Trib. Spoleto Sent. n. 154/01

N.B. l’originale della sentenza è leggibile conmolta difficoltà quindi la trascrizione potrebbe contenere errori o omissioni che, però non limitano la comprensione del testo

Sentenza n.154/2001 Reg. Sent.
Dep. 06/08/2001

Dispositivo di sentenza

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Spoleto
Sez. penale – in composizione moocratica – nella persona del giudice dott.________ alla pubblica udienza del 8.6.2001 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

sentenza

nei confronti di TIZIO nato a …omissis… ivi res. … omissis… – Libero, contumace

P.Civ.: Telecom Italia S.p.a. con dif. di fiducia Avv.ti Giorgio Perroni con procura speciale e Avv.to Elisabetta Busuito di Roma, con entrabi studio in Roma in via di villa Emiliani, 46

 

A. del reato p. e p. dell’art 81,110, 640 ter,61 n.7c.p. poiché, in concorso con altri e con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, alterando il funzionamento del sistema informatico di controllo della Telecom Italia S.p.a utilizzava senza diritto a fini di collegamenti informatici e telematici la linea telefonica 167113113 (linea attivata come “numero verde” dal Ministero dell’interno onde ricevere telefonicamente notizie utili in ordine alla cattura del terrorista Magied Yousef Al Molqui) e accedeva gratuitamente alle numerazioni della rete telefonica generale con addebito delle relative chiamate alla Telecom Italia, così occupando la linea telefonica per collegamenti Internet e telematici gratuiti, e quindi procurando a se ed a altri ingiusto profitto (valutate da una prima ricostruzione della Telecom Italia in complessive lire 72.725.539 alla data della denuncia – querela ed ancora integralmente da calcolare)

B. del reato p. e p. 81, 110, 615 quater c.p poiché in concorso fra loro più volte e nella esecuzione di unico disegno criminoso al fine di procurarsi profitto consistente nella utilizzazione indebita e gratuita dei sistemi informatici e telematici protetti da misure di sicurezza, più volte diffondeva e comunicava codici e parole chiave atti a consentire l’accesso abusivo ai predetti sistemi sostituendosi nella identificazione (user’s names e passwords) ai legittimi abbonati.

C. articoli 81, 615 ter e 61 numero 2 del Codice Penale, perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso attraverso il meccanismo della cosiddetta post selezione, accedeva abusivamente al sistema informatico protetto da misure di sicurezza della Telecom Italia, ciò al fine di commettere la frode informatica di cui al capo a) dell’imputazione.

Le parti concludono come segue:

il PM: un anno di reclusione e L.2.000.000 di multa;

il difensore della parte civile: chiede il risarcimento dei danni e delle spese L. 3.400.000 per danni morali e patrimoniali;

il difensore: assoluzione perché il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p. e in subordine minimo della pena.

 

A seguito di denuncia – querela della Telecom Italia S.p.a si procedeva nei confronti di P.P per i reati di cui ai capi A) e B) in epigrafe specificati,

la Soc. aveva constatato che diversi soggetti fra i quali l’imputato, utilizzando un numero verde, e con l’aggiunta di altre cifre, riuscivano ad accedere a numerazioni della Rete telefonica generale in modo del tutto gratuito. Siffatto sistema, le cui modalità di utilizzo gli utenti avevano diffuso in rete, consentiva di accedere ad internet mediante un numero verde che era stato assegnato al Ministero dell’Interno e successivamente disattivato; coloro che avevano trovato il sistema di utilizzarlo avevano effettuato un traffico telefonico per L 72.725.539, addebitato al Ministero dell’Interno, le fatture tuttavia, una volta scoperta la frode, erano state annullate con conseguente grave danno per la Telecom.

Veniva quindi sottoposto a sequestro il materiale informatico utilizzato dal P., che veniva rinviato a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe specificati (capi A e B).

La S.p.a Telecom si costituiva parte civile, il P., regolarmente citato, rimaneva contumace al dibattimento, nel corso del quale il PM procedeva alla contestazione di altro reato concorrente (Capo C): il verbale di contestazione veniva regolarmente notificato all’imputato contumace; l’istruttoria con escussione di testi, esame del Consulente del PM ed acquisizione di documenti P.M, P.C. e difesa concludevano infine come in atti.

 

L’istruttoria espletata ha dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati contestatigli.

Il teste Trotta Marco, assistente di polizia postale, e l’Ispett. Sup. P.S. Vinti Maria Antonietta, hanno riferito di aver effettuato a seguito della denuncia – querela della Telecom una perquisizione presso l’abitazione dell’imputato e di aver proceduto al sequestro del computer, munito di modem per l’accesso a Internet, nonché di software su CD ROM e supporti magnetici, floppy disk, materiale tutto consegnato poi all’Ing. Rosario Aloini, che aveva provveduto ad effettuare una consulenza su incarico del P.M.. L’Ispettore P.S. Ledda ha poi spiegato che il numero verde 167.113.113 era stato assegnato al Ministero degli Interni e, specificatamente, alla Questura di Roma; attraverso tale numero potevano essere acquisite informazione per la cattura di un noto terrorista, evaso dal Carcere di Rebibbia (e successivamente catturato in Spagna). Tale numero era stato poi “congelato”, e la Telecom aveva abbinato a tale numerazione una radice, 06 54; con questo sistema veniva congelato, nel senso che nessun operatore rispondeva alla chiamata trattandosi di numero ” “; ignoti erano quindi venuti a conoscenza del fatto che selezionando la numerazione del numero verde e l’ulteriore radice ci si poteva collegare con i numeri romani che iniziavano con quelle cifre; ed aggiungendo cifre (936) era possibile collegarsi al nodo di un provider, Italia On Line (IOL, il cui numero è infatti 06 54936).

