Tribunale di Catania – Sez. IV Civile Sent. 2286/04

Tribunale di Catania – Sezione Quarta Civile

Sentenza 29 giugno 2004 n.2286/2004

Giudice Dr. Mariano Sciacca

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Trib. Modena – Sez. II Civile – Sent. n. 1571/2004

TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile,

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“Decreto Urbani” et similia. Tre mesi di papocchi dieci anni di delirio.

Linux & C n. 40

di Andrea Monti

Questo è un documento diffuso da ALCEI (e reperibile online all’indirizzo http://www.alcei.it/documenti/copyright/l04128analisi.htm) che analizza il contenuto della “legge Urbani” (ex “decreto Urbani) completando la documentazione pubblicata sul numero precedente. Rileggendo i due articoli uno dopo l’altro, ne esce fuori un quadro veramente desolante, nel quale il governo si arrende alle pressioni delle lobby e l’opposizione tradisce la fiducia riposta in lei dagli utenti. Fra l’incudine e il martello rimangono, invece, gli utenti la cui posizione sarà, con buona probabilità, ulteriormente aggravata dalla modifica alla neo approvata legge. Difficilmente, infatti, si farà marcia indietro e, anzi, verranno colmati gli spazi di tutela di interessi di settore (software, per esempio) rimasti fuori dal primo “giro di torchio”.

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The treatment of Voice over Internet Protocol (VoIP) under the EU Regulatory Framework

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Cass. Sez.III penale Sent. n. 25464/04

Considerato in fatto e diritto 
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha annullato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Milano in data 22 dicembre 2003, con la quale era stata applicata a M. M. in misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quale indagato dei reati di cui agli articoli 110 Cp, 3 comma 1 n. 4, 5, 7 e 8, 4. n. 7 della legge 75/1958, 600bis e 600ter Cp. Le indagini della polizia giudiziaria hanno avuto ad oggetto un sito internet finalizzato a favorire l’incontro e la conoscenza tra utilizzatori della rete mediante accesso alle chat ed a servizi di videoconferenza. In particolare, secondo quanto emerge dall’ordinanza, le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di accertare, in relazione alle modalità di funzionamento del sito internet, che
«1) all’interno vi era un’area denominata calda;»
«2) tale arca era riservata agli adulti e vietata ai minori;»
«3) all’interno di essa si poteva accedere a materiale pornografico immesso in rete in diretta o registrato da parte dei cosiddetti intrattenitori;»
«4) l’utente, mediante un collegamento diretto, poteva comunicare con gli intrattenitori e stimolare direttamente il compimento da parte loro di comportamenti osceni o di atti sessuali;»
«5) gli intrattenitori, previa stipulazione on line del relativo contratto, venivano retribuiti dalla società che gestiva il sito mediante la corresponsione di una percentuale delle somme ricavate grazie alla loro attività»;
«6) l’odierno ricorrente, seppure non formalmente inserito nelle società coinvolte (la Noago srl, che gestiva il sito, la Mythos Dna srl che riceveva ed effettuava i pagamenti), si occupava attivamente della gestione del sito, curandone i contenuti, rispondendo alle richieste degli interessati quale webmaster (una sorta di portavoce ufficiale del sito) ed eseguendo talvolta i pagamenti agli intrattenitori;»
«7) tutto le intrattenitrici dimostravano uno sviluppo fisico che ne attestava la maturità sessuale, intesa quale raggiungimento della pubertà».

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Decreto Urbani: la rete è sotto controllo con la scusa del peer to peer

PC Professionale n. 159 – giugno 2004

Decreto Urbani: la rete è sotto controllo con la scusa del peer to peer

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