IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ  EUROPEE ,
visto il trattato che  istituisce la Comunità  economica europea , in  particolare gli articolo 99 e  100 ,
vista la proposta della  Commissione ,
visto il parere del Parlamento  europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato  economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che tutti gli  Stati membri hanno adottato un  sistema di imposta sul valore  aggiunto , conformemente alla  prima e alla seconda direttiva  del Consiglio dell ‘ 11 aprile  1967 in materia di  armonizzazione delle  legislazioni degli Stati membri  relative alle imposte sulla  cifra d ‘ affari ( 3 ) ;
considerando che , in  applicazione della decisione  del 21 aprile 1970 relativa  alla sostituzione dei  contributi finanziari degli  Stati membri con risorse  proprie delle Comunità ( 4 ) ,  il bilancio delle Comunità ;  che queste risorse comprendono  , tra l ‘ altro , quelle  provenienti dall ‘ imposta sul  valore aggiunto e ottenute  mediante applicazione di un  aliquota comune ad una base  imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole  comunitarie ;
considerando che è opportuno  proseguire la liberalizzazione  effettiva della circolazione  delle persone , dei beni , dei  servizi , dei capitali e l ‘ interpenetrazione dell ‘  economie ;
considerando che è opportuno  tener conto dell ‘ obiettivo  della soppressione delle imposizioni all ‘ importazione  e delle detassazioni all ‘  esportazione per gli scambi tra  gli Stati membri e garantire la  neutralità del sistema comune  di imposte sulla cifra d ‘  affari in ordine all ‘ origine  dei beni e delle prestazioni di  servizi , onde realizzare a  termine un mercato comune che  implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche  analoghe a quelle di un vero  mercato interno ;
considerando che la nozione di  soggetto di imposta deve essere  precisata consentendo agli  Stati membri , per garantire  una migliore neutralità dell ‘  imposta , di includervi le  persone che effettuano alcune  operazioni occasionali ;
considerando che la nozione di  operazione imponibile ha creato  difficoltà soprattutto per le  operazioni assimilate ad  operazioni imponibili e che è  sembrato necessario precisare  queste nozioni ;
considerando che la  determinazione del luogo delle  operazioni imponibili ha provocato conflitti di  competenza tra Stati membri ,  segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene  che richiede un montaggio e le  prestazioni di servizi ; che  anche se il luogo delle  prestazioni di servizi deve  essere fissato , in linea di  massima , là dove il prestatore  ha stabilito la sede della sua  attività professionale ,  occorre tuttavia fissare tale  luogo nel paese del  destinatario , in particolare  per talune prestazioni di  servizi tra soggetti di imposta  , il cui costo è compreso nel  prezzo delle merci ;
considerando che i concetti di  fatto generatore ed esigibilità  dell ‘ imposta debbono essere  armonizzati affinchù l ‘  applicazione e le modifiche  successive dell ‘ aliquota comunitaria abbiano effetto in  tutti gli Stati membri alla  stessa data ;
considerando che la base  imponibile deve essere  armonizzata affinchù l ‘ applicazione alle operazioni  imponibili dell ‘ aliquota  comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati  membri ;
considerando che le aliquote  applicate dagli Stati membri  debbono permettere normalmente  la deduzione dell ‘ imposta  applicata allo stadio  antecedente ;
considerando che è opportuno  redigere un elenco comune di  esenzioni , per una percezione  paragonabile delle risorse  proprie in tutti gli Stati  membri ;
considerando che il regime  delle deduzioni deve essere  armonizzato ove ha un ‘ incidenza sul livello reale di  percezione , e che il calcolo  del prorata di deduzione deve  essere effettuato in modo  analogo in tutti gli Stati  membri ;
considerando che è opportuno  precisare chi sono i debitori  dell ‘ imposta , in particolare  per alcune prestazioni di  servizi il cui prestatore è  residente all ‘ estero ;
considerando che gli obblighi  dei contribuenti debbono essere  , per quanto possibile ,  armonizzati per assicurare le  garanzie necessarie a una  riscossione equivalente dell ‘  imposta in tutti gli Stati  membri ; che i contribuenti  debbono segnatamente dichiarare  periodicamente l ‘ ammontare  complessivo delle proprie  operazioni , a monte ed a valle  , quando ciò è necessario per  stabilire e controllare la base imponibile delle risorse  proprie ;
considerando che è opportuno  armonizzare i diversi regimi  speciali esistenti ; che tuttavia è necessario lasciare  agli Stati membri la  possibilità di mantenere i loro regimi speciali per le piccole  imprese , in conformità delle  disposizioni comuni e al fine  di una maggiore armonizzazione  ; che , per quanto riguarda gli  agricoltori , è opportuno  lasciare agli Stati membri la  facoltà di applicare un regime  speciale che preveda la  compensazione forfettaria dell  ‘ imposta sul valore aggiunto a  monte , a favore degli  agricoltori che non rientrano  nel regime normale ; che è  necessario fissare i principi  fondamentali di tale regime e  adottare un metodo comune di determinazione del valore  aggiunto di tali agricoltori ai  fini della riscossione delle risorse proprie ;
considerando che è necessario  garantire l ‘ applicazione  coordinata delle disposizioni  della presente direttiva e che  , a tal fine , è indispensabile  stabilire una procedura  comunitaria di consultazione ;  che l ‘ istituzione di un  comitato dell ‘ imposta sul  valore aggiunto permette di  organizzare in questo campo una collaborazione stretta tra  Stati membri e Commissione  ;
considerando che è opportuno  che , entro certi limiti e a  certe condizioni , gli Stati membri possano adottare o  mantenere misure particolari  derogative alla presente direttiva , al fine di  semplificare la riscossione  dell ‘ imposta e di evitare  talune frodi ed evasioni  fiscali ;
considerando che può rivelarsi  opportuno autorizzare gli Stati  membri a concludere con paesi  terzi od organismi  internazionali accordi  contenenti deroghe alla  presente direttiva ;
considerando che è  indispensabile prevedere un  periodo di transizione al fine  di consentire un adattamento  progressivo delle legislazioni  nazionali in determinati settori ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE  DECISIONE :
CAPO 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
Gli Stati membri adeguano il  loro attuale regime dell ‘  imposta sul valore aggiunto alle disposizioni dei seguenti  articoli .
Essi adottano le disposizioni  legislative , regolamentari ed  amministrative , affinchù il  loro regime così adattato entri  in vigore quanto prima e  comunque entro il 1 ° gennaio  1978 .
CAPO II
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 2
Sono soggette all ‘ imposta  sul valore aggiunto :
1 . le cessioni di beni e le  prestazioni di servizi ,  effettuate a titolo oneroso all  ‘ interno del paese da un  soggetto passivo che agisce in  quanto tale ;
2 . le importazioni di beni  .
CAPO III
TERRITORIALITÀ
Articolo 3
1 . Ai fini dell ‘  applicazione della presente  direttiva , l ‘ « interno del  paese » corrisponde al campo d  ‘ applicazione del trattato che  istituisce la Comunità economica europea , quale è  definito , per ciascuno Stato  membro , dall ‘ articolo 227  .
2 . Sono esclusi dall ‘  interno del paese i seguenti  territori nazionali :
Repubblica federale di  Germania :
isola di Helgoland ,  territorio di Buesingen :
Regno di Danimarca :
Groenlandia ;
Repubblica italiana :
Livigno , Campione d ‘ Italia  , le acque nazionali del Lago  di Lugano .
3 . La Commissione , se  ritiene che le esclusioni di  cui al paragrafo 2 non siano  più giustificate , segnatamente  sul piano della neutralità  della concorrenza o su quello delle risorse proprie ,  presenta al Consiglio le  opportune proposte .
CAPO IV
SOGGETTI PASSIVI
Articolo 4
1 . Si considera soggetto  passivo chiunque esercita in  modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle  attività economiche di cui al  paragrafo 2 , indipendentemente  dallo scopo o dai risultati di  detta attività .
2 . Le attività economiche di  cui al paragrafo 1 sono tutte  le attività di produttore , di  commerciante o di prestatore di  servizi , comprese le attività  estrattive , agricole , nonchù  quelle delle professioni  liberali o assimilate . Si  considera in particolare  attività economica un ‘  operazione che comporti lo  sfruttamento di un bene  materiale o immateriale per  ricavarne introiti aventi un  certo carattere di stabilità  .
