Art. 80 c. II L. 633/41 – inclusione del video-on-demand nella nozione di comunicazione – ulteriore diritto esclusivo in capo all’artista – non sussiste
La comunicazione in video-on-demand sull’internet equivale a una forma di radiodiffusione. Pertanto l’artista non è titolare di un ulteriore diritto esclusivo sulla nuova modalità di distribuzione dei contenuti, resa semplicemente possibile dallo sviluppo delle tecnologie.
Testo integrale della sentenza in PDF (30 pagine).
Possibly Related Posts:
- Chi possiede i retrogame?
- Caso kisscam Coldplay: perché non c’è privacy negli spazi aperti
- Cosa dice davvero il giudice americano sul diritto d’autore e l’addestramento delle AI
- L’ultima mossa del Garante privacy per bloccare DeepSeek è una discutibile lettera ai provider
- Il pericolo della “digital resurrection”