GIP Milano Ord. 10 maggio 2002

Tribunale ordinario di Milano
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. Andrea Pellegrino
 
Ordinanza di archiviazione a seguito di opposizione non accolta 10.5.2002
Artt. 409 co.1, 410 c.p.p.
 
Nel proc. penale sopra epigrafato a carico di C.G. e F.F. entrambi difesi di fiducia dall’avv. Andrea Missaglia
Per il reato di cui agli artt. 51 n. 11, 616, 110 c.p. (in Milano il 31.7.01)Pers. Off.: A. A., dom. ex lege presso il dif. Avv. Mario Faggionato
 
Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Andrea Pellegrino
 
Visti gli atti del procedimento,verificata la ritualità delle notifiche e degli avvisi, sentite le parti intervenute all’udienza camerale del 29.4.02, a scioglimento della riserva ivi assunta
 
OSSERVA
 
Con atto presentato presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano in data 7.11.01, l’avv. Mario Faggionato, nella sua qualità di difensore procuratore speciale di A. A., sporgeva denuncia querela nei confronti dei sigg.ri C. G. e R. F. (la prima, responsabile del reparto di project management della ditta (…); il secondo, legale rappresentante della predetta società) per il reato p. e p. dagliartt. 110 [1], 616 [2],61 n. 11 c.p.
[3] nonché per tutti gli altri reati eventualmente ravvisabili dall’Autorità Giudiziaria.
In fatto l’esponente deduceva che la A. in data 13.8.01 aveva ricevuto da parte del proprio datore di lavoro (…) presso la quale aveva svolto in qualità di impiegata mansioni di consultant/account sin dalla data di assunzione avvenuta l’1.9.00) raccomandata datata 6.8.01 del seguente letterale tenore: “il giorno 31 luglio u.s., la sua responsabile (C. G. n.d.r.), durante le normali e periodiche operazioni di lettura della casella aziendale di posta elettronica (cui fanno riferimento i clienti di (…), per i progetti a Lei assegnati) al fine di verificare eventuali messaggi ricevuti durante il Suo periodo di assenza per ferie, si imbatteva in comunicazioni inerenti soluzioni internet inequivocabilmente relative a progetti estranei a quelli attualmente gestiti da (.).”.
Con successiva missiva del 29.8.01 la A. veniva licenziata dalla ditta (.) per presunta violazione dei doveri inerenti al rapporto di lavoro (licenziamento che la lavoratrice impugnava con rivendicazioni economiche).
Nella denuncia-querela l’esponente deduceva che la condotta della C. e del R. presentava aspetti di rilevanza penale (art. 616 c.p.) avendo i medesimi fatto accesso alla corrispondenza della lavoratrice; corrispondenza – quella contenuta all’interno della sua casella di posta elettronica, al pari di quella effettuata per via epistolare, telegrafica, telefonica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza – la cui segretezza è garantita costituzionalmente. Né si poteva ritenere la ricorrenza di una causa di giustificazione (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) dal momento che in nessun caso – con l’ovvia eccezione, nella specie non ricorrente, dell’ipotesi in cui si abbia motivo di ritenere che in essa siano contenuti elementi comprovanti fatti illeciti che interessino in modo diretto l’agente – è consentito al datore di lavoro di controllare il contenuto de
i messaggi di posta elettronica. Ad ogni buon conto occorreva evidenziare che:i messaggi inviati dai clienti erano, senza dubbio identificabili tra quelli contenuti nella casella postale (e ciò si deduceva dal fatto che la stessa società aveva assegnato tali clienti alla A. e le relative comunicazioni erano state oggetto di altri e precedenti controlli da parte della responsabile sig.ra C.);il controllo delle missive dei clienti era superfluo considerato che gli stessi erano in ferie;il controllo dei messaggi a carattere privato fu compiuto quanto la A. era in ferie evidentemente a sua insaputa e con l’avallo dei responsabili della società;non vi era alcuna fondata ragione, al momento del controllo della corrispondenza destinata alla A., da parte della società, per ritenere che in essa vi fossero contenuti elementi comprovanti fatti illeciti interessanti in modo diretto la società stessa.
 
