I nuovi programmi di licenza Microsoft: esaminiamo alcuni aspetti contrattuali

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DL 374/01 Coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 438/2001

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Trib del riesame Alessandria Ord. 15 novembre 2001

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
 
N. 33/2001 R.G.M.C.R.
 
N. 3430/01 N.R.
 
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del riesame, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori:
 
Dott. ANTONIO MAROZZO Presidente
Dott. ROBERTO AMERIO Giudice
Dott. ERMINIO RIZZI Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei confronti di
C. D., nato in XXXXXXXXX il XXXXX, res. in XXXXXXXXXXXX
 
Il Tribunale, sciogliendo la riserva che precede , osserva quanto segue:
 
1) Il presente procedimento trae spunto da concomitante indagine instaurata presso la Procura della Repubblica di Avezzano relativamente alla cd. pirateria informatica con particolare riferimento alla riproduzione ed al commercio illecito per il tramite della rete internet di software e materiale ludico e sonoro.
 
Invero secondo quanto prospettato dalla c.n.r.n. generatrice della misura reale, la vendita del materiale illegalmente duplicato veniva proposta tramite inserzioni sul circuito internet e soprattutto su newsgroup di annunci di giochi e programmi per P.C. e veniva parimenti inviata a tutti coloro che ne facevano apposita richiesta.
 
Ancora si faceva presente, sempre nella medesima comunicazione, come la copia e la diffusione illegale del prodotto veniva realizzata in modo frammentato su tutto il territorio nazionale secondo un collaudato schema in cui il soggetto coinvolto rappresentava un semplice “nodo” nel senso cioè, che nella maggior parte dei casi, dopo aver ricevuto un supporto informatico ne realizzava ulteriori copie da distribuire attraverso un proprio portafoglio clienti realizzando profitti idonei a coprire le spese occorrenti per l’originale acquisto.
 
L’indagine in atto evidenziava, poi, come i metodi di spedizione dei pacchi postali ed il pagamento dei vaglia erano sempre state effettuate tramite spedizioni ordinarie in contrassegno postale o con accredito su c/c postale e con spedizioni in postacelere od in alcuni casi mediante corrieri espressi.
 
La cristallizzazione delle indagini preliminari si concretava attraverso l’individuazione delle varie cedole del corriere SDA e della conseguente identificazione dei soggetti “aderenti all’illegale iniziativa “.
 
Proprio in tale contesto venivano individuate nr. 8 cedole del corriere SDA attestanti l’invio di materiale informatico a C. D. al quale veniva sequestrato quant’altro potesse comprovare la sua illecita attività (computer, masterizzatore, programmi originali e duplicati etc).
 
2) Il C., dopo aver proposto istanza di restituzione del materiale al P.M., proponeva avverso il decreto di rigetto opposizione nanti al G.U. del Tribunale di Alessandria.
 
Ancora, avendo il P.M. richiesto ed ottenuto emissione di sequestro Preventivo ( nell’ambito dello stesso decreto di diniego ), il prevenuto a mezzo del proprio procuratore presentava la richiesta di riesame avverso tale ultimo provvedimento.
 
In particolare il ricorrente lamentando la carenza dei presupposti di applicazione della misura reale, sia ” quanto al fumus commissi delicti che quanto al periculum criminis “, evidenziava : in primo luogo come non corretta fosse l’ipotesi di reato elevata ai sensi dell’art. 648 C.P. posto che contestandosi l’acquisto di programmi per elaboratore ed altro materiale informatico illecitamente duplicato e quindi proveniente da delitto, si doveva più specificamente richiamare la normativa speciale introdotta dalla legge nr. 248 del 2000 ed in particolare dall’art. 16 il quale inquadrava la fattispecie nell’ambito del solo illecito amministrativo (statuente altresi la confisca amministrativa del materiale illecitamente duplicato); ed in secondo luogo come parimenti la violazione dell’art. 171 bis legge diritto d’autore presupponeva per la sua configurabilità ” l’abusiva duplicazione, per trarne profitto …. o la detenzione per scopo commerciale od imprenditoriale …”di programmi informatici.
 
Sempre il reclamante a tal proposito, faceva presente “di aver semplicemente acquistato, nell’ambito di una spiccata passione per la materia informatica, alcuni programmi in versione non originale al solo fine ludico e conoscitivo” (svolgendo lo stesso reclamante attività lavorativa incompatibile con l’utilizzazione di programmi di soluzione evoluta per l’ufficio ).
 