3 . Gli Stati membri possono  considerate soggetti passivi  anche chiunque effettui a titolo occasionale un ‘  operazione relativa alle  attività di cui al paragrafo 2  e in particolare una delle  operazioni seguenti :
a ) la cessione , effettuata  anteriormente alla prima  occupazione , di un fabbricato o di una frazione di fabbricato  e del suolo attiguo ; gli Stati  membri possono determinare le  modalità di applicazione di  questo criterio alla  trasformazione di edifici  nonchù il concetto di suolo  attiguo .
Gli Stati membri possono  applicare criteri diversi dalla  prima occupazione , quali ad  esempio il criterio del periodo  che intercorre tra la data di  completamento dell ‘ edificio e  la data di prima consegna ,  oppure del periodo che  intercorre tra la data di prima  occupazione e la data della  successiva consegna , purchù  tali periodi non superino  cinque e due anni  rispettivamente .
Si considera fabbricato  qualsiasi costruzione  incorporata al suolo ;
b ) la cessione di un terreno  edificabile .
Si considerano terreni  edificabili i terreni ,  attrezzati o no , definiti tal  dagli Stati membri .
4 . L ‘ espressione « in modo  indipendente » , di cui al  paragrafo 1 , esclude dall ‘ imposizione i lavoratori  dipendenti ed altre persone se  essi sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da  un contratto di lavoro  subordinato o da qualsiasi  altro rapporto giuridico che  introduca vincoli di  subordinazione in relazione  alle condizioni di lavoro e di  retribuzione ed alla  responsabilità del datore di  lavoro .
Con riserva della  consultazione di cui all ‘  articolo 29 , ogni Stato membro  ha la facoltà di considerare  come unico soggetto passivo le  persone residenti all ‘ interno del paese che siano  giuridicamente indipendenti ,  ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari ,  economici ed organizzativi  .
5 . Gli Stati , le regioni ,  le province , i comuni e gli  altri organismi di diritto pubblico non sono considerati  soggetti passivi per le  attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche  autorità , anche quando , in  relazione a tali attività od  operazioni , percepiscono  diritti , canoni , contributi o  retribuzioni .
Se però tali enti esercitano  attività od operazioni di  questo genere , essi devono essere considerati soggetti  passivi per dette attività od  operazioni quando il loro non  assoggettamento provocherebbe  distorsioni di concorrenza di  una certa importanza .
In ogni caso , gli enti  succitati sono sempre  considerati come soggetti  passivi per quanto riguarda le  attività elencate nell ‘  allegato D quando esse non sono trascurabili .
Gli Stati membri possono  considerate come attività della  pubblica amministrazione le  attività dei suddetti enti le  quali siano esenti a norma  degli articoli 13 o 28 .
CAPO V
OPERAZIONI IMPONIBILI
Articolo 5
Cessioni di beni
1 . Si considera « cessione di  bene » il trasferimento del  potere di disporre di un bene  materiale come proprietario  .
2 . Sono considerati beni  materiali l ‘ energia elettrica  , il gas , il calore , il  freddo e simili .
3 . Gli Stati membri possono  considerate beni materiali  :
a ) determinati diritti su  beni immobili ;
b ) i diritti reali che  conferiscono al loro titolare  un potere d ‘ uso sui beni  immobili ;
c ) le quote d ‘ interessi e  le azioni il cui possesso  assicura , di diritto o di  fatto , l ‘ attribuzione in  proprietà o in godimento di un  bene immobile o di una sua  parte .
4 . Sono parimenti considerate  cessioni ai sensi del paragrafo  1 :
a ) il trasferimento ,  accompagnato dal pagamento di  un ‘ indennità , della proprietà di un bene in forza  di un ‘ espropriazione compiuta  dalla pubblica amministrazione  o in suo nome o a norma di  legge ;
b ) la consegna materiale di  un bene in base ad un contratto  che prevede la locazione di un  bene , accompagnate dalla  clausola secondo la quale la  proprietà è normalmente  acquistata al più tardi all ‘  atto del pagamento dell ‘  ultima rata ;
c ) il trasferimento di un  bene effettuato in base ad un  contratto di commissione per l  ‘ acquisto o per la vendita  .
5 . Gli Stati membri possono  considerate cessione ai sensi  del paragrafo 1 :
a ) la consegna di un lavoro  eseguito in base ad un  contratto d ‘ opera , cioè la consegna da parte del  prestatore d ‘ opera al proprio  cliente di un bene mobile da lui fabbricato o montato con le  materie e gli oggetti  affidatigli a tale scopo dal cliente , abbia il prestatore d  ‘ opera fornito , o meno ,  parte dei materiali utilizzati ;
b ) la consegna di taluni  lavori immobiliari .
6 . È assimilato a una  cessione a titolo oneroso il  prelievo di un bene dalla  propria impresa da pare di un  soggetto passivo il quale lo  destina al proprio uso privato  o all ‘ uso del suo personale o  lo trasferisce a titolo  gratuito o , più generalmente ,  lo destina a fini estranei alla  sua impresa , quando detto bene  o gli elementi che lo compongono hanno consentito una  deduzione totale o parziale  dell ‘ imposta sul valore  aggiunto . Tuttavia , i  prelievi eseguiti ad uso dell ‘  impresa per effettuare regali  di scarso valore e campioni non  sono considerati come cessioni  a titolo oneroso .
7 . Gli Stati membri possono  assimilare ad una cessione a  titolo oneroso :
a ) l ‘ impiego da parte di un  soggetto passivo , per i  bisogni della sua impresa , di un bene prodotto , costruito ,  estratto , lavorato ,  acquistato o importato nel quadro di detta impresa ,  qualora l ‘ acquisto del bene  in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia  diritto alla deduzione completa  dell ‘ imposta sul valore  aggiunto ;
b ) la destinazione di un bene  da parte di un soggetto passivo  ad un settore di attività non  assoggettato , quando detto  bene ha consentito una  deduzione totale o parziale  dell ‘ imposta sul valore  aggiunto nel corso dell ‘  acquisto o dell ‘ impiego di  cui alla lettera a ) ;
c ) ad eccezione dei casi di  cui al paragrafo 8 , il  possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi  aventi causa , in caso di  cessazione della sua attività economica tassabile , quando  detti beni hanno consentito una  deduzione parziale o totale al  momento dell ‘ acquisto o della  loro destinazione conformemente  alla lettera a ) .
8 . In caso di trasferimento a  titolo oneroso o gratuito o  sotto forma di conferimento a  una società di una universalità  totale o parziale di beni , gli  Stati membri possono  considerare l ‘ operazione come  non avvenuta e che il  beneficiario continua la  persona del cedente . Gli Stati  membri adottano , se del caso ,  le disposizioni necessarie ad  evitare distorsioni di  concorrenza , qualora il beneficiario non sia un  soggetto passivo totale .
Articolo 6
Prestazioni di servizi
1 . Si considera « prestazioni  di servizi » ogni operazione  che non costituisce cessione di  un bene ai sensi dell ‘  articolo 5 .
Tale operazione può consistera  tra l ‘ altro :
– in una cessione di beni  immateriali , siano o no  rappresentati da un titolo  ;
– in un obbligo di non fare o  di tollerare un atto od una  situazione ;
– nell ‘ esecuzione di un  servizio in base ad una  espropriazione fatta dalla  pubblica amministrazione o in  suo nome o a norma di legge  .
2 . Sono assimilati a  prestazioni di servizi a titolo  oneroso :
a ) l ‘ uso di un bene  destinato all ‘ impresa per l ‘  uso privato del soggetto  passivo o per l ‘ uso del suo  personale o , più generalmente  , a fini estranei alla sua impresa qualora detto bene  abbia consentito una deduzione  totale o parziale dell ‘ imposta sul valore aggiunto  ;
b ) le prestazioni di servizi  a titolo gratuito effettuate  dal soggetto passivo per il proprio uso privato o ad uso  del suo personale o , più  generalmente , per fini estranei alla sua impresa .
Gli Stati membri hanno la  facoltà di derogare alle  disposizioni del presente paragrafo a condizione che tale  deroga non dia luogo a  distorsioni di concorrenza  .
3 . Per prevenire distorsioni  di concorrenza e salva la  consultazione di cui all ‘ articolo 29 , gli Stati membri  possono assimilare a una  prestazione di servizi a titolo  oneroso l ‘ esecuzione , da  parte di un soggetto passivo ,  di un servizio , per i bisogni  della sua impresa , qualora l ‘  esecuzione di detto servizio da  parte di un altro soggetto  passivo non gli dia diritto  alla deduzione totale dell ‘  imposta sul valore aggiunto  .