In data 21.1.02 il P.M. avanzava richiesta di archiviazione del procedimento con la seguente motivazione: “le caselle di posta elettronica recanti quali estensioni nell’indirizzo e-mail @(…).it, seppur contraddistinte da diversi “username” d identificazione e password di accesso, sono da ritenersi equiparate ai normali strumenti di lavoro della società e quindi soltanto in uso ai singoli dipendenti per lo svolgimento dell’attività aziendale agli stessi demandata; considerando quindi che la titolarità di detti spazi di posta elettronica debba ritenersi riconducibile esclusivamente alla società. p.q.m. .omissis”.
L’opposizione risulta inaccoglibile mentre, di contro, l’archiviazione deve essere disposta ritenuta l’infondatezza della notizia di reato.
Dopo aver sgombrato il campo da impropri riferimenti alla normativa contenuta nella legge n. 675/96 relativa al ben diverso (ed assolutamente inconferente) problema della tutela del trattamento dai dati personali, una breve ma doverosa premessa s’impone.
La fattispecie dedotta avanti a questo giudice presenta aspetti di novità nell’ambito di una disciplina che solo da tempi relativamente assai recenti ha iniziato a fare la propria comparsa nelle aule giudiziarie.
Non può negarsi come la nascita e la diffusione di una nuova tecnologia precedono sempre e significativamente l’affermarsi di una cultura comune e standardizzata nell’utilizzo ad ogni livello del nuovo strumento. La preoccupazione della prima fase è solo quella di acquisire la padronanza, a volte anche solo parziale, dell’uso tecnico del nuovo mezzo o strumento senza alcun interesse (o attenzione) nel valutare le modalità di integrazione semiotica o antropomorfa dalla nuova tecnologia (cfr. il recente esempio della telefonia mobile). A questa regola non è certamente sfuggita la “posta elettronica” di internet.
In attesa di una codificazione dei comportamenti ai fini dell’omologazione e dell’accettazione di un uso standardizzato dello strumento, molte sono le problematiche che si sono affacciate con la nascita della “buca delle lettere elettronica”, tra queste dividendole per aree tematiche e con specifico riferimento all’utilizzo di tale strumento da parte del lavoratore si possono elencare le seguenti:
a) utilizzo anche per fine privato dell’indirizzo di posta elettronica da parte del lavoratore con eventuale esposizione dello stesso sulla carta da visita intestata a proprio nome;
b) possesso di un indirizzo “generalista” er cui la posta ivi indirizzata può avere come destinatario un qualunque altro dipendente con conseguente incertezza sulla “consegna”;
c) mancata individuazione del mittente (in possesso di un indirizzo in codice o con sigla) che non provvede a sottoscrivere il messaggio ovvero che non si preoccupa di farsi riconoscere rendendosi di fatto anonimo.
 
