Trib. Ancona Ord. 31 maggio 2003

Il giudice, a scioglimento della riserva:

rilevato che ogni questione di contraddittorio e’ superata dalla costituzione della convenuta in cautelare.

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Min. salute Ord. 30 maggio 2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale e’ stato disposto, in attesa di un’idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana o animale;
Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 132 deI 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 9 luglio 2001) di proroga della sopraccitata ordinanza del 5 marzo 1997;
Viste le proprie ordinanze del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002), del 18 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002) di proroga dell’efficacia dell’ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignita’ dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonche’ del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani”, con particolare riferimento al relativo art. 3;
Considerato, in particolare, che nell’art. 1 di detto protocollo addizionale e’ vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto;
Visto il disegno di legge n. 1514, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e attualmente all’esame del Senato della Repubblica;
Visto il disegno di legge n. 1745, recante “Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica il 2 aprile 2003 e trasmesso all’altro ramo del Parlamento, concernente il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee del 30 luglio 1998, n. L 213/13), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d’ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell’identita’ genetica germinale dell’essere umano;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l’adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;
Ritenuto, pertanto, di prorogare al 31 dicembre 2003 l’efficacia dell’ordinanza 5 marzo 1997, limitatamente al divieto di pratiche di clonazione umana;
Ordina:
Articolo 1.
1. Per i motivi specificati in premessa, l’efficacia dell’ordinanza del 5 marzo 1997 [1] recante il divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata,anche indirettamente, alla clonazione umana, e’ prorogata al 31 dicembre 2003.
La presente ordinanza verra’ trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 maggio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003

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Trib. Lecce Ord. 28 maggio 2003

Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – ammissibilità solo in caso di incapacità del debitore di far fronte in modo ordinario alle proprie obbligazioni verso l’intermediario bancario o finanziario segnalante – sussistee
Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – ammissibilità in caso di uno stato di insolvenza desumibile da altri fattori – non sussiste
Segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito a sofferenza – non corretta segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito “a sofferenza” – idoneità a produrre effetti pregiudizievoli di perdurante attualità e determinazoione di progressiva accentuazione degli stessi – integrazione elementi del periculum in mora – concedibilità di un provvedimento d’urgenza – sussiste

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GIP Arezzo Ord. 26 maggio 2003 – N. 68702 RGNR

TRIBUNALE DI AREZZO

UFFICIO del GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari,
Letta la richiesta di incidente probatorio formulata dai difensori di XXXXXXXXXX , indagato insieme ad altri nell’abito del procedimento penale N. 68702 RGNR per il reato di cui all’art. 171 bis comma I° L. 63341;
rilevato ché i difensori chiedono procedersi a perizia per conoscere il contenuto dell’ hard disck del computer sequestrato il 28.2.02 al XXXXXXXXXX, I per verificare se in esso si rinvengono elementi di prova a sostegno dell’ipotesi di reato;
considerato che i difensori assumono che nel caso in esame sussiste sia il requisito della “modificazione non evitabile” del disco fisso di cui alla lett, f) dell’art. 392 cpp (poiché dall’epoca del sequestro il computer sarebbe custodito in una scatola di cartone priva di prese d’aria con la conseguenza che gli apparati elettronici potrebbero deperire), sia quello di cui all’ultimo comma della citata disposizione, in quanto l’espletamento della perizia superebbe il termine dei sessanta giorni;
ritenuta la richiesta non accoglibile in quanto:
1- il pericolo di modificazione non evitabile” della cosa deve dipendere dalla natura della cosa sé e non dalle modalità di custodia della stessa, “evitabili” con ordinari ed elementari accorgimenti “tecnici” ( nel caso di specie il P.M. avrebbe potuto innanzi tutto disporre subito una consulenza ex art. 359 cpp. ovvero impartire le direttive necessarie ad evitare pericoli deterioramento, es. autorizzando l’effettuazione di piccoli fori di areazione Sul cartone in cui è custodito il computer sequestrato);
2 – nessuna elemento fattuale desumibile dagli atti induce a ritenere o, quanto meno, a sospettare, che l’esame dell’hard disck sia, nel caso specifico, talmente complesso da impegnare un arco temporale superiore a 60 giorni;
Letto ed applicato l’art.398 comma 1 c.p.p.;
PQM
Rigetta la richiesta di incidente probatorio, così come formulata dei difensori del XXXXXXXXXX.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Arezzo 26 maggio 2003
Il GIP
Dott. Umberto Rana

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La catena delle responsabilità nella diffusione dei dialer

Interlex n.255

di Andrea Monti

Gli archi di numerazione a tariffazione differenziata (899, 709 ecc.) sono uno strumento potenzialmente utile per risolvere l’annoso problema del “come” pagare in sicurezza le transazioni online. Grazie all’addebito in bolletta, infatti, potrebbero essere evitati molti dei problemi reali (identificazione del cliente) e presunti (frodi e altre “apocalissi informatiche”) che affliggono chi vuole fare business tramite la rete.
La realtà, per lo meno quella che finisce in cronaca, racconta tuttavia una storia diversa, fatta – se non di truffe – di comportamenti “disinvolti” in qualche caso al limite del penalmente rilevante.
Assistiamo così, periodicamente, a servizi giornalistici o televisivi che, reinventando la ruota, denunciano questo o quel caso “a effetto” senza però fornire concreti elementi di valutazione delle responsabilità anche giuridiche dei soggetti coinvolti.

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Il calvario della legge sul diritto d’autore

di Andrea Monti – PC Professionale n. 146

Un decreto legislativo estende ai supporti per la memorizzazione dati il principio dei compensi per i danni causati da copie private. Aumentano i prezzi di Cd-R, Dvd, Dvhs.
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Cass. Sez. III penale Sent. 904/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Giuseppe Savignano Presidente
2. Dott. Claudio Vitalone Consigliere
3. Dott. Aldo Rizzo Consigliere
4. Dott. Guido De Maio Consigliere
5. Dott. Amedeo Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno;
avverso la ordinanza emessa il 7 febbraio 2003 dal tribunale per i minorenni di Salerno, quale giudice del riesame, nei confronti di B.Ll.;
nella udienza in camera di consiglio in data 8 maggio 2003;
sentita la relazione fatta dal consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
sentito il difensore avv. Bruno Desi del foro di Bologna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

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Cass. Sez.V Penale – n. 20072/03

(Presidente F. Marrone – Relatore P.A. Bruno)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 novembre 2000, il G.I.P. del Tribunale di Palermo,  pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava G. N. , l’avv. S. D. M., Q. D., I. S. e C. C. responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti e li condannava alle pene di seguito indicate.

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