Salute e difesa. Così la Cina si vaccina (per non finire come l’Impero romano)

La scelta cinese di sperimentare il vaccino sulle forze armate potrebbe non essere motivata solo dalla necessità di avere un “gruppo di controllo” più facilmente osservabile. Il commento di Andrea Monti, professore incaricato di Diritto dell’Ordine e della sicurezza pubblica, Università di Chieti-Pescara– Originariamente pubblicato da Formiche.net

La notizia di queste ore è che la Cina ha deciso di sperimentare l’Ad5-nCoV, un possibile vaccino per il Coronavirus, sulle proprie forze armate. Da quanto riporta il quotidiano britannico The Telegraph la scelta dipenderebbe dal fatto che i militari “offrono un gruppo di controllo medico più compatto di quanto faccia il pubblico”.

Benché non sia escluso l’utilizzo su scala più estesa, e dunque anche ai civili e non solo cinesi (la sperimentazione è stata autorizzata anche in Canada) è utile fare qualche riflessione sul significato della scelta di sviluppare e sperimentare il vaccino in ambito militare. Continue reading “Salute e difesa. Così la Cina si vaccina (per non finire come l’Impero romano)”

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Dai Garanti tedeschi istruzioni inutili su GDPR e ricerca medico-scientifica

Il Datenschutzkonference, l’organismo che raggruppa i garanti dei dati personali tedeschi ha pubblicato un documento sul raporto fra il Considerando 33 del GDPR e la sua applicazione alla ricerca scientifica. E come spesso accade quando ci si confronta con questo tema, i risultati sono inutili, incoerenti e inapplicabili.  Un’analisi più dettagliata consentirà di capire la ragione di un giudizio così netto su questo documento.

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Repubblica.it e la (cattiva) divulgazione scientifica (oggi si parla di genetica)

Da Repubblica.it, a firma di Elena Dusi

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Modificato il codice genetico di due embrioni per proteggerli dall’AIDS

La ricerca di cui parla questo articolo di The Japan Times dimostra quanto GDPR e normative varie siano strumenti inutili e inefficienti per confrontarsi con temi come la modifica del codice genetico umano per rendere una persona immune alle malattie (HIV, nel caso di specie). Continue reading “Modificato il codice genetico di due embrioni per proteggerli dall’AIDS”

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Parzialmente accolti i rilievi della Società italiana di biodiritto sul decreto di armonizzazione GDPR

Nel parere della Commissione speciale che si è occupata del decreto di armonizzazione GDPR sono stati parzialmente accolti i rilievi dell’Associazione Luca Coscioni e della Società italiana di biodiritto in materia di riutilizzo dei dati genetici: Continue reading “Parzialmente accolti i rilievi della Società italiana di biodiritto sul decreto di armonizzazione GDPR”

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Protezione dei dati personali e danni per la libertà di ricerca. Una intervista per JusLaw Webradio

Avv. Andrea Monti – Una norma sulla privacy – art 28 legge 167 /2017 – che introduce L’ art 110 bis nel codice privacy sul divieto utilizzo dati genetici

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Riuso dei dati sanitari e ricerca scientifica. Il vero problema dell’articolo 110bis

Dal 12 dicembre 2017 sarà applicabile l’articolo 110bis del Codice dei dati personali secondo il quale:

1. Nell’ambito delle finalita’ di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici puo’ essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell’ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza».

Come ho scritto, si tratta di una norma che infligge un colpo durissimo alla ricerca medica e a quella genetica in particolare perché oltre a richiedere il consenso del donatore al trattamento dei dati personali, inserisce un ulteriore, specifico passaggio autorizzativo gestito dal Garante dei dati personali. Continue reading “Riuso dei dati sanitari e ricerca scientifica. Il vero problema dell’articolo 110bis”

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Una modifica al Codice dei dati personali allunga i tempi della ricerca scientifica e accorcia la vita dei malati

L’articolo 28 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017. (17G00180) (GU n.277 del 27-11-2017 ) inserisce nel Codice dei dati personali questa norma:

«Art. 110-bis. (Riutilizzo dei dati per finalita’ di ricerca scientifica o per scopi statistici).
– 1. Nell’ambito delle finalita’di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici puo’ essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.

