Mancata osservanza delle procedure di sicurezza nell’uso del personal computer – Responsabilità erariale del dipendente per i danni derivanti dalla negligenza – Sussiste
Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia – sentenza 2 marzo 2005, n. 390
Presidente Topi – relatore Aloiso
Fatto
Con atto di citazione, depositato in data 28 luglio 2004, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. A.C., dipendente dell’agenzia delle entrate, ufficio di Acireale, ritenendolo responsabile del danno erariale di euro 6.408,06, cagionato al ministero dell’Economia e delle finanze, in conseguenza dell’indebito sgravio di imposta operato il 30 novembre 2001 in favore della ditta Omissis, relativo ad imposta sul valore aggiunto, dovuta per l’anno 1994.
Dagli atti dell’indagine ispettiva disposta dall’Amministrazione a seguito della rilevazione di anomalie nella effettuazione dello sgravio d’imposta, acquisiti dal magistrato requirente, risulta che la formalità era stata eseguita in assenza dei presupposti richiesti (domanda della ditta interessata e documentazione giustificativa), utilizzando il terminale protetto dalla “password” personale del C.
Lo stesso convenuto, con dichiarazione resa il 29 settembre 2003 all’ispettore, pur negando di essere stato l’autore dello sgravio, ha, tuttavia, ammesso la propria responsabilità, per avere lasciato il terminale attivo, consentendo l’illecita effettuazione dello sgravio.
Pertanto, il Procuratore regionale, rilevato come il comportamento del C. sia connotato, nella specie, da colpa grave, per l’inosservanza delle disposizioni impartite dal Settore sicurezza dell’agenzia delle entrate, relative all’utilizzo del sistema operativo nell’ipotesi di temporaneo allontanamento dalla postazione di lavoro nella fase di trattamento di dati “sensibili”, ha chiesto
la condanna del convenuto al risarcimento del danno erariale di euro 6.408,06, cagionato al ministero dell’Economia e delle finanze.
Con nota dell’agenzia delle entrate – direzione regionale della Sicilia, prot. n.2005/6.3/46/RIS/AG del 10 gennaio 2005, indirizzata al Procuratore regionale e da questi depositata al fascicolo del giudizio, viene precisato che l’amministrazione danneggiata, a favore della quale dovrebbe essere pronunciata la sentenza di condanna del convenuto al risarcimento del danno, è la regione siciliana, alla quale affluiscono la totalità dei tributi riscossi tramite ruolo o tramite versamenti diretti.
Non risulta, allo stato degli atti, che il convenuto si sia costituito né che abbia depositato alcuna memoria difensiva, neppure nella fase pre-processuale, in risposta all’invito a dedurre, ritualmente notificatogli dal Procuratore regionale, ai sensi dell’articolo 5 del Dl 453/93 (convertito in legge 19/1994).
Nell’odierna udienza il Pm ha confermato la domanda di condanna del sig. A.C., formulata con l’atto di citazione, precisando che l’Amministrazione danneggiata, in favore della quale deve essere pronunciato il diritto al risarcimento del danno, è la Regione siciliana, e non il ministero dell’Economia e delle finanze, come originariamente richiesto nell’atto introduttivo del giudizio.
Diritto
Il Collegio ritiene fondata la prospettazione accusatoria del Procuratore regionale, sulla base dell’ampia acquisizione documentale operata in via istruttoria dal magistrato requirente.
Risulta, infatti, assolutamente dimostrato che il danno erariale oggetto della richiesta di risarcimento in favore dell’amministrazione danneggiata è riferibile al comportamento gravemente colposo del convenuto, in servizio presso l’ufficio locale dell’agenzia delle entrate di Acireale, dalla cui postazione informatica, lasciata incustodita ed attiva (con la “password” personale assegnata al dipendente inserita), è stato operato illecitamente, il 30 novembre 2001, l’indebito sgravio di imposta in favore di un contribuente.
In particolare, la negligenza del convenuto è consistita nella violazione delle disposizioni di servizio impartite dalla direzione centrale Audit e sicurezza dell’agenzia delle entrate agli operatori incaricati del trattamento di dati sensibili mediante procedura informatica, acquisite agli atti del giudizio, che impongono lo spegnimento del personal computer al termine della giornata di lavoro, eseguendo l’apposita procedura di spegnimento e, nell’ipotesi di momentaneo allontanamento, l’attivazione della funzione di blocco della postazione oppure, ove non sia possibile il blocco, lo spegnimento dell’apparecchiatura.
D’altra parte, l’assunzione di responsabilità da parte del sig. C., in sede di inchiesta amministrativa, esime il Collegio dall’esprimere ulteriori valutazioni in ordine alla addebitabilità del danno contestato dal procuratore regionale allo stesso convenuto, il quale deve essere condannato al risarcimento del danno di euro 6.408,06, in favore dell’amministrazione danneggiata che, –come precisato in udienza dal Pm – è la Regione siciliana, alla quale affluiscono, nella loro totalità, i tributi riscosso tramite ruolo o tramite versamenti diretti.
La predetta somma di euro 6.408,06 dovrà essere maggiorata con la rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dal 22 aprile 2004, data della notifica al convenuto dell’atto di invito a dedurre e costituzione in mora, e con gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, condanna il sig. A.C. al risarcimento del danno di euro 6.408,06, in favore della Regione siciliana, maggiorate con la rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT dal 22 aprile 2004, e con gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Condanna, altresì, il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali, che si liquidano complessivamente in euro 100,90.
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