Limitando sostanzialmente la nostra analisi alla prima problematica, va detto innanzitutto come non possa mettersi in dubbio il fatto che l’indirizzo di posta elettronica affidato in uso al lavoratore, di solito accompagnato da un qualche identificativo più o meno esplicito, abbia carattere personale, nel senso cioè che lo stesso viene attribuito al singolo lavoratore per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Tuttavia, “personalità” dell’indirizzo non significa necessariamente “privatezza” del medesimo dal momento che, salve le ipotesi in cui la qualifica del lavoratore lo consenta o addirittura lo imponga in considerazione dell’impossibilità o del divieto di compiere qualsiasi tipo di controllo/intromissioni da parte di altri lavoratori che rivestano funzioni o qualifiche sovraordinate (fattispecie che potrebbe effettivamente indurre a qualche dubbio), l’indirizzo aziendale, proprio perché tale, può sempre essere nella disponibilità di accesso e lettura da parte di persone diverse dall’utilizzatore consuetudinario (ma sempre appartenenti all’azienda) a prescindere dalla identità o diversità di qualifica o funzione: ipotesi, frequentissima, è quella del lavoratore che “sostituisce” il collega per qualunque causa (ferie, malattia, gravidanza) e che va ad operare, per consentire la continuità aziendale, sul personal-computer di quest’ultimo anche per periodi di tempo non limitati.
Così come non può configurarsi un diritto del lavoratore ad accedere in via esclusiva al computer aziendale, parimenti è inconfigurabile in astratto, salve eccezioni di cui sopra, un diritto all’utilizzo esclusivo di una casella di posta elettronica aziendale.
Pertanto il lavoratore che utilizza – per qualunque fine – la casella di posta elettronica, aziendale, si espone al “rischio” che anche altri lavoratori della medesima azienda che, unica, deve considerarsi titolare dell’indirizzo – possano lecitamente entrare nella sua casella (ossia in suo uso sebbene non esclusivo) e leggere i messaggi (in entrata e in uscita) ivi contenuti, previa consentita acquisizione della relativa password la cui finalità non è certo quella di “proteggere” la segretezza dei dati personali contenuti negli strumenti a disposizione del singolo lavoratore bensì solo quella di impedire che ai predetti strumenti possano accedere persone estranee alla società;E che detto rischio, per essere “operativo”, non debba essere preventivamente ed espressamente ricordato al lavoratore è una evenienza che può ritenersi conseguenziale alle doverose ed imprescindibili conoscenze informatiche del lavoratore che, proprio perché utilizzatore di detto strumento, non può ignorare questa evidente e palese implicazione.
Né si può ritenere che l’assimilazione della posta elettronica alla posta tradizionale, con consequenziale affermazione “generalizzata” del principio di segretezza, si verifichi nel momento in cui il lavoratore utilizzi lo strumento per fini privati (ossia extralavorativi), atteso che giammai un uso illecito (o, al massimo, semplicemente tollerato ma non certo favorito) di uno strumento di lavoro può far attribuire a chi, questo illecito commette, diritti di sorta. A questo punto, peraltro, il problema muta prospettiva perché non riguarda più l’individuazione ed il diritto di chi “entra” nel computer (e nell’indirizzo di posta elettronica) altrui avendo possibilità di leggere i messaggi di posta elettronica non specificamente a lui destinati, bensì diventa quello di “tutelare” il diritto di chi invia il messaggio (a qualunque contenuto: ossia a contenuto privato ovvero lavorativo) credendo che il destinatario dello stesso sia e possa essere esclusivamente una determinata persona (o una cerchia determinata di persone). E’ evidente che questa situazione può trovare tutela rendendo chiaro al proprio interlocutore che l’indirizzo di posta elettronica è esclusivamente aziendale (e, quindi, al di là dell’uso di intestazioni apparentemente personali del lavoratore-principale utilizzatore, lo stesso non è un indirizzo privato secondo quanto precedentemente detto); cosa che può avvenire o usando un inequivoco identificativo aziendale (indirizzato ad un destinatario virtuale) in aggiunta ad altro identificativo personale-nominativo ovvero provvedendo a segnalare adeguatamente al proprio interlocutore (destinatario reale) la circostanza del carattere “non privato” dell’indirizzo. Né può ritenersi conferente ogni ulteriore argomentazione che, facendo apoditticamente leva sul carattere di assoluta assimilazione della posta elettronica alla posta tradizionale, cerchi di superare le strutturali diversità dei due strumenti comunicativi (si pensi, in via esemplificativa, al carattere di “istantaneità” della comunicazione informatica – operante come un normale terminale telefonico – pur in presenza di un prelievo necessariamente legato all’accensione del personal e, quindi, sostanzialmente coincidente con la presenza stanziale del lavoratore nell’ufficio ove è presente il desk-top del titolare dell’indirizzo) per giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute da questo giudice.Tanto meno può ritenersi che leggendo la posta elettronica contenuta sul personal del lavoratore si possa verificare un non consentito controllo sulle attività di quest’ultimo atteso che l’uso dell’e-mail costituisce un semplice strumento aziendale a disposizione dell’utente-lavoratore al solo fine di consentire al medesimo di svolgere la propria funzione aziendale (non si possono dividere i messaggi di posta elettronica: quelli “privati” da un lato e quelli “pubblici” dall’altro) e che, come tutti gli altri strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, rimane nella completa e totale disponibilità del medesimo senza alcuna limitazione (di qui l’inconferenza dell’assunto in ordine all’asserito preteso divieto assoluto del datore di lavoro di “entrare” nelle cartelle “private” del lavoratore ed individuabili come tali, che verosimilmente contengano messaggi privati indirizzati o inviati al lavoratore e che solo ragioni di discrezione ed educazione imporrebbero al datore di lavoro/lavoratore non destinatario di astenersi da ogni forma di curiosità.).Parimenti irrilevante appare l’ulteriore rilievo che anche la posta tradizionale che presenti caratteri inequivoci di “privatezza” , non cessi di assumere detto carattere se fatta recapitare al suo destinatario sul posto di lavoro anziché al proprio domicilio dal momento che in questo caso l’inconfondibilità del carattere di privatezza-esclusività (busta chiusa con nominativo del solo destinatario) della corrispondenza non consente di operare un simile confronto!
Venendo alla fattispecie dedotta in giudizio, si evidenzia come le indagini esperite (assunzione di sommarie informazioni testimoniali rese da P. F., direttore tecnico nonché responsabile del settore informatico per la filiale italiana della (…) ) abbiano consentito di acclarare che:
– all’interno della (…) il lavoratore è depositario di un username e di una password (conosciuti dal solo responsabile tecnico) che vengono utilizzati per entrare nel sistema informatico: identificativi che il singolo lavoratore può in qualsiasi momento modificare;
– l’accesso a tutti gli strumenti aziendali (e-mail compresa) è funzionale all’occupazione del dipendente;
– la funzione svolta dagli identificativi non è quella di proteggere i dati personali contenuti negli strumenti a disposizione del singolo lavoratore bensì quella di proteggere i predetti strumenti dall’accesso di persone estranee alla società;
– è prassi comune fra i dipendenti dell’azienda fornire volontariamente i propri dati d’accesso ad altri lavoratori con funzioni societarie equivalenti onde permettere la continuazione delle relative funzioni in propria assenza;
– nel normale uso dello strumento viene anche tollerato un uso extra-lavorativo della e-mail senza tuttavia che si verifichi un mutamento della destinazione dello strumento, che è quello esclusivo della comunicazione con colleghi e clienti: in ogni caso non viene consentito, anzi è assolutamente vietato, l’utilizzo dello spazio di posta elettronica per motivi personali;
– l’indirizzo di posta elettronica dei dipendenti della società si compone, da sinistra a destra, del nome e del cognome del lavoratore seguiti dal simbolo @ e dal nome della società (…).it.
 