In effetti, ha precisato il teste, siffatto sistema veniva abbondantemente utilizzato, pertanto era stata effettuata un’indagine sul pop di Italia On Line, tramite cui avveniva il collegamento; gli utenti, dopo aver selezionato in numero verde, facevano il numero 0654, aggiungendo 936. L’attività investigativa era consistita quindi nel richiedere i tabulati telematici in entrata nel pop relativi al periodo 2 giugno – 20 settembre 1997. Moltissime chiamate provenivano da istituti bancari o da cabine telefoniche; molte anche da privati, tra i quali l’imputato, come risultava anche dai tabulati in entrata e in uscita del traffico telefonico dai vari intestatari delle utenze controllate (tra cui quella dell’imputato, i cui tabulati sono in atti).

Siffatte telefonate non venivano addebitate all’utente e quindi erano rimaste a carico della Telecom.

Il teste CAIO per conto della Telecom ha spiegato che il numero verde è un tipo particolare di servizio, detto su rete intelligente, perché sfrutta un software; chiamando il numero verde scatta un particolare riconoscimento per cui l’utente paga soltanto uno scatto, il rimanente importo viene addebitato al destinatario titolare del numero verde; quello in questione era stato assegnato al Ministero dell’Interno, ma poiché la cattura del terrorista al quale era finalizzato era avvenuta, il Ministero aveva chiesto che il numero fosse congelato, per poterlo utilizzare in seguito all’occorrenza. Le persone che avevano scoperto il marchingegno per utilizzarlo ai danni della Telecom erano circa un centinaio sparse su tutto il territorio nazionale, e fra esse l’imputato; usando il sistema ponte dal numero verde l’addebito avveniva al ricevente e non al chiamante con grave danno, per oltre 70 milioni per la Telecom che non aveva potuto, scoperta la frode, addebitare costi al Ministero.

L’ing. Aloini che ha esaminato il materiale sequestrato a TIZIO su incarico del P.M., ha riferito di aver rinvenuto delle configurazione per l’accesso remoto tramite linea telefonica, sei delle quali verso numeri che erano numeri verdi perché iniziavano con le cifre 167, ed erano impostati già sul computer per l’utilizzo di questo tipo di connessioni. Il CT ha riferito di aver altresì rinvenuto una serie di file di testo (20) contenenti svariate informazioni provenienti probabilmente dal mondo Hacker, (come si legge anche nella relazione di consulenza acquisita agli atti) e le istruzioni per telefonare senza addebito; login e password per l’accesso a server Internet ecc… nonché una lista di canali Irc, dove, in genere si reperiscono tali informazioni. Alcuni di tali file di testo, ha precisato il CT, appaiono chiaramente estrapolati da conversazioni effettuate in canali di chat, in taluni di essi si parla chiaramente di numeri verdi 167 per navigare gratis in Internet, e di “account” (user e password) che vengono scambiati insieme a tali numeri, come si legge chiaramente sulle trascrizioni dei testi effettuata dal CT, si veda in particolare l’all. 7 e 8 laddove, ad esempio, l’imputato (MIG) comunicava con altro utente il cui nickname (nome in codice) era ——, il quale offriva un numero verde in cambio di un gioco che stava cercando, o comunicava a —– (altro Nick name) che un certo numero verde funzionava sempre, e riceveva in cambio una serie di numeri verdi con relativi provider (in buona parte ritrovati) ecc…

 

 

Il CT ha riferito che al momento dell’esame non ha rinvenuto il numero verde del Ministero dell’Interno; a domanda ha precisato che la cosa non aveva significato, perché avrebbe potuto esserci stato in precedenza e poi cancellato.

Considerato che la perquisizione effettuata presso l’abitazione di TIZIO è stata effettuata il 28 aprile 1998, e che il numero è stato disattivato nell’ottobre 97 è del tutto verosimile che il numero ormai inutile sia stato cancellato.

Appare pienamente provato infatti che l’imputato ha utilizzato l’artificio relativo all’utilizzo del numero verde 167113113 con le successive aggiunte; dai tabulati in atti risulta infatti che l’imputato ha utilizzato tale sistema 89 volte per 227 ore; che con tale modo accedeva abusivamente al sistema informatico protetto della Telecom e occupava la linea telefonica per collegamenti gratuito, con vantaggio per sé e danno per la Telecom.

