L’articolo 2 comma IV della “Proposta di protocollo per udienze civili tramite collegamento da remoto” del Consiglio Nazionale Forense, nel regolare lo svolgimento delle udienze civili da remoto, stabilisce che
è vietata la registrazione dell’udienza.
E’ un divieto – peraltro, privo di sanzione – privo di senso.
Sicuramente la scelta non può essere motivata da “questioni di privacy” perchè le udienze sono pubbliche ai sensi dell’articolo 128 del Codice di procedura civile, e le riprese audiovisive sono già sotto il controllo del giudice (penale) che può autorizzarle o meno. Leggi tutto “COVID-19: “è vietata la registrazione dell’udienza””
Possibly Related Posts:
- Temu, il DSA e la regolazione europea come strumento geopolitico
- Perché ignorare i progressi industriali dei chip cinesi è pericoloso per la UE
- Hanta, Ebola e la lezione dimenticata del Covid: perché il contact tracing resta un tabù
- La Cina ha davvero bisogno dei chip Usa per la sua IA?
- La “squadra Fiore” e il lato oscuro della sorveglianza tecnologica

Questo articolo de Il Fatto Quotidiano