Tutte queste circostanze di fatto attestanti le consuetudini lavorative all’interno dell’azienda e le condotte dei dipendenti sono conformi alle premesse sopra esposte e consentono di escludere la configurabilità a carico degli indagati di fattispecie delittuose.
Fermo quanto precede, si può concludere ritenendo che:
– la A., così come gli altri lavoratori con mansioni e qualifica pari o assimilabili, era tenuta, secondo una consuetudine che non abbiamo difficoltà a ritenere universale, a segnalare (ovvero a non mantenere segreta nel caso di successiva modificazione) la propria password per consentire a qualunque altro suo collega di poterla adeguatamente sostituire durante la sua assenza dal lavoro;
– la A., nell’utilizzazione della casella di posta elettronica della società, non poteva non sapere che alla medesima, indipendentemente dalla sua presenza in società, vi poteva avere lecito accesso qualunque altro suo collega (e, ovviamente, il datore di lavoro) al fine del disbrigo delle incombenze lavorative connesse alle mansioni (invio e ricezione di comunicazioni di lavoro con colleghi e clienti).
 
Fermo quanto precede, da ultimo va detto che quand’anche – per assurdo, atteso quanto sin qui esposto – si volesse ritenere che con la loro condotta la C. e il R. nelle rispettive diverse qualità, entrando nella casella di posta elettronica in uso alla lavoratrice abbiano commesso nei confronti della stessa un’illecita intromissione in una sfera personale privata, nondimeno la configurabilità del reato di cui all’art. 616 c.p. verrebbe ugualmente esclusa sotto il profilo soggettivo attesa la totale mancanza di dolo nella loro condotta;
l’accesso alla casella di posta elettronica dell’A. è avvenuta per motivi assolutamente connessi allo svolgimento dell’attività aziendale, oltre che in assenza della lavoratrice: in una situazione, cioè, nella quale non vi era altro modo per accedere a quelle necessarie informazioni e comunicazioni che, diversamente, se non ricevute ovvero recepite con ritardo, avrebbero potuto arrecare un evidente danno (economico e non solo) per la società.
Da qui il rigetto dell’opposizione e l’archiviazione del procedimento.
 
Visti gli artt. 408 e segg. C.p.p.
 
P.Q.M.
 
rigetta l’opposizione proposta nell’interesse della persona offesa A. A. in data 14.2.02;
dispone l’archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Manda la Cancelleria agli adempimenti di competenza.Milano, lì 10.5.2002
 
Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. A. Pellegrino

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Cass. Sez. lavoro Sent. n. 4746/02

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il pretore di Frosinone, decidendo su diversi ricorsi proposti da M. P. nei confronti della (omissis) e successivamente riuniti, dichiarava, tra l’altro (e per quel che in questa sede ancora rileva), l’illegittimità dei provvedimenti disciplinari e del successivo licenziamento intimato al ricorrente dalla suddetta società, ordinandone conseguentemente la reintegrazione nel posto di lavoro.

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Ennesima modifica della legge sui dati personali. Cosa cambia per l’ICT

di Andrea Monti – PC Professionale n. 132

Sarà meno facile negare informazioni con la “scusa” della riservatezza e sarà più regolamentato il meccanismo dello spamming e delle iscrizioni “d’ufficio” alle mailing list.
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L’importante è non estorcere il consenso

PuntoCom del 05-02-02

di Andrea Monti

L’ennesima riforma della legge sui dati personali ha semplificato (almeno così pare) gli adempimenti relativi ai casi e alle forme di richiesta di consenso al trattamento. In altri termini, ha eliminato il “consenso ovvio”. Anche se il settore del direct marketing sarà oggetto di specifica “attenzione” regolamentare, il nuovo scenario già consentirebbe qualche agevolazione a chi opera online e utilizza il noto schema del “tutto gratis, ma mi dici chi sei e cosa fai”. A condizione di mettere da parte questo approccio, difficilmente compatibile con la normativa, è infatti possibile usare la rete come reale strumento di contatto con la clientela. E per di più senza essere percepiti dall’utenza come degli sgraditi “intrusi”.

