Trib. Roma Sez. IX Ord. 29 marzo 2003

Proc.20221/2003 RG
Tribunale di Roma  
Sez. IX civile
 Ordinanza del 29/03/2003
 
Il G.D.
 
Premesso che:
 
·         con ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato ante causam in data 12/3/2003, la Juventus F.C. s.p.a. la Milan A.C. s.p.a. e la H3G s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (… omissis…), hanno chiesto (le prime due società sportive, quali titolari dei diritti di sfruttamento economico sugli eventi agonistici disputati, nel Campionato di Calcio italiano di Serie A, dalle rispettive squadre ed organizzati da dette società, diritti peraltro concessi in licenza esclusiva alla H3G, e quest’ultima società, quale nuovo gestore di telefonia mobile della cosiddetta “terza generazione”, in forza di acquisto della licenza UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), i cui servizi sono commercializzati con il marchio “3”) che venisse inibito alla TIM Telecom Italia Mobile spa la prosecuzione delle attività di trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, attraverso la tecnologia GPRS (General Racket Radio Service), UMTS e successive generazioni ed ogni altra tecnologia, di “dati, fotografie ed immagini relative alle gare (c.d casalinghe, secondo le regole sportive)”, disputate dalle squadre delle due società Milan A.C. spa (di seguito Milan) e Juventus F.C. spa (di seguito Juventus), nonché dell’attività promozionale e pubblicitaria, avviata dalla stessa resistente, da fine ottobre 2002, relativamente, in particolare, al nuovo servizio per gli abbonati (potenziali e attuali) TIM, denominato “Serie A Tim Live”, in tecnologia GPRS, il tutto in vista di un giudizio di merito instaurando avente ad oggetto l’azione di accertamento della illiceità della condotta posta in essere dalla resistente, rispetto agli art. 2043 e 2598 c.c., oltre che per responsabilità contrattuale, nei confronti della sola società Milan, con conferma del provvedimento cautelare e condanna della stessa TIM al risarcimento dei danni cagionati con la illecita diffusione delle immagini delle partite;
 
·        in punto di fatto costituito dell’azione inibitoria cautelare promossa, le ricorrenti hanno dedotto che: 1) la TIM ha avviato, a partire da fine ottobre 2002, una articolata campagna pubblicitaria nell’ambito della quale veniva offerto un servizio denominato “Tutto il calcio sul tuo telefonino”, contemplante, tra l’altro, la trasmissione, sui displays dei telefoni cellulari in tecnologia GPRS, di un MMS (Multimedia Messaging Service) “per  ogni goal segnato in campionato”, unitamente ad una cronaca multimediale delle azioni e dei goal di varie squadre italiane, tra cui quelle del Milan e della Juventus, e veniva pubblicizzato, in particolare, un servizio (rientrante in una articolato pacchetto di servizi calcio), a titolo oneroso (al costo di 1 euro a goal), denominato   “Serie A TIM Live” dove, secondo l’assunto delle ricorrenti, “Serie A” indica la disponibilità di tutte le squadre e “Live” sta per diffusione in diretta”, composto da tre elementi multimediali (forniti a Tim dall’Ansa), un testo descrittivo dell’azione che ha portato al goal, un file audio, una serie di immagini digitali aggregate tra loro e con il testo, la cui diffusione ha luogo “circa 20’ minuti dopo il goal”; 2) la diffusione degli MMS è iniziata a novembre 2002 ed ha riguardato anche partite di calcio disputate dal Milan e dalla Juventus; 3) le due società ricorrenti Milan e Juventus non hanno ceduto a TIM il diritto di trasmettere, sulla rete di telefonia mobile, con tecnologia GPRS o UMTS, le immagini degli eventi sportivi disputati dalle rispettive squadre, avendoli invece concessi in esclusiva al nuovo gestore H3G, ed hanno pertanto inoltrato a TIM diverse diffide; 3) dopo un breve periodo di sospensione, la TIM ha tuttavia ripreso a diffondere, a fine dicembre 2002, le immagini dei goal di varie squadre, tra cui il Milan e la Juventus, ed a svolgere attività promozionale senza fare alcuna distinzione tra le squadre di cui TIM ha contrattualmente acquisito il diritto alla trasmissione su tecnologia GPRS (le società Roma, Lazio, Torino e Inter) e le altre squadre che hanno conservato o ceduto a terzi, diversi da TIM, tali diritti, presentandosi sul mercato, secondo l’assunto delle ricorrenti, come “l’unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di “servizi-calcio” onnicomprensivo e rivolto senza distinzioni ai tifosi di tutte le squadre del campionato italiano di massima serie”, nell’intento di fidelizzare i propri clienti e di sminuire, oltretutto, la novità ed appetibilità dei servizi offerti dal nuovo entrante H3G (il quale ha invece acquistato, oltre i diritti UMTS, anche i diritti GPRS da alcune squadre di calcio, tra cui Milan e Juventus);
 
·        in punto di diritto e di fumus boni iuris, le ricorrenti lamentano una responsabilità della resistente TIM, extracontrattuale, verso tutte e tre le ricorrenti, per illecito concorrenziale, in violazione dell’art. 2598 nn.2 (appropriazione di pregi) e 3 (uso di mezzi scorretti, in particolare uso di in veridica pubblicità con messaggi ingannevoli) c.c., ovvero per illecito aquiliano, secondo l’art 2043 c.c., per indebita turbativa delle relazioni contrattuali altrui, e contrattuale, nei soli riguardi della società Milan, per violazione di una clausola, contenuta nel contratto di sponsorizzazione, stipulato tra Milan e TIM il 4-28/12/2000 (con effetti sino al 30/6/2004), e nel successivo “Addendum”, concluso il ?/5/2001, con quale era pattutito che “TIM non ha diritto di sfruttare le immagini della squadra del Milan attraverso mezzi tecnologici di comunicazioni quali…le tecnologie…GPRS, UMTS o successive generazioni”, e contestano che la condotta di TIM possa essere giustificata come esercizio del diritto di cronaca, non fornendo detto soggetto effettivamente informazione ma solo sfruttando lo stesso commercialmente (offrendo un servizio in favore di utenti determinati ed a pagamento) lo spettacolo del calcio, attraverso la riproduzione quasi contemporaneamente e comunque in un arco di tempo molto ravvicinato all’evento e durante lo svolgimento delle partite o poco dopo, del cuore dell’azione sportiva; in punto di periculum, le ricorrenti invocano lo sviamento di clientela, quanto essenzialmente al nuovo gestore H3G, e l’annacquamento dei diritti di sfruttamento economico, quanto alle società sportive Milan e Juventus;
 
·        respinta dal giudice designato la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte, si è costituita, all’udienza del 20/3/2003 la resistente TIM spa, in persona del legale rappresentante p.t. (con gli Avv.ti Prof. Ruffolo, Libonati, Mincato, Banorri, Pappalardo, Berruti e Rendo), contestando in toto la fondatezza del ricorso cautelare e chiedendone il rigetto;
 
·        la resistente ha dedotto, in punto di fatto, che
1) essa ha avviato, negli ultimi anni, vari servizi, ricevibili sul displays dei telefoni cellulari, connessi al mondo del calcio, diversi tra loro, alcuni riconducibili alla tecnologia GSM, consistenti in servizi di Short message (c.s. SMS), brevi messaggi di testo, in servizi Voice, vocali, ed altri riconducibili alla tecnologia GPRS, servizi di messaggistica multimediale (c.s. MMS), di tre tipi, “Diretta Stadio”, consistente nella trasmissione di figure disegnate, “Squadre in campo”, consistente nella trasmissione di immagini in sequenza degli eventi sportivi relativi a quattro squadre di serie A (Roma, Lazio, Inter e Torino), con la quale essa ha stipulato appositi accordi di autorizzazione alle riprese sul campo di operatori autorizzati, e “Serie A TIM Live”;
2) quest’ultimo servizio consiste nella trasmissione, con un MMS, di informazioni dei soli goal segnati, non prima di 25’-30’ dalla loro realizzazione, rappresentate da una fotografia del goal, scattata da fotografi dell’ANSA, cooperativa di editori che svolge attività di raccolta e distribuzione di ogni informazione giornalistica o altro servizio connesso all’informazione (in forza di un contratto stipulato con Ansaweb il 3/2/2003), espressamente autorizzati dalle relative squadre e posizionati a bordo campo o sugli spalti, con un brevissimo scoramento, e più precisamente si compone “di frames, quali la copertina, il risultato parziale della partita, due immagini fisse di diverso contenuto relative al goal realizzato (una relativa all’azione, una successiva al goal), un primo piano del calciatore che ha segnato, di repertorio, e un solo commento in formato testo”;
3) le immagini fornite sono quindi fisse,uno o due fotogrammi, e non in sequenza;
4) la campagna pubblicitaria avviata, con specifico riferimento a tale servizio “Seria A TIM Live”, non presenta caratteri né di ingannevolezza né di illiceità:
 
·        la resistente, in punto di diritto, ha quindi dedotto che :
1) le immagini statiche trasmesse su tecnologia GPRS, in MMS, con il servizio “Serie A TIM Live” non costituiscono rappresentazione dello “spettacolo agonistico” del calcio ma “mera cronaca giornalistica sportiva multimediale ridotta all’osso”, sulla base del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 21 Cost.;
2) non sussiste rapporto concorrenziale né tra TIM e le due società sportive ricorrenti (per diversità dei prodotti offerti e perché le stesse hanno ceduto i diritti di sfruttamento economico degli incontri sportivi su tecnologia GPRS e UMTS a terzi) né tra TIM e H3G (essendo quest’ultimo un soggetto ancora non operativo sul mercato e che opererà in futuro sulla nuova tecnologia UMTS, che TIM non è ancora pronta a lanciare, tecnologia che consente la diffusione di veri e propri filmati video, con modalità e caratteristiche del tutto diverse dal servizio “Serie A Tim Live” attualmente offerto da TIM su tecnologia GPRS);
3) non sussiste inadempimento contrattuale di TIM rispetto al contratto di sponsorizzazione in essere con la società Milan;
4) non sussiste il periculum in mora dedotto;
 
·        alla stessa udienza del 20/03/2003, sono intervenute volontariamente le società Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata soc. coop. a. r.l. e Ansaweb, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (con gli Avv.ti Prof. Claudio Consolo, Cicconi e Valli), aderendo alla difesa svolta da TIM e concludendo per il rigetto del ricorso cautelare e/o perché risulti comunque “assicurato per qualità e quantità l’esercizio del diritto di cronaca giornalistica, esplicatesi anche per immagini fotografiche, in ordine all’andamento delle partite di calcio”;
 
·        le intervenienti hanno, in particolare, dedotto che:
1) esse hanno concluso un accordo non esclusivo con TIM, alla fine di settembre 2002, iniziando a realizzare, nell’ambito della loro attività editoriale e di cronaca, i servizi MMS diffuse sui telefoni cellulari, aventi ad oggetto partite del campionato italiano di calcio di serie A, inizialmente distribuiti in via sperimentale e poi commercializzati al costo di un euro per ogni MMS, sotto la denominazione “Serie A Tim Live”;
2) in pratica, un fotografo dell’Ansa, con accesso allo stadio di calcio, perché accreditato dalla Società ospitante l’incontro agonistico, scatta le fotografie, collegate ad un PC connesso via rete, fissa o mobile alla rete di Ansa, quale server, che le trasmette ad Ansaweb, la quale le organizza in “pacchetti” MMS (formati da testo + immagini + audio) e li invia, attraverso il server Ansa, via Internet, all’operatore di telefonia mobile, il quale li trasmette in automatico agli utenti che hanno richiesto il servizio;
3) Juventus e Milan difettano di legittimazione ad agire, avendo ceduto in via esclusiva a H3G il diritto di sfruttare le immagini delle partite di calcio giocate in casa;
4) il servizio offerto da Ansa e Ansaweb tramite TIM è cronaca giornalistica in formato digitale, in quanto, a differenza degli MMS realizzabili, in modo efficiente, con la tecnologia UMTS, veri e propri videoclip o filmati, con immagini, in sequenza tra loro, che riproducono lo spettacolo della partita, previo acquisto, da parte dell’operatore di telefonia mobile dei diritti dalle società sportive organizzatrici dell’evento, in relazione agli MMS realizzati, su tecnologia GPRS, in formato slideshow (che consiste in una sequenza di fotogrammi scattati in tempi ravvicinati tra loro) e near live ( quasi in diretta o in differita di qualche minuto), laddove sia limitato (come avviene, quanto al servizio Serie A Tim Live, dal 7/12/2002) il numero di fotografie, immagini statiche, trasmesse a   non più di una o due e non in sequenza tra loro, non può parlarsi di riproduzione dello spettacolo calcistico ma di mera informazione sull’andamento della partita;
 