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Ricerca scientifica: il Garante dei dati personali Soro esprime una pericolosissima posizione in materia di biobanche

In una intervista rilasciata a Nicola Pinna e pubblicata sul quotidiano “La Stampa” il 31 ottobre 2017l, parlando di biobanche il Garante dei dati personali Soro afferma

“…Se è vero che si possono ottenere profìtti dalle ricerche sul materiale biologico degli esseri umani, è altrettanto vero non esiste la proprietà di una biobanca, ma solo il diritto a fare studi sui campioni disponibili”.

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GDPR vs CRISPR: la burocrazia contro la Scienza che salva la vita

Per la prima volta, un uomo ha ricevuto una terapia basata su editing genetico. Così titola The Scientist commentando la notizia per la quale a una persona (le cui generalità appaiono nell’articolo) è stata praticata una operazione di modifica del codice genetico per cercare di guarire la Sindrome di Hunter, una malattia rara e costosa da curare.

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Caso Stasi e test DNA su oggetti abbandonati. Quarto Grado e il Garante dei dati personali dicono una cosa (quantomeno) imprecisa

Un’altra puntata nel mondo dell’informazione professionale e delle informazioni mal trasmesse, gestite dallo stesso mondo che se la prende con i “dilettanti dell’informazione. Questa volta, lo spunto di riflessione è fornito da una puntata della trasmissione Quarto Grado che si è occupata del tentativo della difesa di Alberto Stasi di far riaprire le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi per il quale Stasi è stato condannato.

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A giudizio i brevetti sul DNA

di Andrea Monti – Nòva IlSole24Ore
Corte UE chiamata a esprimersi sull’uso

Una prossima decisione della Corte di giustizia Ue deciderà della possibilità di brevettare una sequenza di Dna vegetale a prescindere dall’utilizzo che se ne può fare. Nel caso specifico, scrive l’avvocato generale della Corte nel parere pubblicato lo scorso 9 marzo, il punto è «determinare se l’informazione genetica sia tutelata come composto chimico, anche qualora essa si trovi, come una sorta di residuo, all’interno di un prodotto che è il risultato della trasformazione del prodotto biologico… nel quale la sequenza svolgeva la sua funzione».

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Court de justice CE – Affaire C‑428/08 Monsanto Technology LLC contre Cefetra BV et autres

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. PAOLO Mengozzi présentées le 9 mars 2010 (1)
[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank ‘s‑Gravenhage (Pays-Bas)] «Protection juridique des inventions biotechnologiques – Directive 98/44/CE – Brevet relatif à une information génétique»

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EU Court of Justice – Case C428/08 Monsanto Technology LLC v Cefetra BV and Others

(Reference for a preliminary ruling from the Rechtbank ’s‑Gravenhage (Netherlands)) (Legal protection of biotechnological inventions – Directive 98/44/EC – Patent for genetic information)

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Corte di giustizia UE – Causa C428/08 – Monsanto Technology LLC contro Cefetra BV e altri

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE PAOLO Mengozzi presentate il 9 marzo 2010 (1) Causa C‑428/08 Monsanto Technology LLC contro Cefetra BV e altri (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ‘s‑Gravenhage, Paesi Bassi) «Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche – Direttiva 98/44/CE – Brevetto relativo ad un’informazione genetica»

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Ambiguità semantiche, finalità dei trattamenti e limiti operativi della digital evidence

La previsione normativa che limita all’identificazione dei potenziali autori di delitti la finalità dell’uso della Banca dati nazionale del DNA stabilisce, nella sua laconicità, un limite estremamente chiaro che impedisce, in assenza di uno specifico atto normativo, di estendere le analisi che si possono compiere sui reperti/campioni biologici e l’utilizzo dei profili estratti anche ad ambiti ulteriori come la ricerca scientifica o le analisi familiari. Nello stesso tempo, tuttavia, la scelta politica di conservare i campioni/reperti insieme ai profili genetici (invece di limitare al conservazione ai soli secondi) apre scenari preoccupanti in rapporto al bilanciamento fra l’interesse pubblico all’individuazione dei colpevoli e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti alla persona di Andrea Monti – in in Banca dati del DNA e accertamento penale (a cura di L. Luparia – L. Marafioti), 2010 Giuffre? Continue readingAmbiguità semantiche, finalità dei trattamenti e limiti operativi della digital evidence

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La conservazione del DNA

di Andrea Monti – Nova-Ilsole24Oredel 27 agosto 2009

“Authentication of forensic DNA samples” è un articolo pubblicato sull’ultimo numero di Forensic Science International: Genetics” da un gruppo di ricercatori israeliani. Gli autori dichiarano di avere trovato un metodo per creare dei campioni artificiali di DNA (e il sistema per distinguerli da quelli “originali”) e auspicano che la loro metodologia diventi un componente standard delle attività di investigazione per “mantenere l’alta credibilità della DNA evidence nel sistema giudiziario”.