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DLGV 467/01

CAPO I (Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996)

Art. 1 (Definizioni e diritto nazionale applicabile)

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DEC. C-2001 4540

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Spam e indirizzi e-mail. Quando la 675 è impotente

Interlex n. 163

di Andrea Monti

Ha suscitato l’oramai usuale clamore la posizione dell’Ufficio del garante per i dati personali, secondo la quale raccogliere indirizzi di posta elettronica pubblicamente disponibili a fini di spam sarebbe contrario alla L. 675/96, se l’azione è commessa senza informativa e consenso dell’interessato.
In realtà questa affermazione di principio non può avere un valore generale perché è la definizione stessa di “dato personale” contenuta nella legge (qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale) ad escluderne l’automatica applicabilità.

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Dati personali e misure di sicurezza. Come ottenere la data certa?

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Come da migliore tradizione, l’adozione delle misure di sicurezza slitta di proroga in proroga. Il termine ultimo è fissato per fine anno, “data certa” permettendo…

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Al convegno mondiale sulla Privacy, le regole della cittadinanza elettronica

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I garanti e le associazioni a difesa della privacy di tutto il mondo si sono confrontati sui nuovi diritti della Rete. I problemi sul tappeto: un porto franco Europa-Usa per lo scambio dei dati personali, l’intercettazione delle e-mail e il progetto per un sistema globale antipirateria Leggi tutto “Al convegno mondiale sulla Privacy, le regole della cittadinanza elettronica”

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La trave nell’occhio: il Garante controlla l’internet

Interlex n. 135

di Andrea Monti

La notizia è riportata da Punto Informatico: “L’ufficio del Garante della Privacy ha confermato l’avvio di un monitoraggio sui siti italiani, per capire quali sono gli strumenti di profilazione messi in atto e fino a che punto gli utenti vengano messi in condizione di sapere di essere monitorati da un “grande occhio elettronico”.
Dopo il caso “Libero-Infostrada” dunque, questa Autorità sembra aver deciso di occuparsi (finalmente o purtroppo, dipende dai punti di vista) anche della Rete e del modo in cui vengono applicate le norme sulla protezione dei dati personali.
Polemiche a parte (e molte ce ne sarebbero da fare su curiose amnesie normative e procedimentali, nonché sul fatto che proprio il sito del Garante è privo quantomeno dell’informativa sul trattamento – vedi la pagliuzza nell’occhio del vicino…) cerchiamo di capire i termini del problema con riferimento alle situazioni concrete.

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DNA e diritto d’autore. Necessità di codici aperti della conoscenza.

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Italy: a brief note on the background

Italy’s legal and political system doesn’t have a sound tradition of understanding technology, science and innovation. This is a country that started recovery from “practically zero” at the end of World War Two. It was still basically an agricultural economy, its (limited) industrial resources were destroyed. As late as 1960 there was still a high rate of illiteracy. Technological development was far behind most of Western Europe.

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Il sistema politico e giuridico italiano non ha una solida tradizione in termini di competenze tecnologiche, scientifiche e innovative. Il nostro è un Paese che ha iniziato da zero la sua ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Allora era caratterizzato da un’economia principalmente agricola e le sue limitate risorse industriali erano andate distrutte. Nel 1960 c’era ancora un alto livello di analfabetismo, mentre lo sviluppo tecnologico continuava a essere notevolmente inferiore rispetto all’Europa occidentale.

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Interlex n.121

Come tutti dovrebbero sapere (la legge non ammette ignoranza) la prossima settimana scade il termine per l’adozione delle misure minime previste dal DPR 319\99.
Anche se (anzi, proprio perché) il provvedimento è povera cosa, specie sotto il profilo tecnico, chi ha cercato di applicarlo concretamente si è imbattuto nel solito valzer di definizioni imprecise, “falsi tecnologici” e prescrizioni ai confini della realtà. Basti – per tutti – ricordare il dibattito in corso  su cosa dovrebbe intendersi per “reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico”(vedi, fra gli altri, gli articoli Cosa deve intendersi per “elaboratore accessibile in rete”? e Sicurezza e reti “disponibili al pubblico”)

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Free Internet: il Garante per i dati personali detta le regole

PC Professionale n.108 marzo 2000

Lo scorso 20 gennaio il Garante per i dati personali (http://www.garanteprivacy.it) ha pronunciato una decisione (http://www.alcei.it/comdatpers.html) sul procedimento “Libero-Infostrada”, aperto a seguito della segnalazione promossa lo scorso luglio da ALCEI (http://www.alcei.it/segnatpers.html).

