Il ritorno sulle prime pagine dei giornali delle beghe politiche è il segno più evidente del ritorno alla (a)normalità e spicca, in questo ritorno al passato il “preavviso di impugnazione” del governo – nella specie, del ministro degli affari regionali – inviato alla Regione Calabria per l’ordinanza emessa “in violazione del DPCM”.
Il pugilato – archetipo dell’efficacia – insegna che i colpi si tirano senza “telegrafarli” perchè altrimenti l’avversario se ne accorge e li può schivare oppure può contrattaccare, magari d’incontro, vanificando l’azione e mandando KO l’attaccante.
Nel caso specifico, la domanda che “sorge spontanea” è per quale motivo il governo abbia deciso di occuparsi di questa ordinanza esercitando giustamente i propri poteri, dopo avere tralasciato quelle che, nel momento più grave dell’emergenza, hanno “sfibrato” – se non lacerato irrimediabilmente – il tessuto normativo che avvolge Stato ed enti locali.
Certo, si potrebbe rispondere, in caso di emergenza avevamo altro a cui pensare e non potevamo metterci a spaccare il capello in quattro per questioni irrilevanti come il rapporto Stato-enti locali, la gestione di ordine e sicurezza pubblica e la tutela dei diritti costituzionali. Sta di fatto che non si capisce perché sia stato accentuato l’uso della normativa secondaria (il decreto ministeriale e quello del Presidente del Consiglio) al posto del decreto-legge invece di seguire una strada più lineare. Le emergenze si sarebbero potute gestire con le ordinanze dei ministeri di volta in volta interessati (dagli interni, alla salute, ai trasporti) modulate localmente tramite i prefetti, mentre ai decreti-legge sarebbe stato affidato il compito di adottare provvedimenti di valore generale, evitando la fuga in avanti delle Regioni. Il tutto, sotto il coordinamento – ma non il “controllo” della Presidenza del Consiglio.
Forse, allora, la scelta strategica della Presidenza del Consiglio si spiega proprio con la differenza fra “coordinamento” e “controllo”, cioè fra un ruolo di “management” piuttosto che esercizio diretto dell’autorità.
Nel corso del tempo, infatti, sono diventate dominio della Presidenza del Consiglio la protezione civile prima afferente al Ministero degli interni (L. 24 febbraio 1992 n. 225), la gestione politica dello sport (L. 17 luglio 2006, n. 233) poi lo status di “Autorità di sicurezza nazionale” e il comando sui servizi segreti (Legge 3 agosto 2007, n. 124), il controllo politico sull’informazione e l’editoria (DPCM 1 ottobre 2012) l’esercizio della golden share (L. 11 maggio 2012 n. 56), la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza con una sola “deliberazione” ex articolo 2 comma III L. 23 agosto 1988, n. 400 e 24 comma I D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 senza alcun obbligo di “passaggio” parlamentare, la definizione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale (D.lgs. 18 maggio 2018 n. 65), l’estensione dei poteri speciali (golden power) la definizione dei soggetti che svolgono una funzione essenziale o la prestazione di servizi essenziali, il potere di “spegnere” sistemi e reti di telecomunicazioni (L. 18 novembre 2019, n. 133).
Silenziosamente, dunque, e un passo per volta, si è realizzato un accentramento nella Presidenza del Consiglio di poteri che danno un nuovo contenuto alla locuzione “capo dell’esecutivo”, e se questo è vero, allora si spiega il perchè dell’uso eufemisticamente “discutibile” del DPCM che, nei fatti, è stato utilizzato come “editto” piuttosto che come norma regolamentare di rango secondario.
Questo “atto di forza”, però, non è riuscito a tenere a freno gli enti locali che, non essendo vincolati da norme di efficacia nazionale sono riusciti a trascinare il governo nella guerriglia della jungla amministrativa prosperata dopo l’abolizione del Titolo V della Costituzione, dando corso a un conflitto asimmetrico nel quale il Governo è sistematicamente perdente.
Attenzione, non è che la Presidenza del Consiglio non avesse abbastanza forza: fra ordinanze contigibili, poteri di impugnazione e impiego dei prefetti i muscoli governativi erano senz’altro sufficientemente “tonici”. Ma se fossero state impugnate tutte le ordinanze regionali e sindacali che si ingerivano nelle competenze dello Stato centrale, infatti, il caos politico che ne sarebbe scaturito sarebbe stato ingestibile. Dunque, è stato necessario fare buon viso a cattivo gioco.
Il punto, dunque, è che non basta avere la forza perchè bisogna anche saperla usare. Come insegna “L’arte della guerra”, uno dei sacri testi della strategia militare:
Il guerriero vittorioso vince prima di andare in guerra, mentre quello perdente prima va in guerra e poi cerca di vincere.
A quanto pare, nella gestione del COVID-19, il governo non rientra nella prima categoria.
Possibly Related Posts:
- La rottura tra Stati e big tech non è mai stata così forte
- Le accuse mosse a Pavel Durov mettono in discussione la permanenza in Europa di Big Tech
- Cosa significa l’arresto di Pavel Durov per social media e produttori di smart device
- I governi possono “suggerire” la censura ai social network?
- Il caso Crowdstrike rivela le cyber-debolezze Ue