·        nei termini concessi, sono state depositate dalle parti ulteriori memorie scritte, unitamente ad ulteriore documentazione, ed, all’udienza del 25/3/2003, si è proceduto ad ampia discussione orale, con visualizzazione, oltre di un telefono cellulare con marchio “3”, allestante, secondo l’assunto delle ricorrenti, l’entrata in servizio dei cellulari in tecnologia UMTS, anche di alcuni MMS relativi ai servizi offerti dalla Tim, “Serie A Time Live” e “Squadre in campo”, e sono stati depositati ulteriori documenti;
 
·        nelle memorie autorizzate depositate dalle ricorrenti e dalle due intervenienti, rispettivamente il 22/3/2003 ed il 24/03/2003, in particolare, le ricorrenti hanno contestato l’ammissibilità dell’intervento delle due società Ansa e Ansaweb, per carenza di un interesse giuridico correlato ad un possibile loro pregiudizio in rapporto causale dell’emanando provvedimento cautelare, mentre dette intervenienti hanno eccepito l’inammissibilità delle domande cautelari ex adverso avanzate per difetto di competenza funzionale del Tribunale adito, dovendo ritenersi, ai sensi dell’art 33 L.287/1990 c.d. Legge “antitrust”, competente la Corte d’Appello, essendo contestati comportamenti di TIM qualificabili come “abusi di posizione dominante, anche con riguardo alla disciplina dettata dal D.lgs 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole, e pertanto riconducibili nell’ambito dell’art.3 della L.287/1990;
 
tanto premesso, ritenuto preliminarmente che:
 
·        può ritenersi ammissibile, nell’ambito del presente procedimento cautelare, l’intervento volontario, ex art.105 c.p.c., della società Ansa e Ansaweb, trattandosi di società che, in forza del contratto in essere con la TIM, distribuiscono il loro prodotto tramite la TIM, apponendo il logo ANSAWEB sull’ultima schermata del messaggio MMS trasmesso, e che quindi sono portatrici di un interesse giuridico, e non di mero fatto, a non essere pregiudicati dal provvedimento cautelare richiesto in danno di TIM (vale  a dire, l’inibitoria all’ulteriore diffusione e trasmissione sui telefoni cellulari delle immagini delle partite di calcio casalinghe disputate da Milan e Juventus, i cui diritti di sfruttamento economico sono nella titolarità delle rispettive società sportive e sono stati ceduti in esclusiva ad H3G);
 
·        non meritano poi di essere condivise le eccezioni, in rito, sollevate dalle parti intervenienti, e precisamente:
1)l’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale ordinario adito, per essere competente la Corte d’Appello ex art.33 L.287/1990, atteso che le istanze cautelari sono state proposte dalle ricorrenti espressamente invocando la tutela contemplata, avverso gli illeciti concorrenziali, dall’art.2598 nn. 2 e 3 c.c., sotto i due profili della appropriazione di pregi e dell’uso di mezzi scorretti, e non anche la tutela offerta dalla L.287/1990 ed in particolare dall’art. 3 contemplante il divieto di posizioni dominanti, dirette ad attuare le condotte descritte dai punti a), b), c) della norma, all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante, per cui non si pone neppure una questione di possibile coincidenza degli elementi costitutivi dell’illecito antitrust e dell’illecito concorrenziale e di opzione tra la scelta della cumulabilità dei due rimedi (A.Milano 25/9/1995, G.A.D.I., 1996, 3434) e quella della prevalenza del rimedio speciale di cui alla L.287/1990, per il carattere sussidiario dell’azione ex art.2598 c.c. (T. Roma 31/3/2000, AIDA, 2000,959);
2) l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito, con riguardo al D.lgs. 74/1992, disciplinante la pubblicità ingannevole (normativa peraltro essenzialmente alla tutela del consumatore), atteso che la competenza, ivi prevista, riservata, per la tutela amministrativa, all’Autorità Garante che applica la legge antitrust, lascia sempre salva “la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’art.2598 c.c., ai sensi dell’art.7 comma 13 D.lgs. 74/1992, con conseguente applicabilità da parte del giudice ordinario della medesima legge ai soli fini di accertare l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario e di verificare la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale per pubblicità sleale (T. Roma 25/2/1998, G.I., 1990, 335);
 
·        non merita neppure accoglimento l’eccezione, sollevata dalla resistente e dalle intervenienti, di carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti società sportive Milan e Juventus, per avere le stesse ceduto a H3G il diritto di sfruttare le immagini delle partite casalinghe disputate dalle corrispondenti squadre di calcio, atteso che:
1) le società sportive sono da tempo qualificate come imprese in quanto esse svolgono, sopportando i relativi costi ed effettuando investimenti (rispetto ai giocatori di calcio, alla gestione dello stadio, il luogo chiuso ove viene svolta la partita, ed al personale), ed assumendo il conseguente rischio d’impresa, attività economiche, di organizzazione e promozione di manifestazioni agonistiche (le partite), che si traducono, nei confronti del pubblico cui sono destinate, nella produzione e nell’offerta di spettacoli o eventi sportivi, suscettibili di sfruttamento economico (C.C. 2118/1963; C.C. S.U. 174/1971; C.C. 374/1998);
2) i ricavi delle società sportive discendono essenzialmente da detto sfruttamento economico degli spettacoli sportivi, consistente nella vendita dei biglietti di ammissione allo stadio, nella vendita dei diritti radiofonici e televisivi, nelle sponsorizzazioni tecniche e commerciali e nel merchandising;
3) la titolarità dei diritti economici connessi alle manifestazioni sportive spetta quindi alla società che giuridicamente ha la disponibilità del luogo chiuso ove viene svolta la partita e che organizza l’evento e, nell’ambito del settore del calcio, più precisamente, alla squadra ospitante;
4) il prodotto di impresa (nella specie, si ripete lo spettacolo agonistico), in tutte le sue possibili forme di utilizzazione economica, può essere gestito direttamente dalla società sportiva ovvero, come accade peraltro in tutte le ipotesi di titolarità di un diritto di privativa su bene immateriale (si pensi, ad es., ai diritti connessi in materia di opere dell’ingegno), il relativo esercizio (delle attività di utilizzazione economica) può essere trasferito meglio concesso, in tutto o in parte, in capo a terzi, in via esclusiva o meno, in genere per un arco temporale ben definito, attraverso gli strumenti delle concessioni o licenze (Cons. Stato 17/2/199? n.172, F.Am., 1999, 395);
5) con la licenza o concessione di una o più facoltà di utilizzazione economica non passa anche la titolarità del diritto di privativa, in quanto il titolare può in ogni tempo condizionare l’esercizio da parte del terzo fino al punto di porre termine a questo, quando non ricorrano le condizioni;
6) nella fattispecie, le stesse ricorrenti società Milan e Juvnetus hanno permesso in ricorso di avere concesso in licenza esclusiva a H3G (società assegnataria di una delle cinque licenze UMTS italiane), nel gennaio 2001, per un periodo di sette anni, il diritto di effettuare riprese visive e sonore delle partite e di trasmissione sui telefoni cellulari, di seconda e terza generazione, a mezzo quindi delle tecnologie GPRS e UMTS, delle immagini delle partite di calcio casalinghe del Campionato di Serie A, per quello che qui interessa (vedasi, in assenza degli specifici contratti di licenza, non prodotti, i doc.ti sub 55 e 65 atti-ricorrenti, quest’ultimo consistente nel Prospetto informativo della società Juventus relativo all’Offerta Pubblica di vendita e sottoscrizione ed all’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana spa, conforme a quello depositato presso la CONSOB il 5/12/2001);
7) ne deriva  che la titolarità del diritto sul prodotto-spettacolo, bene immateriale, continua a permanere in capo alle società sportive ricorrenti Milan e Juventus, mentre è stato trasferito, in capo ad H3G, il solo diritto secondario, di natura patrimoniale, di uso temporaneo delle immagini dello spettacolo stesso sugli apparecchi di telefonia mobile;
8) le due società sportive ricorrenti sono pertanto legittimate ad agire in giudizio a tutela del relativo diritto sullo spettacolo calcistico, contro l’asserito uso abusivo attuato da TIM (anche perché la condotta di TIM, di sfruttamento in live o near live delle immagini, sia pure statiche, dei momenti salienti (i goal) delle partite casalinghe di Mila e Juventus, al di fuori di una specifica acquisizione contrattuale dei relativi diritti, sul presupposto dell’invocata sussistenza di un diritto di cronaca, potrebbe determinare meccanismi a catena di “imitazione”, anche in settori di sfruttamento diversi, come in quello della ripresa televisiva da parte delle emittenti televisive, vedasi lettera 8/3/2003, trasmessa dalla emittente locale Teletutto ad altra società sportiva, prodotta dai ricorrenti, all’udienza del 25/3/2003);
 
                   venendo all’esame delle specifiche richieste cautelari avanzate dalle tre ricorrenti, ritenuto che, in ordine al fumus boni iuris dell’altrui illecito concorrenziale lamento, consistente nell’uso, da parte della resistente TIM, di mezzi contrari alla correttezza professionale, ex art.2598nn. 2e 3 c.c., sotto il profilo della pubblicità ingannevole o meglio sleale, non appare sufficientemente dimostrato, nei limiti della suddeta cognizione sommaria, l’illecito in questione, in quanto:
 
1) pur nella distinzione necessaria tra pubblicità ingannevole, disciplinata dal D.lgs. 74/1992, illecito lesivo dell’interesse dei consumatori, e pubblicità sleale ex art.2598 nn.2 (appropriazione di pregi inesistenti o presentazione del proprio prodotto in modo recettivo) e 3 (uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale) c.c. (C.C. 2020/1982, GADI, 1982, 1585), illecito lesivo dell’interesse del concorrente, il carattere ingannevole di un messaggio pubblicitario, sia nel suo profilo informativo sia in quello persuasivo, che si invochi integrare gli estremi di una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 nn.2 e 3 c.c, deve essere individuato alla stregua dei parametri e dei criteri fissati dal D.lgs. 74/1992, con l’ulteriore conseguenza che la mancanza dell’ingannevolezza preclude ogni ulteriore indagine sulla lesione reale o potenziale del concorrente (T:Roma 2/2/1999, G.C. 2000, 1189);
 
2) secondo l’art.2 lett. B) del D.lgs. 74/1992, è ingannevole “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che per questo motivo leda o possa ledere un concorrnte”;
 
3) è quindi sufficiente l’idoneità del messaggio in primis ad ingannare il consumatore ed, in via riflessa, a ledere il concorrente, sotto il profilo dello sviamento di clientela e dell’immagine aziendale, e l’ingannevolezza può riguardare il contenuto della pubblicità o la sua modalità di presentazione;
 
4) nell’espletamento dell’attività di controllo e repressione della pubblicità ingannevole, l’Autorità Garante ha indubbiamente assunto una posizione di centralità in detta materia ed, in particolare, con riguardo alle offerte commerciali tra imprese di telecomunicazioni, ha richiesto ripetutamente che, nella prospettazione del prezzo dei servizi della telefonia mobile, tutte le informazioni rilevanti siano di immediata percezione, complete negli estremi e comunque di agevole comprensione (provvedimento n. 7359 del 1/7/1999; provvedimento n. 10239 del 13/12/2001; provvedimento n. 8455 del 28/6/2000, sub doc.to 60 atti-ricorrenti);
 