4 . Qualora un soggetto  passivo che agisca a proprio  nome ma per conto di altri , partecipi ad una prestazione di  servizi , si riterrà che egli  abbia ricevuto o fornito tali  servizi a titolo proprio .
5 . Le disposizioni di cui all  ‘ articolo 5 , paragrafo 8 , si  applicano nelle stesse condizioni alle prestazioni di  servizi .
Articolo 7
Importazioni
Si considera « importazione di  un bene » l ‘ introduzione di  detto bene nell ‘ interno del  paese , come definito dall ‘  articolo 3 .
CAPO VI
LUOGO DELLE OPERAZIONI  IMPONIBILI
Articolo 8
Cessioni di beni
1 . Si considera come luogo di  cessione di un bene :
a ) se il bene viene spedito o  trasportato dal fornitore o  dall ‘ acquirente o da un terzo  : il luogo in cui il bene si  trova al momento iniziale della  spedizione o del trasporto a  destinazione dell ‘ acquirente  . Quando il bene deve essere  installato o montato con o  senza collaudo da parte del  fornitore o per suo conto , si  considera come luogo di  cessione il luogo dove avviene  l ‘ installazione o il  montaggio ; qualora l ‘  installazione o il montaggio  siano effettuati in un paese  diverso da quello del fornitore  , lo Stato membro di  importazione adotta le misure  necessarie per evitare una  doppia imposizione in quest ‘  ultimo Stato ;
b ) se il bene non viene  spedito o trasportato : il  luogo dove il bene si trova al momento della cessione .
2 . In deroga al paragrafo 1 ,  lettera a ) , quando il luogo  di partenza della spedizione o  del trasporto dei beni si trova  in un paese diverso da quello  di importazione dei beni , il  luogo della cessione da parte  dell ‘ importatore ai sensi dell ‘ articolo 21 , paragrafo  2 , e il luogo di eventuali  cessioni successive sono considerati come situati nel  paese di importazione dei beni  .
Articolo 9
Prestazioni di servizi
1 . Si considera luogo di una  prestazione di servizi il luogo  in cui il prestatore ha fissato  la sede della propria attività  economica o ha costituito un  centro di attività stabile , a  partire dal quale la  prestazione di servizi viene  resa o , in mancanza di tale  sede o di tale centro di  attività stabile , il luogo del  suo domicilio o della sua residenza abituale .
2 . Tuttavia :
a ) il luogo delle prestazioni  di servizi relative a un bene  immobile , incluse le prestazioni di agente  immobiliare e di perito ,  nonchù le prestazioni tendenti  a preparare o a coordinare l ‘  esecuzione di lavori  immobiliari come , ad esempio , le prestazioni fornite dagli  architetti e dagli uffici di  sorveglianza , è quello dove il bene è situato ;
b ) il luogo delle prestazioni  di trasporto è quello dove  avviene il trasporto in funzione delle distanze  percorse ;
c ) il luogo delle prestazioni  di servizi aventi per oggetto  :
– attività culturali ,  artistiche , sportive ,  scientifiche , d ‘ insegnamento  , ricreative o affini , ivi  comprese quelle degli  organizzatori di dette attività  nonchù , eventualmente ,  prestazioni di servizi  accessorie a tali attività  ,
– attività accessorie ai  trasporti quali operazioni di  carico , scarico , manutenzione e attività affini ,
– perizie di beni mobili  materiali ,
– lavori relativi a beni  mobili materiali ,
è quello in cui tali  prestazioni sono materialmente  eseguite ;
d ) il luogo delle prestazioni  di servizi aventi per oggetto  la locazione di beni mobili materiali , ad eccezione di  qualsiasi mezzo di trasporto ,  esportati dal locatore di uno  Stato membro in un altro Stato  membro per essere ivi  utilizzato , è quello in cui il  bene è così utilizzato ;
e ) il luogo delle seguenti  prestazioni di servizi , rese a  destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti  passivi stabiliti nella  Comunità , ma fuori del paese  del prestatore , è quello in  cui il destinatario ha  stabilito la sede della sua  attività economica o ha  costituito un centro di  attività stabile per il quale  si è avuta la prestazione di  servizi o , in mancanza di tale  sede o di tale centro d ‘  attività stabile , il luogo del  suo domicilio o della sua  residenza abituale :
– cessioni e concessioni di  diritti d ‘ aurore , brevetti ,  diritti di licenza , marchi di fabbrica e di commercio e altri  diritti analoghi ;
– prestazioni pubblicitarie  ;
– prestazioni fornite da  consulenti , ingegneri , uffici  studi , avvocati , periti contabili ed altre prestazioni  analoghe nonchù elaborazioni di  dati e fornitura di informazioni ;
– obblighi di non esercitare  interamente o parzialmente una  attività professionale , o un  diritto di cui alla presente  lettera e ) ;
– operazioni bancarie ,  finanziarie e assicurative ,  comprese le operazioni di riassicurazione , ad eccezione  della locazione di casseforti  ;
– messa a disposizione di  personale ;
– prestazioni di servizi rese  dagli intermediari che agiscono  in nome e per conto altrui ,  quando intervengono nelle  prestazioni di servizi di cui  alla presente lettera e ) .
3 . Al fine di evitare casi di  doppia imposizione , di non  imposizione o di distorsione di  concorrenza , gli Stati membri  possono , per quanto riguarda  le prestazioni di servizi di  cui al paragrafo 2 , lettera e  ) , e le locazioni di beni  mobili materiali , considerare  :
a ) il luogo di prestazione  dei servizi situato all ‘  interno del paese a norma del presente articolo come se fosse  situato al di fuori della  Comunità quando l ‘ effettiva  utilizzazione e l ‘ effettivo  impiego hanno luogo ai di fuori  della Comunità ;
b ) il luogo di prestazione  dei servizi situato al di fuori  della Comunità a norma del presente articolo come se fosse  situato all ‘ interno del paese  quando l ‘ effettiva utilizzazione e l ‘ effettivo  impiego hanno luogo all ‘  interno del paese .
CAPO VII
FATTO GENERATORE ED  ESIGIBILITÀ DELL ‘ IMPOSTA
Articolo 10
1 . Si considera
a ) fatto generatore dell  ‘imposta il fatto per il quale  si realizzano le condizioni di legge necessarie per l ‘  esigibilità dell ‘ imposta  ;
b ) esigilibità dell ‘ imposta  di diritto che l ‘ Erario può  far valere a norma di legge , a  partire da un dato momento ,  presso il debitore , per il  pagamento dell ‘ imposta ,  anche se il pagamento può  essere differito .
2 . Il fatto generatore dell ‘  imposta si verifica e l ‘  imposta diventa esigibile all ‘ atto della cessione di beni o  della prestazione di servizi .  Le cessioni di beni diverse da  quelle di cui all ‘ articolo 5  , paragrafo 4 , lettera b ) , e  le prestazioni di servizi che  comportano successivi  versamenti di acconti o  pagamenti , si considerano  effettuate all ‘ atto della  scadenza dei periodi cui si  riferiscono tali acconti o  pagamenti .
Tuttavia , nel caso di  pagamento di acconti anteriore  alla cessione o alla prestazione di servizi , l ‘  imposta diventa esigibile all ‘  atto dell ‘ incasso , a concorrenza dell ‘ importo  incassato .
In deroga alle precedenti  disposizioni , gli Stati membri  possono stabilire che , per talune operazioni o per talune  categorie di soggetti passivi ,  l ‘ imposta diventi esigibile  :
– non oltre la data di  emissione della fattura o del  documento che ne fa le veci  ,
– al più tardi al momento dell  ‘ incasso del prezzo ,  ovvero
– in caso di mancata o tardiva  emissione della fattura o del  documento che ne fa le veci ,  entro un periodo determinato a  decorrere dalla data in cui ha  luogo il fatto generatore dell  ‘ imposta .
$3 . All ‘ importazione , il  fatto generatore si verifica e  l ‘ imposta diventa esigile all  ‘ atto dell ‘ introduzione de  bene all ‘ interno del paese ai  sensi dell ‘ articolo 3 .
Quando i beni importati sono  soggetti a dazi doganali , a  prelievi agricoli o a tasse di  effetto equivalente ,  instaurati nel quadro di una  politica comune , il fatto generatore e l ‘ esigibilità  dell ‘ imposta possono essere  assimilati dagli Stati membri  ai termini stabiliti per questi  diritti comunitari .
