L’articolo 28 della versione inglese del GDPR è intitolato, laconicamente “Processor”, ma nella sua versione italiana il termine diventa “Responsabile del trattamento”.
I due termini non sono equivalenti nè sinonimi.
Come già nel caso della qualificazione giuridica del diritto alla protezione dei dati personali, definito come (non) absolute right in inglese e come “prerogativa” in italiano, anche in questo caso la differenza di traduzione ha degli effetti sull’interpretazione della norma e sulle sue applicazioni concrete.
Quali?
Ci sarà giurisprudenza.
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