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AGCM Provv. n. 8051/00

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La carta di identità elettronica, un nuovo strumento per l’e-business?

di Andrea Monti – PC Professionale n.107

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n.437 del 22 ottobre 1999, pubblicato sulla GU n. 277 del 25-11-1999 (http://www.andreamonti.net/dpcm99437.htm) viene introdottta in Italia la carta d’identità elettronica, cioè una scheda che oltre ai “soliti” dati conterrà una serie di informazioni aggiuntive e – lo dice il testo del decreto – le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale… nonchè gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.
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Le norme tecniche sulla protezione dei dati personali e la rete. Un matrimonio impossibile?

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Come avevo promesso, ritorno ad affrontare il tema delle misure minime di sicurezza per la protezione dei dati personali, imposte dal DPR 318-99, dal punto di vista di chi utilizza a vario titolo l’internet. Leggi tutto “Le norme tecniche sulla protezione dei dati personali e la rete. Un matrimonio impossibile?”

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Tra diritto di cronaca e protezione dei dati

Interlex n. 115

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Libertà di stampa e trattamento dei dati personali: un tema delicatissimo, che è stato e sarà ancora a lungo oggetto di discussioni e polemiche. La legge 675/96 e molti interventi del Garante hanno suscitato e suscitano non poche perplessità, anche sul piano costituzionale, e confermano i dubbi che da più parti vengono sollevati sull’effettivo campo di applicazione della normativa, anche con riferimento alla direttiva europea dalla quale prende le mosse.

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Cour de justice des Communautés Europeennes – Arret C-223-98

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EU Court of justice Dec. n. C-223-98

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Corte di giustizia UE – Sent. C-223-98

Testo originale

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Decr. Trib.Milano 27/9/99 (Corsera vs Olcese)

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE I^ CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

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Misure veramente “minime”

Interlex n. 93

di Andrea Monti

Ho letto con il consueto sgomento il testo di quelle che dovrebbero essere le misure minime di sicurezza prossime venture e mai come in questo caso si è dimostrato inequivocabilmente che nomina sunt consequentia rerum.

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DLGV 281/99

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d’Europa ivi citate;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e dell’interno;

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DLGV 282/99

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d’Europa ivi citate;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

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DPR 318/99

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
Ritenuto che ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, occorre individuare, in via preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati personali oggetto di trattamento, al fine di assicurare il funzionamento delle misure sanzionatorie penali previste dall’articolo 36 della medesima legge;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 aprile 1999;
Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in caso di più incaricati del trattamento, di limitare l’accesso a determinati dati personali attraverso la previsione di una specifica parola chiave per tali dati, senza operare, quindi, alcuna equiparazione tra tale ipotesi e quella relativa alla previsione di un’unica parola chiave per l’accesso al sistema;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

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DLGV 135/99

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

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I LOG di sistema fra esigenze del mercato e tutela dei dati personali

Interlex n.80

di Andrea Monti

La formulazione testuale dell’articolo 4 del del DLgs 171/98 consente ai fornitori di servizi di telecomunicazioni il trattamento dei dati relativi ai collegamenti dell’utenza e in particolare l’identificazione della linea chiamante (CLI – Calling Line Identifier) ai soli fini della fatturazione dei servizi, subordinandone gli impieghi ulteriori all’espresso consenso della stessa.
Si è immediatamente posto da un lato il problema del “se e come” applicare questa norma ai servizi internet; dall’altro quello di valutare il rapporto di questa previsione con la legge 675/96.

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Le regole per l’ufficio del Garante: tale la legge…

Interlex n.71

di Andrea Monti

Dopo un silenzio durato forse troppo a lungo, la Gazzetta ufficiale torna ad occuparsi della legge 675/96, pubblicando uno dei suoi vari “provvedimenti satellite”.
Senza voler sminuire il significato del DPR 501/98 (che detta le regole per il funzionamento dell’ufficio del Garante) ci saremmo aspettati di vedere pubblicato piuttosto il provvedimento sulle misure minime di sicurezza, previsto dall’articolo 15 della legge, oramai atteso da molto tempo, ma del quale si è persa notizia; oppure le regolamentazioni per i servizi di telecomunicazioni e Internet, altrettanto urgente. Ma tant’è…

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Garante dati personali – Dec. 2/12/1998

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione del 2 dicembre 1998, in presenza del prof. Stefano Rodotà, Presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice Presidente, del Prof. Ugo De Siervo, componente e dell’ Ing. Claudio Manganelli, componente

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Garante dati personali – Provv. 5 ottobre 1998

Telecomunicazioni – Mancata indicazione nella fatturazione dettagliata delle ultime tre cifre dei numeri telefonici chiamati – 5 ottobre 1998

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Una legge con le patch

Computer Programming n.ro 1 del 19-08-98

di Andrea Monti

E’ proprio vero, l’informatica – almeno “certa” informatica – comincia ad esportare la propria filosofia produttiva negli ambiti più diversi ed impensati.

