Art. 595 c.p. – pubblicazione su blog – mezzo di pubblicità – sussiste
art.596 bis c.p. – estensione al gestore di un blog – sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA
in composizione monocratica
Giudice Dr. Eugenio GRAMOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
alla pubblica udienza del 26 maggio 2006 nel procedimento penale contro
TIZIO, nato ad XXXX il XX/XX/XXXX, residente ad XXXXX, ivi domiciliato ex art. 161 cpp
libero – presente
IMPUTATO
per il reato di cui agli artt. 81cpv. c.p. – 595 comma 3 c.p. perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso con gli articoli pubblicati sul sito web www.ilbolscevicostanco.com con il nickname di “generale Zuckov” e di anonimous ledeva l’onore di Caia, Mevio, Sempronio e Quinto.
In particolare scrivendo un articolo dal titolo “Velina Rosa numero 5”, ove scriveva in proposito bisogna essere chiari: Mevio non ha mai brillato né per spirito di solidarietà con i colleghi né per vocazione democratico sindacale…, ma di un moderatissimo collega, che subito ha capito che per far carriera nel giornalismo bisogna saper abbozzare e tacere a ogni porcata…Non si è mai dannato l’anima per la categoria né per i colleghi, non lo brucia nessun sacro fuoco per la difesa dei diritti dei giornalisti, si è candidato alle elezioni dell’ordine dei giornalisti unicamente per salvare il suo sedere…Certo se persino per una Doroteo così, dallo stomaco di struzzo… ledeva la reputazione di Sempronio, nonché quella di Caia, scrivendo sempre nello stesso articolo Così la povera Caia, terrorizzata e minacciata fisicamente, si è data alla fuga piangente dai locali moda di Gressan.
La poverina eccepiva sul fatto che il copione della cerimonia, le affidasse la parte della fetta di limone da strizzare… Che farà Caia? La ragazza ha l’avvocato facile: due anni orsono quando l’ordine, durante la revisione dell’Albo regionale, la cassò dagli elenchi per palese inattività immediatamente ricorse ad un legale, riuscendo grazie ad un cavillo formale ad essere reintegrata, nonché nell’articolo pubblicato il 12 giugno 2005 ledeva l’onore di Sempronio scrivendo:…E’ vero che dopo 5 anni dalla sentenza dell’ordine valdostano, che aveva radiato Sempronio dall’Albo dei professionisti, il suo ricorso al Consiglio Nazionale sospensivo della pena è ancora in altissimo mare?…E’ vero che per salvare Sempronio il Consiglio Nazionale vuol perdere altro tempo, così nessuno dopo 5 anni si ricorderà più niente? E’ vero che i due consiglieri nazionali dell’ordine, Berard e Bertello, si interessano della questione Sempronio remando contro, ossia si prodigano per sputtanare il Consiglio regionale precedente, facendo annullare la sentenza di radiazione?… E’ vero che per salvare Sempronio il suo potentissimo papà e mentore, Pierre Minuzzeau, ha avviato una raccolta di firme presso la sezione di St. Martin del Mouvement, in cui ha militato dal 1986 al 1998 (il 1999 non è sicuro)?… Che la presidente Zublena ha proclamato vincitore lo slogan federalista “renderne impunito uno per diseducarne cento?” E’ vero che l’ Ordine Nazionale dei giornalisti, per i begli occhi di sminuzzino ha già fatto una figura di merda galattica nel 1999, quando la sua decisione, favorevole al rampollo di Pierre Minuzzeau, è stata impugnata dalla Procura generale di Torino, caso quasi unico in Italia? E’ vero che Sempronio attualmente è addetto stampa del gruppo consiliare Uv in regione?, nonché ledeva la reputazione di Quinto scrivendo in data 10 ottobre 2005 sotto lo pseudonimo di Anonymous Quinto abita a XXXXX da alcuni anni ma non è romano.
A Roma ha vissuto una promettente carriera nelle fila della Dc fino a quando, a corto di soldi, non ha pensato bene di compiere una rapina a mano armata in banca che gli è costata quattro anni di galera! In Valle è stato implicato in alcune indagini di polizia e attualmente è indagato dalla Polizia postale per plagio.
Serve altro?, e ancora il 9 ottobre 2005 “Non si tratta di speciali ma di veri e propri pompini…Il palinsesto potrebbe essere così formulato:giorni pari bocchini a Caveri. Giorni dispari pompini al senatore Rollandin. E il week end? Rigatoni bolognesi a Dino Vierin! Mi sembra un programma pluralista, democratico, antifascista, con venature progressiste.
