Una Corte americana attribuisce all’utente l’accesso compiuto tramite l’assistente AI di Perplexity, ma non decide una questione importante: la responsabilità di chi progetta software capaci di operare su infrastrutture altrui contro la volontà del titolare di Andrea Monti – Inizialmente pubblicato da Italian Tech – La Repubblica
Una opinion della US Court of Appeals for the Ninth Circuit pubblicata lo scorso 4 agosto 2026 ha fissato un precedente importante in materia di responsabilità per l’utilizzo di agenti AI stabilendo che è l’utente finale ad essere responsabile di come usa lo strumento, non l’agente in quanto tale né chi lo ha sviluppato.
Il giudice scrive che la decisione non determina un precedente generale perché i suoi effetti vanno limitati all’interpretazione del Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) federale e del Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act (CDAFA) dello Stato della California, e che potrebbero esserci situazioni diverse che potrebbero richiedere valutazioni differenti. Tuttavia, ciò non toglie che il suo ragionamento offre diversi spunti di riflessione.
Le parti e il merito della causa
Amazon ha fatto causa alla startup AI Perplexity sostenendo che le funzionalità che consentono al browser della AI company di operare con una certa autonomia rappresentano un “accesso” di Perplexity all’infrastruttura di Amazon e che, essendo questo accesso non autorizzato dal gigante dell’e-commerce, Perplexity doveva essere considerata responsabile della violazione del CFAA e del CDAFA.
Sotto accusa, il funzionamento di Comet, il browser sviluppato da Perplexity, che per poter utilizzare in modalità “assistente” cattura uno screenshot di quanto visualizzato nella finestra del browser, invia l’immagine ai server di Perplexity che analizzano il file e generano le istruzioni che il browser dovrà eseguire per consultare il sito di Amazon. La procedura, quindi, richiede la partecipazione di tre elementi: l’assistente (che non può operare in autonomia), l’infrastruttura di Perplexity e l’utente, che è quello che impartisce gli ordini. Amazon aveva reso chiaro a Perplexity che non avrebbe consentito l’interazione di assistenti più o meno autonomi sul proprio sito ma Perplexity non ha rispettato questa volontà e dunque la vicenda è finita in tribunale.
Il giudizio di appello
In primo grado Amazon aveva ottenuto un provvedimento d’urgenza basato sul presupposto che, in effetti, la modalità di funzionamento di Comet consentisse di affermare che era Perplexity e non l’utente ad accedere in modo non autorizzato al sito di ecommerce. In appello tuttavia il collegio giudicante, si legge nella sentenza “ha concluso che Amazon non avesse diritto a un provvedimento inibitorio preliminare, poiché era improbabile che potesse ottenere ragione … dimostrando che Perplexity avesse “acceduto” ai computer di Amazon ai fini previsti dal CFAA. Sulla base dei fatti sottoposti al collegio, quest’ultimo ha concluso che Perplexity non avesse utilizzato uno strumento per «accedere» ai computer di Amazon. È stato invece l’utente ad «accedere» ai computer di Amazon, con l’ausilio dell’agente di intelligenza artificiale di Perplexity, l’«Assistant», per compiere azioni specifiche su Amazon.com … l’utente (non Perplexity) ha effettuato l’accesso ad Amazon utilizzando l’Assistant come strumento di intelligenza artificiale.”
L’elemento positivo della sentenza
Come spiega il prossimo paragrafo, la sentenza di appello non è del tutto condivisibile, se non in un punto: quello della responsabilizzazione dell’utente rispetto agli strumenti che utilizza.
Da tempo, l’interessata narrativa proposta dalle AI Big Tech e da poco informati analisti e commentatori pone il problema della “responsabilità giuridica dell’AI” e della necessità di “nuove leggi” con la conseguenza di indurre l’idea che l’essere umano sia deresponsabilizzato per il modo in cui utilizza una (qualsiasi) tecnologia. Bene ha fatto, dunque, la Corte d’appello a ricordare che la responsabilità è delle persone e non delle macchine. L’AI, infatti, è soltanto un software —complesso quanto vogliamo, ma sempre e soltanto un software— il cui funzionamento è determinato da esseri umani che si assumono le conseguenze del modo in cui è progettato e poi utilizzato.
Le criticità non risolte dalla decisione
Il falso mito del ciberspazio come “luogo”
La decisione dà torto ad Amazon sulla base di un ragionamento alquanto semplicistico, viziato alla base dall’uso normativo dell’onnipresente —e sbagliata— metafora dell’ “accesso” per indicare l’interazione con un computer e dalla sottovalutazione del modo in cui è stata progettata l’interazione fra utente, browser e l’infrastruttura di Perplexity.
