La sentenza della Corte UE su Youtube. Niente di nuovo sotto il sole, ma c’è un problema

La decisione della Corte UE non è una rivoluzione: conferma che le piattaforme non sono semplici depositi passivi di contenuti. Ma il vero problema resta un altro: affidare ai privati la valutazione preventiva dell’illiceità rischia di comprimere i diritti degli utenti e la libertà di espressione di Andrea Monti – Inizialmente pubblicato su Italian Tech-La Repubblica

La decisione della Corte di giustizia UE nel caso C-421/24 del 16 luglio 2026 conferma un orientamento consolidato in materia di responsabilità delle piattaforme per i contenuti diffusi dagli utenti o, come si chiamano oggi, content creator.

Da questo punto di vista, dunque, la sentenza non è né nuova né rivoluzionaria nonostante sia stata presentata come un innovativo spartiacque fra un “prima” dove le piattaforme facevano ciò che volevano e un “dopo” nel quale questo non era più possibile.

I principi espressi dalla Corte europea

Prima di entrare nel merito della decisione, è importante tenere presente che la Corte di giustizia UE non è un quarto grado di giudizio ma si occupa soltanto di certificare l’interpretazione di regolamenti e direttive, e che sono solo i giudici nazionali a stabilire la responsabilità civile e penale.

Detto questo, la sentenza ribadisce due principi di diritto.

Il primo è che se una piattaforma è progettata per gestire attivamente i contenuti, decidendo a chi, quando e come somministrarli e con quale frequenza devono essere visualizzati, questa attività rientra nella definizione di “controllo” fissata dalla veneranda direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Quindi, la piattaforma in questione non può sostenere di essere un semplice servizio di hosting passivo che si limita a mettere a disposizione un servizio e, come tale, non responsabile dell’utilizzo che ne viene fatto.

Il secondo principio di diritto è che l’intermediario non può più invocare la neutralità tecnica quando acquisisce una conoscenza sufficientemente circostanziata dell’illiceità del contenuto e non interviene secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Le piattaforme non sono neutre

Non ci possono essere dubbi sul fatto che, oggi, le piattaforme non sono più dei semplici classificatori passivi dei contenuti generati dagli utenti.

Il modello commerciale basato sull’engagement degli utenti richiede che la diffusione del contenuto sia ottimizzata per poter raggiungere con la massima probabilità possibile chi è interessato a fruirne. Questo implica valutare il merito di quanto pubblicato, incrociarlo con i profili sia aggregati sia individuali degli utenti e adattare in tempo quasi reale il modo in cui i contenuti vengono presentati a chi si collega in un determinato momento. In questo senso, la Corte europea ha soltanto ribadito l’ovvio.

Molto più problematico, invece, è affermare che una piattaforma diventa responsabile per i contenuti che veicola se viene a conoscenza della loro illiceità per caso o per segnalazione di una terza parte (fatto, quest’ultimo, legalizzato con la creazione dei “trusted flagger” — moderni delatores — da parte del regolamento UE sui servizi digitali).

Le criticità della decisione per i diritti individuali

L’accertamento della violazione della legge spetta soltanto alla magistratura giudicante e non può essere delegata a un soggetto privato. Questo vale, in particolare, per la legge penale che sistematicamente entra in gioco quando si parla di contenuti che possono essere diffamatori, incitatori all’odio e alla discriminazione, diretti a turbare l’ordine pubblico e le attività economiche, lesivi del diritto d’autore, di natura oscena o raccapricciante.

Tuttavia, ci sono dei casi nei quali la natura di questi contenuti è talmente evidente da non ammettere dubbi, ma ce ne sono altrettanti — alcuni finiti a giudizio, altri conclusi con accordi privati, altri ancora ipotesi teoriche — nei quali la valutazione è tutt’altro che binaria.

Vediamone alcuni.

Diffamazione

In una vicenda risalente al 2016 la Corte di cassazione ritenne sussistente la responsabilità del gestore di un sito che mantenne online un contenuto falso, pur essendo stato informato che la notizia riportata non era vera. In altrettanti quali la situazione è molto più incerta, come dimostra qualche esempio.

Il primo è la storica (storica per i giuristi, ovviamente) vicenda giudiziaria del 1996 che coinvolse Enzo Biagi, accusato di diffamazione per avere scritto “due cose sono inutili, l’esercito italiano ed i coglioni del Papa. Proporrei anche una aggiunta. Il garante per l’editoria”. Il GIP del Tribunale di Milano ritenne che queste frasi fossero un giudizio critico, magari non condivisibile ma che non fossero diffamatorie. Cosa avrebbe fatto, oggi, una piattaforma di fronte a una frase del genere?