Né può ritenersi, come sostiene la difesa, che TIZIO non sia consapevole della frode perché pensava che si tuttavia semplicemente di un sistema più comodo o veloce per accedere al provider Italia On Line. La velocità dipende infatti dal Modem e non dal numero usato; l’imputato del resto si è collegato per un gran numero di ore (62 chiamate per oltre 223 ore per un conto di oltre L. 3.400.000). non è possibile ritenere che non sapeva di utilizzare il sistema gratis; anche a prescindere dalla considerazione che dal due giugno al 30 settembre una bolletta telefonica sarà pure arrivata, la tesi è smentita chiaramente da quanto accertato dal CT, in particolare laddove ha riferito in che modo avvenivano le informazioni, che ha ritrovato e trascritto e che erano oggetto di scambio. Tra l’altro l’imputato ha usato questo sistema al di fuori di Internet anche per fare una telefonata ad un numero telefonico che iniziava 0654 e che corrispondeva a un istituto bancario (teste Isp Ledda), segno inequivocabile che aveva ben chiaro il meccanismo del sistema.

Appare altresì provato, alla luce delle dichiarazioni del CT e dalla documentazione allegata alla relazione, che l’imputato diffondeva e comunicava codici e parole chiavi per la utilizzazione indebita e gratuita dei sistemi informatici e telematici protetti da misure di sicurezza, sostituendosi nella identificazione (user name e password) di legittimi abbonati.

 

I fatti ascritti all’imputato integrano i reati contestati

TIZIO ha usato un sistema, tramite il numero verde, che non doveva consentire alcun traffico, anzi espressamente congelato dalla Telecom col sistema del numero “monco” (0654); ha avuto accesso quindi ad un “sistema informatico”. Come la Suprema Corte ha affermato, sistema informatico è quello che “contiene in sé il concetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualunque funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche”, siffatte tecnologie sono attualmente utilizzate normalmente anche dalle linee telefoniche, e il centralino della Telecom, e, più in generale, la rete telefonica costituisce la rete informatica (Cass. Pen. Sez. IV, 4.10.1999); la stessa sentenza, che definisce il concetto di sistema informatico, diceva poi che l’oggetto della di cui all’art 615 ter c.p. è costituito dal c.d. domicilio informatico quale spazio, ideale e non, di dati informatici di competenza di un soggetto, il quale ha diritto di essere salvaguardato da qualunque tipo di intrusione, non solo in caso di violazione del diritto alla privacy, ma anche se relativa a profili economici patrimoniali dei dati, pertanto, ha precisato la Corte, il suddetto reato è configurabile in concorso formale con quello di cui all’art 640 ter nella condotta dell’agente, che mediante la digitazione di una particolare serie di cifre su apparecchi telefonici collegati a linee interne di una filiale Telecom, effettui una serie di chiamate internazionali fin danno delle compagnia telefonica, laddove il caso esaminato dalla Suprema Corte è assolutamente analogo a quello per cui è processo

Il P. infatti si introduceva abusivamente nel sistema informatico Telecom, nonché in quello, a sua volta informatico, come emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni del teste CAIO, del servizio su rete intelligente, che utilizza un software, del numero verde. Dopo di che, con il marchingegno fraudolento sopra illustrato, otteneva il risultato di collegarsi gratuitamente, con proprio profitto ed altrui danno, così violando il disposto sia dell’art 615 ter c.p. e 640 ter c.p., quest’ultimo aggravato per la notevole entità del danno, _____________- alla somma effettivamente lucrata dal P. (£3.400.000) tenuto conto del concorso con gli altri suoi interlocutori, di cui vi è come si è visto, piena prova.

L’imputato inoltre diffondeva e comunicava codice e parole chiave così integrando poi la condotta sanzionata dall’art 615 quater c.p.

Deve pertanto affermarsi la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati contestati, riuniti sotto il vincolo della continuazione, le attenuanti generiche, in considerazione dell’assenza di precedenti e tenuto conto dei criteri tutti di cui all’art 133 c.p., pena equa si stima quella di mesi 7 di reclusione e L. 700.000 di multa (pena base mesi sei L 600.000 più ). Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Non esistendo condizioni ostative la pena dovrà restare sospesa ai termini e alle condizioni di legge.

Consegue ancora la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, danni liquidati in L. 3.400.000, nonché al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidata da dispositivo.

Va infine disposta la confisca dei corpi di reato in sequestro.

P.Q.M.

V. gli art.533 535 c.p.p. dichiara TIZIO colpevole dei reati ascritti, riuniti sotto il vincolo della continuazione, e concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante contestato, lo condanna alla pena di mesi sette di reclusione e L. 700.000 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

V. gli artt. 163 e segg. C.p. ordina che la pena inflitta rimanga sospesa ai termini e alle condizioni di legge.

Condanna l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, che liquida in L. 3.400.000 complessivi, nonché al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile, che liquida in L. 500.000 per spese, e L. 2.500.000 per onorari, oltre Iva e C.I.F. come per legge.

Ordina la confisca dei corpi di reato in sequestro.

Si riserva di motivare la sentenza in gg.60

Spoleto, 8.6.2001

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