Qualora i beni importati non  siano soggetti ad alcuna di  tali imposizioni comunitarie ,  gli Stati membri , per quanto  riguarda il fatto generatore e  l ‘ esigibilità dell ‘ imposta  , possono applicare le  disposizioni in vigore per i  dazi doganali .
Quando i beni sono  assoggettati , sin dalla loro  importazione , a uno dei regimi previsti dall ‘ articolo 16 ,  paragrafo 1 , punto A , o ad un  regime di ammissione temporanea  o di transito , il fatto  generatore e l ‘ esigibilità  dell ‘ imposta intervengono  soltanto al momento in cui i  beni cessano di essere  assoggettati a tale regime e  vengono dichiarati per l ‘  immissione al consumo .
CAPO VIII
BASE IMPONIBILE
Articolo 11
A . All ‘ interno del  paese
1 . La base imponibile è  costituita :
a ) per le forniture di beni e  le prestazioni di servizi  diverse da quelle di cui alle lettera b ) , c ) e d ) , da  tutto ciò che costituisce il  corrispettivo versato o da versare al fornitore o al  prestatore per tali operazioni  da parte dell ‘ acquirente , del destinatario o di un terzo  , comprese le sovvenzioni  direttamente connesse con il  prezzo di tali operazioni ;
b ) per le operazioni di cui  all ‘ articolo 5 , paragrafi 6  e 7 , dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari , o  , in mancanza del presso di  acquisto , dal costo , determinati nel momento in cui  si effettuano tali operazioni  ;
c ) per le operazioni di cui  all ‘ articolo 6 , paragrafo 2  , dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la  prestazione dei servizi ;
d ) per le operazioni di cui  all ‘ articolo 6 , paragrafo 3  , dal valore normale dell ‘ operazione in questione .
Si considera « valore normale  » di servizio quanto il  destinatario della prestazione , nello stadio di  commercializzazione nel quale  si compie l ‘ operazione ,  dovrebbe pagare a d un  prestatore indipendente all ‘  interno del paese al momento  dell ‘ operazione , in  condizioni di concorrenza  perfetta , per ottenere questo  stesso servizio .
2 . Nella base imponibile si  devono comprendere :
a ) le imposte , i dazi , le  tasse e i prelievi , ad  eccezione della stessa imposta  sul valore aggiunto ;
b ) le spese accessorie ,  quali le spese di commissione ,  di imballaggio , di trasporto e  di assicurazione chieste dal  fornitore all ‘ acquirente o al  destinatario della prestazione  . Le spese soggette ad una  convenzione separata possono  essere considerate dagli Stati  membri come spese accessorie  .
3 . Non vanno compresi nella  base imponibile :
a ) gli sconti sul prezzo per  pagamento anticipato ;
b ) i ribassi e le riduzioni  di prezzo concessi all ‘  acquirente o al destinatario  della prestazione ed acquisiti  al momento in cui si compie l ‘  operazione ;
c ) le somme ricevute da un  soggetto passivo da parte dell  ‘ acquirente o del destinatario  in rimborso delle spese  sostenute in nome e per conto  di questi ultimi e che figurano  nella sua contabilità tra i  conti provvisori . Questo  soggetto passivo deve  giustificare l ‘ importo  effettivo di tali spese e non  può procedere alla deduzione  dell ‘imposta che avesse  eventualmente gravato su di  esse .
B . All ‘ importazione di  beni
1 . La base imponibile è  costituita :
a ) dal prezzo pagato o da  pagarsi dall ‘ importatore , se  detta somma costituisce l ‘  unico corrispettivo definito al  punto A , paragrafo 1 , lettera  a ) ;
b ) dal valore normale , se  manca il prezzo , o se il  prezzo pagato o da pagare non costituisce l ‘ unico  corrispettivo del bene  importato .
Si considera « valore normale  » all ‘ importazione di un bene  quanto un importatore , allo  stadio di commercializzazione  al quale si compie l ‘  importazione , dovrebbe pagare  ad un fornitore indipendente  del paese di provenienza del  bene , al momento in cui l ‘  imposta è esigibile , in  condizioni di concorrenza  perfetta , per ottenere questo  stesso bene .
2 . Gli Stati membri possono  adottare come base imponibile  il valore definito nel regolamento ( CEE ) n . 803/68  ( 5 ) .
3 . Si devono comprendere  nella base imponibile , ove non  vi siano già compresi :
a ) le imposte , i dazi , i  prelievi e le altre tasse  dovuti fuori del paese di importazione , nonchù quelli  dovuti per l ‘ importazione ,  ad eccezione dell ‘ imposta sul  valore aggiunto da riscuotere  ;
b ) le spese accessorie ,  quali le spese di commissione ,  di imballaggio , di trasporto e  di assicurazione , che  sopravvengono fino al primo  luogo di destinazione dei beni  all ‘ interno del paese .
Per « primo luogo di  destinazione » va inteso il  luogo che figura sulla lettera  di vettura o su qualsiasi altro  documento di trasporto sotto la  cui scorta i beni sono introdotti nel paese di  importazione . In mancanza di  tale indicazione , si considera come primo luogo di  destinazione il luogo della  prima rottura di carico in  detto paese .
Gli Stati membri possono  parimenti comprendere nella  base imponibile le spese accessorie di cui sopra  risultanti dal trasporto verso  un altro luogo di destinazione qualora quest ‘ ultimo sia noto  al momento in cui si verifica  il fatto generatore dell ‘  imposta .
4 . Non si devono comprendere  nella base imponibile gli  elementi di cui al punto A ,  paragrafo 3 , lettera a ) e b )  .
5 . Per i beni che sono stati  esportati temporaneamente e che  sono reimportati dall ‘  esportatore dopo aver formato  oggetto , all ‘ estero , di  lavori di riparazione , trasformazione , adattamento o  esecuzione e la cui  reimportazione non è esentata a  norma delle disposizioni dell ‘  articolo 14 , paragrafo 1 ,  lettera f ) , gli Stati membri  prendono provvedimenti per  garantire che il trattamento  fiscale riservato ai beni  ottenuti , per quanto concerne  l ‘ imposta sul valore aggiunto  , sia lo stesso che sarebbe  stato loro riservato se le  operazioni di cui sopra fossero  state eseguite nel paese  interessato .
C . Disposizioni diverse
1 . In caso di annullamento ,  recesso , risoluzione , non  pagamento totale o parziale o  di riduzione di prezzo dopo che  l ‘ operazione è stata  effettuata , la base imponibile  viene debitamente ridotta alle  condizioni stabilite dagli  Stati membri .
Tuttavia , in caso di non  pagamento totale o parziale ,  gli Stati membri possono derogare a questa norma .
2 . Qualora elementi utili  alla determinazione della base  imponibile siano espressi in  moneta diversa da quella dello  Stato membro dove viene fatta  la stima , si determina il  tasso di cambio a norma dell ‘  articolo 12 del regolamento (  CEE ) n . 803/68 .
3 . Per quanto riguarda gli  importi degli imballaggi da  rendere , gli Stati membri possono :
– escluderli dalla base  imponibile adottando le misure  necessarie per regolarizzare detta base quando gli  imballaggi non sono resi ;
– includerli nella base  imponibile adottando le misure  necessarie per regolarizzare detta base quando gli  imballaggi sono effettivamente  resi .
CAPO IX
ALIQUOTA
Articolo 12
1 . L ‘ aliquota applicabile  alle operazioni imponibili è  quella in vigore al momento in  cui si verifica il fatto  generatore dell ‘ imposta .  Tuttavia :
a ) nei casi previsti all ‘  articolo 10 , paragrafo 2 ,  secondo e terzo comma , l ‘ aliquota applicabile è quella  in vigore al momento in cui l ‘  imposta diventa esigibile ;
b ) nei casi di cui all ‘  articolo 10 , paragrafo 3 ,  secondo e terzo comma , si applica l ‘ aliquota in vigore  al momento in cui i beni  vengono dichiarati per l ‘ immissione al consumo .
2 . caso di modifica delle  aliquote , gli Stati membri  possono :
– operare adeguamenti nei casi  previsti alla precedente  lettera a ) allo scopo di tener  conto dell ‘ aliquota  applicabile al momento in cui è  effettuata la consegna dei beni  o la prestazione dei servizi  ;
– adottare tutte le opportune  misure transitorie .
3 . L ‘ aliquota normale dell  ‘ imposta sul valore aggiunto è  fissata da ciascuno Stato  membro in una percentuale della  base imponibile che è identica  per le forniture di beni e per  le prestazioni di servizi .
