L’articolo art. 4 del DL 23/2020 (il cui testo riporto alla fine di questo articolo) sconvolge, o meglio, annulla, anni di elaborazione giurisprudenziale, dottrinale e tecnologica sui “contratti a distanza” e cancella il valore scientifico e giuridico della sicurezza informatica. La norma prevede, infatti, l’efficacia del consenso del correntista anche se manifestata con email “non certificata” o con “altro mezzo”, con buona pace della “forma scritta” (anche digitale), della necessità di identificazione della capacità della parte, della firma qualificata, della protezione dell’identità digitale e via discorrendo.
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