Art. 122.
Legittimazione all’azione di nullità e di decadenza
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 188, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’articolo 70 del codice di procedura civile, l’intervento del pubblico ministero non e’ obbligatorio.
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