4 . Talune forniture di beni e  prestazioni di servizi possono  essere sottoposte ad aliquote  maggiorate o ridotte . Ogni  aliquota ridotta è fissata in  misura tale che l ‘ ammontare  dell ‘ imposta sul valore  aggiunto risultante dall ‘  applicazione di questa aliquota  consenta normalmente di dedurre  la totalità dell ‘ imposta sul  valore aggiunto la cui  deduzione è autorizzata a norma  delle disposizioni dell ‘  articolo 17 .
5 . L ‘ aliquota applicabile  all ‘ importazione di un bene è  quella applicata alla fornitura  di uno stesso bene effettuata  all ‘ interno del paese .
CAPO X
ESENZIONI
Articolo 13
Esenzioni all ‘ interno del  paese
A . Esenzioni a favore di  alcune attività di interesse  pubblico
1 . Fatte salve le altre  disposizioni comunitarie , gli  Stati membri esonerano , alle condizioni da essi stabilite  per assicurare la corretta e  semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso  e per prevenire ogni possibile  frode , evasione ed abuso :
a ) quando sono effettuate dai  servizi pubblici postali , le  prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a  dette prestazioni , esclusi il  trasporto di persone e le telecomunicazioni ;
b ) l ‘ ospedalizzazione e le  cure mediche nonchù le  operazioni ad esse strettamente  connesse , assicurate da  organismi di diritto pubblico  oppure , a condizioni sociali  analoghe a quelle vigenti per i  medesimi , da istituti  ospedalieri , centri medici e  diagnostici e altri istituti  della stessa natura debitamente riconosciuti ;
c ) le prestazioni mediche  effettuate nell ‘ esercizio  delle professioni mediche e paramediche quali sono definite  dagli Stati membri interessati  ;
d ) la fornitura di organi ,  di sangue e di latte umani  ;
e )le prestazioni dei servizi  effettuate nell ‘ esercizio  della loro professione dagli odontotecnici , nonchù le  forniture di protesi dentarie  effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici ;
f ) le prestazioni di servizi  effettuate da associazioni  autonome di persone che esercitano un ‘ attività esente  o per la quale hanno la qualità  di soggetti passivi , al fine  di rendere ai loro membri i  servizi direttamente necessari  all ‘ esercizio di tale attività , quando tali  associazioni si limitano ad  esigere dai loro membri l ‘  esatto rimborso della parte  delle spese comuni loro  spettante , a condizione che  questa esenzione non sia tale  da provocare distorsioni di  concorrenza ;
g ) le prestazioni di servizi  e le cessioni di beni  strettamente connesse con l ‘ assistenza sociale e la  sicurezza sociale , comprese  quelle fornite dalle case di riposo , effettuate da  organismi di diritto pubblico o  da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale  dallo Stato membro interessato  ;
h ) le prestazioni di servizi  e le forniture di beni  strettamente connesse con la protezione dell ‘ infanzia e  delle gioventù , effettuate da  organismi di diritto pubblico o  da altri organismi riconosciuti  dallo Stato membro interessato  come aventi carattere sociale  ;
i ) l ‘ educazione dell ‘  infanzia e della gioventù , l ‘  insegnamento scolastico o universitario , la formazione o  la riqualificazione  professionale nonchù le prestazioni di servizi e le  forniture di beni con essi  strettamente connesse compiuti da organismi di diritto  pubblico , o da altri organismi  riconosciuti dallo Stato membro  interessato come aventi  finalità simili ;
j ) le lezioni impartite da  insegnanti a titolo personale e  relative all ‘ insegnamento scolastico o universitario  ;
k ) la messa a disposizione ,  da parte di istituzioni  religiose o filosofiche , di personale per le attività di  cui alle lettere b ) , g ) , h  ) ed i ) e per fini di assistenza spirituale ;
l ) le prestazioni di servizi  e le forniture di beni loro  strettamente connesse procurate  ai propri membri nel loro  interesse collettivo , dietro  pagamento di quote fissate in  conformità dello statuto , da  organismi senza finalità di  lucro , che si prefiggono  obiettivi di natura politica ,  sindacale , religiosa ,  patriottica , filosofica ,  filantropica o civica , purchù  tale esenzione non sia tale da  provocare distorsioni di  concorrenza ;
m ) talune prestazioni di  servizi strettamente connesse  con la pratica dello sport o dell ‘ educazione fisica ,  fornite da organizzazioni senza  scopo lucrativo alle persone  che esercitano lo sport o l ‘  educazione fisica ;
n ) talune prestazioni di  servizi culturali e le  forniture di beni loro  strettamente connesse  effettuate da organismi  culturali di diritto pubblico o  da altri organismi culturali  riconosciuti dallo Stato membro  interessato ;
o ) le prestazioni di servizi  e le forniture di beni  procurate dagli organismi le  cui operazioni sono esentate a  norma delle lettera b ) , g ) ,  h ) , i ) , l ) , m ) , e n ) in occasione di manifestazioni  per la raccolta di fondi ,  organizzate a loro esclusivo profitto , purchù l ‘ esenzione  non sia tale da provocare  distorsioni di concorrenza . Gli Stati membri possono  introdurre ogni necessaria  limitazione , in particolare riguardo al numero delle  manifestazioni o all ‘  ammontare degli introiti che dà diritto all ‘ esenzione ;
p ) il trasporto di malati o  feriti in veicoli all ‘ uopo  equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati ;
q ) le attività degli enti  pubblici di radiotelevisione  diverse da quelle aventi carattere commerciale .
$2 . a ) Gli Stati membri  possono subordinare , caso per  caso , la concessione , ad enti  diversi da quelli di diritto  pubblico , di ciascuna delle  esenzioni previste al paragrafo  1 , lettera b ) , g ) , h ) , i  ) , l ) , m ) e n ) all ‘  osservanza di una o più delle  seguenti condizioni :
– gli enti di cui trattasi non  devono avere per fine la  ricerca sistematica del  profitto : gli eventuali  profitto non dovranno mai  essere distribuiti ma dovranno  essere destinati al  mantenimento o al miglioramento  delle prestazioni fornite ;
– essi devono essere gestiti  ed amministrati a titolo  essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sù  o per interposta persona alcun  interesse diretto o indiretto  ai risultati della gestione  ;
– essi devono praticare prezzi  approvati dalle autorità  pubbliche o che non superino detti prezzi approvati , ovvero  , per le operazioni i cui  prezzi non sono sottoposti ad  approvazione , praticare prezzi  inferiori a quelli richiesti  per servizi analoghi da imprese  commerciali soggette all ‘  imposta sul valore aggiunto  ;
– le esenzioni non devono  essere tali da provocare  distorsioni di concorrenza a danno delle imprese commerciali  soggette all ‘ imposta sul  valore aggiunto ;
b ) sono escluse dal beneficio  dell ‘ esenzione prevista alle  lettera b ) , g ) , h ) , i ) ,  l ) , m ) e n ) del paragrafo 1  le prestazioni di servizi e le  forniture di beni che :
– non siano indispensabili all  ‘ espletamento delle operazioni  esentate ;
– siano essenzialmente  destinate a procurare all ‘  ente entrate supplementari mediante la realizzazione di  operazioni effettuate in  concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte  all ‘ imposta sul valore  aggiunto .
B . Altre esenzioni
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO  VEDI SOTTO NUMERO:  377L0388.1
Fatte salve altre disposizioni  comunitarie , gli Stati membri  esonerano , alle condizioni da  essi stabilite per assicurare  la corretta e semplice  applicazione delle esenzioni  sottoelencate e per prevenire  ogni possibile frode , evasione  ed abuso :
a ) le operazioni di  assicurazione e di  riassicurazione , comprese le  prestazioni di servizi relative  a dette operazioni , effettuate  dai mediatori e dagli  intermediari di assicurazione  ;
b ) l ‘ affitto e la locazione  di beni immobili , ad eccezione  ;
1 . delle prestazioni di  alloggio , quali sono definite  dalla legislazione delgi Stati membri , effettuate nel settore  alberghiero o in settori aventi  funzioni analoghe , comprese le  locazioni di campi di vacanza o  di terreni attrezzati per il  campeggio ;
2 . delle locazioni di aree  destinate al parcheggio dei  veicoli ;
3 . delle locazioni di  utensili e macchine fissati  stabilmente ;
4 . delle locazioni di  casseforti .
Gli Stati membri possono  stabilire ulteriori esclusioni  al campo di applicazione di tale esenzione ;
c ) le forniture di beni  destinati esclusivamente ad un  ‘ attività esentata a norma del  presente articolo o a norma  dell ‘ articolo 28 , paragrafo  3 , lettera b ) , ove questi  beni non abbiano formato  oggetto d ‘ un diritto a  deduzione , e le forniture di  beni il cui acquisto o la cui  destinazione erano stati  esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle  disposizioni dell ‘ articolo 17  , paragrafo 6 ;
d ) le operazioni seguenti  :
1 . la concessione e la  negoziazione di crediti nonchù  la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi ;
2 . la negoziazione e la presa  a carico di impegni ,  fideiussioni e altre garanzi nonchù la gestione di garanzie  di crediti da parte di chi ha  concesso questi ultimi ;
3 . le operazioni , compresa  la negoziazione , relative ai  depositi di fondi , ai conti correnti , ai pagamenti , ai  giroconti , ai crediti , agli  assegni e ad altri effetti commerciali , ad eccezione del  ricupero dei crediti ;
4 . le operazioni , compresa  la negoziazione , relative a  divise , banconote e monete con  valore liberatorio , ad  eccezione delle monete e dei  biglietti da collezione ; sono  considerati da collezione le  monete d ‘ oro , d ‘ argento o  di altro metallo e i biglietti  che non sono normalmente  utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un  interesse per i numismatici  ;
5 . le operazioni , compresa  la negoziazione , eccettuate la  custodia e la gestione , relative ad azioni , quote  parti di società a associazioni  , obbligazioni , altri titoli , ad esclusione :
– dei titoli rappresentativi  di merci ;
– dei diritti o titoli di cui  all ‘ articolo 5 , paragrafo 3  ;
6 . la gestione di fondi  comuni d ‘ investimento quali  sono definiti dagli Stati membri ;
e ) le forniture , al valore  facciale , di francobolli  validi per l ‘ affrancatura all  ‘ interno del paese , di bolli  fiscali e di altri simili  valori ;
f ) le scommesse , le lotterie  e altri giochi d ‘ azzardo con  poste di denaro , salvo condizioni e limiti stabiliti  da ciascuno Stato membro ;
g ) le cessioni di fabbricati  o di una frazione di fabbricato  e del suolo ad essi attiguo ,  diversi da quelli di cui all ‘  articolo 4 , paragrafo 3 ,  lettera a ) ;
h ) le cessioni di fondi non  edificati diverse dalle  cessioni dei terreni  edificabili di cui all ‘  articolo 4 , paragrafo 3 ,  lettera b ) .
C . Opzioni
Gli Stati membro possono  accordare ai loro soggetti  passivi il diritto di optare  per l ‘ imposizione nel caso di  :
a ) affitto e locazione di  beni immobili ;
b ) operazioni di cui al punto  B , lettere d ) , g ) e h )  .
Gli Stati membri possono  restringere la portata del  diritto di opzione e ne stabiliscono le modalità di  esercizio .
Articolo 14
Esenzioni all ‘  importazione
1 . Ferme restando le altre  disposizioni comunitarie , gli  Stati membri esentano , alle  condizioni da essi stabilite  per assicurare la corretta e  semplice applicazione delle  esenzioni previste in appresso  e per prevenire ogni possibile  frode , evasione ed abuso :
a ) le importazioni definitive  di beni la cui fornitura da  parte di soggetti passivi è comunque esente all ‘ interno  del paese ;
b ) le importazioni di beni  che costituiscono oggetto di  una dichiarazione di assoggettamento a un regime di  transito ;
c ) le importazioni di beni  che costituiscono oggetto di  una dichiarazione di assoggetamento a un regime  doganale di ammissione  temporanea , che beneficiano  per questo motivo dell ‘  esenzione dai dazi doganali o  che potrebbero beneficiarne se  fossero importati da un paese  terzo ;
d ) le importazioni definitive  di beni che fruiscono di una  franchigia doganale diversa da  quella prevista nella « tariffa  doganale comune » o che  potrebbero fruirne se fossero  importati da un paese terzo .  Tuttavia , gli Stati membri  hanno la facoltà di non  accordare l ‘ esenzione se la  sua concessione rischia di compromettere gravemente le  condizioni di concorrenza sul  mercato interno ;
e ) la reimportazione di beni  nello stato in cui sono stati  esportati , da parte di colui  che li ha esportati , semprechù  essi fruiscano della franchigia  doganale o possano fruirne se  importati da un paese terzo  ;
f ) la reimportazione da parte  dell ‘ esportatore o da parte  di un terzo per conto del medesimo di beni mobili  materiali che siano stati  oggetto in un altro Stato  membro , di una lavorazione che  è stata assoggettata all ‘  imposta senza diritto a  deduzione o a rimborso ;
g ) le importazioni di beni  :
– effettuate nel quadro delle  relazioni diplomatiche e  consolari , che beneficiano di una franchigia doganale o che  potrebbero beneficiarne se  provenissero da un paese terzo  ;
– effettuate dalle  organizzazioni internazionali  riconosciute come tali dalle  autorità pubbliche del paese  che le ospita nonchù dai membri  di esse , nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle  convenzioni internazionali che  istituiscono dette organizzazioni o dagli accordi  di sede ;
– effettuate negli Stati  membri che fanno parte del  trattato dell ‘ Atlantico del  nord dalle forze armate degli  altri Stati che fanno parte di  tale trattato , per l ‘ uso d  tali forze o del personale  civile che le accompagna o per  l ‘ approvvigionamento delle relative mense nella misura in  cui tali forze sono destinate  allo sforzo comune di difesa  ;
h ) le importazioni nei porti  , effettuate dalle imprese di  pesca marittima , dei prodotti  della pesca allo stato naturale  o dopo operazioni di  conservazione ai fini della  commercializzazione , ma prima  di qualsiasi consegna ;
i ) le prestazioni di servizi  connesse con l ‘ importazione  di beni ed il cui valore è compreso nella base imponibile  , secondo l ‘ articolo 11 ,  punto B , paragrafo 3 , lettera  b ) ;
j ) le importazioni d ‘ oro  effettuate dalle banche  centrali .
2 . La Commissione sottopone  quanto prima al Consiglio  proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie  precisanti il campo d ‘  applicazione delle esenzioni di  cui al paragrafo 1 e le  relative modalità pratiche di  applicazione .
Fino all ‘ entrata in vigore  di tali norme gli Stati membri  possono :
– mantenere le disposizioni  nazionali in vigore nel quadro  delle disposizioni di cui sopra  ;
– modificarle per ridurre le  distorsioni di concorrenza ed  in particolare le non imposizione o la doppia  imposizione in materia di  imposta sul valore aggiunto all  ‘ interno della Comunità ;
– utilizzare le procedure  amministrative che essi  ritengono più indicate per ottenere l ‘ esenzione .
Gli Stati membri notificano  alla Commissione , che ne  informi gli altri Stati membri , le misure adottate e quelle  che adottano in virtù delle  precedenti disposizioni .
Articolo 15
Esenzione delle operazioni all  ‘ esportazione , delle  operazioni assimilate e dei trasporti internazionali
Fatte salve le altre  disposizioni comunitarie , gli  Stati membri esentano , a condizioni da essi fissate per  assicurare una corretta e  semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire  ogni possibile frode , evasione  ed abuso :
1 . le cessioni di beni  spediti o trasportati dal  venditore o per suo conto fuori  del territorio del paese di cui  all ‘ articolo 3 ;
2 . le cessioni di beni  spediti o trasportati , da un  acquirente che non risieda nel territorio del paese o per  conto del medesimo , fuori dal  territorio di cui all ‘ articolo 3 , ad eccezione dei  beni trasportati dello stesso  acquirente e destinati all ‘ attrezzatura , al rifornimento  e al vettovagliamento di navi  da diporto , aerei da turismo o  qualsiasi altro mezzo di  trasporto ad uso privato ;
3 . le prestazioni di servizi  consistenti in lavori inerenti  a beni mobili che sono stati acquistati o importati per  subire tali lavori nel  territorio di cui all ‘  articolo 3 e sono spediti o  trasportati fuori dal medesimo  dal prestatore o dal  destinatario che non sia  stabilito all ‘ interno del  paese o per loro conto ;
4 . le cessioni di beni  destinati al rifornimento e al  vettovagliamento di navi :
a ) adibite alla navigazione d  ‘ alto mare e al trasporto a  pagamento di passeggeri o usate  nell ‘ esercizio di attività  commerciali , industriali e  della pesca ,
b ) adibite ad operazioni di  salvataggio ed assistenza in  mare o alla pesca costiera ,  escluse , per ultime , le  provviste di bordo ,
c ) da guerra , quali sono  definite alla sottovoce 89.01 A  della tariffa doganale comune ,  che lasciano il paese a  destinazione di un porto o di  un ormeggio in paese straniero  .
Gli Stati membri possono  tuttavia restringere la portata  di tale esenzione nell ‘ attesa  che vengano attuate norme  fiscali comunitarie in questo  campo ;
5 . cessione , trasformazione  , riparazione , manutenzione ,  noleggio e locazione delle navi  di cui al paragrafo 4 , lettere  a ) e b ) , nonchù fornitura ,  locazione , riparazione e  manutenzione degli oggetti in  esse incorporati o da esse  usati , compresa l ‘  attrezzatura per la pesca ;
6 . cessione , trasformazione  , riparazione , manutenzione ,  noleggio e locazione di aeromobili usati da compagnie  di navigazione aerea che  praticano essenzialmente il  trasporto internazionale a  pagamento , nonchù fornitura ,  locazione , riparazione e  manutenzione degli oggetti in  esse incorporate o da esse  usati ;
7 . le cessioni di beni  destinati al rifornimento e al  vettovagliamento degli aeromobili di cui al paragrafo  6 ;
8 . le prestazioni di servizi  , diverse da quelle di cui al  paragrafo 5 , destinate a sopperire ai bisogni immediati  delle navi ivi considerate e  del loro carico ;
9 . le prestazioni di servizi  diverse da quelle di cui al  paragrafo 6 , destinate a sopperire ai bisogni immediati  degli aeromobili ivi  considerati e del loro carico  ;
10 . le cessioni di beni e le  prestazioni di servizi :
– effettuate nel quadro delle  relazioni diplomatiche e  consolari ;
– destinate a organismi  internazionali riconosciuti  come tali dalla autorità  pubbliche del paese ospitante ,  e a membri delle medesime ,  alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni  internazionali che istituiscono  tali organismi o dagli accordi di sede ;
– effettuate negli Stati  membri che fanno parte del  trattato dell ‘ Atlantico del  Nord e destinate alle forze  armate delgi altri Stati che  fanno parte di tale trattato ,  per l ‘ uso di tali forze o del  personale civile che le  accompagna o per l ‘ approvvigionamento delle  relative mense nella misura in  cui tali forze sono destinate  allo sforzo comune di difesa  .
Fino all ‘ adozione di norme  fiscali uniformi , la presente  esenzione è applicabile alle  condizioni e entro i limiti  fissati da ogni Stato membro  .
L ‘ esenzione può essere  concessa mediante una procedura  di rimborso di imposta ;
11 . le cessioni di oro alle  banche centrali ;
12 . le cessioni di beni ad  organismi riconosciuti che li  esportano nell ‘ ambito delle loro attività umanitarie ,  caritative o educative all ‘  estero . Il beneficio di questa esenzione può essere concesso  secondo una procedura di  rimborso dell ‘ imposta ;
13 . le prestazioni di servizi  , compresi i trasporti e le  operazioni accessorie ma eccettuate le prestazioni di  servizi esenti conformemente  all ‘ articolo 13 , quando esse  sono direttamente connesse al  transito , all ‘ esportazione  di beni o alle importazioni di  merci che beneficiano delle  disposizioni previste all ‘  articolo 14 , paragrafo 1 ,  lettere b ) e c ) , e all ‘  articolo 16 , paragrafo 1 ;
14 . le prestazioni di servizi  fornite dagli intermediari che  agiscono a nome e per conto di  terzi , quando intervengono  nelle operazioni di cui al  presente articolo o in operazioni effettuate fuori del  territorio di cui all ‘  articolo 3 .
Questa esenzione non si  applica alle agenzie di viaggio  , quando queste forniscono a  nome e per conto del viagiatore  prestazioni effettuate in altri  Stati membri .
Articolo 16
esenzioni particolari connesse  con il traffico internazionale  di merci
1 . Fatte salve le altre  disposizioni fiscali  comunitarie , gli Stati membri  possono , con riserva della  consultazione prevista all ‘  articolo 29 , prendere misure particolari per non sottoporre  all ‘ imposta sul valore  aggiunto le operazioni seguenti  o alcune di esse , a condizione  che non mirino ad una  utilizzazione e / o ad un  consumo finali e che l ‘  importo dell ‘ imposta sul  valore aggiunto percepito al  momento dell ‘ immissione in  consumo corrisponda all ‘  importo della tassa che avrebbe  dovuto essere percepito se  ognuna di tali operazioni fosse  stata tassata all ‘  importazione o all ‘ interno  del paese :
A . le importazioni di merci  destinate ad essere :
a ) portate in doganale  immesse , eventualmente , in  deposito provvisorio ai sensi della direttiva 68/312/CEE ( 6  ) ;
b ) immesse in un regime di  zona franca ai sensi della  direttiva 69/75/CEE ( 7 ) ;
c ) immesse in un regime di  deposito doganale ai sensi dell  direttiva 69/74/CEE ( 8 ) ;
d ) immesse nelle acque e nei  banchi di cui all ‘ articolo 4  del regolamento ( CEE ) n .  1496/69 ( 9 ) ;
e ) immesse in un regime di  deposito diverso da quello  doganale o in un regime di perfezionamento attivo ;
B . le cessioni di merci  spedite o trasportate a  destinazione dei luoghi di cui  al punto A , nonchù le  prestazioni di servizi inerenti  a tali cessioni ;
C . le cessioni di merci e le  prestazioni di servizi  effettuate nei luoghi di cui al punto A con il mantenimento di  una delle situazioni di cui  allo stesso punto ;
D . le cessioni di merci  ancora soggette a regimi di  transito o d ‘ importazione temporanea di cui all ‘  articolo 14 , paragrafo 1 ,  lettere b ) e c ) , nonchù le prestazioni di servizi inerenti  a tali cessioni .
2 . Con riserva delle  consultazioni previste all ‘  articolo 29 , gli Stati membri possono esentare le  importazioni e le cessioni di  merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l ‘  esportazione senza modifiche o  dopo trasformazione , nonchù le  prestazioni di servizi inerenti  all ‘ attività di esportazione  del medesimo , a concorrenza  dell ‘ ammontare delle sue  esportazioni nel corso dei  dodici mesi precedenti .
3 . La Commissione presenta al  più presto al Consiglio  proposte concernenti le modalità comuni di applicazione  dell ‘ imposta sul valore  aggiunto alle operazioni di cui  ai paragrafi 1 e 2 .
CAPO XI
DEDUZIONI
Articolo 17
Origine e portata del diritto  a deduzione
1 . Il diritto a deduzione  nasce quando l ‘ imposta  deducibile diventa esigibile  .
2 . Nella misura in cui beni e  servizi sono impiegati ai fini  di sue operazioni soggette ad  imposta , il soggetto passivo è  autorizzato a dedurre dall ‘  imposta di cui è debitore :
a ) l ‘ imposta sul valore  aggiunto dovuto o assolta per  le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi  che gli sono o gli saranno  prestati da un altro soggetto  passivo ;
b ) l ‘ imposta sul valore  aggiunto dovuta o assolta per  le merci importate ;
c ) l ‘ imposta sul valore  aggiunto dovuta ai sensi dell ‘  articolo 5 , paragrafo 7 , lettera a ) , e dell ‘ articolo  6 , paragrafo 3 .
3 . Gli Stati membri accordano  altresì ad ogni soggetto  passivo la deduzione o il rimborso dell ‘ imposta sul  valore aggiunto di cui al  paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono  utilizzati ai fini :
a ) di sue operazioni relative  alle attività economiche di cui  all ‘ articolo 4 , paragrafo 2  , effettuate all ‘ estero , che  darebbero diritto a deduzione  se fossero effettuate all ‘  interno del paese ;
b ) di sue operazioni esenti  ai sensi dell ‘ articolo 14 ,  paragrafo 1 , lettera i ) ,  dell ‘ articolo 15 e dell ‘  articolo 16 , paragrafo 1 ,  punti B , C e D , e paragrafo 2  ;
c ) di sue operazioni esenti  ai sensi dell ‘ articolo 13 B ,  lettera a ) e lettera d ) , punti da 1 a 5 , quando il  cliente risieda fuori della  Comunità o quando tali operazioni sono direttamente  connesse a beni destinati a  essere esportati in un paese  non appartenente alla Comunità  .
4 . Il Consiglio cercherà di  adottare entro il 31 dicembre  1977 , su proposta della Commissione e deliberando all ‘  unanimità , le modalità  comunitarie d ‘ applicazione  secondo le quali i rimborsi  devono essere effettuati ai  sensi del paragrafo 3 a favore  di soggetti passivi non  residenti all ‘ interno del  paese . Fino all ‘ entrata in  vigore di queste modalità di  applicazione comunitarie ,  spetterà agli Stati membri  stabilire le modalità secondo  le quali questo rimborso sarà  effettuato . Qualora il  soggetto passivo non risieda  nel territorio della Comunità ,  gli Stati membri possono  rifiutare il rimborso o  subordinarlo a condizioni  complementari .
5 . Per quanto riguarda i beni  ed i servizi utilizzati da un  soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a  deduzione di cui ai paragrafi 2  e 3 , sia per operazioni che  non conferiscono tale diritto ,  la deduzione è ammessa soltanto  per il prorata dell ‘ imposta  sul valore aggiunto relativo  alla prima categoria di operazioni .
Detto prorata è determinato ai  sensi dell ‘ articolo 19 per il  complesso delle operazioni  compiute dal soggetto passivo  .
Tuttavia , gli Stati membri  possono :
a ) autorizzare il soggetto  passivo a determinare un  prorata per ogni settore della propria attività , se vengono  tenute contabilità distinte per  ciascun settore ;
b ) obbligare il soggetto  passivo a determinare un  prorata per ogni settore della propria attività ) ed a tenere  contabilità distinte per  ciascuno di questi settori  ;
c ) autorizzare od obbligare  il soggetto passivo ad operare  la deduzione in base all ‘  utilizzazione della totalità o  di una parte dei beni e servizi  ;
d ) autorizzare od obbligare  il soggetto passivo ad operare  la deduzione secondo la norma  di cui al primo comma  relativamente a tutti i beni e  servizi utilizzati per tutte le  operazioni ivi contemplate  ;
c ) prevedere che non si tenga  conto dell ‘ imposta sul valore  aggiunto che non può essere  dedotta dal soggetto passivo  quando essa sia insignificante  .
6 . Al più tardi entro un  termine di quattro anni a  decorrere dalla data di entrata  in vigore della presente  direttiva , il Consiglio , con  decisione all ‘ unanimità  adottata su proposta della  Commissione , stabilisce le  spese che non danno diritto a deduzione dell ‘imposta sul  valore aggiunto . Saranno  comunque escluse dal diritto a  deduzione le spese non aventi  un carattere strettamente  professionale , quali le spese  suntuarie , di divertimento o  di rappresentanza .
Fino all ‘ entrata in vigore  delle norme di cui sopra , gli  Stati membri possono mantenere  tutte le esclusioni previste  dalla loro legislazione  nazionale al momento dell ‘  entrata in vigore della  presente direttiva .
7 . Fatta salva la  consultazione prevista dall ‘  articolo 29 , ogni Stato membro  può , per motivi congiunturali  , escludere totalmente o in  parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni di  investimento o altri beni . Per  mantenere condizioni di concorrenza identiche , gli  Stati membri possono , anzichù  rifiutare la deduzione , tassare i beni fabbricati dallo  stesso soggetto passivo o  acquistati dal medesimo all ‘  interno del paese , oppure  importati , in modo che questa  imposizione non superi l ‘  ammontare dell ‘ imposta sul  valore aggiunto che graverebbe  sull ‘ acquisto di beni  analoghi .
Articolo 18
Modalità di esercizio del  diritto a deduzione
1 . Per poter esercitare il  diritto a deduzione , il  soggetto passivo deve :
a ) per la deduzione di cui  all ‘ articolo 17 , paragrafo 2  , lettera a ) , essere in possesso di una fattura redatta  ai sensi dell ‘ articolo 22 ,  paragrafo 3 ;
b ) per la deduzione di cui  all ‘ articolo 17 , paragrafo 2  , lettera b ) , essere in possesso di un documento che lo  indichi quale destinatario o  importatore e che menzioni l ‘  ammontare dell ‘ imposta dovuta  o ne consenta il calcolo ;
c ) per la deduzione di cui  all ‘ articolo 17 , paragrafo 2  , lettera c ) , assolvere le formalità stabilite da ogni  Stato membro ;
d ) quando è tenuto al  pagamento dell ‘ imposta quale  acquirente o destinatario , in caso d ‘ applicazione dell ‘  articolo 21 , paragrafo 1 ,  assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro .
2 . Il soggetto passivo opera  la deduzione sottraendo dall ‘  importo totale dell ‘ imposta  sul valore aggiunto dovuta per  un dato periodo fiscale l ‘  ammontare dell ‘ imposta per la  quale , nello stesso periodo ,  è sorto e può essere esercitato  in virtù delle disposizioni del  paragrafo 1 il diritto a  deduzione .
Peraltro gli Stati membri  possono obbligare i soggetti  passivi che effettuano transazioni occasionali di cui  all ‘ articolo 4 , paragrafo 3  , a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento  della cessione .
3 . Gli Stati membri fissano  le condizioni e le modalità  secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato  ad operare una deduzione cui  non ha proceduto conformemente  alle disposizioni dei paragrafi  1 e 2 .
4 . Qualora , per un dato  periodo fiscale , l ‘ importo  delle deduzioni autorizzate superi quello dell ‘ imposta  dovuta , gli Stati membri  possono procedere a rimborso o  riportare l ‘ eccedenza al  periodo successivo , secondo  modalità da essi stabilite  .
Tuttavia , gli Stati membri  hanno la facoltà di rifiutare  il rimborso o il riporto se l ‘ eccedenza e insignificante  .
Articolo 19
Calcolo del prorata di  deduzione
1 . Il prorata di deduzione  previsto dall ‘ articolo 17 ,  paragrafo 5 , primo comma , risulta da una frazione avente  :
– al numeratore l ‘ importo  totale della cifra d ‘ affari  annua , al netto dell ‘ imposta valore aggiunto , relativo alle  operazioni che danno diritto a  deduzione ai sensi dell ‘  articolo 17 , paragrafi 2 e 3  ,
– al denominatore l ‘ importo  totale della cifra d ‘ affari  annua , al netto dell ‘ imposta  sul valore aggiunto , relativo  alle operazioni che figurano al  numeratore e a quelle che non  danno diritto a deduzione . Gli  Stati membri possono includere anche nel denominatore l ‘  importo di sovvenzioni diverse  da quelle di cui all ‘ articolo  11 A , paragrafo 1 , lettera a  ) .
Il prorata viene determinato  su base annuale , in  percentuale e viene arrotondato all ‘ unità superiore .
2 . In deroga alle  disposizioni del paragrafo 1 ,  per il calcolo del prorata di deduzione , non si tiene conto  dell ‘ importo della cifra d ‘  affari relativa alle cessioni  di beni d ‘ investimento che il  soggetto passivo ha utilizzato  nella sua impresa . Non si  tiene neppure conto dell ‘  importo della cifra d ‘ affari  relativa alle operazioni  accessorie , immobiliari o  finanziarie o a quelle di cui  all ‘ articolo 13 , punto B ,  lettera d ) , anche quando si  tratta di operazioni accessorie  . Qualora gli Stati membri si  avvalgano della possibilità  prevista dall ‘ articolo 20 ,  paragrafo 5 , di non richiedere  la rettifica per i beni di  investimento , possono  includere i proventi della  cessione di tali beni nel  calcolo del prorata di  deduzione .
3 . Il prorata applicabile in  via provvisoria per un anno è  quello calcolato sulla base delle operazioni dell ‘ anno  precedente . In mancanza di  tali operazioni di riferimento  o qualora il loro ammontare sia  irrilevante , il prorata è  valutato a titolo provvisorio ,  sotto il controllo delle  autorità fiscali , dal soggetto  passivo in base alle sue  previsioni . Tuttavia , gli  Stati membri possono mantenere  in vigore le proprie  disposizioni vigenti .
La fissazione del prorata  definito , che è determinato  per ogni anno durante l ‘ anno  successivo , comporta la  rettifica delle deduzioni  effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria  .
Articolo 20
Rettifica delle deduzioni
1 . La rettifica della  deduzione iniziale è effettuata  secondo le modalità fissate dagl
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