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Legge 30 giugno 2009, n. 85 “Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2009 – Supplemento ordinario n. 108

Capo I

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Italia a rischio di sanzioni

di Andrea Monti – Nova Ilsole24ore del 28 maggio 2009

Il 25 maggio 2009 il Garante dei dati personali ha comunicato i risultati dell’indagine sulla banca dati del DNA creata dal Raggruppamento Investigativo Speciale dei Carabinieri e ha evidenziato problemi, in particolar modo sull’accesso alle informazioni; tanto che al RIS è stato ordinato di adottare misure di sicurezza per tracciare con certezza l’identità di chi usa il database . Il provvedimento del Garante ricalca l’impostazione del disegno di legge che il Senato sta per approvare e che istituisce anche in Italia la banca dati nazionale del DNA. E questo DDL dimostra le stesse debolezze culturali che sono costate all’Inghilterra una recente condanna emessa dalla Corte europea dei diritti umani per avere il Regno Unito conservato nel proprio database del DNA anche i profili di persone riconosciute innocenti. Inoltre, ratificando la scelta del RIS (e del DDL) di conservare anche i campioni biologici delle persone coinvolte invece dei soli profili, il Garante ha posto le basi per la più massiccia e invasiva violazione di Stato della privacy dei cittadini. I metodi attuali di profilazione basati sui marker SNP, infatti, possiedono una risoluzione sufficientemente profonda per identificare una persona senza dover ripetere a posteriori l’estrazione del profilo dai tessuti. Decidere di conservare ugualmente i campioni biologici, contro questo dato scientifico, significa accettare la possibilità concreta che analisi di ben altro tipo vengano compiute sul codice genetico di chi abita la biobanca, e che dunque il vaso di Pandora possa, un giorno nemmeno troppo remoto, essere scoperchiato.

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Bio-informazioni garantite

di Andrea Monti – Nova IlSole24Ore del 14 maggio 2009
Il 6 maggio 2009 il National Center for Biotechnology Information statunitense ha pubblicato le sequenze genetiche dei virus dell’influenza suina. A stretto giro, le informazioni sono state pubblicate su BioHealthBase e su altri sistemi online per la ricerca di sequenze relative ad agenti patogeni. A partire da queste sequenze di influenza, i ricercatori possono analizzarle e – per esempio – compararle con quelle di altri ceppi influenzali. La rapida e libera disponibilità di queste informazioni è di grande utilità sia per i ricercatori medici, sia per chi deve assumere decisioni politiche ed economiche. Ed è evidente la centralità che riveste, in questo ambito, la convergenza fra ricerca biologica, bioinformatica, tecnologia dei database ed efficienza della rete di accesso. Senza la possibilità di acquisire, elaborare e ridistribuire le (bio)informazioni, infatti, sarebbe stato più lento e difficile – nel caso dell’influenza suina – individuare la natura della minaccia e valutarne la effettiva portata, rischiando di agevolare l’innesco di ondate di isteria collettiva con le conseguenze che è facile immaginare.
Ancora una volta, l’internet e le tecnologie dell’informazione hanno giocato un ruolo fondamentale in questa partita, aiutate proprio da quel principio di neutralità che è sempre più spesso messo in discussione sui tavoli regolamentari e normativi. L’impiego di informazioni basate su standard condivisi e non proprietari consente infatti di massimizzare la loro diffusione e aumentare considerevolmente la quantità di ricercatori che possono dedicarsi alle attività di analisi. Ma il concetto di neutralità riguarda anche le (bio)informazioni in quanto tali. A poco servirebbe una rete aperta e “neutra” se le informazioni critiche destinate alla circolazione sono a disposizione di pochi soggetti, che controllano i diritti di proprietà intellettuale su formati digitali e applicazioni per la loro gestione. Purtroppo anche l’informazione biologica, una volta digitalizzata, ricade nelle logiche sempre più anguste del copyright, dando vita a un vero e proprio paradosso, che consentirebbe di imporre il diritto d’autore sui dati genetici. Una prospettiva sicuramente da evitare.

