L’articolo 28 della versione inglese del GDPR è intitolato, laconicamente “Processor”, ma nella sua versione italiana il termine diventa “Responsabile del trattamento”.
I due termini non sono equivalenti nè sinonimi.
Come già nel caso della qualificazione giuridica del diritto alla protezione dei dati personali, definito come (non) absolute right in inglese e come “prerogativa” in italiano, anche in questo caso la differenza di traduzione ha degli effetti sull’interpretazione della norma e sulle sue applicazioni concrete.
Quali?
Ci sarà giurisprudenza.
Possibly Related Posts:
- Ripubblicazione di foto e contenuti: il problema non è il consenso ma la violazione della dignità
- Perché è sbagliato (e pericoloso) imporre il copyright sull’essere umano
- Suicidi e intelligenza artificiale: ChatGPT può essere ritenuta responsabile?
- Jean Pormanove e la morte in diretta: quando la libertà diventa spettacolo estremo
- I pericoli dell’autosorveglianza: il caso De Martino e la vulnerabilità della “casa digitale”