Interlex n. 269 – di Andrea Monti
L’applicazione del DLgv 196/03, già resa complessa dalla mole del testo normativo, potrebbe incontrare ulteriori problemi concreti per via dello scarso rigore definitorio adottato dal legislatore.
Un esempio è l’art. 4 c.2 lett. c) che definisce “reti di comunicazione elettronica” i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.
La definizione è particolarmente ampia tanto da ricomprendere elementi tecnicamente attestati su livelli diversi e che sembra difficile poter equiparare in termini normativi. Così vengono messi sullo stesso piano gli apparati di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o instradamento e le infrastrutture. Queste ultime distinte ancora in “sistemi di trasmissione” e “reti” tout-court. Inoltre, nell’elenco delle reti oggetto di attenzione legislativa viene inclusa – con seria perplessità dell’interprete – anche l’internet (anzi “Internet” con la maiuscola).
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