Il caso Siher e la responsabilità per i commenti online: il confine fra illecito e dissenso politico

La vicenda solleva una questione distinta dall’istigazione a delinquere: la Cassazione richiama la responsabilità di chi aderisce consapevolmente a contenuti illeciti, ma la difficoltà di distinguere fra illecito e manifestazione del dissenso politico rischia di favorire la censura preventiva di Andrea Monti – Inizialmente pubblicato su La Repubblica-Italian Tech

Mentre quasi tutte le analisi sulla vicenda di Youssef Siher si sono concentrate sulla configurabilità o meno del reato di istigazione a delinquere, è rimasta sullo sfondo la questione (distinta e separata) della responsabilità di chi pubblica contenuti e lascia che altri possano commentarli liberamente.

Come praticamente tutte le domande che ogni tanto si ripropongono all’attenzione della cronaca su tutela della privacy, del diritto all’identità e di quello d’autore, anche l’interrogativo sulla responsabilità per la diffusione di contenuti è stato affrontato e risolto in passato dalla giurisprudenza con le leggi esistenti stabilendo un principio molto semplice: chi gestisce un contenuto si assume in proprio la responsabilità di quello che scrive, e se consente ad altri di pubblicare se ne assume la corresponsabilità.

Un canale telegram o un profilo social non sono giornali

Questo non significa che canali telegram, profili social, blog e altre piattaforme di pubblicazione siano sottoposti agli stessi obblighi delle testate giornalistiche previste dalla legge 47/1948, cioè alla nomina di un direttore responsabile o, comunque, al fatto che il gestore della piattaforma di pubblicazione è automaticamente considerato responsabile di tutto quello che viene pubblicato. Come rilevò fin dal 2012 la Corte di cassazione che annullò la condanna per stampa clandestina a carico del giornalista Carlo Ruta, …l’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line … costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale.

Pubblicare online non è un “liberi tutti”

Questa sentenza riguardava un sito internet statico, ma il principio di diritto che stabilisce si può applicare, in generale, a qualsiasi forma di pubblicazione online. Tuttavia, anche se un profilo social non deve essere registrato come testata giornalistica, il suo gestore non deve essere un giornalista e non ha una responsabilità automatica per le interazioni scatenate dalla pubblicazione, la responsabilità civile e penale sussistono ugualmente, anche se su basi diverse da quelle stabilite per i media.

Il direttore responsabile di un giornale, infatti, risponde per “omesso controllo” perché la legge gli attribuisce il ruolo di “filtrare” ciò che deve essere pubblicato o meno. Tutti gli articoli finiscono sulla sua scrivania e, almeno in teoria, dopo averli letti tutti e valutati singolarmente, egli decide cosa “passa” e cosa no.

Il gestore di un profilo (e di risorse di pubblicazione assimilabili), oltre a essere responsabile in proprio di ciò che fa, si assume una responsabilità concorrente per i contenuti che altri utenti lasciano a commento di quello iniziale. In due occasioni, recenti, con la sentenza 21148/2026 e con l’ordinanza n. 22999/2026 la Corte di cassazione ha ribadito il criterio per attribuire la responsabilità sui commenti o della ripubblicazione di contenuti scritti da terzi: a differenza del direttore di un giornale, il gestore di una risorsa di pubblicazione online non ha un dovere di controllo preventivo, ma se viene a conoscenza del fatto che dei commenti sono illegali (perché riceve una diffida o anche solo una richiesta diretta di cancellazione) e non li rimuove, allora se ne assume la responsabilità.

Più facile a dirsi che a farsi

Quanto correttamente ribadito dalla Corte di cassazione applicando principi giuridici consolidati in materia di responsabilità è, tuttavia, di non facile applicazione concreta perché richiede a chi gestisce uno spazio condiviso di pubblicazione di eseguire una valutazione giuridica sulla natura illecita o meno di un contenuto.

In molti casi non serve una laurea in giurisprudenza per rendersi conto che insulti e aggressioni verbali sono violazioni di legge, anche se non è sempre facile quando ci sono casi-limite, come insegna lo storico provvedimento del tribunale di Milano che scagionò Enzo Biagi dall’accusa di diffamazione per avere detto dell’allora garante dell’editoria che era inutile come l’esercito italiano e i coglioni del Papa.

Sia come sia, l’incertezza sulla natura illecita di un commento non “assolve” il gestore della piattaforma di pubblicazione che rimane così bloccato fra l’incudine e il martello: se non cancella il commento se ne assume la responsabilità sia per averne condiviso il merito, sia per avere collaborato alla sua diffusione; se lo cancella potrebbe essere accusato di avere “censurato” una libera manifestazione del pensiero. Delle due opzioni, la prima è certamente più gravida di conseguenze negative in termini giudiziari, quindi è realistico pensare che, nel dubbio, la scelta preferita sarà cancellare.

Controllo a posteriori, dissenso politico e censura

L’applicazione di questi principi al caso Siher crea una situazione ancora più complessa. A prescindere, infatti, dagli aspetti di merito che il GIP di Milano ha ritenuto non sussistenti, rimane invece in piedi come questione autonoma e separata quella dei commenti espressi dai partecipanti alle chat. Se nelle chat recuperate dagli inquirenti, infatti, fossero effettivamente presenti messaggi inviati dai partecipanti che incitavano alla protesta violenta e il gestore non avesse provveduto a cancellarli questo potrebbe costituire un reato autonomo rispetto a quello contestato inizialmente.
In termini generali, tuttavia, non sarebbe troppo facile stabilire automaticamente l’illiceità di messaggi di incitazione alla protesta violenta e il conseguente dovere di cancellazione. Un conto, infatti, è valutare la natura di uno dei tanti inutili dissing o doxing che affollano gli autocelebrativi profili di soggetti più o meno conosciuti che speculano sul ragebait, un altro conto è trovarsi di fronte all’esercizio di diritti costituzionali come la libertà di espressione e di manifestazione del dissenso politico. Estremizzando con un esempio paradossale, dunque, vogliamo veramente denunciare Edoardo Bennato per istigazione a delinquere avendo egli volontariamente cantato, nel Rock di Capitan Uncino, la memorabile “Per scuotere la gente, non bastano i discorsi, ci vogliono le bombe!” o i Rage Against the Machine per l’istigazione alla rivolta di Township Rebellion?

Questo non significa sostenere, in nome del diritto di protestare, la liceità del sostegno morale a posizioni politiche estreme che promuovono la loro attuazione in comportamenti violenti, ma “soltanto” che la soglia della valutazione giudiziaria dovrebbe essere più alta rispetto a quella adottata per sanzionare la banale (dis) ordinarietà del fango sparso a piene mani per ogni dove.

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