si tratta di operazioni accessorie . Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall ‘ articolo 20 , paragrafo 5 , di non richiedere la rettifica per i beni di investimento , possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione .
3 . Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell ‘ anno precedente . In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante , il prorata è valutato a titolo provvisorio , sotto il controllo delle autorità fiscali , dal soggetto passivo in base alle sue previsioni . Tuttavia , gli Stati membri possono mantenere in vigore le proprie disposizioni vigenti .
La fissazione del prorata definito , che è determinato per ogni anno durante l ‘ anno successivo , comporta la rettifica delle deduzioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria .
Articolo 20
Rettifica delle deduzioni
1 . La rettifica della deduzione iniziale è effettuata secondo le modalità fissate dagl

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