Pubblicato il regolamento sul bollino SIAE: quando la cura è peggiore del male

di Andrea Monti – PC Professionale n. 127

Il regolamento attuativo stabilisce alcune esenzioni dall’obbligo di bollinatura.

DPCM 11/7/2001, n. 338. Non è il codice identificativo di un firmware o della versione di un driver, ma il “nome” del regolamento attuativo della legge 248/2000. (www. andreamonti.net/lex/dpcm338-01. htm), la riforma del diritto d’autore che ha esteso anche al software l’apposizione del bollino SIAE. Com’è noto nella nuova normativa viene sanzionata penalmente (fra l’altro) la duplicazione, vendita, detenzione a scopo di profitto, di software contenuto in supporti privi di bollino SIAE, questo vale paradossalmente anche per l’autore del software che vende il proprio prodotto ma senza bollino. Ma gli obblighi vengono chiariti solo fino ad un certo punto.

L’art.10 della l.248/2000, infatti, dopo aver imposto la bollinatura anche dei supporti che contengono programmi, rinviava a un successivo regolamento la determinazione delle modalità operative per l’esecuzione di questo adempimento e dei casi in cui il bollino poteva essere sostituito da accordi stipulati direttamente con la SIAE. Il regolamento avrebbe dovuto “vedere la luce” entro 180 giorni dall’emanazione della legge ma la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è arrivata soltanto lo scorso 22 agosto. Nel frattempo in questi mesi molti si erano posti il problema di capire se – mancando il regolamento – l’obbligo di bollinatura fosse operativo o meno.

Alle numerosissime richieste di chiarimento – rivolte anche in occasioni pubbliche a responsabili SIAE e all’onorevole Altea, relatore alla legge – non è stata fornita alcuna risposta, e questo colpevole e interessato silenzio ha costretto gli operatori del settore dell’informatica a sopportare costi inutili quanto elevati (e, ovviamente, introiti altrettanto consistenti per la SIAE). Il ritardo nell’emanazione del decreto e l’ingiustificabile assenza di notizie sui lavori preparatori (che sono stati oggetto di una vera e propria segretazione da parte della SIAE, dell’Autorità per le Comunicazioni e della Presidenza del Consiglio) hanno infatti provocato una generale incertezza fra gli operatori. Alcuni dei quali hanno preferito rischiare “stando alla finestra mentre altri, la maggioranza, hanno speso somme ingenti per adempiere a un obbligo che non era da adempiere.

Lo scorso 19 aprile, infatti, il Tribunale penale di Torino ha stabilito che in assenza del regolamento la bollinatura non era dovuta. Chi risarcirà tutti quelli che sono stati “più realisti del Re” e hanno preferito pagare? In attesa (vana) di questa risposta, veniamo ora ad analizzare i contenuti di questo regolamento che, purtroppo, crea più problemi di quanti ne risolve. I guai cominciano già all’articolo 3 che recita: “1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto. 2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita l’apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.”

Ma il nuovo art.181-bis. della legge sul diritto d’autore dice: “1. Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali.” Cioè esattamente il contrario del regolamento. Anzi, per meglio, dire, è il regolamento a contraddire la legge, cosa che tecnicamente non sarebbe né possibile né consentita. Il successivo art.4 del regolamento stabilisce che i bollini vanno richiesti alla SIAE, che però può sospenderne la consegna qualora non venissero pagati e qualora ritenga di dover esercitare non meglio precisati “controlli”.

Inoltre la SIAE può, se lo ritiene opportuno, condizionare il rilascio dei bollini alla presentazione dei documenti che comprovano la titolarità dei diritti sul software per i quali si richiede la pecetta. I bollini possono altresì essere rifiutati se mancano o sono incomplete le informazioni indicate dal regolamento. L’art. 5 si occupa specificamente dei programmi, e qui si registra un nuovo caso di contrasto frontale fra la legge sul diritto d’autore e il regolamento attuativo. Sempre il famigerato art.181 bis della legge stabilisce che o si appone il bollino, o si stipulano accordi sostitutivi con la SIAE per evitare l’adempimento. Non c’è alternativa.

Eppure il regolamento dice chiaramente che per alcune categorie il bollino non è richiesto. Fra le “esenzioni totali” spiccano driver, software per apparati satellitari, attrezzature medico/sanitarie e dei cellulari purché “con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi”. Ma il browser inserito in un cellulare wap, o il player MP3 non servono al funzionamento del telefono (che, come dice il nome, si usa per telefonare) e pertanto questo dovrebbe vanificare l’esenzione. A meno di non voler sostenere che dato che si tratta di funzionalità del telefono, queste vengono “assorbite” nei casi previsti dall’art. 5.

Merita di essere riportato integralmente il primo periodo del comma 4 di questo articolo: “Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere esplicitamente incluse a seguito di specifici accordi tra le associazioni dei produttori e la SIAE in considerazione della evoluzione tecnologica.”. Qui l’assurdo è stato superato: non solo un regolamento si arroga il potere di cambiare una legge, ma afferma che ulteriori cambiamenti non saranno decisi da un provvedimento normativo ma da un soggetto semi-privato che tutela solo gli interessi dei propri associati (musici e poeti, almeno in teoria).

Ovviamente, alla pubblicazione del regolamento non ha fatto pendant la predisposizione della modulistica e delle infrastrutture (anche telematiche) per consentire la richiesta del bollino – che si esegue a Roma, Milano e Ancona), né sono pronti i testi o quantomeno le condizioni generali per gli accordi sostitutivi con i produttori di software. Quindi, anche volendo seguire l’orientamento del Tribunale di Torino cui ho accennato, il risultato non cambia: ora che c’è il regolamento, o si mettono i bollini o si spalancano le porte del carcere.

I software esclusi dall’obbligo di bollinatura
Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali:

>a. accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
>b. distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
>c. distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata;
>d. distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
>e. destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi Gprs (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
>f. inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
>g. inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
>h. destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Possibly Related Posts: