Trib. Chieti, Sent. n. 175/05

Acquisizione di file di log da parte della PG tramite mera consegna dei dati da parte dell’inernet provider – obbligo di verifica circa le modalità della conservazione degli stessi allo scopo di assicurarne la genuinità e l’attendibilità nel tempo – necessità – sussiste

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
(artt. 544 e segg., 546 c.p.p.)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico, nella udienza pubblica del 2 marzo 2006, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo a motivazione riservata ex art. 544/3° c.p.p. la seguente

S E N T E N ZA
Nei confronti del signor:
TIZIO, nato il _____ a ________; dom. determinato: _________. Contumace
IMPUTATO
Del delitto p. e p. dall’art. 615 quater C.P. perché per procurarsi un profitto, si procurava e deteneva abusivamente codici di accesso al sistema di accesso al sistema informatico di pertinenza della Società Technorail srl di Arezzo (codice 121349@arube.it; cod. 405630@.it).
In _________________ dal maggio al luglio 2001.

CONCLUSIONI
Il P.M.: assoluzione ex art. 530, II° co. c.p.p.
Il Difensore dell’imputato (avv. A. Monti di fid.): assoluzione dell’imputato; in subordine, minimo della pena con la concessione dei benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor TIZIO era tratto a giudizio all’udienza odierna per rispondere dell’epigrafato reato commesso a _______ dal maggio al luglio 2001.
Allo stesso veniva infatti contestato di essersi procurato e di aver detenuto abusivamente codici di accesso al sistema informatico di pertinenza della s.r.l. “Technorail” di Arezzo.
Verificata la ritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio dichiaravamo la contumacia del prevenuto poiché lo stesso non compariva in aula né faceva pervenire qualsivoglia giustificazione di eventuale impedimento.
Acquisivamo i documenti versati dall’Accusa e dalla Difesa a supporto delle rispettive richieste ed ammettevamo la prova orale procedendo successivamente all’escussione dei rappresentanti della Polizia Postale che ebbero ad effettuare l’intervento e gli accertamenti nonché del rimanente testimoniale.
All’esito dichiaravamo chiusa l’istruttoria dibattimentale e, data lettura degli atti da porre a fondamento della decisione, ascoltavamo le conclusioni rassegnate dalle Parti e che sono conservate ai verbali.
Davamo pubblica lettura del dispositivo riservandoci la stesura della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La responsabilità del prevenuto non è stata pienamente accertata eppertanto egli deve essere assolto sia pure con la formula intermedia prevista dall’art. 530/2 c.p.p..
Va innanzitutto premesso che il precedente giudice aveva dichiarato la nullità dell’atto di perquisizione compiuto dalla polizia giudiziaria per non essere stata preceduta dalla formale autorizzazione del Pubblico Ministero ma aveva poi divisato di restituire gli atti all’Ufficio dell’Accusa che insorgeva per cassazione attaccando il provvedimento di abnormità.
Detta richiesta veniva accolta sicché la Corte di Cassazione rimetteva gli atti nuovamente a questo Ufficio allo scopo di consentire il proseguo del processo che deve naturalmente riprendere dal momento del compimento dell’atto annullato con la conseguenza che i precedenti provvedimenti devono essere considerato come legittimamente adottati.
Ciò posto, dobbiamo dire che la prova oggi acquisita è da considerarsi alquanto equivoca poiché gli operatori della Polizia Postale avevano fondato essenzialmente i loro accertamenti proprio sull’atto di sequestro considerato nullo eppertanto hanno potuto riferire in maniera approssimativa esclusivamente circa le operazioni compiute presso la ditta “Technorail”.
Difatti essi accertarono che uno dei codici detenuto dall’imputato era stato da lui acquistato regolarmente mentre l’altro sembrerebbe essere appartenuto proprio a quest’ultima società aretina.

Senonché le indagini non proseguirono con sufficiente approfondimento poiché ci si limitò ad interpellare la ditta senza alcuna formale acquisizione di dati e senza alcuna verifica circa le modalità della conservazione degli stessi allo scopo di assicurarne la genuinità e l’attendibilità nel tempo.

Difatti il sovrintendente della Polizia Postale Costantino De Luca ha detto che “…rispondo di no, non lo potevamo verificare…non lo abbiamo verificato. Io non so adesso come Technorail gestisca questi dati, ma non l’abbiamo verificato…abbiamo fatto una richiesta a Technorail di comunicarci…”
Lo stesso ha poi aggiunto di non essere andato sul posto e di non essere in grado di riferire circa le “…operazioni tecniche che sono state compiute da Technorail per estrarre questi dati…”.

Se a ciò aggiungiamo che questi dati provenivano dalla stessa persona offesa e che trattasi di dati tecnici di particolare delicatezza e manipolabilità ci pare che il dato acquisito sia minimo e del tutto insufficiente a fondare qualsivoglia affermazione di responsabilità al di là del ragionevole dubbio con la conseguenza che il prevenuto deve essere mandato assolto con la già annunciata formula.

P.Q.M.

Letto l’art. 530/2 c.p.p. dichiara il signor TIZIO non colpevole della contestazione mossagli mandandolo assolto per non aver commesso il fatto.
Deposito della motivazione entro il novantesimo giorno.
Chieti, 2 marzo 2006
il giudice
Geremia Spiniello
Il Cancelliere C1
Paola Grossi
Tribunale di Chieti
depositato in cancelleria
Chieti, lì 30 maggio 2006

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