Infine il reclamante eccepiva pure l’insussistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze di reato o la commissione di reati nuovi giacchè non essendoci reato, non vi erano conseguenze oggetto di un possibile aggravamento.
 
In ultima analisi si prospettava come unica esigenza cautelare tutelabile quella già cristallizzata nel decreto di sequestro probatorio impugnato.
 
3) Tutto ciò premesso occorre preliminarmente constatare come l’organo inquirente non abbia in alcun modo esplicitato la condotta incriminatrice oggetto della disposta misura reale.
 
Infatti vengono esclusivamente menzionati gli articoli di legge asseritamente violati.
 
Secondariamente dalla disamina degli atti processuali non emergono accertamenti finalizzati ad appurare la natura e la tipologia dei programmi sottoposti a sequestro, essendosi limitato l’organo inquirente a sottoporre a sequestro probatorio prima e preventivo poi, non solo il materiale informatico acquistato tramite corriere dal C. ma altresì tutti gli strumenti correlati al loro utilizzo.
 
In questo contesto deve accogliersi la prima doglianza espressa nel corso della richiesta di riesame presentata con particolare riferimento alla violazione di cui all’art. 648 C.P..
 
Corretta appare infatti la prospettazione della difesa in cui evidenzia come l’art. 16 della Legge 248/2000 abbia in modo chiaro ed inequivoco sanzionato a solo titolo amministrativo chiunque “acquisti o noleggi supporti audiovisivi ….informatici …. non conformi alle prescrizioni della presente legge”.
 
Non solo ma con la norma citata si è finalmente giunti a chiarire come, considerata la natura del bene “oggetto di ricettazione”, si possa unicamente ritenere integrata la fattispecie ipotizzata dal P.M., allorquando la condotta materiale attenga a beni contraffatti e commercializzati come se fossero originali (in particolare si ritiene cioè che la ricettazione di materiale informatico possa sussistere solo nel caso in cui il prodotto sia contraffatto e posto in commercio come autentico).
 
In tutti gli altri casi invece considerata la natura di “res immaterialis” del bene informatico (natura che si contrappone invece al concetto di “res corporalis” proprio dell’oggetto della ricettazione), il legislatore ha ritenuto di configurare l’illecito possesso con una semplice violazione di natura amministrativa salvo che il fatto non costituisca concorso in altri reati.
 
Pertanto richiamate tutte le considerazioni della difesa sul punto deve ritenersi che con riferimento alla violazione di cui all’art. 648 C.P. non solo difettino i gravi indizi di colpevolezza richiesti ma altresì manchino i presupposti costitutivi.
 
4) Con riferimento poi alla prospettata violazione dell’art. 171 bis Legge 633/1941 si deve rilevare come in assenza di un esplicitato capo di imputazione, la condotta contestata possa essere inquadrata “nell’abusiva duplicazione, per trarne profitto di programmi per elaboratore … nella distribuzione vendita, e detenzione a scopo commerciale dei suddetti programmi …”.
 
Anche con riferimento a questa seconda ipotesi le argomentazioni della difesa sul punto appaiono convincenti.
 
Risulta infatti circostanza pacifica che il C. abbia ricevuto programmi abusivamente ed illecitamente duplicati, ma non risultano elementi, neanche a titolo indiziario, idonei a ritenere che lo stesso abbia concorso alla loro abusiva duplicazione “per trarne profitto”.
 
Inoltre la norma richiamata, individuando altre condotte penalmente rilevanti, presuppone che la detenzione di tali programmi sia finalizzata a scopo commerciale o imprenditoriale, mentre nel caso di specie la professione svolta dal C. (vedi dichiarazioni da lui rese nel corso dell’udienza camerale e non contestabili in alcun modo dalle risultanze agli atti) appare poco compatibile con l’utilizzo richiesto dalla norma di legge.
 
Ancora deve constatarsi come l’accertamento posto in essere non abbia consentito di chiarire se i programmi ricevuti dal C. siano stati duplicati, in quanto. nessun tipo di indagine sul punto è stata svolta.
 
Deve infine osservarsi come la tesi emersa dalla c.n.r. della sezione di Polizia Postale di Alessandria circa “la possibile distribuzione da parte del soggetto coinvolto di ulteriori copie dei programmi illecitamente duplicati, verso un proprio portafoglio clienti” non risulta in alcun modo suffragata da alcun debole riscontro indiziario.
 