5) nella fattispecie, i documenti prodotti dalle ricorrenti a sostegno del proprio assunto consistono in a) una brochure o volantino (doc.to 1) diffuso da TIM dal titolo “Tutto il calcio sul tuo telefonino”, ove sotto la voce “Serie A TIM Live” è scritto riceverai le immagini di ogni goal della tua squadra: foto, audio e testi per emozioni da rivivere ogni giorno; le squadre disponibili sono: Roma, Lazio, Inter, orino, Milan, Juventus”, mentre sotto la voce “Squadre in campo”, si legge “per che preferisce un riassunto complessivo della partita TIM offre la sintesi per immagini degli episodi cruciali, con un vivace commento giornalistico. Un MMS per ogni tempo di gioco. Le squadre disponibili sono: Roma, Lazio, Inter, Torino; b)nella pubblicità comparsa sui siti Internet della TIM (doc.ti 2 e 3 in allegato al ricorso) e dell’ANSA (doc.to 4), dove viene pubblicizzato il servizio “Serie A TIM Live”, con indicazione della possibilità di ricevere “in tempo reali” sul telefonino i goal di alcune squadre di calcio, tra cui il Milan e la Jucentus; c) nella promozione, sempre da parte di TIM, di un pacchetto di vari servizi-calcio (doc.to 9); d) nella sponsorizzazione della trasmissione “Mai dire Domenica” del 2/3/2003 (doc.to 20), con lo spot “MMS Calcio TIM i goal e le azioni della tua squadra in diretta sul tuo telefonino”; e) nello spot televisivo TIM trascritto sub doc.to21 (colloquio tra una intervistatrice ed un V.I.P., ove compare il messaggio promozionale “MMS Calcio in tempo reale direttamente sul tuo telefonino le immagini dei goal fatti e subiti dalla tua squadra del cuore. Una sequenza di foto e testi da rivivere ogni giorno); f) nello spot televisivo avente come protagonista il calciatore interista Batistuta; g) le ricorrenti lamentano che in dette campagne pubblicitarie la TIM si presenta sul mercato come “l’unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di “servizi-calcio” onnicomprensivo e rivolto senza distinzioni ai tifosi di tutte le squadre del campionato italiano di massima serie”, nell’intento di fidelizzare i propri clienti e di sminuire, oltretutto, la novità e l’appetibilità dei servizi offerti dal nuovo entrante H3G;
 
          ritenuto che, in tutti i messaggi pubblicitari di TIM sopra elencati, vi è per lo più una panoramica complessiva dei diversi servizi offerti da TIM (la quale è anche sponsor ufficiale, giusta contratto di sponsorizzazione stipulato sin dal 1998 con la Lega Calcio, del Campionato di Calcio di Serie A, in forza del quale la suddetta manifestazione calcistica viene denominata a fini pubblicitari, come si può notare sul sito Internet dalla TIM e sul sito Internet della Lega Calcio, “Serie A Tim”, da non confondere, quindi, con il servizio di telefonia mobile “Serie A Tim Live”, oggetto del presente giudizio cautelare), in relazione al mondo del calcio sui telefoni cellulari (“Voice”, messaggi vocali, “SMS”, messaggi di solo testo, “Diretta Stadio”, immagini grafiche, e “MMS”, messaggi multimediali, immagini+testi+audio, offerti sui soli cellulari GPRS, con immagini fotografiche statiche (Serie A TIM Live o in sequenza (“Squadre in campo”)) e detti messaggi, necessariamente sintetici, salvo specificazione della possibilità di acquisire ulteriori informazioni presso i punti vendita TIM sugli specifici contenuti (e non sul costo dei servizi, espresso chiaramente), non appaiono in sé recettivi e ingannevoli per il consumatore, così da indurlo in errore sul contenuto dei vari servizio sul loro costo e sottrarlo, quale potenziale cliente alla diretta concorrente H3G, in particolare;
 
           ritenuto che inoltre, in nessuno di detti messaggi promozionali la TIM, la quale da alcuni anni offre servizi telefonici sul mondo del calcio, si propone come “unico operatore di telefonia mobile in grado di offrire un pacchetto di servizi calcio onnicomprensivo” (vedasi peraltro la analoga pubblicità “Videogoal” della H3G, doc.to 32 dei ricorrenti) e pertanto le pubblicità relative al servizio “Serie A TIM Live”, non sono in sé ingannevoli o sleali, in quanto effettivamente, ad oggi, con detto sevizio viene offerto all’utente, al costo di un euro, IVA inclusa, un MMS contenente l’immagine dei goal delle squadre (un MMS per ogni goal), tra cui Milan e Juventus, sul presupposto, quanto a dette due squadre calcistiche, del legittimo esercizio del diritto di cronaca;
 
          ritenuto, anzitutto, che non appaiono fondate le eccezioni sollevate dalla resistente e dalle intervenienti, inerenti il difetto di rapporto di concorrenza, necessario ai fini dell’applicabilità dell’art.2598 c.c., tra la TIM e le due società sportive Milan e Juventus, da un lato, e tra la TIM e la società H3G, dall’altro lato:
1) invero, da tempo, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha adottato una nozione allargata del requisito del “rapporto di concorrenza”, riconoscendone l’esistenza anche tra imprenditori che operino in diversi stadi della catena produttivo-distributiva, ove la loro attività incida comunque sulla medesima cerchia di clienti finali e quindi l’atto compiuto da uno dei concorrenti sia idoneo ad operare uno sviamento di clientela in danno dell’altro (C.C. 4458/1997, D.I., 1997, 668), intendendo per clientela finale “l’insieme delle domande che il mercato esprime ovvero è potenzialmente in grado di esprimere rispetto ad un determinato bisogno o a bisogni analoghi” (C.C. 1617/2000);
2) si ha rapporto di concorrenza non solo in presenza di una interferenza attuale tra l’oggetto delle rispettive attività delle due imprese ma anche di fronte a sviluppi potenziali e prevedibili, in termini di rilevante probabilità, che costituiscano le naturali conseguenze dello svolgimento di una determinata attività commerciale, considerata nella sua naturale dinamicità, ovvero nell’ipotesi di attività preparatoria all’esercizio dell’impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all’attività produttiva (C.C. 1617/2000; C.C. 697/1999; C.C. 10728/1994);
3) Nella fattispecie e, con riguardo alle società sportive ricorrenti, sussiste rapporto di concorrenza con TIM, in quanto destinatari finali del servizio telefonico offerto a TIM, quello “Serie A Tim Live”, in particolare intendono soddisfare lo stesso bisogno di fruizione (sia pure anche a livello di ricezione dell’informazione corrispondente, corredata però dall’immagine visiva) dello spettacolo agonistico, offerto dalle società organizzatrici dell’incontro di calcio ai propri consumatori finali, sia quelli che hanno pagato il biglietto per accedere allo stadio sia quelli che assistono all’incontro attraverso i vari strumenti tecnologici di riproduzione visiva, in diretta dell’evento, i cui diritti vengono ceduti, dietro corrispettivo, dalle prime;
4) con riguardo poi alla ricorrente H3G è stato documentato che la stessa società:
   a) ha pacificamente acquisito una delle licenze per la trasmissione su telefonia della terza generazione, in tecnologia UMTS;
   b) è, come tale, legittimata anche ad utilizzare la rete GPRS, evoluzione e sviluppo della rete GSM, per lanciare i propri prodotti (sfruttando quindi l’elemento visivo. Principalmente), avendo diritto (delibera 2/01/CONS del 10/1/2001 dell’Autorità Garante delle Comunicazioni) ad ottenere “il roaming nazionale sulle reti di servizio radiomobile di seconda generazione secondo quanto previsto dall’art 5 della delibera n. 388/00/CONS” (in base al quale gli operatori esistenti aggiudicatari concedono ai nuovi entranti il roaming nazionale, vale a dire l’ospitalità sulla propria rete mobile che copre una determinata area con il proprio segnale, a condizione eque e trasparenti) ed avendone fatto richiesta a TIM in data 11/2/2003;
   c) ha iniziato a raccogliere sottoscrizioni di abbonamenti per i propri servizi ed ha cominciato già a fornire ai propri clienti, tra la fine del 2002 ed i primi mesi del 2003, su terminali mobili in vendita, alcuni servizi, per quanto dedotto anche in sede di udienza del 25/3/2003;
   d) in ogni caso, per quanto detto sopra, non è necessario, per ritenere sussistente un rapporto di concorrenza, che uno dei due imprenditori abbia effettivamente iniziato la propria attività ed essendo sufficiente. Al più, che abbia già posto in essere atti preparatori all’esercizio dell’attività imprenditoriale;
   e) la clientela cui si rivolgono TIM e H3G è la medesima, in quanto, anche a volere considerare assolutamente diversi i prodotti offerti su tecnologia GPRS (immagini statiche o al più in slideshow, veri e propri videoclips) e si tecnologia UMTS (veri e propri filmati di qualità e visibilità superiore), H3G, per quanto detto sopra, oltre ad essere legittimata ad operare su tecnologia UMTS, ha anche diritto di operare su tecnologia GPRS ed ha provveduto già a richiedere ad uno degli operatori già esistenti ed operanti sul territorio, la TIM, il roaming nazionale;
 
          ritenuto poi, con riguardo specifico all’esercizio del diritto di cronaca, opposto dalla resistente e dalle intervenienti, al fine di legittimare, limitatamente al servizio “Serie A TIM Live”, l’uso, in assenza di cessione, da parte delle società sportive Milan e Juventus titolari, dei relativi diritti di diffusione, su tecnologia GPRS e UMTS, delle immagini, in numero, attualmente, limitato (due fotogrammi), delle azioni salienti delle partite di calcio c.d. “casalinghe”, disputate, nel Campionato di Serie A, dalle squadre del Milan e della Juventus, che:
 
1)  da quando si è avviata la diffusione delle gare sportive, dapprima attraverso mezzi radiofonici e poi televisivi (ed oggi la telefonia mobile o la Rete Internet), è sorto un dibattito sul conflitto tra gli organizzatori, legittimati al loro sfruttamento economico, in via esclusiva, primaria e secondaria e quindi anche nelle varie forme di produzione e trasmissione, ed i terzi, che intendono sfruttare, a scopo commerciale, la manifestazione sportiva attraverso riprese televisive o radiofoniche ovvero che intendono riprendere e diffondere l’evento a scopo meramente informativo, nell’esercizio del diritto di cronaca;
2) gli organizzatori degli incontri, quali imprese, e quindi, con riguardo al Campionato nazionale, le società titolari delle squadre ospitanti che gareggiano in luoghi chiusi, gli stadi (accessibili ad un pubblico pagante), hanno indubbiamente, in base al generale principio consacrato dall’art.41 Cost., un potere dispositivo sullo spettacolo sportivo, che rappresenta, oltre che un fatto agonistico, il prodotto principale della loro attività economica (C.C. 2188/1963; T. Roma 21/7/1978, F.I., 1978, 2318; A.Roma 10/11/1980, F.I. 1981, 520; P.Roma 3/7/1981, D. Aut. 1982, 280; T. Catania 20/10/1988, Riv. Dir. Comm. 1990, II, 251; P. Roma 10/12/1992, AIDA, 1994, II, 222/1) ;
3) Secondo una certa interpretazione il diritto dell’organizzatore dello spettacolo sportivo calcistico sarebbe assimilabile al diritto dell’autore di un’opera dell’ingegno e quindi si configura come diritto assoluto, con estensione della relativa tutela anche nelle forme secondarie di utilizzazione, per cui deve ritenersi comunque illecita l’appropriazione dell’opera altrui, a prescindere dalla quantità e dalle modalità di diffusione, essendo lecita solo « la notizia della programmazione delle partite e del risultato finale » (P.Roma 18/9/1987, Riv. Dir. Sport. 1989, 72; su posizioni analoghe anche P.Roma 10/12/1992, AIDA, 1994, II, 222/1 ed in Riv.Dir.Sport. 1993, 512);
4) l’accostamento della gara sportiva all’opera dell’ingegno viene però contestato da chi osserva che, al di là della sua mancata inserzione negli artt. 1 e 2 L.633/1941, elencazione questa non tassativa, lo schema di gioco consiste in regole articolate in forma essenziale e non in un progetto ideativi in sé compiuto (C.C. 1264/1988), nel cui ambito l’attività dei giocatori si sviluppa, sul campo, in maniera non del tutto prevedibile, in gran parte affidata al caso, per cui ciò che manca, rispetto all’opera teatrale, “è la finzione, che implica preordinazione”;
5) peraltro le gare sportive di calcio, a determinati livelli. Costituiscono anche avvenimenti di vasta risonanza nel pubblico e non possono sottrarsi alle esigenze della cronaca giornalistica, tutelato direttamente dall’art. 21 Cost., e si è cercato quindi di trovare un contemperamento, in difetto di convenzione tra le parti o di disciplina legislativa, tra i due diritti, che trovano entrambi riconoscimento in sede di Carta Costituzionale, con gli artt. 41 e 21, principalmente con riferimento alla cronaca visiva (in quanto la radiocronaca sportiva ha indubbiamente una minore capacità di riproduzione dello spettacolo agonistico, implicando una forte capacità di immaginazione nell’ascoltatore);
6) così, a livello giurisprudenziale, contrariamente all’orientamento sopra  richiamato sub 3 (che configura in capo alla società sportiva un diritto assoluto erga omnes, impermeabile rispetto a qualsiasi tipo di limitazione o di interferenza) è stata ritenuta lecita: a) una “cronaca cinegiornalistica e televisiva…contenuta in un sintetico resoconto della manifestazione, sufficiente a darne notizia al teleutente dellavvenimento sportivo”, purchè sempre “in differita” e mai in contemporanea allo svolgimento dell’incontro, non potendo essa consistere “nella diffusione dell’intero spettacolo o di una larga parte di esso…o di una serie di sequenze eccedente una rapida sintesi”, con necessità quindi di precisi limiti sia relativi alla durata delle riprese visive sia relativi al momento della loro trasmissione (T.Roma 21/7/1978; F.I., 1978, 2318; P.Roma 26/11/1977, Temi Romana, 1977, 630);
   b) una cronaca televisiva dell’evento corredata da solo “immagini statiche”  e non attuata mediante “la telediffusione dello spettacolo nella dinamica del suo svolgimento”, così da “informare il pubblico…circa la manifestazione da altri organizzata, senza però offrirgli nel contempo, in proprio, a proprio intuitivo profilo, lo spettacolo frutto dell’attività altrui”, offrendo “la notizia dello spettacolo e non lo spettacolo come notizia” (A.Roma 10/11/1980, F.I. 1981, 520, da notare che in detta pronuncia non venisse affrontato il problema della differita o diretta della ripresa televisiva, trattandosi di un appello promosso, rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma del 21/7/1978, sopra richiamata, dall’emittente televisiva che si doleva soltanto di no potere trasmettere, pur in differita, l’intero avvenimento sportivo e di doverne trasmettere, sulla base delle sentenza di primo grado solo una breve sintesi);
 
