L’omissione del deposito di atti (tabulati dati di traffico) dell’indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione prescritto dall’art. 415-bis c.p.p., comporta l’inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente Decreto che dispone il giudizio: peraltro, non sussiste neppure l’inutilizzabilità quando si tratti di attività integrativa di indagine, a mente dell’art. 430 c.p.p. – ancorchè espletata prima della emissione del Decreto che dispone il giudizio – se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisatole, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa Leggi tutto “Cass. Pen. Sez. II Sent. 4 giugno 2015 n. 24998”
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