Nel parere della Commissione speciale che si è occupata del decreto di armonizzazione GDPR sono stati parzialmente accolti i rilievi dell’Associazione Luca Coscioni e della Società italiana di biodiritto in materia di riutilizzo dei dati genetici:
l’articolo 110-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in materia di riutilizzo dei dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera s), del presente schema di decreto, sebbene volto a inquadrare a livello sistematico le citate norme sul riutilizzo dei dati con quelle introdotte dall’articolo 28 della legge europea n. 167 del 2017, appare suscettibile di sollevare dubbi interpretativi e perplessità, laddove non consente al Garante di autorizzare il riutilizzo dei dati genetici a fini di ricerca scientifica o a fini statistici da parte di soggetti che svolgano principalmente tali attività;
Sono contento di avere contribuito a questo primo risultato, e spero che il governo vada anche oltre, ed elimini l’autorizzazione del garante a fronte di controlli piu’ rigorosi.
Possibly Related Posts:
- Il caso Crowdstrike rivela le cyber-debolezze Ue
- Il nodo della crittografia è arrivato al pettine della UE
- Articolo 134
- Chi vince e chi perde nella vicenda di Julian Assange
- Cosa significa la distruzione del campo di riso geneticamente migliorato dell’università Statale di Milano