Focalizzare il ricordo di un volto tramite una foto disponibile su un social netowrk è attività non soggetta alle procedure di cui agli artt. 213 e 214 C.p.p. Continue reading “Cass. II Sez. penale – Sent. 42315/19”
Possibly Related Posts:
- La presenza di truppe cinesi in Ucraina è un rischio per la cybersecurity europea?
- Adesso è scontro tra Apple e Londra sull’accesso ai dati dei cittadini. Perché è importante
- Perché Apple ha ritirato la causa contro la società israeliana dietro lo spyware Pegasus?
- Chi vince e chi perde nella vicenda di Julian Assange
- Per proteggere le fonti giornalistiche è necessario giurisdizionalizzare la sicurezza nazionale?