          rilevato che la Lega Calcio (salva naturalmente la cessione di singoli diritti da parte delle varie società sportive ospitanti le gare) ha regolamentato (da ultimo per la stagione sportiva 2002-2003, doc.ti 49-50 atti ricorrenti):
1) l’esercizio della cronaca radiofonica, fissando una “finestra informativa di tre minuti ogni quindici minuti di gioco, fino ad un massimo di tre finestre per ognuno dei due tempi di gara”, finestre non frazionabili e non cumulabili;
2) l’esercizio della cronaca televisiva per ogni giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri del campionato di calcio di Serie A TIM e di Serie B TIM (sponsor ufficiale), fissando limiti all’utilizzazione delle riprese audiovisive autorizzate “esclusivamente in differita nell’ambito dei telegiornali e delle trasmissioni che abbiano contenuto informativo dopo le 20.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di inizio entro le 15.00, dopo le 22.30 se riferite alle partite pomeridiane con orario di inizio entro le ore 18.00; dopo le 24.00 se riferite a quelle serali”, con durata massima di utilizzo delle immagini di tre minuti per singola partita, nonché divieto per le emittenti televisive di fare uso delle riprese visive e sonore per la commercializzazione in generale nel settore multimediale;
3) l’accesso gratuito allo stadio per i fotografi accreditati dalla Società ospitante, in occasione delle gare ufficiali, ed anche l’accesso al recinto di gioco;
 
          rilevato che non risulta invece regolamentato, neppure a livello di Lega Calcio, il settore dello sfruttamento delle immagini sui dispositivi di telefonia mobile, ma è stata prodotta dai ricorrenti, all’udienza del 25/3/2003, una bozza dei “New Media Rights”, elaborata dalla UEFA, ancora in via di definitiva approvazione da parte degli organi competenti, dove sotto la voce “Wireless segment principles”, viene prevista una disciplina dello sfruttamento, in capo alla UEFA ed ai singoli Club, quanto alle partite UCL, delle immagini “fisse o in movimento su dispositivi mobili”, in diretta o in quasi diretta (“still images and moving images on mobile divices” “live” o “near live”);
 
          rilevato che il legislatore nazionale è poi intervenuto, in materia radiotelevisiva e con riguardo alle emittenti televisive in ambito locale, con il D.L. 323/1993 e quindi con la Legge di conversione 422/1993, dove all’art.5 è stato previsto che “è consentita, ai fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca, l’acquisizione e la diffusione di immagini materiali o sonore e di informazione su tutte le manifestazioni di interesse generale che interessano il bacino di utenza oggetto della concessione”, mentre il legislatore comunitario con la Direttiva 97/36/CE del Consiglio del 30/6/1997 ha stabilito, all’art.3 bis, che ogni Stato membro può adottare misure volte ad assicurare la trasmissione non in esclusiva”, da parte delle emittenti televisive, di eventi di “particolare rilevanza per la società” e l’Autorità Garante delle Comunicazioni, con delibera n.??2/1999, ha fissato una lista di eventi considerati “di particolare importanza per la società”, non inserendovi peraltro le partite del campionato nazionale di Serie A (da notare che invece A.Roma 15/1/2001, nella vicenda Strema-Telepiù, ha ritenuto, in ambito però di applicazione dell’antitrust, mercato rilevante proprio quello dell’acquisizione dei diritti televisivi delle partite di calcio riguardanti il Campionato nazionale soprattutto di Serie A”);
 
         ritenuto che:
1) va condivisa quell’opinione dottrinale secondo la quale il diritto d’informazione non ricomprende necessariamente il libero accesso alle fonti di informazione, in quanto la libertà di informazione come forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero viene tutelata dalla Costituzione non come diritto ad ottenere informazioni anche invito domino ma come diritto ad essere informati limitatamente alle sole fonti accessibili;
2) il diritto di cronaca non comporta pertanto la possibilità di esercitare un autonomo potere giuridico sulla fonte materiale del fatto oggetto di interesse, laddove tale oggetto appartenga alla sfera giuridica o privata di un altro soggetto, in quanto la ratio del diritto costituzionalmente garantito sta nel diritto all’informazione dell’utente e non in uno sfruttamento commerciale di tipo concorrenziale;
3) quindi va riconosciuto all’ente organizzatore della partita di calcio il diritto di stabilire le modalità di accesso strumentale alla diffusione della manifestazione sportiva;
4) con riguardo alla trasmissione di immagini della manifestazione sportiva, non espressamente convenuta con accordi negoziali o accordi collettivi tra associazioni di categoria, importanza fondamentale assume la ratio dell’utilizzazione (ad es. l’inserzione all’interno di un notiziario, alieno da fini di promozione commerciale, o di un programma comico, del tutto distante dall’ambito sportivo) e la tempistica sia della durata degli spezzoni utilizzati sia della collocazione temporale degli stessi rispetto all’evento;
5) il diritto di informazione non può essere utilizzato per giustificare l’utilizzazione dello spettacolo sportivo da parte di soggetti estranei all’organizzazione sportiva e spinto sino al punto di assicurare la libera diffusione in diretta di estratti significativi della manifestazione e della competizione sportiva, in quanto esso è finalizzato ad informare il pubblico dell’avvenimento, delle modalità del suo svolgimento, del suo esito ma non può consentire la riproduzione della manifestazione sportiva attraverso riprese filmate ed immagini diffuse durante lo svolgimento della gara;
6) non è sufficiente distinguere tra cronaca consentita, se realizzata con immagini statiche ( a prescindere dalla loro qualità o visibilità), e spettacolo, realizzato con immagini dinamiche, in quanto anche immagini statiche possono essere spettacolari, soprattutto laddove raffigurino l’azione cruciale del goal e vengano ricevute e visionate quando ancora è vivo il pathos creato dall’evento sportivo;
7) può essere utile il richiamo all’art.70 della L.633/1941, norma che consente “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento” ma “nei limiti giustificati da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”;
8) nell’ambito della normativa sulla concorrenza sleale per appropriazione di pregi, consistenti nella realizzazione stessa dello spettacolo agonistico, deve essere quindi considerata illegittima la appropriazione integrale del servizio spettacolo o di brani dell’evento sportivo che pur brevi non vengano diffusi successivamente alla manifestazione ma contestualmente al suo svolgimento, con modalità tali da interferire con la normale attività di sfruttamento delle immagini da parte del titolare; 8) la concorrenza sleale per appropriazione di pregi dei prodotti e dell’impresa altrui, di cui al n.2 dell’art.2598 c.c., ricorre infatti quando un imprenditore “in forme pubblicitarie od equivalenti attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la scelta dei consumatori” (C.C. 9387/1994; C.C. 6928/1983), peraltro pur mantenendo ferma la distinzione d’identità tra i diversi prodotti (a differenza di quanto si verifica nella condotto, con fusoria, dell’imprenditore che, utilizzando segni distintivi altrui, viene a confondere la propria attività con quella del concorrente, come descritto dall’art.2598 n.1 c.c, C.C. 1310/1986);
 
          ritenuto che pertanto, nella fattispecie, la riduzione operata da TIM, a partire dal 7/12/2002, nell’ambito del servizio di telefonia mobile denominato “Serie A TIM Live”, del numero di fotogrammi (due), ritraesti immagini salienti (l’azione del goal ed una azione di gioco successiva) della partita di calcio, disputata in casa, nel Campionato nazionale di serie A, dalle squadre del Milan e della Juventus, da cui essa TIM non ha acquisito i diritti di sfruttamento economico, non è sufficiente ad escludere l’illiceità della condotta, ai sensi dell’art.2598 nn.2 c.c. (con riguardo alle società sportive, organizzatrici degli incontri agonistici e titolari del diritto di sfruttamento economico con le più varie tecnologie, ed alla società H3G, licenziataria in esclusiva del relativo diritto di trasmissione su tecnologia GPRS  e UMTS), attesa la spettacolarità intrinseca alle immagini in questione, raffiguranti aspetti salienti della partita (anzi l’azione cruciale del goal) e la tempistica stessa della trasmissione delle immagini, effettuate a 20’-30’ dal goal ma comunque, salvo casi particolari (documentati dalle intervenienti), durante lo svolgimento dell’incontro e prima della sua chiusura, il che determina una illegittima anteprima dello spettacolo calcistico, rispetto ai tradizionali e convenzionali canali di diffusione, ed esclude che si verta in ipotesi di legittimo esercizio del diritto di cronaca e di mera informazione sul risultato;
 
          ritenuto che inoltre la condotta di TIM appare anche illecita, nei limiti della presente cognizione sommaria, sotto il profilo contrattuale, con riferimento alle società Milan, in quanto l’utilizzo sui telefoni cellulari, attraverso la tecnologia GPRS, a fini di sfruttamento commerciale, da parte di TIM delle immagini delle partite casalinghe disputate dal Milan nel Campionato di Serie A, integra anche una violazione della clausola, contenuta nel contratto di sponsorizzazione, stipulato tra Milan e TIM il 4-28/12/2000 (con effetti sino al 30/6/2004), o meglio nel successivo “Addendum”, concluso il 7/5/200?, con il quale è stato pattuito espressamente che “TIM non ha diritto di sfruttare le immagini della squadra del Milan attraverso mezzi tecnologici di comunicazione quali…le tecnologie…GPRS, UMTS o successive generazioni”, considerato che, da un lato, non si ravvisa, nell’ampiezza della clausola, un limite del divieto, nel senso voluto da TIM, vale a dire il suo riferirsi al solo utilizzo delle immagini per scopi pubblicitari diversi da quelli descritti nel contratto e, dall’altro lato, non si verte, per quanto detto sopra, in tema di diritto di informazione;
 