Questo Quinto mi sembra maturo per iscriversi alla Lache Gauche .
Suo papà non era iscritto al PCI di XXXXX?
Con l’aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo di pubblicità quale il sito web.
In Aosta il 14 febbraio, il 12 giugno e il 9 ottobre 2005
PARTE CIVILE:
- 1. Mevio, nato a XXX il XXXXX , costituito all’ud. 26.05.06 dall’avv. Stefano Marchesini, del foro di Aosta
- 2. Sempronio, nato a XXX il XXXXX, costituito all’ud. 26.05.06 dall’avv. Corrado Bellora, del foro di Aosta
- 3. Quinto, nato ad XXX il XXXXXX, costituito all’ud. 26.05.06 dall’avv. Alessandra Fanizzi, del foro di Aosta.
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero chiede: ritenuta provata la penale responsabilità dell’ imputato per il reato di diffamazione, condanna ad euro 3.000,00 di multa .
Il difensore della paete civile Sempronio, avv. Bellora: conclude come da allegato depositato in udienza e nota spese:
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare la penale responsabilità dell’imputato TIZIO in ordine al reato a lui ascritto e, conseguentemente, condannarlo alle pene ritenute di giustizia, nonché condannarlo a risarcire i danni morali a favore della parte civile costituita Mevio, danni che si quantificano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 523 c. II c.p.p., in euro 5.000,00, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al dì del saldo o nella diversa somma che la S.V. riterrà di giustizia.
In subordine:
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, dichiarare la penale responsabilità dell’imputato TIZIO in ordine al reato a lui ascritto e, conseguentemente, condannarlo alle pene ritenute di giustizia, nonché condannarlo a risarcire i danni morali a favore della parte civile costituita Mevio, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, concedendo alla parte civile costituita una provvisionale di euro 3.000,00, da imputarsi sulla liquidazione definitiva.
In ogni caso con il favor delle spese e degli onorari di giudizio, come da nota spese separata e depositata contestualmente alle presenti conclusioni (min.euro 967,92 – max euro 2.344,92 oltre iva e cpa).
Il difensore della parte civile Quinto, avv. Fanizzi: conclude come da allegato depositato in udienza e nota spese:
Voglia l’ Ill.mo Tribunale Penale Ordinario di Aosta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuta la penale responsabilità dell’imputato TIZIO in principalità e nel merito condannare il sig. TIZIO alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni morali che si indicano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), con condanna ad una somma provvisionale non inferiore a euro 3.000, o altra maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di equità.
Con il favore delle spese e degli onorari di lite (min euro 967,92 – max euro 2.344,92 oltre iva e cpa).
Il difensore della parte civile Sempronio, avv. Marchesini: conclude come da allegato depositato in udienza e nota spese:
Piaccia al Giudice Ill.mo:
affermare la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli e condannarlo alle pene di legge;
dichiarare tenuto e condannare l’imputato a risarcire alla parte civile costituita i danni patrimoniali e non patrimoniali da questa subiti in conseguenza dei fatti per cui è processo, da liquidarsi nella somma di euro 5.000,00 (cinquemila) a favore della parte civile, condanna provvisoriamente esecutiva;
in subordine, qualora il Giudice Ill.mo pronunci condanna generica e rimetta le parti davanti al giudice civile per la liquidazione dei danni, condannare l’imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di almeno euro 3.000,00 (tremila) a favore della parte civile;
condannare, infine, l’imputato alle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza della parte civile, da liquidarsi come da nota spese che si allega (euro 1.595 oltre iva e cpa)..
Il difensore dell’imputato, avv. Catia Malavenda, chiede:
In via principale, assoluzione per non aver commesso il fatto.
In subordine, assoluzione perché i fatti, così come contestati, non costituiscono reato per quanto riguarda la scriminante del diritto di critica.
In ulteriore subordine, chiede che il giudice tenga conto a tutti gli effetti delle limitate possibilità economiche dell’imputato, pensionato.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Due sono gli ordini di problemi che vanno risolti nel presente procedimento:
a) se gli articoli diffamatori pubblicati sul blog “ilbolscevicostanco.com” siano riconducibili all’attuale imputato (e quindi, per l’effetto, se l’attuale imputato si identifichi col Generale Zhukov e se questi fosse, in sostanza, il direttore del blog)
b) se gli articoli siano diffamatori.
– A –
Sono stati raggiunti gravi, precisi e concordanti indizi che consentono, con piena certezza, di affermare che il Generale Zhukov, proprietario del sito “il bolscevico stanco” è TIZIO .
Infatti:
1) Come si legge nell’allegato 8/A fg 50 prodotto dal PM tale “soldatino popov” scrive alcune righe, che qui non interessano, al compagno generale.
