In un altro passo del certamente apocrifo decreto-legge attribuito al governo si legge (fra parentesi le parti eliminate dall’ignoto estensore) che
ART. 3 – (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento (ovvero di attenuazione) del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre (ovvero sospendere), limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o piu? delle misure di cui all’articolo 1, comma 2,
rincarando la dose al comma 2, dove questo potere viene attribuito addirittura anche al sindaco
2. Il Sindaco, negli stessi casi di sopravvenienze cui al comma 1, puo? introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o piu? delle misure di cui all’articolo 1, comma 2
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Questo articolo de Il Fatto Quotidiano