Sarebbe troppo lungo spiegare come si è passati dal considerare il concetto di “accesso” a un computer da categoria socio-psicologica a istituto giuridico, sta di fatto che un po’ dappertutto norme e strategie di public policy (anche militari) hanno recepito la narrativa cyberpunk del ciberspazio come “luogo” nel quale si può “entrare”, dando origine a tutti gli equivoci del caso.
Il tema reale è la responsabilità da progettazione della piattaforma
Il nesso di questo ragionamento con la causa fra Amazon e Perplexity sta proprio nel significato delle parole. Ad “accedere” al sito di Amazon è stato senz’altro un utente, ma il modo in cui è progettato e funziona Comet è stato deciso da Perplexity che deve assumersi le responsabilità per quello che consente di fare agli utenti.
In materia di AI questo principio comincia a farsi strada nelle Corti americane, dove si discute della responsabilità del produttore di sistemi AI e non dell’AI in quanto tale. Ma già nel 2001, fu proprio la stessa corte d’appello che ora ha deciso la causa fra Amazon e Perplexity ad affermare il principio della responsabilità da progettazione di software privi di sistemi di tutela dei diritti di terze parti. Il caso era A&M Records, Inc. v. Napster che inflisse un colpo mortale al “padre del Peer-to-Peer” sul presupposto che l’assenza di sistemi per verificare il rispetto del copyright rendesse lo sviluppatore indirettamente responsabile di quello che veniva fatto tramite il software.
Comet non è un browser qualsiasi
Dunque, tornando al punto, in primo luogo, è sbagliato considerare Comet come un oggetto separato dal resto dell’infrastruttura di Perplexity, allo stesso modo in cui è sbagliato pensare che Safari sia “scollegato” da servizi come il Private Relay o il Tracking Prevention e Chrome dall’ecosistema di Google. Il tema non è certo di oggi, come sa chi è in giro da qualche tempo che ricorderà, ai tempi di HTML 1.0, i salti mortali necessari a sviluppare un sito Any Browser —compatibile, in particolare, con il defunto Internet Explorer.
Di fatto, Comet è l’unico browser che consente di utilizzare le funzionalità AI di Perplexity e quindi andrebbe considerato, a tutti gli effetti, non come un software stand alone ma come un’interfaccia per far funzionare i servizi AI. Quindi, anche a voler partire dagli stessi presupposti della sentenza, in realtà non è solo l’utente ad accedere alle risorse di Amazon —o meglio, ad usarle— ma anche Perplexity. Che questo accada indirettamente perché l’elaborazione dello screenshot avviene al di fuori dei server di Amazon poco importa perché alla fine Comet —cioè Perplexity— utilizza i risultati dell’elaborazione per “accedere” al sito di ecommerce.
Non esiste il “diritto” a usare determinate funzionalità su risorse di terze parti
Un altro tema che la sentenza non tratta —forse perché non è stato portato all’attenzione del giudice— è l’inesistenza del “diritto” a utilizzare determinate funzionalità. Il fatto che Perplexity —o chiunque altro— renda disponibili software che funzionano in un certo modo, non implica che chiunque debba accettare di interagire con questi software. Amazon, quindi, era nel pieno diritto di chiedere a Perplexity di rendere riconoscibile il suo assistente in modo da poterlo bloccare.
Cosa significa questa sentenza per lo sviluppo dell’AI
Come detto, pur nei limiti indicati dal giudice, la sentenza contribuisce a consolidare il concetto che l’essere umano è l’unico responsabile dell’utilizzo di strumenti software, non importa quanto autonomi.
Il punto vero, però, ed è quello su cui conta più il “non detto” della sentenza, è “quale” essere umano debba essere responsabile non tanto per gli errori ma per le scelte deliberate in fase di progettazione di un software destinato a funzionare su un singolo computer o a consentire la fruizione di servizi di piattaforma a milioni di persone. Per capirci, stiamo parlando del nucleo concettuale delle cause promosse contro i social network, una delle più recenti è quella contro Meta, cioè il fatto che siano state deliberatamente progettate per causare effetti negativi negli utenti.
Con buona pace dell’elefantiaco regolamento europeo sull’AI, l’approccio pragmatico delle Corti americane ha già iniziato a tracciare la linea di demarcazione che distingue le responsabilità degli utenti da quelle dei produttori di software. Il che dimostra due cose: la prima è che non servono “nuove leggi” per attribuire la responsabilità per l’uso di AI e la seconda che non necessariamente il fatto che qualcosa si possa fare —costruire assistenti autonomi— implichi che si debba farlo e che esista il diritto di imporre questo qualcosa anche a chi non è d’accordo.
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