di Andrea Monti – PC Professionale n. 135
La copertura di garanzia sui prodotti per i consumatori viene estesa a due anni. La norma si applica sugli acquisti effettuati dopo il 30 giugno. Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 “Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 – Supplemento Ordinario n. 40. Si tratta di un provvedimento molto importante perchè rivoluziona il regime giuridico della garanzia dei prodotti destinati ai consumatori, stabilendo l’estensione del periodo di copertura a due anni e responsabilizzando anche la catena distributiva per i difetti strutturali del prodotto.
Il provvedimento non si occupa esplicitamente dell’internet o, in generale, dell’informatica. Ma è pacifico che sia hardware sia software siano “cose” rientranti a pieno titolo nell’applicabilità della legge. In sintesi, il nuovo assetto giuridico, riguarda i contratti di vendita veri e propri, nonché quelli di permuta, somministrazione, appalto, opera e, più in generale, tutti i contratti il cui fine è quello di fornire o produrre beni di consumo. Beni di consumo che sono definiti come: “qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
> 1 i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
> 2 l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
> 3 l’energia elettrica.
Mentre per “produttore” si intende (ed è qui un’altra cosa interessante) non solo il fabbricante, ma anche l’importatore e chiunque si presenta come produttore “ritargando” il prodotto con il proprio nome, marchio o segno distintivo (pensate, ad esempio, a certe stampanti che hanno il marchio X quando in realtà sono, a tutti gli effetti, costruite dall’azienda Y). Il cardine del nuovo sistema delle garanzie è che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore dei beni conformi al contratto di vendita. Cioè idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, conformi alla descrizione fatta dal venditore, che presentino qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può aspettarsi, tenuto conto anche delle dichiarazioni pubbliche e sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte dal produttore anche sull’etichettatura.
Come è facile intuire, uno dei campi destinati ad ospitare le battaglie più cruente sarà quello del software. La cui commercializzazione è fondata proprio su due scelte orami considerate fuori legge: nessuna garanzia sull’utilizzabilità del prodotto per uno scopo specifico e – viceversa – “promesse da marinaio” giuridicamente non vincolanti (prima dell’entrata in vigore della riforma) stampate sulla confezione. A completare il sistema delle tutele sta l’ultimo comma del nuovo art. 1519 octies del codice civile secondo cui “È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.”. Il che scrive la parola fine su quelle licenze che rinviano, ad esempio, alla legge di un certo stato americano per eliminare o ridurre fortemente i diritti del consumatore.
Da un punto di vista pratico, viene stabilito che il primo responsabile per i difetti di conformità è il venditore (che poi ha il diritto di rivalersi sul produttore vero e proprio). Il che rende sicuramente più facile la vita dei consumatori che non dovranno parlare con qualche anonimo e inefficiente “servizio clienti”. In presenza di un difetto di conformità il consumatore ha diritto – sempre gratuitamente – alla riparazione, alla sostituzione oppure a una riduzione adeguata del prezzo. Oppure ancora alla risoluzione del contratto. La scelta fra riparazione e sostituzione gratuita non deve essere eccessivamente onerosa per il rivenditore. I casi nei quali si può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo sono quelli in cui
> a la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
> b il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
> c la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Il difetto di conformità deve essere denunciato entro due mesi dalla data in cui viene scoperto. Preferibilmente per iscritto (il decreto non lo dice, ma è meglio avere certezza). Il consumatore ha diritto di esigere la garanzia per iscritto o comunque su un supporto duraturo, che deve essere scritta in italiano, con caratteri e con lo stesso grado di leggibilità di quello riservato alle altre lingue (se presenti). Le norme saranno applicate solo ai beni consegnati successivamente dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Queste, sinteticamente, sono alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo.
Molto altro ci sarebbe da dire, ma già da questa prima analisi è evidente che il settore consumer dell’informatica dovrà rivedere profondamente le strategie di commercializzazione e distribuzione. Se vuole evitare un nugolo di cause dinanzi al Giudice di pace considerando che fino a 1032 euro non ci sono spese. Il che aumenta l’inclinazione del consumatore a rivolgersi all’autorità. Ora, si tratta di vedere se e quando la notevole inerzia del settore potrà essere vinta.
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