Pertanto anche con riguardo a questa violazione di legge devono ritenersi condivisibili le osservazioni proposte dalla difesa circa la carenza dei presupposti giustificativi all’applicazione della misura reale.
 
P.Q.M.
 
Visto l’art. 324 c.p.p.;
 
revoca
 
il sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Alessandria in data 12.10.2001.
 
Si comunichi.
 
Alessandria, 14 novembre 2001.
 
IL GIUDICE ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE
 
Tribunale di Alessandria
Depositato in questa Cancelleria
Oggi 15 novembre 2001

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Cass. Sez. lavoro Sent. n.11445/01

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore al casello di (omissis), previa rituale contestazione dell’addebito disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi, biglietti “premagnetizzati” della stazione autostradale di (omissis), mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso.
L’impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 1999.
Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, costituente giusta causa di licenziamento, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico della società Autostrade, il cui funzionamento veniva illustrato dai testi escussi, e minuziosamente riportato in sentenza, valutati congiuntamente con circostanze esterne oggetto di prova testimoniale.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il T., con unico motivo.
 
La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo.
 
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 C.P.C.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2729 cod.civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.); omesso esame di un punto decisivo della controversia, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione sull’elaborato informatico del computer centrale operante presso la sede di Firenze, di cui contestava la valenza probatoria.
 
Il ricorso non è fondato.
 
L’art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che i criteri e le modalità di applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria dei vari tipi di documenti informatici.
Intanto esso definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridici. Pertanto, le informazioni fornite dal sistema informatico centrale della società Autostrade costituiscono documento informatico rappresentativo delle operazioni di incasso svolte dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali.
La dottrina distingue tra i documenti elettronici in senso stretto, e cioè quei documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili se non per il tramite degli elaboratori, e i documenti elettronici in senso ampio, intesi come prodotti normalmente cartacei formati tramite l’elaboratore.
La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato, ai fini della presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale integra il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell’art. 1325 n. 4 e 1351 cod.civ., ed ha conseguentemente l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 cod.civ.; b) documenti informatici, come quello rilevante in causa, privi di firma digitale, i quali hanno l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 cod.civ. (art. 5, comma 2), come già ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre tenere presente il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell’art. 2712 cod.civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata, perché, mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio 2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass. 22 dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell’utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale).
Questa Corte ha altresì precisato che le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio per derivarne direttamente e immediatamente obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante (Cass. 25.1.1999 n. 659).
Infine le norme poste dal codice civile in materia d’onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori, attinenti al diritto sostanziale, vanno correlate con quelle processuali relative al giudizio di, Cassazione; poiché la loro violazione dà luogo ad “errores in iudicando”, e non in “in procedendo”, il ricorrente interessato a fa valere nel giudizio di Cassazione la violazione di dette norme ha l’onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice “a quo” alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla decisione adottata, specificando le ragioni della contestazione – disconoscimento della sottoscrizione, contestazione della conformità della copia all’originale, ecc. – nonché del modo e dell’occasione della medesima, ai fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247).
Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni di giudici di merito, affermative della legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori dipendenti, che presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione della valenza probatoria di sistemi informatici (Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della società Autostrade, per inadempienze accertate con le registrazioni informatiche; (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476, in tema di inadempienze di dipendente bancario risultanti dal sistema informatico). In tali occasioni questa Corte ha ribadito il proprio insegnamento secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge considerata come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l’onere probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 3198/1987, 1843/1995).
Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione solo sul documento informatico risultante dall’elaborato centrale, dotato peraltro di un programma di autodiagnosi continua, ma su una serie di circostanze esterne di riscontro, riferite da numerosi testi, tra le quali, con valore assorbente e decisivo, quelle che nella stazione di presunta emissione dei biglietti premagnetizzati, (omissis), erano stati sottratti 150 biglietti, dei quali 34 risultati incassati dal T.; che nel tempo presumibilmente occorrente per percorrere la distanza tra il casello di (omissis) e quello di (omissis), dove operava il T., distante pochi chilometri, non risultavano emessi tali biglietti; che le irregolarità contabili afferivano esclusivamente al T., seguendolo nei vari turni e sulle varie piste o porte alle quali era addetto.
La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di funzionamento del sistema informatico centrale della società Autostrade e con audizione di numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne ad esso) e motivazione del giudice del merito non merita le generiche censure del ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata, perché coerente con il principio di diritto enunciato nel corso della motivazione, e che si può riassumere nei seguenti termini: in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell’art. 2712 cod.civ., e dell’art. 5, comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.
 
