Temu, il DSA e la regolazione europea come strumento geopolitico

Il caso Temu mostra che il DSA non è solo una norma sui servizi digitali: quando la tutela dei consumatori diventa uno strumento per il controllo delle infrastrutture di Andrea Monti – Inizialmente pubblicato su Italian Tech – La Repubblica

I duecento milioni di Euro di sanzione applicati lo scorso 28 maggio 2026 dalla Commissione europea a Temu – uno dei giganti cinesi dell’e-commerce — segnano un ulteriore passo verso l’abbandono, o comunque la forte compressione, del principio di non responsabilità delle piattaforme e  consacrano il regolamento sui servizi digitali (DSA) come un potente strumento di controllo geopolitico nelle mani della Commissione europea.

Una decisione ancora priva di motivazione pubblica

Il provvedimento che applica la sanzione non risulta reperibile, quindi il comunicato stampa della Commissione europea è l’unica fonte per avere un’idea dei motivi sui quali è stata basata la decisione. Questo significa che il dibattito pubblico è per forza limitato, mentre una valutazione complessiva richiederebbe di conoscere, analogamente a quanto accade con le sentenze penali, la effettiva motivazione, le prove addotte, i fatti analizzati e il ragionamento compiuto dal giudicante.

Detto questo, sulla base dell’unica e limitata fonte disponibile, sembrerebbe che le violazioni contestate alla piattaforma sarebbero consistite nell’avere fornito agli utenti delle informazioni generiche sui rischi dell’e-commerce invece di focalizzarsi su quelli connessi all’uso di Temu, nell’avere sottovalutato la sicurezza dei prodotti commercializzati dai venditori e nel non avere valutato adeguatamente l’effetto dei sistemi automatizzati di suggerimento e dei programmi promozionali sulla diffusione di prodotti pericolosi.

I quattro fronti dell’indagine europea

Nello specifico, sempre stando all’unica fonte disponibile, l’indagine della Commissione europea ha riguardato quattro punti:

  • le misure adottate da Temu per limitare la ricomparsa di venditori disonesti precedentemente sospesi, la rimessa in vendita di merci precedentemente rimosse;
  • i rischi di dipendenza collegati alla gamificazione del servizio e le misure adottate per evitare le conseguenze negative sul benessere fisico e mentale delle persone;
  • il modo in cui Temu ha rispettato gli obblighi del regolamento sui servizi digitali relativamente ai criteri di suggerimento di contenuti e prodotti agli utenti;
  • il modo in cui Temu rispetta l’obbligo di fornire ai ricercatori l’accesso ai dati accessibili al pubblico.

La fine della neutralità del marketplace

La prima considerazione che viene in mente a chi si occupa da qualche tempo dei temi legati alla responsabilità dei provider e dei prestatori di servizi di commercio elettronico è che se Temu è un marketplace, cioè si limita a mettere a disposizione l’infrastruttura logistica per consentire ai venditori di commercializzare i propri prodotti, allora in base alla veneranda direttiva 31/00 non può essere considerata responsabile di ciò che accade fra cliente e negoziante.

In realtà non è così perché già prima del DSA il provider poteva chiamarsi fuori dalle responsabilità per la gestione del servizio solo se non interveniva nell’interazione con l’utente.

Nel caso di Temu, ma in generale delle piattaforme, questa neutralità non esiste più perché è vero che il provider non vende direttamente prodotti e servizi, ma è anche vero che non può più considerarsi un intermediario neutrale se oltre a fornire gli strumenti di vendita e pagamento (che sono neutri) seleziona e raccoglie prodotti di interesse dell’utente e adotta strategie di fidelizzazione dei clienti. Se, dunque, Temu è responsabile di qualcosa, lo è per ragioni innanzi tutto contrattuali ma anche, astrattamente, penali per quanto riguarda il concorso in contraffazione e diffusione di prodotti pericolosi per la salute.

Non nuova responsabilità, ma sorveglianza centralizzata

Dunque, non c’era bisogno di un regolamento della UE per gestire a livello nazionale i problemi relativi alle piattaforme di e-commerce, e non è corretto affermare che il DSA crei “nuove” forme di responsabilità delle piattaforme. Piuttosto, il regolamento affianca alle possibili azioni civili di soggetti privati e alle indagini penali avviate dalle procure della Repubblica anche una sorveglianza preventiva centralizzata a Bruxelles. Ed è qui che emergono delle questioni che vale la pena approfondire.