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DLGV 171/98

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la raccomandazione del Consiglio d’Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, recante il regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

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Nessuna sanzione penale per la perdita dell’agendina?

Interlex n. 38

di Andrea Monti

L’articolo pubblicato di recente sul quotidiano la Repubblica, nel quale Beppe Grillo evidenziava con amara ironia alcune distonie presenti nella legge sui dati personali, ha indotto l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati ad emanare un comunicato stampa nel quale si è ritenuto di confutare le affermazioni del comico genovese, comunicato che fa sorgere ulteriori interrogativi invece di fugarli. Scrive infatti il Garante che “è del tutto falso che la legge preveda sanzioni penali per chi smarrisca un’agendina, come era stato già mille volte chiarito e come conferma un regolamento in via di approvazione”.

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Spero di avere capito male…

Computer Programming n.ro 66 del 01-01-98

di Andrea Monti

Ennesimo capitolo della telenovela che sta tenendo col fiato sospeso tutti gli italiani: il Garante dei dati emana quattro (diconsi quattro) autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili, un comunicato stampa relativo alla figura del titolare e rilascia su un floppy il modulo della notifica prevista dall’art.7 della legge, da consegnare entro il 31 marzo 1998, mentre – al 15 di dicembre 1997 – nessuna notizia (ufficiale) del famigerato regolamento sulle misure di sicurezza che alcuni oramai danno per missing in action.

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Anche i navigatori hanno una polizza

di Andrea Monti – PC Professionale n. 80

La dotazione standard del perfetto netsurfer prevede un computer, un modem 33.600 (meglio se x2 o addirittura ISDN), un abbonamento presso qualche provider. Leggi tutto “Anche i navigatori hanno una polizza”

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DIR 97/66/CE

Direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997
sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
(Gazzetta ufficiale n. L 024 del 30/01/1998 PAG. 0001 – 0008)

Leggi tutto “DIR 97/66/CE”

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I falsi miti sulla sicurezza

Computer Programming n.ro 61 del 07-11-97

di Andrea Monti

di Andrea Monti

Il tormentone del 1997 è sicuramente quello della sicurezza. Non si parla d’altro. Sicurezza delle reti, sicurezza dei dati, sicurezza della sicurezza… potrebbe essere in effetti un settore interessante, peccato che le cose girano come sempre cioè all’italiana e quindi uno sviluppatore che volesse seriamente provare ad occuparsi della cosa potrebbe rischiare di dover cambiare mestiere. Nel frattempo qualcuno si sta impegnando per chiudere la Rete… tutti a casa?

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Prime impressioni sul modulo per la notifica

Interlex n. 21

di Andrea Monti

La lettura del modulo – o meglio della bozza di modulistica – predisposta dall’Ufficio del Garante per la protezione dei dati suscita molte perplessità, riportando alla memoria i tempi in cui i modelli 740 competevano da pari a pari – quanto a cripticità e confusione – con la Stele di Rosetta.

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Ancora modifiche per la legge sui dati personali

di Andrea Monti – PC Professionale n. 78

Mi capita spesso – per attenuare il grigiore paludato del mondo giuridico – di guardare le cose da prospettive diverse e a volte inusuali. In uno di questi momenti l’attenzione si è soffermata sulla legge 675-96 (quella sui dati personali e non, come si dice erroneamente, sulla privacy) che ho cercato di paragonare ad un’opera letteraria. Inizialmente mi era venuto in mente lo stupendo Frankenstein di Mary Shelley, ma pensandoci meglio ho scelto The neverending story di Michael Ende. Intendiamoci, il paragone non è certo motivato dall’eleganza e dalla fantasia dello scrivere, quanto piuttosto dal monstrum (alla latina) che è diventata la legge e dalle vicissitudini che affliggono questo ennesimo prodotto del Palazzo. Leggi tutto “Ancora modifiche per la legge sui dati personali”

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L.675-96 beta 3(… e 4?)

Computer Programming n.ro 62 del 14-10-97

di Andrea Monti

L’iter applicativo della legge sui dati personali è ancora più travagliato di quanto i critici della prima ora avessero potuto immaginare. Stiamo assistendo allo stesso copione che è stato scritto per un’altra legge, la 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, la cui entrata in vigore è stata procrastinata ripetutamente vista la forte problematicità di una sua applicazione concreta in tempi brevi.