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Data retention e DNA. La Corte europea dei diritti umani blocca il database genetico inglese

di Andrea Monti – PC Professionale n. 214 gennaio 2009
Una importante decisione della Corte europea stabilisce che non si possono conservare i campioni genetici e i relativi profili digitali a tempo indeterminato, se una persona non viene condannata.

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Il DNA garantista dell’Europa

di Andrea Monti – Nòva Ilsole24Ore – Buone notizie per circa cinquecentomila cittadini inglesi dei 4, 5 milioni schedati nel database del DNA del governo di Sua Maestà, che grazie alla sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti umani lo scorso 4 dicembre possono chiedere che i loro dati genetici siano cancellati dal più grande archivio di dati genetici ad uso delle forze di polizia.
I due ricorrenti, uno assolto dall’accusa di rapina, e l’altro accusato di molestie verso la moglie, ma non processato dopo che i coniugi si erano riconciliati, avevano inutilmente richiesto al governo inglese di cancellare i propri dati genetici e le impronte digitali dagli archivi di polizia. E solo con la rivolgendosi alla Corte europea sono riusciti a ottenere una pronuncia che riconosceva il loro diritto all’oblio. Nello stesso tempo la decisione stabilisce che la conservazione a tempo indeterminato di dati genetici è una violazione dell’art. 8 della Convenzione di Roma che protegge il diritto alla privacy.Le impronte digitali, i profili informatici del DNA e i campioni, ritiene la Corte, sono dati personali e godono della protezione offerta dalle direttive europee di settore (a partire dalla 95/46). Da qui, la violazione della Convenzione sui diritti umani.
La decisione unanime dei diciassette giudici si è basata sul fatto che, pur riconoscendo l’importanza dei metodi scientifici come strumento di prevenzione del crimine, non è ammissibile un loro utilizzo indiscriminato, come quello che ne fa la normativa inglese sulla conservazione dei dati genetici. Una volta “finiti” nel National DNA Database, infatti, è praticamente impossibile uscirne, specie in quei casi che la polizia decide di non perseguire per le ragioni più diverse (in Inghilterra non c’è, come in Italia, l’obbligatorietà dell’azione penale). Dunque, anche i dati di soggetti che tecnicamente non sono colpevoli perché manca il processo, ma nemmeno dichiarati innocenti (per la stessa ragione) sono costretti a gravitare in una sorta di limbo informatico. Almeno fino a oggi, visto che la decisione della Corte di Strasburgo scrive un capitolo tutto nuovo nel rapporto fra potere dello Stato e diritto alla privacy, ed è destinata ad avere importanti conseguenze anche in Italia.
Benché, infatti, sia discutibile che i campioni genetici in sè costituiscano dati personali (ciò vale, piuttosto, per i risultati delle analisi eseguite sui campioni, e dunque per i profili genetici), rimane il fatto che di questa sentenza si dovrà tenere conto nell’emanazione delle norme sul prelievo coatto dei campioni genetici (attualmente in discussione al Senato, con il numero AS995) e sulla costituzione della banca dati nazionale del DNA, annunciata già nella precedente legislatura e ora nell’agenda del governo in carica. Costruire e gestire una infrastruttura tecnologica per la conservazione fisica di tessuti biologici, collegata a un archivio informatico che conserva i risultati delle analisi e li mette a disposizione della magistratura e delle forze di polizia, infatti, è una grande opportunità industriale per il settore biotech italiano. E sarebbe incredibile, a cose fatte, dover smontare il giocattolo per non avere preso in considerazione un orientamento come quello espresso dalla Corte europea.

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European Court of Human Rights Judg. Dec.14 2008 – Case 30562/04 30566/04

ECHR Judg. on DNA sample retention  ull text available here

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IBLC 2008 – DNA e indagini giudiziarie

Milano, 8 aprile 2008 Palazzo Stelline Sala Porta – Corso Magenta, 61, Milano (MI) – ore 14,00 – 18,15.
A Milano, il prossimo 8 aprile 2008, si svolgerà la quarta edizione della Italian Biotech Law Conference che si occupa – per prima in Italia – degli aspetti tecnici, giuridici e informatici dell’uso deldatabase del DNA come strumento di indagine giudiziaria.

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IBLC 2007

Chi possiede la bioinformazione è il tema della terza edizione della Italian Biotech Law Conference che si svolgerà a Milano in via Adamello, 16, (nelle strutture dell’IFOM-FIRC) il prossimo 5 aprile 2007.