A queste righe risponde TIZIO.
Successivamente taluno si rivolge al compagno generale riprendendo il contenuto della risposta di TIZIO e dicendo a TIZIO:
“proprio tu, generale, vai ad elemosinare…”
Si tratta di un indizio grave in quanto consente di dedurre un’equivalenza generale Zhukov = TIZIO, e preciso, derivando da due fonti diverse in modo univoco.
Non è una prova, in quanto non vi è garanzia assoluta della rispondenza a realtà della firma TIZIO e di quanto indicato da altra non controllabile fonte, sicchè non consente di raggiungere da sé solo la certezza del fatto che si vuole provare.
2) A casa di TIZIO è stato trovato l’username e la password, nonché ogni istruzione per la gestione del sito (cfr. verbale di perquisizione e documenti sequestrati, all. 3-4 fg 194 ss)
Si è qui in presenza di un indizio gravissimo e ben preciso, atteso che username e password sono privati del soggetto cui pervengono.
Non si tratta di prova diretta poiché da ciò solo non è possibile dedurre la penale responsabilità per gli articoli diffamatori (dando per un attimo già dimostrato che diffamatori essi siano).
In sé, non è infatti impossibile che il foglio sia stato dimenticato da altri.
3) La password per l’accesso è “violaa”. La figlia dell’imputato si chiama Viola (cfr. teste Champvillair).
E’ un indizio grave, perché consente di dedurre che la password è verosimilmente stata elaborata dall’imputato, e preciso, limitatamente alla sua portata, in quanto non contraddetto da altri elementi intrinseci allo stesso.
4) Sono stati rinvenuti appunti manoscritti per l’accesso del sito, riconducibili all’imputato.
Trattasi di un ulteriore indizio dell’interessamento personale ai modi di accesso e gestione del sito, indizio grave in quanto direttamente legato ai fatti criminosi de quibus e preciso in quanto in sé coerente.
5) Una serie di articoli (precisamente messaggio di Capodanno e Velina Rosa 5 e 6) sono stati creati subito prima sul computer dell’imputato e poi pubblicati sul blog de quo.
La data era correttamente impostata sul computer del TIZIO (c.f.r. teste Genito, risentito sul punto).
E’, anche questo, un indizio gravissimo in quanto pone un pesante elemento di collegamento tra l’articolo (quella che interessa è la Velina Rosa 5) e l’imputato, e preciso in quanto dotato di intrinseca coerenza logica.
6) Pur di contorno è un elemento indiziario anche il fatto che si sia trovato presso il TIZIO un libro dal quale era tratta una foto pubblicata sul sito.
E’ fin troppo chiaro, e sembra quasi offensivo al senso comune spendere troppe parole al riguardo, che tali indizi sono assolutamente concordanti e permettono di collegare con certezza le affermazioni diffamatorie in imputazione (contenute nella “Velina Rosa 5”) al TIZIO.
Ritenendo il contrario occorrerebbe immaginare che taluno, per caso, lasci a casa del TIZIO password e username per l’accesso come Zhukov e la gestione del blog; che, sempre per caso, la password coincida, con l’aggiunta di una A finale, col nome di battesimo della figlia dell’imputato (Viola – nome tutt’altro che comune); che il TIZIO preferisca subire personalmente le conseguenze penali delle condotte del generale Zhukov piuttosto che rivelare chi abbia lasciato tali documenti presso di lui; che, per motivi non individuabili nemmeno con sforzo di immaginazione, il TIZIO abbia poi deciso di prendere appunti per l’accesso e la gestione del blog; che, sempre per caso, 3 articoli, tra cui quello che interessa, siano stati creati col computer del TIZIO; che, ancora per caso, un libro con una foto pubblicata sul blog fosse a casa del TIZIO e che infine soggetti scellerati, diversi dal TIZIO, abbiano usato il suo nome in un’occasione sul blog, per rispondere al soldatino Popov e che altri abbiano dato per scontata, senza ragione, l’identità Zhukov = TIZIO.
A corollario si aggiunga che il TIZIO esercita (o esercitava) la professione di giornalista, tanto da essere stato Vice Presidente del Consiglio dell’ Ordine Valdostano e che era alquanto apprezzato (cfr. le dichiarazioni di alcune delle stesse p.o.) per la sua vena ironica e che – infine – nella predetta qualità, era a conoscenza di procedimenti disciplinari a carico di colleghi per essersene occupato, tanto da detenere tutt’ora copie di atti in casa.