Il ricorso va pertanto respinto.
 
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
 
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2001.
 

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Ghost in the shell

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Quello che vedete più avanti è l’exploit[1] in grado di trasformare un modem ADSL Alcatel Speed Touch Home nella versione PRO 
(notevolmente più costosa). Lo ha scoperto Stefano Chiccarelli - esperto di system security e coautore di “Spaghetti Hacker” -  che 
sul filo di lana è stato anticipato dal ricercatore nippo-americano Shimomura Tsutomu[2] nella pubblicazione della scoperta di una 
backdoor (chiamata EXPERT MODE)  presente nello stesso modem. Grazie alla quale si può accedere in tutta tranquillità alle 
macchine collegate al suddetto apparecchio. Leggi tutto "Ghost in the shell"

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Bruce Perens e l’Open Source Licensing

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A colloquio con il co-fondatore dell’Open Source Initiative che promuove l’impiego del software libero all’interno delle aziende. Quando una licenza d’uso è “open source”.
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Open Source,media e Istituzioni. Colpevoli silenzi, crassa ignoranza e arrogante presunzione

Linux&Co n.ro 16

di Andrea Monti

Nell’ultimo mese ho avuto la fortuna di partecipare a tre eventi che mi hanno consentito, da un lato, di conoscere esponenti storici del movimento Open Source internazionale come Bruce Perens e Roberto Di Cosmo e, dall’altro, di incontrare faccia a faccia – come presidente di ALCEI – il parlamentare che ha funto da relatore alla famigerata legge sul bollino, e il responsabile delle relazioni esterne della SIAE. Non tutti questi incontri hanno una relazione diretta con gli aspetti legali che normalmente tratto in queste pagine, ma per una volta spero mi perdonerete l’off topic. Che spero sia comunque interessante.

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Trib. Spoleto Sent. n. 154/01

N.B. l’originale della sentenza è leggibile conmolta difficoltà quindi la trascrizione potrebbe contenere errori o omissioni che, però non limitano la comprensione del testo

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Draft Convention on Cyber-Crime ver.27

Source: http://conventions.coe.int/treaty/EN/projets/cybercrime27.doc

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Cass. Sez.VI Penale Sent. 21206/01

(Presidente P. Trojano – Relatore G. Ambrosini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna con ordinanza 4.12.2000 annullava l’ordinanza 21.10.2000 del G.I.P. del Tribunale di Modena applicativa degli arresti domiciliari a G. R. limitatamente al reato di cui all’art.416 c.p. e la confermava relativamente ai reati di cui agli artt.3 e 4 L.20.2.1958 n.75.
“Medio tempore” – tra l’ordinanza applicativa della misura cautelare (21.10.2000) e la decisione di annullamento parziale relativa al solo reato associativo (4.12.2000) – con ordinanza 20.11.2000 il G.I.P. disponeva la liberazione del G. per tutti i reati contestatigli, essendo venute meno le esigenze cautelari relative all’inquinamento probatorio.
Il G., secondo l’originaria accusa, era indagato:
a) di concorso esterno nell’associazione diretta all’agevolazione all’ingresso clandestino di stranieri nel territorio nazionale, di riduzione in schiavitù, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e altri reati, per le consulenze prestate (oltre l’attività professionale legale), agli associati ad essa;
b) di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di C. F., per aver fatto da mediatore per l’acquisto di un immobile che i suoi mandanti (i fratelli G. S. e G. S.), sfruttatori della donna, intendevano destinare all’esercizio del suo meretricio, e per aver consigliato agli stessi sfruttatori di far allontanare temporaneamente la donna dalla città, perché raggiunta da foglio di via obbligatorio (con relativa espulsione dallo Stato).
L’ordinanza impugnata respinge preliminarmente l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto estranee all’attività professionale del G. e comunque effettuate sull’utenza del suo interlocutore, l’indagato G. S.
Per quanto concerne il concorso esterno nel reato associativo esclude la sufficienza di indizi nel senso che gli apporti professionali dati a ciascun associato non consentono di verificare un comportamento unitario volto a favorire la struttura criminale.
Per quanto concerne i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione fonda gli indizi essenzialmente sul tenore delle telefonate intercettate.
Ricorre il P.M. per manifesta contraddittorietà e illogicità dell’ordinanza e violazione dell’art.416 c.p. per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato.
Ricorre la difesa dell’indagato, ai soli fini di cui all’art.314 c.p.p., per violazione di legge essendo stata esclusa dal Tribunale la rilevanza di fatti sopravvenuti e non essendosi valutato, una volta escluso il reato associativo, il permanere di esigenze cautelari; per violazione degli artt.103, c.5, e 271, c.2, c.p.p. in relazione alle intercettazioni telefoniche; per mancanza di motivazione in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza; per violazione dell’art.104, c.4, c.p.p. in relazione al divieto di comunicare con il difensore.