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Copyright and Bioinformatics. Knowledge needs open code

by Andrea Monti – amonti@ unich. it — lawfirm @ andreamonti. net
This article is a reviewed summary of the lecture on Copyrights and Bioinformatics: Knowledge needs Open Codes the author delivered in the Annual Conference of the License Executive Society of Britain and Ireland in Bristol (UK) on 24 and 25 June 2004.
The author thanks Dr. Andrea Cocito and Dr. Stefano Confalonieri of the FIRC Institute of Molecular Oncology Foundation for the technical review of this article, Prof. Enrico Dainese, a professor of Biochemistry at the Comparative Biomedical Sciences Department of the University of Teramo, Dr. Marcella Attimonelli, Professor at the Biochemistry and Molecular Biology fo the University of Bari, and Dr. Paolo Vezzoni of the Institute of Advanced Biomedical Technologies of the National Research Council (CNR) of Milan, Italy.
To be published on “Ciberspazio e diritto” Mucchi Editore

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DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n.3Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. (GU n. 8 del 11-1-2006)

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n.3
Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. (GU n. 8 del 11-1-2006)Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Continue reading “DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n.3Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. (GU n. 8 del 11-1-2006)”

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Down on the Farm: The Impact of Nano-scale Technologies on Food and Agriculture

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Min. Salute Decr. 21 luglio 2004

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare l’art. 7, comma 1;

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DDL 1745-B/04

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIVLEGISLATURA

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L. n.40/04

CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.
(Finalità).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

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Cour de justice des Communaut̩s Europeennes РArret C-236-01

Texte original

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EU Court of justice Dec. C-236 – 01

Original text

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Corte di giustizia UE – Sent. C-236-01

Originale sul sito della Corte

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Genetica, cellule staminali da ibridi uomo-coniglio

Genetica, cellule staminali da ibridi uomo-coniglio
da Repubblica.it

PECHINO – Si riaccende il dibattito sulle cellule staminali. All’annuncio fatto due giorni fa nel Regno Unito che un gruppo di scienziati è riuscito per la prima volta a coltivare in laboratorio una colonia di cellule estratte da embrioni umani, si aggiunge una notizia proveniente dalla Cina destinata a sconvolgere il mondo della genetica. Una équipe di ricercatori hanno creato un ibrido uomo-coniglio per ricavarne cellule staminali.
I ricercatori cinesi hanno sviluppato embrioni che contengono un misto di Dna sia dell’uomo che del coniglio, secondo uno studio pubblicato su Cell Research, rivista specializzata cinese poco conosciuta in Occidente, commentato sulla rivista scientifica Nature e ripreso dal Washington Post
Le cellule staminali possono trasformarsi in qualsiasi tipo di tessuto. Prelevate dagli embrioni umani nelle prime fasi di vita, hanno il potenziale di diventare qualsiasi parte del corpo, a differenza delle cellule staminali prelevate da persone adulte. Per questo, sono così preziose: se vengono stimolate dai giusti composti chimici, in teoria possono essere trasformate in neuroni del cervello, muscoli del cuore, tessuto osseo oppure cellule del pancreas produttrici di insulina. Molti scienziati, quindi, sono convinti che la ricerca in questo settore è destinata a cambiare radicalmente la medicina, aprendo la strada al trattamento di malattie oggi incurabili come il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla e tante altre.
La nuova ricerca cinese è stata guidata da Huizhen Sheng della Facoltà di Medicina dell’Università di Shanghai. Sono stati realizzati oltre 100 embrioni usando una tecnica che ha fuso cellule epiteliali umane con ovuli di coniglio. Gli embrioni sono stati lasciati crescere in provetta per diversi giorni – fino al cosiddetto stadio di blastocisti (embrione precoce) – prima che i ricercatori li distruggessero per ricavarne cellule staminali.
Il successo sarebbe il primo nel suo genere e lascerebbe presagire che la scelta di usare i conigli potrebbe essere solo una tra le tante possibili. Infatti negli Usa scienziati del Massachusetts avevano tentato in passato di creare embrioni ibridi di uomo e mucca come fonte di cellule staminali, ma non erano riusciti appieno nell’intento.
Negli Usa alcuni ricercatori hanno espresso frustrazione perché nella pubblicazione non sono stati dati sufficienti dettagli sulla tecnica usata. Si sa però che l’equipe cinese ha usato cellule del prepuzio di due bambini di cinque anni e di due uomini e della faccia di una donna di 60 anni e le hanno fuse con ovuli di coniglio della Nuova Zelanda da cui era stato estratto il Dna del nucleo. Delle nuove entità create in laboratorio, circa 400, un centinaio sono sopravvissute fino alla blastocisti.
Completamente diverso ma anch’esso destinato a suscitare polemiche è il caso britannico. Se da una parte il mondo scientifico ha accolto con entusiasmo la notizia (pubblicata dalla rivista Reproductive Biology) della coltivazione di embrioni umani, dall’altra i gruppi che si battono per il diritto alla vita hanno subito condannato il lavoro degli scienziati sottolineando che la ricerca è moralmente inaccettabile.
Una squadra di ricercatori guidata dal dottor Stephen Minger del King’s College di Londra ha prodotto tre popolazioni di cellule staminali da un totale di 58 embrioni umani. Di queste, due non sono riuscite a sopravvivere mentre la terza cresce ormai da molti mesi e attualmente è composta da centinaia di migliaia di cellule.
Le cellule sono state prelevate da embrioni umani di appena cinque giorni di vita scartati da trattamenti di fertilizzazione in vitro nelle cliniche londinesi di Guy e St. Thomas (con il permesso delle dirette interessate). “Siamo molto eccitati – ha commentato il dottor Minger – Il possibile utilizzo terapeutico di queste cellule è quasi infinito e potrebbe aiutare nella lotta contro malattie come il morbo di Parkinson e il diabete”.
L’equipe del King’s College ha ricevuto per prima nel Regno Unito la licenza dall’Autorità per la fecondazione e l’embriologia per coltivare cellule staminali prelevate da embrioni umani. La licenza è stata assegnato nel marzo dell’anno scorso, solo qualche giorno dopo il disco verde della Camera dei Lord britannica a questo tipo di ricerca nel Paese.