E trattasi di atti sui quali sono basate le considerazioni assunte diffamatorie a carico del Quinto e della Caia.
Da questo corposissimo coacervo di elementi, non credendo questo giudicante che la loro esistenza e coerenza possa essere dovuta a potenti forze esoteriche che perseguitano il TIZIO deve necessariamente concludersi che
a) il generale Zhukov si chiama, all’anagrafe, TIZIO
b) questi gestiva il blog de quo, tanto che tra le istruzioni da lui detenute vi è un foglio relativo alla cancellazione dei commenti
c) la Velina Rosa 5 è stata scritta da TIZIO
Il contenuto pubblicato su internet e oggetto di contestazione ex art.595 c.p. è pacifico.
Esso risulta dalle produzioni del PM e dalle deposizioni delle parti civili.
Da notare che la parte iniziale dell “osservazioni” sul XXXX è pubblicata sotto lo pseudonimo Anonymous.
Va subito rilevato che, essendosi provato ut supra che il TIZIO era il soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde ex art. 596 bis c.p., essendo lasua posizione identica a quella di un direttore responsabile.
O, meglio, colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un sito Internet, su cui altri soggetti possano inserire interventi.
Ma, evidentemente, la posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog ( e che, infatti, può cancellare messaggi) è – mutatis mutandis – identica.
Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l’effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi.
Diversamente, vi è responsabilità penale ex art. 596 bis cp.
Ciò premesso, per valutare se le affermazioni sul blog siano diffamatorie occorre riportarsi ai pacifici canoni giurisprudenziali costituiti da
– interesse pubblico alla conoscenza
– verità del fatto
– correttezza del linguaggio.
Il primo requisito è soddisfatto.
Le persone offese sono tutte noti giornalisti dell’ambiente valdostano e il genere di considerazioni esposte (salvo quanto al XXXX, su cui si vedrà infra) sono connesse coi modi di interpretare ed esercitare la professione giornalistica.
Quanto agli altri elementi, nello specifico si rivela che:
Caia viene dipinta come una non giornalista, già “cassata” dall’albo per inattività (fatto vero, salva la riforma della decisione per mancanza di motivazione) che, minacciata da tale Maccari si dà alla fuga piangente, affermandosi poi che la “ragazza” ha l’avvocato facile.
Trattasi di considerazioni espresse in termini non corretti (tra l’altro non pare vero che la “ragazza” abbia l’avvocato facile, visto che ha proposto sì querela, ma non si è costituita parte civile) e inurbane, che dipingono una giornalista come una sorta di poveretta, professionalmente già oggetto di cancellazione e che reagisce alle difficoltà con la fuga e le lacrime.
La notizia, nella sostanza vera, è stata dunque esposta in termini non corretti e – dopo aver superfluamente ricordato il passato provvedimento disciplinare (noto all’imputato per la sua posizione precedente nel consiglio dell’ordine) – l’intero tono della notizia non è diretto ad informare, ma a dipingere la figura di una collega con le tinte della codardia e dell’ignavia.
Si integra, dunque, il contestato delitto.
Quanto a Mevio si afferma, tra l’altro, che si “è candidato all’ordine dei giornalisti per salvare il suo sedere” cosa risultata falsa (la non licenziabilità deriva da alcune cariche sindacali e non dal far parte dell’ordine dei giornalisti ( teste Mevio, non smentito da alcuno):
Si è poi dipinto il medesimo come un Don Abbondio carrierista (ha subito capito che per far carriera bisogna saper abbozzare e tacere ad ogni porcata) e, dulcis in fundo, il Mevio è stato definito Doroteo dallo stomaco di struzzo.
Orbene, pur essendo gli struzzi pennuti non privi di tratti simpatici è chiaro che l’autore dell’articolo trasmette chiaramente, e con termini anche piuttosto volgari, messaggi in parte falsi (circa le motivazioni della candidatura all’ordine) in parte diretti,ancora, non ad informare, ma a dipingere la persona Mevio come un essere che ingoia ogni cosa pur di far carriera, complice di porcate e pronto ad ogni sottomissione.
Si integra nuovamente, dunque, il reato de quo, tra l’altro non essendo nemmeno rispondente a realtà l’unico fatto specifico riferito.
Quanto al Quinto l’imputato ha usato le conoscenze personali che gli derivavano dalla posizione di (allora) vicepresidente del Consiglio dell’ordine dei giornalisti e gli atti che (illegittimamente) aveva trattenuto a casa per redigere un articolo basato su fatti veri, ma addebitando alle ingerenze della p.c. e del di lui padre l’annullamento della precedente sentenza di radiazione a carico della p.c. con finalità di “sputtanare il Consiglio regionale precedente” e addebitando il tutto a manovre poco pulite nell’Union Valdotaine.