         tanto premesso in punto di fumus, deve osservarsi che ricorre anche il requisito del periculum, richiesto dall’art.700 c.p.c., atteso che, da un lato, permane il pericolo di aggravamento del pregiudizio lamentato dalle ricorrenti (tuttora in itinere), di difficile quantificazione economica, consistente nel possibile annacquamento del diritto di sfruttamento degli eventi agonistici, nello sviamento di clientela, nella perdita di avviamento e di immagine e, quanto in particolare alla H3G, nella possibile perdita di interesse e di appetibilità della clientela verso un servizio innovativo quale quello offerto da detto nuovo gestore di telefonia della terza generazione (in presenza dell’offerta di TIM, già presente da tempo sul mercato della telefonia mobile, di un servizio “live” di immagini di squadre, sia pure in tecnologia, qualitativamente inferiore, GPRS, comprensivo, tra le altre, anche delle squadre del Milan e della Juventus), e, dall’altro lato, la sussistenza dello stesso requisito non può essere negata per il solo fatto che la condotta asseritamene illecita è iniziata oltre sei mesi addietro, poiché essa non è avvenuta, per quanto sopra detto, con la tolleranza ed il conseguente disinteresse degli aventi diritto ma a fronte e malgrado la loro precisa opposizione (rectius, in particolare delle società Milan e Juventus, titolari dei diritti di sfruttamento economico, concessi in licenza esclusiva a H3G, sin dalla iniziale pubblicità ed attivazione del servizio da parte di TIM);
 
          ritenuto che pertanto, allo stato, in attesa dell’istaurazione del giudizio di merito, è opportuno inibire, in via provvisoria, proprio per impedire un potenziale aggravarsi degli effetti pregiudizievoli lamentati dalle ricorrenti, alla resistente TIM: a) la trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, con il servizio denominato “Serie A TIM Live”, attraverso la tecnologia GPRS (non ravvisandosi la necessità di estensione della inibitoria alla tecnologia UMTS, implicante pacificamente la trasmissione non di immagini statiche ma di filmati, necessitanti, per ammissione della stessa TIM, di specifica cessione dei diritti da parte delle società sportive, o tanto più alle “successive generazioni ed ad ogni altra tecnologia”, per difetto di determinatezza), delle immagini relative alle azioni salienti delle gare (c.d. casalinghe, secondo le regole sportive), disputate dalle squadre delle due società Milan A.C. spa e Juventus F.C. spa, con le attuali modalità sopra descritte e principalmente durante lo svolgimento dell’incontro di calcio e non prima della sua chiusura (non possono essere fissati dal giudice, in positivo, specifici limiti temporali di trasmissione dopo il termine della partita, in difetto,a l riguardo, di regolamentazione patrizia o legislativa); b) l’indicazione, in conseguenza, nella pubblicità e promozione del relativo servizio di telefonia mobile denominato “Serie A Tim Live”, tra le “squadre disponibili” all’interno degli MMS (Multimedia Messaginig Service), delle squadre del Milan e della Juventus;
 
          ritenuto che le spese andranno liquidate all’esito del giudizio di merito, da instaurare nel termine perentorio di gg. Trenta;
 
PQM
 
          In parziale accoglimento del ricorso ex art.700 c.pc., presentato ante causam in data ?2/3/2003, dalla Juventus F.C. sspa, dalla Milan A.C. spa e dalla H3G spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (…omissis…), nei confronti della resistente TIM spa, in persona del legale rappresentante p.t. (…omissis…), e con l’intervanto volontario delle società Ansa-Agenzia Nazionale Stampa Associata soc.coop. a.r.l. e Ansaweb spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. (…omissis…), nel contraddittorio delle parti:
 
I)                    inibisce alla resistente TIM spa la trasmissione e diffusione sui telefoni cellulari, con il servizio denominato “Serie A TIM Live”, attraverso la tecnologia GPRS, delle immagini relative alle azioni salienti delle gare (c.d. casalinghe, secondo le regole sportive), disputate dalle squadre delle due società Milan A.C. spa e Juventus F.C. spa, con le attuali modalità, descritte in motivazione, e principalmente durante lo svolgimento dell’incontro di calcio e non prima della sua chiusura;
 
II)                  inibisce altresì alla resistente TIM spa l’indicazione, nella pubblicità e promozione del relativo servizio di telefonia mobile denominato “Serie A Tim Live”, tra le “squadre disponibili” all’interno degli MMS (Multimedia Messaging Service), delle squadre del Milan e della Juventus;
 
III)               rigetta il ricorso relativamente alla richiesta di inibitoria provvisoria concernete una asserita pubblicità sleale attuata dalla resistente;
 
IV)               spese all’esito del giudizio di merito, da instaurare nel termine perentorio di gg. Trenta.
 
Si comunichi.
 
Roma 29/3/2003
 
Il G.D.
 
  
 
Depositato in cancelleria
 
Roma, lì 31/3/2003
 

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Fiduciary License Agreement. Una gabbia per imprigionare il free software?

Linux&Co n.ro 31

di Andrea Monti

Lo scorso 4 febbraio la Free Software Foundation Europe ha rilasciato il Fiduciary License Agreement (FLA)http://www.fsfeurope.org/projects/fla/FLA-1.0.en.pdf, un contratto grazie al quale viene trasferita all’associazione una consistente parte dei diritti d’autore originariamente proprietà di chi ha sviluppato il software con licenza GPL. Lo scopo dell’iniziativa (in teoria) è garantire una più efficace protezione innanzi tutto del software libero e poi dei diritti dei singoli programmatori. Che, secondo la FSF Europe, ben difficilmente potrebbero far valere da soli le proprie ragioni in caso di abusi compiuti da terzi che riutilizzano illecitamente un software GPL[1].

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Trib. Arezzo Sent. 320/03

TRIBUNALE DI AREZZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Arezzo, Sezione Penale, in composizione monocratica, in persona del Dr.
Giampiero Borraccia, Magistrato all’udienza del 18/3/03 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei confronti di: V.F. , nato ad XXXX il XXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXX – elettivamente domiciliato in Arezzo presso studio Avv.
Marco Amatucci LIBERO- CONTUMACE
Difensore di fiducia Avv. Marco Amatucci del Foro di Arezzo.

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Non si proteggono i minori creando nuovi mostri

Interlex n. 248

La notizia del ragazzo suicidatosi all’arrivo dei Carabinieri che – nell’ambito dell’ennesima indagine anti “pedofilia online” – dovevano eseguire un decreto di perquisizione e sequestro è rapidamente scomparsa dalle cronache. E non sembra avere stimolato riflessioni che, visti i fatti e, soprattutto, quelli che in cronaca non finiscono, sarebbero invece doverose. Sarebbe innanzitutto da ricordare che la legge 269 punisce a vario titolo la diffusione (impropriamente definita divulgazione, che in italiano significa altro) di immagini pornografiche prodotte mediante lo sfruttamento sessuale dei minori.

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Bollino Siae e smart card clonate: nuove modifiche vecchi problemi

di Andrea Monti – PC Professionale n. 144

In molti casi è stato eliminato l’obbligo di apposizione del bollino Siae sui Cd contenenti programmi, mentre cambiano le sanzioni per chi duplica smart card per la Pay TV.
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Trib. Verona Ord. 9 marzo 2003

Tribunale civile di Verona

Ordinanza del 9 marzo 2003

Il Giudice designato per la trattazione del procedimento cautelare promosso ante causam, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 28 febbraio 2003, esaminati gli atti ed i documenti di causa, osserva quanto segue.

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Quanto sono legali portscan e war driving?

ICT-Security n.ro 11 del 07-03-03
di Andrea Monti

La sperimentazione sul campo e la disponiblità di dati attendibili sono elementi essenziali per qualsiasi ricerca scientifica e in particolare per quanto riguarda la sicurezza informatica. Un settore nel quale non si può (o non si dovrebbe) correre il rischio di basare le proprie scelte su dati parziali e privi di valore statistico a prescindere dall’autorevolezza dell loro fonte.

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Trib. Bergamo Sez. I civile Sent. 634/03

Trib. I Sez. Civile&nbspBergamo
03/03/03
Sent. n.634/03

N. 4351/98 ruolo generale
N. 0634-2003 sentenza
N. 5286 cronologico
N. 1036/03 repertorio
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione I^ civile
 
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica in persona della dott.ssa Elda Geraci, ha emesso la seguente
SENTENZA
 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 1998 promossa
DA
 
Giorgio Armani s.p.a., con gli avv.ti Mariacristina Rapisardi e Bruno Lucchini
ATTRICE
 
CONTRO
 
Armani Luca, con l’avv. Stefano Bassetta
CONVENUTO
 
OGGETTO: violazione legge marchi
CONCLUSIONI
 
Per Giorgio Armani s.p.a.:
voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e respinta nel merito:
1) accertare e dichiarare che la registrazione e l’utilizzazione da parte del convenuto del domain name “armani” è illecita ai sensi della Legge Marchi e conseguentemente ordinarne la cancellazione e inibirne la prosecuzione dell’illecito;
 
2) accertare e dichiarare che il comportamento del convenuto è illecito anche ai sensi delle norme repressive della concorrenza sleale ex art. 2598 e ss. c.c. e conseguentemente inibire la prosecuzione dell’illecito;
 
3) inibire al convenuto l’utilizzo della parola “armani” sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo qualora non sia accompagnata da elementi idonei a differenziarla dai marchi e dalla ragione sociale dell’attrice per evitare la confondibilità con gli stessi;
 
4) condannare il convenuto al risarcimento in favore della Giorgio Armani s.p.a. di tutti i danni dalla stessa patiti e patiendi in conseguenza di tutti gli illeciti sopra indicati, in misura da liquidarsi in via equitativa e comunque non inferiore ad euro 300.000;
 
5) in ogni caso condannare il convenuto al pagamento in favore dell’attrice di una provvisionale di importo non inferiore ad euro 200.000 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 278 c.p.c.;
 
6) fissare una somma non inferiore ad euro 10.000 dovuta dal convenuto all’attrice per ogni violazione della sentenza e per ogni ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
 
7) ordinare la pubblicazione dell’emandata sentenza, a cura dell’attrice e a spese del convenuto, sul Corriere della Sera e su Il Sole 24 Ore, nonché su Internet Magazine e Inter.net, nonché sul sito Internet dell’attrice o su altri siti Internet che verranno appositamente creati a tale scopo dall’attrice;
 
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre il 10% spese generali, Iva e Cpa.
 
In via istruttoria:
 
nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli formulati da controparte si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova:
 
“vero che svariati clienti da tutto il mondo mi hanno segnalato di avere avuto problemi con il reperimento del sito della Giorgio Armani s.p.a. a causa della presenza in internet del domain name “armani.it” di titolarità del Timbrificio Armani.
 
Si indica a teste il sig. Brunello Bianchi presso Giorgio Armani s.p.a., via Borgonuovo 11 Milano.
 
  
Per Armani Luca:
 
voglia l’Ill.mo Giudice del Tribunale di Bergamo, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere:
in via principale e di merito:
 
1) rigettare ogni domanda attrice per quanto concernente l’asserita illecita registrazione ed utilizzazione del domain name “armani.it”, in quanto infondata in fatto e in diritto;
 
2) rigettare ogni domanda attrice per quanto concerne il presunto ed indimostrato illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. perché infondato in fatto ed in diritto e di conseguenza rigettare ogni istanza di inibitoria e di provvisionale ex art. 278 c.p.c.;
 
3) rigettare ogni domanda attrice per quanto concerne il risarcimento di preteso ed indimostrati danni patiti e patiendi, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
 
4) accertare e dichiarare la temerarietà della lite svolta dalla Giorgio Armani s.p.a. e per l’effetto ex art. 96 c.p.c. condannare la parte attrice al risarcimento dei danni in favore di parte convenuta nella misura ritenuta di giustizia ed in via equitativa;
 
5) condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio.
 
In via subordinata di merito:
 
Si insiste nelle istanze istruttorie formulate in corso di causa, con particolare riferimento alla memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. del 18.1.2001 sia per interrogatorio formale che per testi, nonché nella istanza di consulenza tecnica diretta ad accertare e descrivere le caratteristiche tecniche del domain name che del sito web www.armani.it opponendosi ad ogni ulteriore nuova e tardiva istanza istruttoria di parte attrice.
 
