CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
Possibly Related Posts:
- Dati personali: un mutaforma che cambia a seconda di chi li usa
- Webcam violate: la fragilità nascosta del nostro mondo connesso
- Google non dovrà vendere Chrome. Ma non è Chrome a fare il monopolio di Google
- Ripubblicazione di foto e contenuti: il problema non è il consenso ma la violazione della dignità
- Perché è sbagliato (e pericoloso) imporre il copyright sull’essere umano