Il DSA come politica industriale indiretta

La UE non è uno Stato ma un organismo costruito su dei trattati, non può tutelare diritti sostituendosi alle costituzioni nazionali né, come prevede l’articolo 173 del TFUE (Trattato sul funzionamento della UE) intervenire autonomamente in materia di competitività. Anche se il DSA è formalmente fondato sull’articolo 114 TFUE e dunque sulla disciplina del mercato interno, il suo effetto materiale va oltre l’armonizzazione tecnica dei servizi digitali. Il regolamento, infatti, consente alla Commissione di incidere direttamente sul modo in cui operano le grandi piattaforme digitali producendo effetti anche e soprattutto nella politica industriale dei singoli Stati.

Un’indagine senza termine finale

Un’altra fonte di perplessità è la procedura di indagine prevista dal DSA.

In uno Stato democratico, la separazione dei poteri impone in modo non negoziabile che i diritti siano tutelati esclusivamente dalla magistratura secondo regole sostanziali (un elenco preciso di violazioni) e procedurali (effettiva possibilità di difendersi, presunzione di innocenza) il cui rispetto è la condizione per applicare delle sanzioni.

Il comunicato stampa riferisce espressamente che le prove a carico di Temu sono state raccolte tramite organizzazioni indipendenti incaricate dalla Commissione di eseguire acquisti simulati, informazioni ricevute da non meglio identificate “terze parti” e dati provenienti dalle dogane e dalle autorità di vigilanza del mercato. Inoltre, come si legge in uno dei comunicati ufficiali della Commissione  relativi al caso Temu: “The DSA does not set any legal deadline for bringing formal proceedings to an end” —il DSA non stabilisce alcun termine per la conclusione della procedura. Questo significa che Temu, come chiunque altro, potrebbe essere tenuto sotto indagine per un tempo molto lungo —anche dieci anni— in attesa che la Commissione si convinca di come stanno le cose.

Il problema delle garanzie quasi penali

Certo, il DSA qualche garanzia pure la prevede, come per esempio l’obbligo per la Commissione di comunicare le contestazioni preliminari, consentire alla piattaforma di formulare le proprie controdeduzioni e decidere solo su questioni per le quali c’è stato un contraddittorio. Questo, però, accade in un procedimento fortemente squilibrato incompatibile con gli “Engel Criteria”, il principio stabilito dalla Corte europea dei diritti umani secondo il quale quando un procedimento amministrativo prevede l’applicazione di sanzioni particolarmente gravi, deve essere gestito sulla base dei principi del processo penale, cioè con il massimo delle garanzie.

Il caso Temu va oltre Temu

Non è importante se Temu sia o meno responsabile delle accuse formulate dalla Commissione —qualcuno, da qualche parte, giudicherà e la legge farà il suo corso. Sono invece importanti gli interrogativi sollevati dal modo in cui è stato scritto e viene applicato il DSA vanno oltre il caso singolo, mettendo in discussione i fondamenti giuridici del rapporto fra UE e Stati membri.

Oltre ai poteri di intervento diretto attribuiti alla Commissione, infatti, il DSA impone alle piattaforme quello che al di là dei nominalismi è un esteso obbligo di sorveglianza nascosto dietro un velo di obblighi di diligenza come quello di tracciare i venditori, di valutare e mitigare i rischi, di adottare processi trasparenti.

Sulla carta si tratta di obblighi più che ragionevoli, ma come sempre il diavolo è nei dettagli, come dimostra l’obbligo ulteriore di cooperare con i  “trusted flagger” che ricevono il potere di segnalare alle piattaforme “contenuti illegali” senza che un giudice li abbia dichiarati tali. Il dovere di cooperazione con questi moderni delatores  rappresenta, infatti, un potente strumento di sorveglianza e censura non solo dei venditori  ma anche e soprattutto degli utenti.

Tutto questo significa che, in concreto, il DSA diventa uno strumento estremamente potente, sottratto al controllo delle giurisdizioni —cioè delle Costituzioni— nazionali e nelle mani di un organo, la Commissione europea, che lo gestisce in totale autonomia.

Forse questo è un passaggio obbligato verso la trasformazione della UE in un vero ed effettivo Stato federale, tuttavia la desiderabilità dell’obiettivo non giustifica, machiavellianamente, i mezzi utilizzati per raggiungerlo.

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