Svolgimento del processo
 
Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 1998, Giorgio Armani s.p.a. – premesso di vantare una tradizione ultraventennale nel settore della moda nel campo dell’abbigliamento e di essere incontestabilmente una delle società leader dello stesso settore; di avere ampliato il proprio settore produttivo, estendendolo agli accessori di moda, profumi, occhiali, calze, orologi e prodotti di pelletteria; di avere sempre prestato la massima attenzione alla politica promozionale; di essere titolare del marchio Armani, universalmente riconosciuto come marchio supernotorio e celebre, protetto in tutte le sue diverse utilizzazioni per i prodotti ricompresi in quasi tutte le classi di registrazione, come da certificati di registrazioni prodotti a mero titolo esemplificativo; di essersi sempre avvalsa per promuovere la propria immagine e pubblicizzare attività, prodotti ed iniziative di tutti gli strumenti e canali di comunicazione disponibili; di avere quindi avvertito la necessità di comparire sulle rete Internet, costituendo il canale divulgativo più efficace e capillare di ogni tempo, considerando a tal fine che il sito all’interno del quale il pubblico dei consumatori avrebbe potuto reperire notizie, curiosità ed informazioni avrebbe dovuto essere contraddistinto dal domain name costituito dall’universalmente noto marchio “Armani” – esponeva:
 
che nell’eseguire i controlli preliminari alla richiesta di registrazione del domain name “armani.it” era venuta a conoscenza del fatto che il domain name “armani.it” era già stato registrato da Luca Armani quale titolare del Timbrificio Luca Armani, con sede in Treviglio il quale aveva registrato presso la RA Italiana il dominio “armani.it” per contraddistinguere il proprio sito Internet ed utilizzarlo per la vendita di timbri;
 
che per la sua funzione – cioè quella di consentire l’accesso alla rete Internet e quindi ad un numero infinito di informazioni, contraddistinguendo sulla rete l’attività d’impresa, i prodotti o il marchio del suo titolare – l’uso del domain name doveva equipararsi all’uso di un segno distintivo;
 
che tale essendo la funzione del domain name, l’utilizzo del dominio “armani.it” da parte del Timbrificio era idonea a ingenerare nel pubblico degli utenti di Internet confusione;
 
che, infatti, essendo il marchio Armani di titolarità dell’attrice marchio celebre, l’utente consumatore, nel reperire nel database che raccoglie tutti i domini depositati il domain name “armani.it” sarebbe stato indotto a credere che il sito così individuato appartenesse alla Giorgio Armani s.p.a. e che, analogamente, l’utente che avesse voluto individuare in Internet la presenza di un sito a nome dell’attrice avrebbe senz’altro digitato il domain name “armani.it”, ipotizzandone la coincidenza con il famoso marchio;
 
che, invece, una volta collegatosi con il sito corrispondente, contrariamente ad ogni legittima aspettativa, il consumatore si sarebbe trovato di fronte ad una pagina WEB costituita da un modulo per l’ordinazione di timbri;
 
che, pertanto, era evidente la gravità degli illeciti commessi dal convenuto per avere contraffatto le privative di marchio di titolarità dell’attrice e la conseguente applicabilità delle norme regolatrici del conflitto tra segni distintivi;
 
che, dal confronto tra le date di registrazione dei marchi Armani da parte dell’attrice con la data di registrazione del Timbrificio Armani nel registro delle ditte, doveva necessariamente concludersi che i diritti della Giorgio Armani s.p.a. sulla parola Armani erano senza dubbio anteriori a quello che poteva vantare la ditta convenuta;
 
che nel caso di specie ricorrevano tutti i presupposti per l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 1 l.m. ovvero quella di cui all’art. 13 l.m.;
 
che, in particolare, sussistevano entrambe le condizioni degli indebiti vantaggi e del pregiudizio, richieste peraltro in via alternativa dall’art. 1 l.m., cui la legge subordina la tutela del marchio che gode di rinomanza nello Stato;
 
che, infine, il comportamento di controparte, oltre che costituire una palese contraffazione delle privative dell’attrice, costituiva atto illecito ex art. 2598 c.c. in quanto idoneo a creare confusione con i segni distintivi legittimamente utilizzati dall’attrice.
 
Tutto ciò esposto, Giorgio Armani s.p.a. chiedeva A) che fosse accertato e dichiarato che la registrazione e l’utilizzazione da parte del convenuto del domain name “armani” fosse illecita ai sensi della legge marchi e che quindi ne fosse ordinata la cancellazione e inibita la prosecuzione dell’illecito; B) che fosse accertato e dichiarato che la registrazione e l’utilizzazione da parte del convenuto della parola “armani” come domain name fosse illecita ai sensi dell’art. 2598 c.c. e che quindi ne fosse ordinata la cancellazione e inibita la prosecuzione dell’illecito; C) che fosse inibito al convenuto l’utilizzo della parola “armani” sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dai marchi e dalla denominazione sociale dell’attrice per evitare la confondibilità con gli stessi; D) che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni ed in ogni caso al pagamento di una provvisionale; E) che fosse fissata una somma per ogni violazione della sentenza e per ogni ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti; F) che fosse ordinata la pubblicazione della sentenza; il tutto con vittoria di spese.
 
Con comparsa depositata il 25.3.1999, si costituiva Armani Luca il quale chiedeva il rigetto della domanda e contestava la qualificazione del domain name alla stregua di un segno distintivo, consistendo esso piuttosto in un mero indirizzo che identifica un certo sito o un server sulla Rete; deduceva che non aveva contraffatto il marchio Giorgio Armani s.p.a. in quanto si era limitato a dare il proprio cognome al proprio indirizzo nella rete; che, da una rapida e non esaustiva ricerca, si potevano rinvenire ben 1064 Armani nella rete Internet ed affinando la ricerca si rinvenivano nella sola Italia 187 domini con Armani identificativi nella loro pagina web, oltre a Giorgio Armani s.p.a., anche di rivenditori di piastrelle, studi di geometri, panetterie etc.; e che proprio l’enorme quantità di siti similari, aveva portato la giurisprudenza a considerare che, fino a quando l’utente non accede effettivamente alla pagina web, il domain name non ha alcuna attinenza o relazione con i servizi o beni offerti da quel sito, sicchè la confusione e l’uso illegittimo del marchio altrui andava determinata al momento dell’accesso alla pagina web, allorché l’utente viene in contatto con le pagine pubblicitarie del sito cui si collega; che, pertanto, era infondata la domanda formulata con riferimento alla tutela del marchio in quanto l’uso di un domain name su Internet, riproducente un marchio registrato da altra società, per fornire a sua volta dei servizi sulle rete telematica, poteva integrare la fattispecie della contraffazione del marchio, solo in quanto attività idonea a creare confusione tra gli utenti, limitatamente ai servizi e ai prodotti resi da entrambi i soggetti nel medesimo settore di attività; che, nel caso di specie, l’evidente differenziazione delle attività espletate dalle due società escludeva ogni pericolo di confusione; che non era corretta l’affermazione dell’attrice secondo cui l’uso del dominio in contestazione da parte del convenuto impediva all’attrice stessa di poter usufruire della stessa forma di pubblicità e del servizio Internet, rendendo concreto e reale il pericolo di confusione da parte di un potenziale cliente, ben potendo infatti l’attore richiedere l’uso di un dominio top level a livello internazionale; che era altresì privo di fondamento il contestato illecito concorrenziale ai sensi dell’art. 2598 c.c., anche in ragione della notevole differenziazione tra i prodotti e servizi resi dall’attrice con quelli del convenuto.
 
Nel corso del giudizio le parti si scambiavano le comparse ai sensi degli artt. 170 e 180 c.p.c., depositavano le memorie ex art. 183 ultimo comma c.p.c. e quelle per deduzioni istruttorie.
 
Quindi la causa, senza assunzione di mezzi di prova, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 17 ottobre 2002.
 
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, con richiesta di termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa era trattenuta dal giudice per la decisione.
 
Motivi della decisione
 
Con il giudizio promosso, Giorgio Armani s.p.a. chiede la tutela accordata dalla legge marchi e dalle norme del codice civile in tema di concorrenza sleale in quanto ritiene che la registrazione e l’utilizzazione da parte di Luca Armani, titolare dell’impresa individuale Armani Luca, del nome a dominio “armani”, al fine di accedere al suo sito Internet utilizzato per la vendita di timbri, integri la fattispecie della contraffazione del marchio Armani di cui essa è titolare, in tutte le sue diverse utilizzazioni per i prodotti ricompresi in quasi tutte le classi di registrazione, nonché della concorrenza sleale confusoria per l’utilizzazione di segni distintivi confondibili con quelli legittimamente usati dall’attrice stessa (art. 2598, n. 1 c.c.).
 
In assenza di una normativa che regolamenti le modalità di risoluzione dei conflitti tra titolari di nomi a dominio e titolari di altri diritti sui segni corrispondenti, il punto di partenza per valutare il fondamento della domanda dell’attrice non può che essere l’esame della funzione del nome a dominio in ragione della quale può pervenirsi alla successiva qualificazione giuridica dello stesso e alla conseguente individuazione della normativa ad esso applicabile.
 
Sotto tale profilo – contrariamente a quanto deduce il convenuto il quale invoca l’improcedibilità della domanda poiché nell’ordinamento giuridico vigente manca una normativa specifica concernente la rete Internet, sicchè la materia dovrebbe essere regolata dagli aspetti operativi, tecnici e logici propri del Domain Name System – va anzitutto affermato che le regole di naming dettate dalla Naming Authority e cioè quelle che stabiliscono la procedura per l’assegnazione dei nomi a domino, costituiscono mere regole contrattuali di funzionamento del sistema di comunicazione delle rete Internet, di carattere amministrativo interno, che non possono essere utilizzate dal giudice atteso che l’autorità giudiziaria è chiamata ad applicare la legge e non una normativa amministrativa interna.
 
Pertanto, l’assenza di una legge specifica importa non certo il ricorso alle regole interne di naming, bensì il ricorso all’analogia e quindi alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe alla fattispecie relativa all’utilizzo dei nomi a dominio.
 
Ne consegue che le regole per l’assegnazione dei nomi a dominio fondate sul principio first come first served per il quale il nome a dominio viene assegnato a chi lo richiede per primo, così come le procedure di riassegnazione del nome a dominio per valutare se sussistano o meno in capo al richiedente i requisiti per l’ottenimento e il mantenimento del nome a dominio assegnatogli in base alla suddetta norma tecnica del first come first served, non possono rappresentare le regole cui fare riferimento per la soluzione della controversia sottoposta all’attenzione di questo Tribunale, dovendosi invece fare ricorso alla analogia che, anzitutto, implica che sia individuata la funzione del nome a dominio sì da accertare se essa sia equivalente a quella dei segni distintivi dell’impresa.
 
Tanto premesso, il nome a dominio attraverso il quale si accede alla rete Internet – che, come è noto, è composto da diverse parti: quella iniziale comune a quasi tutti i nomi (http://www); quella centrale specificatamente individualizzante e quella finale che indica la cosiddetta estensione (com, net, org, edu, gov, it) – costituisce lo strumento indispensabile che consente di rendere visibile all’interno della rete un certo contenuto o attraverso il quale possono essere cercate notizie o informazioni su determinati argomenti.
 
In quanto strumento che concorre all’identificazione di un sito e, quindi, dei beni e/o servizi offerti per il suo tramite, non è contestabile che ad esso vada per lo più riconosciuta una funzione non limitata alla stregua di un mero indirizzo che consente tecnicamente all’utente l’accesso al sito contrassegnato, bensì anche di segno distintivo, perchè volto ad attirare l’attenzione degli utenti e ad invogliarli a visitare il sito.
 
La funzione di indirizzo è svolta dal nome a dominio nella sua integrità, mentre l’altra funzione si concentra nella parte centrale del nome che svolge quindi una funzione distintiva, con la conseguenza che, ove si tratti di siti commerciali, assume una funzione di segno distintivo di impresa e, pertanto, dei beni e/o servizi offerti dalla stessa.
 
La precisazione relativa al fatto che si tratti di siti commerciali consente di rilevare che è priva di pregio l’obiezione svolta dal convenuto nel contestare l’equiparazione del nome a dominio ad un segno distintivo dell’impresa: al riguardo, osserva il convenuto che, mentre il marchio ha una funzione commerciale e contraddistingue dei prodotti, il nome a dominio ben può essere utilizzato per fini diversi da quelli commerciali, dato che Internet non è solo strumento di sviluppo di industrie ed imprese, ma anche area di veicolazione di opinioni ed idee che non rientrano in una logica esclusivamente commerciale.
 