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La legge sull’editoria. Ancora un colpo di mannaia sulla libertà della rete

di Andrea Monti – PC Professionale n. 122

La legge 62/01, da poco entrata in vigore, detta “nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali”. Cioè dovrebbe essere diretta a regolamentare le attività di chi opera o intende operare professionalmente nel settore dell’informazione (cartacea ed elettronica). Non si sa se per svista, ignoranza o malafede, però, il testo licenziato dalle Camere è in grado di provocare delle ricadute molto pesanti anche su chi – come gli utenti dell’internet – con l’informazione professionale non hanno e non vogliono avere nulla a che fare. In effetti questa legge si applica anche alla rete e detta alcune indicazioni obbligatorie che dovrebbero essere presenti sui siti web e su tutto ciò che costituisce “prodotto editoriale”.

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Vendere CD copiati? Per il tribunale di Roma è lecito se serve a sopravvivere

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Il 15 febbraio 2001 con una sentenza che farà sicuramente discutere, il tribunale penale di Roma ha assolto un extracomunitario sorpreso a vendere CD abusivamente duplicati perché – secondo il giudice – il fatto sarebbe stato commesso “in stato di necessità”. Cioè in quella condizione particolare prevista dall’articolo 54 del codice penale per la quale non può essere condannato, chi commette un reato per evitare un danno grave alla persona.
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Con la sentenza n. 4741/2000 la V Sezione Penale della Corte di cassazione ha fissato alcuni punti fermi nell’individuazione del giudice competente per gli illeciti commessi tramite la rete.
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Il 7 dicembre 2000, a meno di due mesi dall’entrata in vigore della L.248/2000 i senatori Pieroni e Semenzato del gruppo parlamentare Verdi-Ulivo al Senato hanno presentato un disegno di legge che si fa carico delle polemiche suscitate dall’aggravamento sanzionatorio della duplicazione abusiva di software. In pratica, della sostituzione, nell’art.171 bis della legge sul diritto d’autore, dello “scopo di lucro” con il “fine di profitto”. Che consente di applicare la sanzione penale prevista per la duplicazione abusiva anche ai casi che – sotto la vecchia legge – non erano considerati reato.
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Dati personali e misure di sicurezza. Come ottenere la data certa?

di Andrea Monti – PC Professionale n. 117

Come da migliore tradizione, l’adozione delle misure di sicurezza slitta di proroga in proroga. Il termine ultimo è fissato per fine anno, “data certa” permettendo…

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C. App. Torino Sez. IV penale Sent. 5906/00

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Torino
IV Sezione Penale

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Cass. Sez. V penale Sent. n. 4741/00

Diffamazione – art. 6 Codice penale – iter criminis iniziato all’estero e conclusosi (con l’evento) in Italia – potestà punitiva dello Stato italiano – sussiste

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Il bollino SIAE: istruzioni per l’uso

di Andrea Monti – PC Professionale n. 116

L’obbligo di apposizione del bollino SIAE su qualsiasi tipo di Cd-Rom, destinato a un circuito commerciale, sta creando molti problemi alle software house e agli editori.
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Free software e Pubblica Amministrazione: un matrimonio che non s’ha da fare

CopyrightMytechMondadori 14 novembre 2000

Perché la Pubblica Amministrazione italiana deve essere targata Microsoft? perché nessuno pensa all’open source? A dirlo al Linux Meeting 2000 non è uno hacker, ma il Direttore Generale del Ministero delle Finanze Leggi tutto “Free software e Pubblica Amministrazione: un matrimonio che non s’ha da fare”

