Una sentenza della Corte di giustizia Ue mette in discussione il modo in cui vengono gestiti i dati di traffico internet da parte delle autorità investigative. Un’interpretazione sbilanciata delle norme sulla protezione dei dati personali mette a rischio l’ordine pubblico europeo e la sicurezza nazionale. L’analisi di Andrea Monti, professore incaricato di diritto dell’ordine e della sicurezza pubblica, università di Chieti-Pescara – Originariamente pubblicato da Formiche.net
La sentenza emessa il 2 marzo 2021 dalla Corte di giustizia Eu nel caso C-746-18 ripropone il tema della legittimità della carpet data-retention —la conservazione obbligatoria e preventiva dei dati di traffico telematici da parte di operatori telefonici e internet provider.
La Corte, tuttavia, non si è limitata a ribadire un principio già espresso in altri provvedimenti, secondo il quale l’accesso indiscriminato ai dati di traffico non dovrebbe essere consentito. Questa sentenza, infatti, ha affermato il principio secondo il quale il diritto comunitario osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale.
In altri termini, ritiene la Corte, i dati di traffico sono come le intercettazioni: possono essere usati solo nel perseguimento di determinati reati e possono entrare in un’indagine penale soltanto se un giudice ha espresso parere favorevole.
Benché relativa a un caso estone, questa decisione è stata salutata anche in Italia, “in nome della privacy”, come un ennesimo colpo alla normativa sulla conservazione obbligatoria dei dati di traffico prevista dal Codice dei dati personali e come grimaldello per contestare le norme del codice di procedura penale che consentono al pubblico ministero di disporre in autonomia di ordinare agli operatori la consegna dei dati in questione.
In realtà questa sentenza e le conseguenze che se ne vorrebbero trarre espongono ancora una volta i limiti strutturali che affliggono la UE in materia di sicurezza, e il tentativo indiretto di condizionare le scelte dei singoli Stati membri su ambiti sottratti alla giurisdizione comunitaria. Difesa e sicurezza dello Stato, per non parlare delle questioni penali, sono ambiti politici, prima ancora che giuridici, di stretta pertinenza nazionale. Ciononostante, in ambito comunitario, si moltiplicano i provvedimenti e le decisioni (come quella segnalata in questo articolo) che di fatto si occupano di questi temi. È una tendenza silenziosa presente da tempo, nella cui evoluzione gioca un ruolo centrale la normativa sul trattamento dei dati personali e che non considera l’evoluzione dei metodi di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e ai gruppi terroristici.
I dati di traffico sono un patrimonio preziosissimo per la prevenzione di atti contro la sicurezza dello Stato, non solo e non tanto perché consentirebbero di “prevedere” il verificarsi di eventi tramite “piattaforme di intelligenza artificiale” che appartengono più al dominio della fantascienza che a quello della realtà. A differenza di una indagine penale che ha una durata limitata e ha bisogno di focalizzarsi soltanto su quei dati necessari ai fini del processo, le esigenze di sicurezza richiedono di poter “rileggere” informazioni che in precedenza non avevano importanza ma che alla luce di nuovi elementi acquistano significatività. In altri termini, archiviare tutti i dati di traffico telematico e conservarli perché siano a disposizione delle strutture di intelligence è una necessità difficilmente contestabile, ma nei fatti estremamente contestata.
Fino a quando, tuttavia, il dibattito rimane polarizzato in un dialogo fra sordi in cui si confrontano sostenitori a tutti i costi della “privacy” e cultori della sacrificabilità dei diritti individuali in nome del greater good è difficile trovare un bilanciamento concreto, come dimostra questa sentenza della Corte europea.
Ci sono diversi dossier che dovrebbero essere gestiti per uscire da questa paralisi. Il primo, annoso, è quello del superamento definitivo delle competenze nazionali in materia di giustizia penale e sicurezza, che ha come presupposto l’adozione di una costituzione europea e quindi la trasformazione della Ue in soggetto politico pienamente legittimato a condizionare le politiche di sicurezza degli Stati membri. Il secondo, di conseguenza, è quello della trasformazione della sicurezza nazionale da strumento politico in istituto giuridico. Fino a quando, infatti, la sicurezza nazionale rimarrà una categoria al di fuori del sistema dei diritti fondamentali e degli interessi pubblici sarà impossibile raggiungere un bilanciamento efficace.
La giurisdizionalizzazione della sicurezza nazionale non è una scelta obbligata. Valutazioni squisitamente politiche possono, infatti, indurre a tenere gli ambiti della sicurezza nazionale al di fuori di un perimetro giuridico per ricomprenderli all’interno della sfera di controllo del potere esecutivo. Sta di fatto, però, che un posizionamento ambiguo della sicurezza nazionale fra politica e diritto ha creato situazioni estremamente complesse nelle relazioni fra poteri dello Stato, come dimostrano i vari casi nei quali l’esecutivo ha fatto ricorso all’imposizione del segreto.
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