Incontestabile la ben più ampia area di Internet, non certamente circoscritta alle attività commerciali, il rilievo del convenuto non supera la conclusione sopraesposta, ma piuttosto vale ad evidenziare l’estrema varietà delle situazioni che possono venire in considerazione attraverso lo strumento in esame; tale enorme varietà, peraltro, deve solo portare ad escludere che al nome a dominio possa attribuirsi una qualificazione unica, dovendosi invece analizzare la concreta situazione, in quanto – a seconda delle circostanze del caso e avuto riguardo al contenuto e alla configurazione del sito – potrà a ragione, allorché il sito abbia carattere commerciale, equipararsi il nome a dominio ad un segno distintivo del tipo marchio d’impresa; nelle altre e diverse ipotesi in cui, ferma restando la funzione distintiva del nome a dominio nella sua parte descrittiva, esso sia utilizzato non già per accedere ad un sito commerciale e quindi non in funzione di individuazione di un’attività economica, bensì di trasmissione di opinioni e di idee, verrà certamente a mancare la ratio sottesa all’equiparazione del nome a dominio ai segni distintivi di impresa, con conseguente, e del tutto legittima, diversa qualificazione del nome a dominio.
 
Tanto rilevato, nelle ipotesi in cui il nome a dominio consente di accedere ad un sito commerciale, esso, nella parte individualizzante, sostanzialmente, viene a svolgere la funzione propria del marchio di distinzione di prodotti e servizi e, pertanto, è senz’altro suscettibile di entrare in conflitto con altri segni distintivi, ponendosi di conseguenza i problemi tipici dei segni distintivi d’impresa e correlativamente delle condizioni di tutelabilità dei segni stessi. Tale essendo, in queste ipotesi, la funzione del nome a dominio e quindi stante la sua notevole affinità con i segni distintivi tipici, in mancanza di una legislazione specifica in materia, deve ritenersi corretto il riferimento alla disciplina dei marchi registrati.
 
Ne deriva che l’uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all’adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell’identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione.
 
La conclusione che precede è conforme al prevalente orientamento dei giudici di merito – tra le numerose, vedi Trib. Roma 2.8.1997 e 9.3.2000; Trib. Napoli 25.5.1999; Trib. Viterbo 24.1.2000: Trib. Cagliari 30.3.2000; Trib. Reggio Emilia 20.5.2000 e 30.5.2000; Trib. Parma 9.6.2000; Trib. Milano 3.2.2000; Trib. Brescia 10.10.2000 e 30.11.2000 – che ha senz’altro superato il contrario indirizzo espresso da alcuni Tribunali – Trib. Firenze 29.6.2000 ed anche Trib. Empoli 23.11.2000, richiamati dalla difesa del convenuti – che, invece, avevano attribuito al nome a dominio la funzione di un mero indirizzo elettronico. Siffatta qualificazione del nome a dominio, alla luce dei rilievi sopraesposti, coglie solo una funzione del segno in esame, tralasciando di considerare l’innegabile ed ulteriore funzione distintiva che la dottrina più attenta e la giurisprudenza ormai prevalente ha, a ragione, colto nel nome a dominio, valutando proprio la sua capacità di concorrere all’identificazione del sito e dei servizi commerciali offerti al pubblico attraverso esso.
 
Venendo quindi a considerare il caso sottoposto all’esame di questo tribunale, anzitutto si rileva che, come da documentazione in atti, attraverso il sito cui si accede digitando “armani.it” sono proposti i prodotti della impresa individuale Luca Armani (la cui attività precipua è la produzione di insegne luminose, targhe, timbri ed intarsio mobili, incisoria meccanica e commercio all’ingrosso di materiale elettrico per insegne luminose).
 
E’ pertanto pacifico, alla luce del contenuto del sito, che il nome a dominio “armani.it” registrato in favore di Armani Luca è utilizzato per identificare l’attività economica che fa capo al convenuto e che, stante la natura commerciale del sito, in forza di tutto quanto si è esposto e, quindi, della riconosciuta funzione di segno distintivo di impresa del nome a dominio, vengono in considerazione le norme che regolano il conflitto tra segni distintivi ed in particolare quelle dettate a tutela del titolare del marchio registrato, visto che l’attrice è titolare del marchio Armani e non è oggetto di alcuna discussione il fatto che quel marchio sia un marchio celebre.
 
La qualificazione del marchio Armani come marchio registrato che gode di rinomanza comporta che il titolare benefici della tutela ampliata, che esorbita cioè il limite dell’identità o affinità tra prodotti e servizi, potendo egli – ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. c) l.m. – vietare a terzi l’uso di un segno identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione, laddove l’uso del segno consenta, alternativamente, di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad esso pregiudizio.
 
La tutela merceologicamente ampliata riconosciuta dalla legge del marchio celebre – quindi al di là della confondibilità in quanto, in tale ipotesi, il bene protetto non è l’interesse alla non confondibilità, bensì l’interesse di chi ha reso rinomato il segno a non vedersi sottratte o pregiudicate le utilità economiche che possono derivare da tale rinomanza – ogni volta che ricorra una delle condizioni previste dal citato articolo 1 l.m. sgombera il campo dalla rilevanza delle ulteriori difese del convenuto.
 
Secondo il convenuto, l’uso illegittimo del marchio altrui andrebbe valutato solo nel momento in cui l’utente viene in contatto con la pagina web e cioè con i beni e servizi offerti dal sito, nel senso che potrebbe ravvisarsi la fattispecie della contraffazione del marchio, allorché il domain name, utilizzato per fornire servizi sulla rete telematica riproducente il marchio registrato da altra società, sia idoneo a creare confusione tra gli utenti circa i servizi ed i prodotti resi dai soggetti nel medesimo settore di attività.
 
E’ agevole osservare che la ben più ampia tutela di cui gode il marchio celebre, sganciato dalla confondibilità tra prodotti e/o servizi, evidenzia come il tema di indagine proposto dal convenuto sia del tutto irrilevante al fine di valutare se ricorrano o meno gli elementi costitutivi della fattispecie della contraffazione del marchio celebre, che, come si è scritto, sono previsti nell’art. 1, comma 1, lett. c), l.m. (precisato sin d’ora che a conclusioni differenti si perverrà con riguardo alla fattispecie della concorrenza sleale confusoria, pure invocata dall’attrice a tutela dei propri diritti).
 
Orbene, tutte le condizioni previste dalla norma in esame ricorrono nel caso di specie.
 
In primo luogo, il nome a dominio “armani.it” è identico al marchio di cui la società attrice è titolare.
 
In secondo luogo, sussistono entrambe le ulteriori condizioni, peraltro richieste in via alternativa dalla legge.
 
Per quanto riguarda l’indebito vantaggio, l’adozione come nome a dominio della parola corrispondente ad un marchio che per la sua celebrità è entrato nel patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una fortissima capacità attrattiva, nonchè valore evocativo, consente al convenuto di procurarsi una vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio che l’utente Internet che desideri reperire il sito del celebre stilista digiterà proprio “armani.it” trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti della ditta di Treviglio di cui è titolare il convenuto. Ne consegue che il titolare del timbrificio, sfruttando l’indiscutibile capacità attrattiva del marchio Armani, ottiene un notevole guadagno in termini di pubblicità (come è anche comprovato dalla rassegna stampa riportata nel sito del convenuto – doc. n. 9 dell’attrice – da cui emerge che i consumatori dei prodotti della celebre casa di moda digitino armani.it al fine di cercare il sito del noto stilista, imbattendosi, per errore, nel sito del convenuto), guadagno peraltro indebito perché derivato dallo sfruttamento dell’enorme fama acquisita dal marchio in questione che richiama un vastissimo numero di utenti Internet.
 
L’utilizzo del nome Armani da parte del convenuto, poi, reca pregiudizio all’attrice sol ove si consideri che impedisce alla stessa di utilizzare il proprio marchio come nome a dominio per l’estensione “it”.
 
Sotto tale profilo, il principio del “first come first served” – dettato dalla necessità tecnica per cui il corretto funzionamento della rete Internet esclude che vi possano essere identici nomi a dominio con la conseguenza che, se il nome prescelto è già stato assegnato ad un soggetto, non può essere assegnato ad altri, se non dopo il fruttuoso esperimento della procedura amministrativa di riassegnazione del nome a dominio – comporta che il titolare del marchio, che sia stato registrato da altri come domain name, non potrà utilizzare il proprio segno distintivo come nome a dominio.
 
La privazione della facoltà di utilizzare il proprio segno distintivo come nome a dominio costituisce pregiudizio per il titolare del segno stesso dal momento che l’indiscutibile diritto di ciascuna impresa di presentarsi attraverso il proprio nome e marchio al pubblico, secondo ogni modello di comunicazione, comporta che l’uso del segno distintivo in Internet debba essere ritenuta una prerogativa del titolare del segno, costituendo tale uso null’altro che esplicazione delle diverse e molteplici forme di uso commerciale del nome riservate al titolare della privativa.
 
E’, quindi, ravvisabile il pregiudizio per l’attrice che, in ragione della condotta del convenuto, non può presentarsi sulla rete Internet proprio attraverso il celebre marchio che costituisce indiscutibile richiamo per numero elevatissimo di consumatori, con conseguente perdita di tutti quegli utenti meno esperti delle rete Internet che limitino la propria ricerca al dominio armani.it. (fatto comprovato dai dati risultanti dai siti che rilevano il numero di utenti che hanno visitato il sito del convenuto, numero pari, in relazione ad un trimestre, a tre volte al numero degli utenti che hanno visitato il sito “giorgioarmani.it”).
 
Si osserva, inoltre, che è del tutto irrilevante la ricerca svolta dal convenuto il quale ha verificato l’esistenza di numerose pagine web riconducibili alla Giorgio Armani s.p.a., ricerca attraverso la quale il convenuto intende confutare l’affermazione dell’attrice secondo cui a causa dell’illegittimo comportamento di controparte il marchio Armani non può trovare ingresso in Internet.
 
Ed invero la ricerca svolta ha ad oggetto le pagine web in cui è presente la parola armani e non i nomi a dominio dei relativi siti: ciò premesso, è indiscutibile che, proprio in ragione della celebrità della parola “armani”, essa non può che comparire frequentemente nelle pagine web, ma ciò nulla ha a che fare con la questione oggetto del giudizio relativa al riconoscimento del titolare del marchio di utilizzare in via esclusiva il proprio marchio come domain name al fine di contraddistinguere il proprio sito.
 
Il pregiudizio è anche ravvisabile sotto il profilo dell’annacquamento del celebre segno in quanto, utilizzato in associazione alla vendita di timbri e targhe, viene a perdere la sua unicità sul mercato e per essa la forza di identificazione con i prodotti del celebre stilista, con conseguente indebolimento del carattere distintivo del marchio medesimo.
 
Per tutto quanto esposto, la registrazione e l’utilizzazione come nome a dominio della parola armani da parte del convenuto, per accedere al sito ove sono posti in vendita timbri, costituisce ipotesi di contraffazione del marchio di cui è titolare la società attrice.
 
Non vi sono le condizioni per ritenere applicabile in favore del convenuto la riserva posta dall’art. 1 bis l.m. che limita lo “ius excludendi”, spettante al titolare del marchio allorché il terzo utilizzi nell’attività economica il proprio nome e indirizzo purchè l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva.
 
Al riguardo, il convenuto contesta di avere contraffatto il marchio altrui, osservando di essersi limitato ad utilizzare il proprio patronimico come nome a dominio, “considerato che il domain name è principalmente per sua natura un indirizzo elettronico” e, quindi, realizzando una condotta lecita ai sensi dell’art. 1 bis l.m..
 
L’eccezione del convenuto si sviluppa lungo l’erroneo presupposto che il nome a dominio costituisca un mero indirizzo elettronico, qualificazione che porterebbe conseguentemente a ritenere che l’uso della parola “armani” non sia in funzione di marchio.
 
Ricordato che l’art. 1 bis l.m. limita lo ius excludendi spettante al titolare della privativa allorché il terzo utilizzi nell’attività economica il proprio nome e indirizzo purchè l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva, si osserva che la riconosciuta funzione distintiva del nome a dominio, cioè di identificazione dell’attività economica e per essa dei relativi prodotti e servizi, è circostanza che comprova l’erroneità della qualificazione operata dal convenuto e, al contempo, vale ad affermare che l’utilizzo del segno in esame come nome a dominio costituisce una forma di impiego di quel segno proprio in funzione del marchio.
 
Da ciò consegue che Giorgio Armani s.p.a., quale titolare del marchio Armani fondatamente può vietare al convenuto l’impiego nell’attività economica come nome a dominio del suo patronimico “armani” in quanto effettuato in funzione di marchio.
 