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Chi ci difende dagli elenchi digitali?

Interlex n. 18

Un’ordinanza del Tribunale di Torino, emanata il 17 luglio 1997 a seguito di un ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da TELECOM Italia e SEAT contro MICROFORUM e LASERMEDIA, si inserisce pesantemente nel dibattito sul riassetto delle TLC e in particolare sulla questione del monopolio sugli elenchi degli abbonati e solleva, indirettamente, ulteriori aspetti problematici nell’applicazione della legge 675/96 e successive patch.

Leggi tutto “Chi ci difende dagli elenchi digitali?”

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La morte dello spamming

di Andrea Monti – PC Professionale n. 77

Mentre un nugolo di strani soggetti – giuristi pasticcioni, imprenditori sessuofobi, e associazioni in cerca d’autore – oramai da mesi strepita intorno ai massimi sistemi auspicando leggi, promuovendo autoregolamentazioni o addirittura cercando di creare il diritto del Ciberspazio gli utenti continuano la forzata convivenza con i problemi della navigazione quotidiana uno dei quali – lo spamming – diventa giorno dopo giorno più fastidioso. Leggi tutto “La morte dello spamming”

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Italian Crackdown strikes back

di Andrea Monti – PC Professionale n. 75-76

Il titolo di questo pezzo non è un videogame – magari lo fosse – ma il nickname che ho dato al più truce GIFT-SEX, l’indagine sulla ghenga (per usare un termine caro al noto criminale Pietro Gambadilegno) di pedofili che da molte settimane occupa le prime pagine di tutti i giornali.

Per una serie di ragioni non entrerò nel merito della vicenda, però è possibile fare delle valutazioni di ordine generale. Leggi tutto “Italian Crackdown strikes back”

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Legge protezione dati: al vaglio il rinvio di alcune norme

di Andrea Monti – PC Professionale n. 74

La protezione dei dati è stato sicuramente il tema più gettonato degli ultimi mesi; praticamente non c’è stato giornale su cui almeno una volta non se ne sia parlato sottolineando con i toni più diversi (dall’apocalittico al buonista) gli effetti, da alcuni definiti devastanti, che la legge in questione avrebbe prodotto negli ambiti più disparati. Già prima della sua approvazione gli esperti del settore avevano chiesto, inascoltati, una profonda revisione della struttura della legge 675/96 e analoga sorte era toccata alle istanze formulate da molte associazioni di categoria che si erano poste il problema delle applicazioni pratiche della legge. In definitiva l’8 maggio (giorno dell’entrata in vigore del provvedimento) si profilava come una specie di giovedì nero a partire dal quale sarebbe iniziato un lungo periodo di incertezze e di rischi. Leggi tutto “Legge protezione dati: al vaglio il rinvio di alcune norme”

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Le richieste giunte al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

di Andrea Monti – PC Professionale n. 73

Lo scorso 18 marzo si è svolto a Roma il primo incontro “allargato” tra il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni e le principali associazioni italiane, più o meno di recente costituzione, per la tutela della libera comunicazione su Internet. Scopo dell’incontro, che per la prima volta si è svolto per così dire a porte aperte, era discutere e accogliere proposte concrete in merito ai recenti provvedimenti tariffari presi da Telecom, di cui si parla nell’articolo sopra. Leggi tutto “Le richieste giunte al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni”

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Internet chiude?

Interlex n.1

di Andrea Monti(*) – 08.05.97

In più occasioni, parlando della legge sulla tutela dei dati personali, si è detto che una sua rigida applicazione causerebbe la chiusura di Internet. Questa affermazione – volutamente paradossale, che per primo suggerì Manlio Cammarata nel suo pezzo La legge 675/96 vieta Internet? nel Forum multimediale La società dell’informazione – è stata da più parti ripresa e strumentalizzata in vari modi, senza che nessuno si ponesse il problema di valutarne l’effettiva fondatezza.
In realtà il meccanismo della 675/96 sembra effettivamente portare alla tanto dileggiata conclusione. E’ indiscutibile che la struttura tecnica di Internet non consente di individuare preventivamente il percorso delle informazioni e che in conseguenza risulta impossibile individuare se i dati sono trasferiti verso paesi che offrono adeguato livello di protezione.

Leggi tutto “Internet chiude?”

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Sicurezza e privacy nell’era di Internet

di Andrea Monti – PC Professionale n. 72

Il Club sul Computer Crime ha organizzato per il 6 e 7 febbraio scorsi a Roma l’ottavo convegno annuale su un tema molto delicato reso di grande attualità dall’approvazione della legge sulla tutela riservatezza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso otto gennaio. Leggi tutto “Sicurezza e privacy nell’era di Internet”

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