Il caso RT Germany non riguarda soltanto la propaganda russa. La nozione funzionale di “operatore” può includere anche chi pubblica online senza fini commerciali, spostando il confine fra sanzioni europee, libertà di espressione e diritto penale interno di Andrea Monti – Inizialmente pubblicato su Italian Tech – La Repubblica
Con la sentenza del 2 luglio 2026 la quarta sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito un discutibile precedente giudiziario che consente di estendere arbitrariamente i limiti delle competenze dell’Unione europea in materia di interpretazione della legge penale e stabilisce un pericoloso limite alla libertà di stampa e di manifestazione del pensiero online.
Ora, grazie alla Corte europea, infatti, le sanzioni per i divieti di diffusione di contenuti russi imposti a media company e piattaforme di content sharing possono essere estese anche a qualsiasi persona fisica che pubblica in autonomia dei contenuti online senza fini commerciali.
Poco importa che il contenuto sia stato pubblicato per criticarne le tesi o per sostenerne le ragioni, perché il divieto di diffusione fa, letteralmente di tutta l’erba un fascio. Il risultato concreto è che tutti i cittadini degli Stati membri sono potenzialmente a rischio di andare sotto processo se sui propri profili o sui propri blog riportano anche solo occasionalmente i contenuti censurati dalla UE.
L’origine della controversia
La sentenza è stata emanata a seguito della richiesta formulata da un tribunale penale tedesco che stava processando tre persone accusate di avere pubblicato su un sito nella loro disponibilità dei video prodotti da RT Germany —l’emittente russa i cui contenuti sono stati banditi dal regolamento 833/2014 nell’ambito delle sanzioni adottate per l’invasione dell’Ucraina.
Il capo di imputazione formulato dall’accusa, infatti, era basato su una norma penale tedesca che qualifica come reato le violazioni dei divieti dell’UE direttamente applicabili in materia di diffusione di contenuti online e via etere adottati come sanzioni economiche nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune.
Dunque, per capire se gli accusati fossero o meno colpevoli era necessario capire se il regolamento 833/2014 fosse o meno applicabile al caso specifico.
La risposta della Corte europea
Rispondendo alla domanda del tribunale, la Corte europea ha stabilito che una persona fisica che gestisce un sito web e pubblica contenuti realizzati da entità incluse nella blacklist del regolamento 833 è un “operatore” anche se agisce a titolo personale, senza fini commerciali o di lucro, tramite un sito web finanziato esclusivamente tramite donazioni.
In altri termini, continua la Corte, il concetto di “operatore” va interpretato da un punto di vista funzionale e non economico: poco importa che chi pubblica contenuti sia un privato cittadino e non un prestatore di servizi di social networking o una testata giornalistica.
Questa interpretazione è palesemente forzata perché è chiaro che il regolamento 833 riguarda media company e prestatori di servizi di piattaforma, e non singoli cittadini. Ma la Corte si appella all’assenza della definizione giuridica di “operatore” e quindi conclude che la parola indica qualsiasi persona fisica o giuridica che fa funzionare un’attrezzatura per compiere attività tecniche e dunque, nel settore della comunicazione e dei media digitali —attenzione al salto logico— “qualsiasi persona fisica o giuridica direttamente o indirettamente responsabile di rendere disponibile o di trasmettere il contenuto”.
Perché la decisione potrebbe ledere la sovranità penale italiana
Se i difensori degli imputati contesteranno o meno questa sentenza è cosa che riguarda il processo tedesco, tuttavia non possiamo evitare di chiederci quale sia l’impatto in Italia della decisione della Corte europea.
Applicarla nel nostro ordinamento sarebbe alquanto problematico perché il rapporto fra legge nazionale e norme unionali è regolato innanzi tutto dalla Costituzione. Nello specifico, la formulazione, interpretazione e l’applicazione delle leggi penali sono affidate al Parlamento e alla magistratura nel rispetto dell’autonomia dei due poteri. La conseguenza di questo assetto giuridico è che i trattati UE non consentono all’Unione di emanare norme penali e di incidere sulla loro interpretazione, anche se, con un lavorìo incessante, questo limite è continuamente eroso.
Un esempio abbastanza paradigmatico è il modo in cui concetti come “cybersecurity” e “resilienza digitale” —già difficilmente definibili in quanto tali— siano diventati dei sinonimi per imporre, in realtà, misure che incidono sulla sicurezza nazionale, anch’essa al di fuori delle competenze UE. A volte, dunque, l’invasione delle competenze nazionali avviene in modo abbastanza palese, altre volte, invece, in modo più sottile, come in questo caso.
I principi costituzionali prevedono che un reato debba essere definito in modo preciso e autoconsistente; questo vuol dire che il testo della norma non può essere vago e deve essere interpretato secondo le regole del diritto nazionale. Dunque, le fonti esterne —e quelle della UE, in particolare— non possono essere vincolanti per il giudice italiano. Se così fosse, infatti, quello che è stato tenuto fuori dalla porta —il potere di condizionamento diretto della legge italiana— rientrerebbe dalla finestra tramite l’interpretazione del significato delle parole attribuito da soggetti come la Corte UE i cui verdetti non dovrebbero avere effetto in materia penale.