E’ chiaro che trattasi di considerazioni sulla cui verità nulla si sa ma che, comunque, sono espresse in termini scorretti, basati sul sospetto e sull’illazione.
Anche in questo caso si integra dunque il contestato delitto.
La posizione Sempronio è la più grave.
E’ ben vero che il Sempronio è stato condannato per rapina, se si vuole a mano armata, essendo egli in effetti “armato” di una siringa.
Ma la condanna è stata a due anni e quattro mesi di reclusione e non a “quattro anni di galera”.
E’ anche vero che lo stesso era indagato per “plagio” dalla Polizia Postale, in quanto proprio pochi giorni fa, come è risultato anche in questo dibattimento, questo medesimo giudicante lo ha condannato per la violazione di diritti di autore nel pubblicare alcuni articoli sul proprio sito internet.
Tuttavia, al di là della parziale falsità di quanto scritto (qui sub “anonymous”), non vi è alcun interesse pubblico alla conoscenza di questi fatti che nulla hanno a che fare con l’attività di giornalista del Sempronio.
E non, in particolare, la rapina.
Lo stesso “plagio” viene esposto in modo tale che, pur trattandosi di fatti connessi con l’attività di giornalista, nessuno lo comprende.
In questo caso, dunque, il TIZIO ha esposto fatti in parte falsi, al solo scopo di screditare (il TIZIO userebbe un altro termine) una persona nella sua dignità, dimenticando che alcuni fatti possono appartenere ad un brutto passato col quale oggi non potrebbe aversi più alcun rapporto.
In altre parti, nuovamente sub gen. Zhukov, si istituisce poi una significativa comparazione tra interviste a politici dell’Union Valdotaine e “pompini”, che verrebbero forniti, a giorni alterni, a Caveri e al Senatore Rollandin.
Nel week end il menu del TIZIO prevede, invece, “rigatoni bolognesi” a Dino Vierin.
Anche se le interviste non sono fatte personalmente dal Sempronio, è evidente che il triviale paragone sopra riportato pone in pessima luce la direzione della rivista, sicchè anche il Sempronio è, certamente, persona offesa dal reato.
Se si voleva affermare che le interviste pubblicate dal Sempronio sono compiacenti e si risolvono in propaganda politica favorevole agli intervistati si poteva (e si doveva) riferire la circostanza in termini quali quelli che precedono, o anche altri più ironici, ma non certo facendo riferimenti di discutibile gusto a rapporti sessuali di tipo orale, per di più espressi con linguaggio degno di un postribolo.
Anche in quest’ultimo caso si ravvisano dunque gli estremi del contestato delitto.
Poiché le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato, il quale deve mantenere una specifica condotta positiva per meritarle ( e la semplice incensuratezza è null’altro che un non demerito), non va applicato a favore del TIZIO l’art. 62 bis c.p., non risultando precisi elementi a suo favore che consentano di ritenere l’applicazione dell’attenuante.
In ogni caso, tenuto conto del carattere satirico della pubblicazione e del fondo di verità in linea generale ravvisabile in quanto esposto, va applicata la pena pecuniaria.
Ex art. 133 cp. È equa, per l’effetto, la pena di euro 3.000 di multa, oltre spese processuali.
(p.b. euro 1000 per diff. a carico di Sempronio + euro 800 per Mevio + euro 800 per Quinto + euro 400 per Caia)
A favore delle p.c. costituite è adeguato, e rispondente a giustizia, concedere un risarcimento del danno di euro 2000 ciascuno, oltre spese legali liquidate in dispositivo.
L’imputato va dunque condannato anche a corrispondere le somme di cui sopra.
Non sussistono i presupposti per concedere le richieste provvisionali né la provvisoria esecuzione delle disposizioni civili della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p.
dichiara
TIZIO
colpevole
dei reati a lui ascritti – unificati ex art. 81 cp e lo
condanna
alla pena di euro 3000 di multa, oltre spese processuali.
Visti gli artt. 538 ss. cpp.
condanna
il medesimo al risarcimento dei danni tutti patiti dalle p.c., liquidati in euro 2000 per ciascuno.
Pone a carico del medesimo le spese di costituzione e difesa delle p.c.,liquidate in euro 1500 complessivi + IVA e cassa per ciascuna parte civile.
Rigetta le istanze di provvisionale
Aosta, lì 26.5.06
Il Cancelliere
Roberta Borney
Il Giudice
Dr. Eugenio Gramola
Minuta depositata in cancelleria il 01.06.2006
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