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Min. salute Ord. 30 maggio 2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale e’ stato disposto, in attesa di un’idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale;
Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 deI 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 luglio 2001) di proroga della sopraccitata ordinanza del 5 marzo 1997;
Viste le proprie ordinanze del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002), del 18 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002) di proroga dell’efficacia dell’ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignita’ dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonche’ del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani”, con particolare riferimento al relativo art. 3;
Considerato, in particolare, che nell’art. 1 di detto protocollo addizionale e’ vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto;
Visto il disegno di legge n. 1514, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e attualmente all’esame del Senato della Repubblica;
Visto il disegno di legge n. 1745, recante “Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica il 2 aprile 2003 e trasmesso all’altro ramo del Parlamento, concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee del 30 luglio 1998, n. L 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d’ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell’identita’ genetica germinale dell’essere umano;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l’adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;
Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2003 l’efficacia dell’ordinanza 5 marzo 1997, limitatamente al divieto di pratiche di clonazione umana;
Ordina:
Articolo 1.
1. Per i motivi specificati in premessa, l’efficacia dell’ordinanza del 5 marzo 1997 [1] recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata,anche indirettamente, alla clonazione umana, e’ prorogata al 31 dicembre 2003.
La presente ordinanza verra’ trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003

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DDL 1745/02

Originale sul sito del Senato

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DIR 98/44/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 100 A,

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DIR 98/44/EC

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Oviedo Convention

Preamble

The member States of the Council of Europe, the other States and the European Community, signatories here to,
Bearing in mind the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948;
Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 4 November 1950;
Bearing in mind the European Social Charter of 18 October 1961;
Bearing in mind the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 16 December 1966;
Bearing in mind the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981;
Bearing also in mind the Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989;
Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of a greater unity between its members and that one of the methods by which that aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms;
Conscious of the accelerating developments in biology and medicine;
Convinced of the need to respect the human being both as an individual and as a member of the human species and recognising the importance of ensuring the dignity of the human being;
Conscious that the misuse of biology and medicine may lead to acts endangering human dignity;
Affirming that progress in biology and medicine should be used for the benefit of present and future generations;
Stressing the need for international co-operation so that all humanity may enjoy the benefits of biology and medicine;
Recognising the importance of promoting a public debate on the questions posed by the application of biology and medicine and the responses to be given thereto;
Wishing to remind all members of society of their rights and responsibilities;
Taking account of the work of the Parliamentary Assembly in this field, including Recommendation 1160 (1991) on the preparation of a convention on bioethics;
Resolving to take such measures as are necessary to safeguard human dignity and the fundamental rights and freedoms of the individual with regard to the application of biology and medicine,
Have agreed as follows:

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Convenzione

per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina

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