Si aggiunga che la circostanza che il convenuto abbia registrato come nome a dominio la sola parola “armani”, in luogo di quella corrispondente alla ditta sotto la quale esercita l’attività economica, conferma che di tale parola è fatto un uso non conforme ai principi della correttezza professionale, stante l’assenza di ogni doverosa aggiunta sì da differenziare il proprio domain name dal celebre marchio dell’attrice.
 
Neppure vale il richiamo operato dal convenuto alla disposizione dell’art. 21 l.m. a mente della quale la registrazione del marchio non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.
 
L’art. 21, coordinato con la disposizione di cui all’art. 13 che vieta l’adozione come ditta del marchio altrui e letto alla luce dell’art. 2563 c.c. che detta il contenuto obbligatorio della ditta laddove stabilisce che deve comunque “contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore”, va inteso nel senso di consentire all’avente diritto al nome di usare il nome stesso nella ditta da lui prescelta, ma anche di escludere che la ditta medesima possa consistere esclusivamente in quel nome ove l’inserimento di esso possa dar luogo a risultati confusori.
 
La facoltà attribuita dalla norma in commento concerne quindi l’uso del nome nella ditta, nel contesto di elementi idonei a differenziarla dal marchio registrato in modo da escludere il rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.
 
Ciò rilevato, da un lato si osserva che non viene affatto contestato al convenuto la facoltà di impiegare nella ditta prescelta il proprio nome Armani; dall’altro lato, peraltro, è di tutta evidenza che laddove il convenuto impiega come nome a dominio la sola parola “armani” si è al di fuori della previsione della norma invocata, essendo la ditta prescelta dal convenuto – “Armani Luca” – diversa dal nome a dominio “armani”; pertanto, non è corretto invocare l’art. 21 l.m. per ottenere la tutela di un segno non corrispondente alla ditta e che, proprio perché differente da essa, ha di fatto comportato la mancanza di ogni elemento che valesse a differenziarlo dal marchio registrato della controparte.
 
Si conferma, pertanto, che la registrazione e l’utilizzazione da parte del convenuto del nome a dominio “armani” costituisce contraffazione dell’altrui marchio registrato; ne consegue che al convenuto, ai sensi dell’art. 63 l.m., deve essere inibito l’utilizzo della parola “armani” presso la rete Internet come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziarla dal marchio dell’attrice.
 
Ai sensi dell’art. 65 l.m., allo scopo di ristabilire chiarezza presso il pubblico dei consumatori circa la riconducibilità del nome a dominio “armani” al titolare del relativo marchio, il dispositivo della presente sentenza dovrà essere pubblicato, a spese del convenuto, sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e sulla rivista “Internet Magazine”, oltre che sul sito Internet dell’attrice medesima.
 
L’attrice invoca anche la tutela prevista dal codice civile per le ipotesi della concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c..
 
Secondo Giorgio Armani s.p.a., il comportamento del convenuto, il quale utilizza come nome a dominio la parola corrispondente al marchio “Armani” registrato dall’attrice, è atto illecito anche ai sensi dell’art. 2598 c.c. in quanto idoneo a creare confusione con i segni distintivi legittimamente utilizzati dall’attrice.
 
La sussistenza della fattispecie invocata dall’attrice è contestata dal convenuto che deduce la mancanza di un rapporto di concorrenza tra attrice e convenuto i quali operano in settori merceologici del tutto differenti.
 
L,art. 2598, n. 1 comma I, c.c., laddove sanziona l’imprenditore che usa nome o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o con segni distintivi legittimamente usati da altri, accorda una tutela limitata dalla necessità dell’effetto confusorio; ciò comporta che vi deve essere confondibilità sotto il profilo merceologico o del tipo di attività svolta in quanto, in mancanza, non è ravvisabile confusione in senso proprio e cioè la riconduzione di un prodotto o di un’attività da un imprenditore diverso dal suo autore. Occorre pertanto, o che i prodotti contrassegnati dai segni confondibili siano a loro volta confondibili, ovvero che, pur trattandosi di prodotti tra loro non confondibili, per il fatto di essere contraddistinti da segni confondibili e di essere merceologicamente affini, fanno ritenere al pubblico che vadano ricondotti all’attività produttiva o commerciale di un imprenditore diverso da quello cui competono.
 
Osservato che la tutela della disposizione in commento va accordata anche al segno distintivo costituito dal marchio registrato, sebbene trovi la propria specifica tutela nella legge marchi, si rileva che non sempre la contraffazione di un marchio costituisce anche concorrenza sleale confusoria, attesi i limiti della disciplina di quest’ultima rispetto alla tutela prevista nella legge marchi.
 
Ciò premesso, se vi è concorrenza sleale allorché si utilizza un segno altrui per prodotti identici o affini, essendo in tale caso ravvisabile il rapporto di concorrenza, non altrettanto può dirsi quando si tratti di prodotti non affini.
 
In tale ipotesi il titolare del marchio contraffatto non può invocare anche la tutela dell’articolo in commento, in quanto non ricorrerà la concorrenza sleale per mancanza del presupposto del rapporto di concorrenza. In altri termini, mentre la legge marchi conosce una categoria di segni – i marchi che godono di rinomanza – tutelati ben oltre il principio di relatività, e quindi al di là del limite dell’affinità tra prodotti, questi stessi segni non sono tutelabili ai sensi dell’art. 2598 c.c. laddove, per la mancanza di affinità tra prodotti, non sussista il rapporto di concorrenza.
 
Applicando questi principi al caso di specie si vede come l’utilizzo da parte del convenuto del nome “armani” come nome a dominio per accedere ad un sito ove sono offerti prodotti e servizi del tutto distanti da quelli di pertinenza dell’attrice e quindi per contrassegnare un settore produttivo che non è in rapporto di concorrenza ai sensi dell’art. 2598 c.c. con quello dell’attrice, non è riconducibile all’ipotesi della concorrenza sleale confusoria di cui al numero 1 dell’articolo citato.
 
Il richiamo operato dall’attrice al concetto di concorrenza potenziale – per cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 2598 c.c., sarebbe sufficiente un rapporto di concorrenza potenziale tra i soggetti coinvolti – accolto da una parte della giurisprudenza nella prospettiva di estendere l’ambito di applicazione della norma in commento, non è idoneo a superare la conclusione sopraesposta. Ed invero, valutata la concorrenza potenziale sotto il profilo merceologico, essa può ravvisarsi, non già considerando astrattamente la mera potenzialità espansiva dell’impresa, bensì allorché appaia razionalmente prevedibile una estensione dell’ambito operativo di un’impresa a quello dell’altro.
 
Orbene, riconoscendo certamente la sicura tendenza espansiva della società attrice nei diversi settori dell’attività produttiva, come comprovato, tra l’altro, dall’ampliamento dal settore dell’abbigliamento a quello dei suoi più disparati accessori, nonché agli articoli per la casa, libri, composizioni floreali, dolci, deve escludersi che tale estensione possa in futuro portare ad un’operatività dell’attrice nel settore in cui opera il convenuto, vista l’assoluta estraneità dell’attività esercitata dall’uno rispetto a quella dell’altro.
 
Alla luce di quanto precede, deve escludersi che nei fatti dedotti dall’attrice siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell’illecito concorrenziale confusorio.
 
Non viene invece presa in esame la fattispecie di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c., invocata per la prima volta dall’attrice in comparsa conclusionale, mentre in atto di citazione (pag. 16) la condanna del convenuto era stata chiesta solo ai sensi del n. 1 del citato articolo, avendo l’attrice fatto esplicito riferimento alla idoneità del comportamento del convenuto a creare confusione con i segni distintivi legittimamente utilizzati dall’attrice medesima; essendo le fattispecie contemplate dall’art. 2598 c.c. tra di loro autonome, è inammissibile la richiesta di condanna formulata per la prima volta in comparsa conclusionale ai sensi del n. 3 in luogo del n. 1 della citata disposizione del codice civile.
 
Venendo infine a considerare la domanda di risarcimento del danno, tale domanda non può essere accolta, non avendo l’attrice fornito alcun elemento di prova relativo al lucro cessante in concreto ad essa derivato dall’altrui condotta illecita, tenuto conto che il ricorso alla liquidazione equitativa del danno non è ammissibile laddove la parte ometta del tutto di fornire specifici dati di fatto al fine della determinazione del danno stesso.
 
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico del convenuto.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, rigettata ogni altra ogni domanda, eccezione, deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
– dichiara l’illiceità della registrazione e della utilizzazione da parte del convenuto del domain name “armani” ai sensi della legge marchi e per l’effetto ordina la cancellazione della parola “armani” nel nome a dominio registrato in favore del convenuto ed inibisce al convenuto stesso l’uso della parola “armani” come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi idonei a differenziala dal marchio “Armani”;
 
– fissa la somma di euro 5.000 dovuta dal convenuto all’attrice per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente sentenza;
 
– ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura dell’attrice e a spese del convenuto, sul quotidiano il “Corriere della Sera”, sulla rivista “Internet Magazine”, nonché sul sito Internet dell’attrice;
 
– condanna Armani Luca alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da Giorgio Armani s.p.a., che liquida in complessivi euro 13.526 di cui euro 10.000 per onorari, euro 2.536 per diritti, euro 990 per spese, oltre spese generali su diritti ed onorari Iva e Cpa;
 
Bergamo, 3 marzo 2003
 
Il Giudice Elda Geraci

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Trib. Siena Sent. m arzo 2003

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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Qualche ipotesi di lavoro per la commissione open source.

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di Andrea Monti

Dopo più di tre anni dalla presentazione al Forum per la società dell’informazione presso la Presidenza del consiglio del documento “E’ compito delle istituzioni liberarci dalla schiavitù elettronica” (http://www.alcei.it/news/cs990128.html) e all’indomani del discutibile ddl Cortiana, e delle altre sconnesse “uscite” dell’opposizione (http://www.interlex.it/attualit/folena.htm http://punto-informatico.it/p.asp?i=42140) è il momento del Governo di cimentarsi sul tema “open source e PA”.
La risposta alle ripetute istanze della società civile arriva sotto forma dell’istituzione di una commissione “per l’open source” (http://www.interlex.it/pa/commissione.htm) della quale, come è noto, si conosce il nome del solo presidente (peraltro, una scelta di valore: il prof. Angelo Raffaele Meo). Mentre non si conoscono l’identità degli altri componenti e il funzionamento della neoistituita struttura, il che – detto per inciso – non mi sembra nemmeno sbagliatissimo. Visto il tema delicato, open source e PA, è facile immaginare che i componenti di questa commissione saranno bersagliati dalle azioni dei lobbisti più agguerriti. Una volta tanto, dunque, un po’ di anonimato potrebbe non guastare.
Questa legittima esigenza, però, non dovrebbe far venire meno la trasparenza nell’operato degli esperti. Sarebbe veramente un caso di triste umorismo involontario vedere una commissione per l’open source che tiene “chiuse” le informazioni che la riguardano.
Boutade a parte, tuttavia, la considerazione non è banale perché riguarda il modello (che si potrebbe definire, appunto “aperto”) di partecipazione al processo di formazione delle leggi e dell’indirizzo politico che uno Stato dovrebbe o potrebbe darsi. Ovviamente non sto vagheggiando improbabili (e pericolose) forme di democrazia diretta ma, più semplicemente, ipotizzo uno scenario nel quale – su questioni molto tecniche – le Istituzioni possano accedere al notevole patrimonio di conoscenza disponibile (gratis) sul territorio acquisendo informazioni e punti di vista che diversamente non avrebbero avuto o avrebbero dovuto pagare a caro prezzo. E che non si tratti di speculazioni teoriche lo ha dimostrato la pregevole iniziativa dell’AIPA che all’epoca delle normazione sulla firma digitale aprì delle vere e proprie consultazioni pubbliche per raccogliere l’opinione della comunità degli esperti.
Bene, questa commissione per l’open source potrebbe rappresentare un vero e proprio “laboratorio” per approfondire un metodo di lavoro già timidamente applicato in passato. Il primo auspicio, dunque, è che la commissione non lavori con quell’approccio arrogantemente esclusivo che sta caratterizzando altre importanti riforme. Come il recepimento delle direttiva sul commercio elettronico e sul diritto d’autore (sui cui problemi vedi “Provider e responsabilità nella legge comunitaria 2001” – http://www.alcei.it/documenti/cs020619_it.htm).

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