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Cass. Sez. VI penale Sent. n. 2268/00

Corte di Cassazione – Sezione VI Penale,
Sentenza n.2268/2000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE

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Cass. Sez. V penale Sent. n. 12732/00

Corte di Cassazione – Sezione V Penale

Sentenza n.12732/2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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“Spionaggio industriale? Ipotesi improbabile”…

“Spionaggio industriale? Ipotesi improbabile”…

di Giancarlo Mola

Parla Andrea Monti, esperto del mondo degli hacker “Il furto a Microsoft mi sembra un’azione dimostrativa”

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Arbitrati online… una soluzione non sempre efficace per risolvere le dispute.

di Andrea Monti – PC Professionale n.115

Da un po’ di tempo cominciano a proliferare siti che offrono servizi di “composizione bonaria delle dispute”, particolarmente orientati ad assistere gli utenti che incappano in qualche disavventura per avere acquistato o venduto online.
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Luci e ombre della recente direttiva sul commercio elettronico

di Andrea Monti – PC Professionale n. 115

L’otto giugno 2000 è stata approvata la Direttiva 31/2000 CE che si occupa di regolamentare alcuni aspetti delle attività di commercio elettronico.
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Recovering and Examining Computer Forensic Evidence

FORENSIC SCIENCE COMMUNICATIONS OCTOBER 2000 VOLUME 2 NUMBER 4 Leggi tutto “Recovering and Examining Computer Forensic Evidence”

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Uno spettro si aggira per l’Europa: la responsabilità del provider

Interlex n. 146

di Andrea Monti

di Andrea Monti – 12.10.2000

Oggi è tuttavia necessario il dolo e potrebbe non essere sempre agevole provare che un server era consapevole di ciò che è transitato dalla sua porta di accesso. Dunque manca una legge organica che preveda regole di comportamento e obblighi di controllo su ciò che viene messo a disposizione del pubblico nei diversi siti. Così parlò Carlo Federico Grosso, presidente della Commissione per la riforma del codice penale, nell’intervista a Repubblica del 1. ottobre 2000.

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Al convegno mondiale sulla Privacy, le regole della cittadinanza elettronica

di Andrea Monti  – Copyright MytechMondadori 8 settembre 2000


I garanti e le associazioni a difesa della privacy di tutto il mondo si sono confrontati sui nuovi diritti della Rete. I problemi sul tappeto: un porto franco Europa-Usa per lo scambio dei dati personali, l’intercettazione delle e-mail e il progetto per un sistema globale antipirateria Leggi tutto “Al convegno mondiale sulla Privacy, le regole della cittadinanza elettronica”

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Legal Ramifications of Digital Imaging in Law Enforcement

Forensic Science Communication October 2000   Volume 2   Number 4
di Eric Berg – Forensic Services Supervisor, City of Tacoma Police Department, Tacoma, Washington

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Recovering and Examining Computer Forensic Evidence

Recovering and Examining Computer Forensic Evidence

FORENSIC SCIENCE COMMUNICATIONS OCTOBER 2000 VOLUME 2 NUMBER 4

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Torino. Ancora un’assoluzione per duplicazione abusiva di software

di Andrea Monti – PC Professionale n.114

Con una sentenza depositata il 5 maggio 2000, il Tribunale penale di Torino prende posizione sul delicato problema di come interpretare il testo dell’art.171 bis L.633/41 (volgarmente nota come “legge sul copyright”).

Questo articolo, infatti, sanziona penalmente la duplicazione di software solo in presenza di uno “scopo di lucro” ed è proprio sul significato di queste parole che si è acceso un dibattito serrato fra chi – come BSA – sostiene che anche la mancata spesa per l’acquisto di un programma sia da considerare appunto come “scopo di lucro” e chi, come la ex Pretura di Cagliari ritiene sussistere un distinguo fra “lucro” e profitto”. Il primo essendo un vero e proprio guadagno economico (in pratica: vendere copie del software) e il secondo un semplice risparmio di spesa (cioè una non-diminuzione del proprio patrimonio). Leggi tutto “Torino. Ancora un’assoluzione per duplicazione abusiva di software”

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La riforma del diritto d’autore cambia nuovamente faccia. Ed è sempre più brutta.

di Andrea Monti – PC Professionale n.114

Si è concluso in Parlamento l’iter che ha portat alla trasformazione del ddl S1496 nella nuova normativa sul diritto d’autore.