Pochi anni dopo, nel 2002, sempre la Cassazione si pronunciò su uno dei primi casi di diffamazione online, stabilendo che il caricamento del contenuto non basta a integrare il reato perché è necessario che quel contenuto sia effettivamente consultato da qualcuno. Recita testualmente la sentenza: “la immissione in rete non costituisce ancora evento di offesa alla reputazione, che si avrà solo allorché i visitatori entreranno nel sito ovvero i partecipanti del newsgroup leggeranno la comunicazione.”

È esigibile chiedere a una piattaforma di decidere in autonomia se un contenuto dai toni forti superi la soglia del diffamatorio o della propaganda o se l’illecito sia stato effettivamente commesso?

Libertà di espressione

Un’analisi critica di contenuti controversi e dei quali è vietata la diffusione  — propaganda, complottismo, scelte politiche, visioni ideologiche — può riprodurli per evitare al content creator — specie se è un giornalista — l’accusa di distorsione del messaggio originale.

Come può il gestore di una piattaforma stabilire quando sarebbe stato superato il limite stabilito dalla legge al divieto di diffusione di notizie false?

Diritto all’oblio

Una testata online pubblica un articolo sulla storia di un’artista, riproducendo copertine di giornali nelle quali, agli inizi della carriera, l’artista in questione appare con un look alquanto criticabile. La testata riceve da parte dell’artista la richiesta di rimozione di quella copertina perché l’immagine “non rappresenta più quello che l’artista è oggi”.

È veramente sostenibile che un personaggio pubblico possa avere diritto alla cancellazione dai giornali della storia della propria evoluzione artistica?

Diritto d’autore

L’incorporazione in un video di un contenuto utilizzato su licenza concessa da un repository di stock viene etichettato come violazione di diritto d’autore anche se l’origine è, con tutta evidenza, lecita. Variazioni sul tema implicano contestare all’utente che sia illecito eseguire una melodia in pubblico dominio (cioè senza diritti d’autore) perché risultano esecuzioni della stessa melodia da parte di etichette discografiche che la hanno fatta eseguire, ma che evidentemente non hanno alcun diritto sulla melodia in quanto tale.

Se non gestita correttamente — sapendolo fare — questa situazione rende altamente probabile un “copyright strike” e mette a rischio la disponibilità dell’account.

Diffusione di materiale osceno o raccapricciante

La diffusione del sezionamento di un corpo umano con esposizione degli organi interni può senz’altro essere contenuto raccapricciante, ma se avviene nell’ambito di una lezione di anatomia patologica di un corso di laurea in medicina è chiaro che non stiamo parlando di questo. A questo proposito, vale la pena di ricordare che ancora oggi circolano dappertutto contenuti che reclamizzano mostre itineranti di cadaveri plastinizzati.

Sulla base di quale criterio una piattaforma dovrebbe inibire la raggiungibilità di questo contenuto?

I pericoli della giustizia privata

Stabilire una responsabilità della piattaforma o — che è lo stesso — un obbligo di rimozione di contenuti a prescindere, nella sostanza, dal merito della loro natura e soltanto perché qualcuno lo ha richiesto significa solo una cosa: che a fronte del minimo dubbio, quel contenuto verrà rimosso e poi, forse, ci sarà un giudice a Berlino.

Senza girarci troppo attorno, questo è possibile perché la strada scelta oramai da tempo dall’Unione europea è quella di privatizzare di fatto l’amministrazione della giustizia, e dunque di limitare fortemente i diritti fondamentali e in particolare la libertà di espressione e il diritto di difesa.

Se un contenuto viene dichiarato illecito da un magistrato, la sua rimozione è, ovviamente, dovuta e anche con una certa velocità. Se, invece e come vuole il regolamento europeo sui servizi digitali, una piattaforma deve agire sistematicamente per rimuovere contenuti prima che un giudice si sia pronunciato, quando questo accadesse l’utente sarà costretto, se può permetterselo, a fare causa alla piattaforma. Questo implica dei costi che pochi possono permettersi e dunque, nei fatti, la quasi impossibilità di far rettificare l’errore e ottenere un risarcimento.

Prevenire impedendo di difendersi

Si potrebbe sostenere che questa, in realtà, non è una compressione dei diritti individuali ma una soluzione efficace al problema della diffusione di contenuti illeciti, perché se le persone sanno di non potersi difendere, eviteranno di mettersi in mezzo ai guai.

In altri termini, secondo questo modo di pensare, la prevenzione si fa impedendo di esercitare diritti e comprimendo il ruolo fondamentale dell’amministrazione della giustizia da parte dello Stato.

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