Dunque, è certamente vero che il regolamento 833/2014 è vincolante per l’Italia in quanto atto che stabilisce misure restrittive dell’Unione, ma né il regolamento né l’interpretazione data dalla Corte di giustizia al termine “operatore” possono, di per sé, creare o ampliare la responsabilità penale nel diritto italiano. Perché questo accada, sarebbe necessario emanare una legge che determini autonomamente il contenuto essenziale del reato, invece di delegare il potere alle istituzioni UE.
Perché questa sentenza è pericolosa per la libertà di stampa e quella di manifestazione del pensiero online
Inizialmente, le norme e, soprattutto, le garanzie individuali a tutela della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa erano pensate per un sistema tecnologico nel quale la prima poteva essere esercitata, tutto sommato, in modo limitato e controllabile, mentre la seconda era condizionata dalla capacità economica necessaria a sostenere i costi di pubblicazione e, nel caso dell’emittenza radiotelevisiva, di diffusione. Tradotto: poco oltre il discorso di piazza non si poteva andare, e mettere su un giornale o un’emittente radiotelevisiva era costoso e complesso.
Senza ipocrisia, però, bisogna ammettere che la disintermediazione nel rendere disponibili contenuti di qualsiasi genere resa possibile dal personal publishing e dal content sharing ha cambiato le condizioni di fatto. Questo ha posto anche gli Stati più democratici di fronte alla necessità di affrontare con strumenti giuridici oggettivamente inadatti problemi che vanno dall’attribuzione della responsabilità individuale, al controllo diffuso per garantire ordine e sicurezza pubblica nell’uso dei servizi di comunicazione elettronica.
Sarebbe lungo e complesso entrare nel dettaglio di cosa è stato fatto e di cosa si sta facendo sia negli Stati membri sia nella UE, ma sintetizzando al massimo il punto è che “nei piani alti” si vive sempre con maggiore difficoltà l’idea che determinate libertà possano essere disponibili a così tante persone e possano essere esercitate in piena autonomia con strumenti che la Commissione non può controllare.
Il punto, per essere chiari, non è rivendicare una sorta di “impunità online” in nome di vaghe utopie libertarie come la “Dichiarazione di indipendenza del ciberspazio” del 1996. A prescindere dalle norme europee, infatti, il codice penale punisce già la diffusione di notizie false e di quelle che incitano all’odio o alla discriminazione, oltre ad azioni che ledono la reputazione individuale, alterano il mercato e rappresentano “intelligenza con il nemico” che sono applicabili anche a chi si presta consapevolmente a collaborare ad azioni di influenza o radicalizzazione a danno degli interessi dello Stato.
Naturalmente, per tornare al punto, RT non è un editore qualsiasi e il contesto dell’aggressione russa all’Ucraina non può essere ignorato. Ma proprio perché il caso è grave, il precedente è più delicato e dovrebbe essere deciso con la massima attenzione per evitare di stabilire un principio che può anche risolvere un problema nell’immediato, ma sul lungo periodo può essere strumentalizzato a danno dei diritti della persona. Dunque, se una restrizione nata per colpire un apparato di propaganda statale viene interpretata in modo da includere qualunque persona fisica che renda disponibile un contenuto online, il problema non riguarda più soltanto RT, ma la definizione stessa dei limiti della libertà di informazione in rete.
Proprio questo è il punto in cui si scontrano i due blocchi della faglia giuridica: non è semplice stabilire se un contenuto anche forte ed estremo sia una libera manifestazione del pensiero oppure uno strumento di destabilizzazione. Un accertamento del genere non può che essere devoluto alla magistratura e solo a valle di indagini che ricostruiscano oltre ogni ragionevole dubbio la volontà degli accusati. Tuttavia —ed è qui che lo scontro dei due blocchi di faglia produce il terremoto— questo dovrebbe accadere solo secondo le regole del diritto interno e non secondo quello della UE.
La sovranità europea è il convitato di pietra
Al di là degli aspetti tecnico-giuridici che possono sembrare —e in parte lo sono— astrusi, questa sentenza rientra nel lungo elenco di casi che dimostrano quanto sia difficile realizzare un’effettiva sovranità europea di tipo federale. Le costituzioni nazionali, e sicuramente quella italiana, non consentono il trasferimento definitivo di sovranità ma solo l’autolimitazione in condizioni paritetiche. Questo significa che confini, difesa e —per quanto riguarda questo articolo— giustizia penale rimangono ambiti nei quali la UE non può entrare, almeno formalmente.
Gli Stati membri possono senz’altro consentire che la UE, all’interno delle materie di propria competenza, possa normare questioni di interesse comune in politica estera e sicurezza, ma questo non può spingersi al punto di creare, di fatto, delle norme penali paneuropee o di vincolare l’applicazione di quelle degli Stati membri.
Da questo punto di vista, dunque, la sentenza della Corte europea rappresenta il punto di saldatura fra decisione politica e interpretazione giudiziaria. In questo modo, uno strumento della politica estera degli Stati membri esercitato tramite la UE diventa, attraverso il diritto, un mezzo per limitare la libertà di informazione (anche) online.
Possibly Related Posts:
- La Corte suprema USA può rimettere in discussione lo scambio di dati con i Paesi UE
- La crisi fra Italia e USA riporta al centro del dibattito l’autonomia tecnologica
- L’India blocca Telegram e socializza il costo della prevenzione
- Anthropic, Google e la responsabilità per l’uso dell’IA
- Temu, il DSA e la regolazione europea come strumento geopolitico