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Forensic Computer Analysis: An Introduction

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Forensic Computer Analysis: An Introduction

Forensic Computer Analysis: An Introduction

di Dan Farmer – Wietse Venema

Dr. Dobb’s Journal September 2000

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Oscenità in rete: Paga sempre il SysAdmin?

Computer Programming n.ro 51 del 19-08-00

di Andrea Monti

“Collaboro con un Internet Provider e un probabile cliente mi ha chiesto informazioni sulla possibilità di inserire materiale pornografico o giù di lì sulla rete delle reti senza violare le leggi vigenti in Italia.
Il servizio che egli intende offrire è ristretto agli utenti che si registrino e di cui è quindi verificabile la maggiore età.
Basta ciò per non incorrere nella violazione delle leggi?”
Questa è una delle domande tipiche che giungono alla mia mailbox di Computer Programming ed enuncia in poche righe un problema molto serio la cui soluzione ha una portata più generale: cosa si può fare e cosa no sulla rete?

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Modulo per avviso ex art. 75 bis TULPS art. 8 l. 248/00

Richiesta di iscrizione nel registro delle Questure
ex art.75bis Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, art.8 della legge 18 agosto 2000, n.248

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Un sito web non è stampa. Dal Tribunale penale di Oristano l’ennesima conferma.

di Andrea Monti – PC Professionale n.113

La diffamazione, cioè l’offesa all’onore e all’altrui reputazione, è sicuramente uno degli illeciti (anche penali) che la cui commissione sembra essere stata “agevolata” più di altri dalla diffusione della rete. In effetti, la disponibilità di servizi come mailing list, newsgroup, “bacheche” di inserzioni, chatroom, siti web consente con una certa facilità la diffusione di “carinerie noon richieste” su persone, aziende e istituzioni. Che sistematicamente reagiscono invocando a propria difesa non la diffamazione semplice, ma quella commessa “a mezzo stampa”, sulla base proprio dell’equiparazione fra un sito web e la carta stampata.

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Dal Ministero dell’industria le prime regole per l’e-commerce

di Andrea Monti – PC Professionale n.113

Con la circolare 3487/c del primo giugno 2000 il Ministero dell’industria chiarisce alcuni aspetti applicativi legati alla riforma del commercio introdotto con il D.lgs.114/98 (c.d. Legge Bersani).
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Usare il software in azienda: qualche consiglio pratico

di Andrea monti – WebMarketing Tools n.31/00

Com’è ormai universalmente noto, la legge sul diritto d’autore punisce la duplicazione abusiva di software con pene molto severe che in alcuni casi, se associate a quelle previste per la ricettazione, possono addirittura arrivare a otto anni di reclusione. Tutto ruota attorno al significato da attribuire al concetto di “fine di lucro”, richiesto dall’art. 171 bis della legge sul diritto d’autore per l’esistenza del reato. Per molto tempo c’è stata una grande incertezza sul punto, anche e soprattutto per via di alcune interpretazioni “di parte” (come quelle diffuse ad esempio dalla Business Software Alliance) secondo le quali ogni forma di duplicazione abusiva di software deve essere punita con il carcere. Leggi tutto “Usare il software in azienda: qualche consiglio pratico”

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I web di istituzioni e aziende indifesi contro le scorribande di innocui perditempo

di Andrea Monti – PC Professionale n.112

Il caso recente dei siti “bucati” di ministeri e authority solleva il problema della scarsa efficacia della protezione dei sistemi pubblici e delle relative responsabilità

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Ora anche il brevetto è la scusa per sequestrare un computer

di Andrea Monti – PC Professionale n.112 luglio  2000

Dalla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolte Netfraternity e Payland per violazione di brevetto, ne esce l’ennesimo sequestro di un intero computer

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Sent. Trib. di Torino 13-7-2000 (La copia per uso personale non è reato)

Numero 10885 /98 RG notizie di reato
Numero ________ RG Tribunale
N. ______ Reg Sent
Data del deposito 13 luglio 2000

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DNA e diritto d’autore. Necessità di codici aperti della conoscenza.

WebMarketing Tools n.29/00

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Quando la tecnologia serve il diritto

di Andrea Monti – Copyright MytechMondadori 15 giugno 2000


Al banchetto dei dati personali, la strana coppia dei libertari e degli speculatori.
Ma una mano a tutela della privacy arriva dal software

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