diffusione tramite sito web di immagini oscene – insufficienza a fini probatori della mera riproduzione a stampa operata dalla polizia giudiziaria – sussiste
N. 1369/06 Reg. Sentenze
N. 1245/06 R.G. – Tribunale
N. 7320/02 R.G. notizie di reato
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
RITO MONOCRATICO –
SENTENZA
(art. 544 e segg. c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE del TRIBUNALE DI PESCARA – dott. Marco BORTONE
Alla pubblica udienza del giorno 6 ottobre 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
XXXXXXXX nato il XXXXXX a XXXXX, residente a XXXXXX via XXXXXXXXXX elettivamente domiciliato c/o XXXXXXXXXX. LIBERO CONTUMACE
Difensore di fiducia avv. Andrea Monti del Foro di Pescara
IMPUTATO
Per i fatti di cui all’art. 528 c.p. perché, attraverso apposita strumentazione informatica, server, che permettendo il reindirizzamento al sito internet denominato www.vallecupa.com, metteva in circolazione immagini oscene ed, esattamente, foto dal contenuto pornografico senza adottare nessun tipo di restrizione (password o altri sistemi).
Acc. in XXXXXXXX dal 10.01.2002 al 04.05.2002
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con l’intervento di:
P.M. in persona della dott.ssa Federica CAVALLO
Avv. MONTI, difensore di fiducia dell’imputato;
le parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVAZIONE
Tratto a giudizio XXXXXXXXX per rispondere del reato ascritto in rubrica, contumace l’imputato, in dibattimento l’Ass. della P.d.S. Bonifacio Salvatore ha riferito che, su segnalazione della Guardia di Finanza a riguardo di un sito internet, www.vallecupa.com, con immagini pornografiche, constatatane l’esistenza, verificò che il sito, allocato negli U.S.A., era registrato a nome del XXXXXX, procedendo dunque ad una stampa delle immagini.
L’Ass. della P.d.S. Giordano Giuseppe ha dunque illustrato le operazioni compendiate nel verbale in data 11-10-2002, agli atti, di perquisizione su delega del P.M. e di esecuzione di decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del 3-10-2002, con il quale si ipotizzava che il XXXXXXX, quale responsabile amministrativo della società “XXXXXXXX” con sede in XXXXXXXXXX, al cui nome risultava registrata la pagine web www.vallecupa.com, avesse posto in circolazione, senza restrizioni (password o altri sistemi), immagini oscene, attraverso il collegamento (reindirizzamento) con il dominio statunitense “50megs.com”, sulla scorta per l’appunto delle copie ricavate dal sito.
Orbene, l’Ass. Giordano ha confermato di aver rinvenuto sul p.c. utilizzato come “server DNS” delle pagine web gestite dal XXXX tramite la società “XXXXXX”, due files “log” ed un file identificabile con il nome “vallecupa.com.dns”, questo contenente il reindirizzamento della pagina web vallecupa.com allocato presso il server della società “50megs.com” sita negli U.S.A., i primi due con le indicazioni degli indirizzi IP di coloro che avevano visitato il sito; di aver dunque copiato questi files su supporto cd rom, con la precisazione che comunque nessuna immagine relativa al sito vallecupa.com era presente sul p.c..
Con memoria ex art. 121 c.p.p. il difensore dell’imputato ha contestato che le riproduzioni a stampa, di cui ha riferito il teste Bonifacio, consentano di stabilire inequivocamente autenticità, provenienza, data di pubblicazione e riferibilità all’imputato medesimo delle pagine web in contestazione.
Disposta dunque perizia nel dibattimento, il perito ha dovuto concludere di essere impossibilitato ad ogni considerazione, non essendo riuscito ad acquisire le pagine web nel formato digitale, al fine di valutarne contenuto e caratteristiche tecniche; quindi censurando la mancata acquisizione di copia certificata dei documenti informatici, con eventuale sottoscrizione (firma digitale), come previsto dalla normativa tecnica già all’epoca emanata dall’AIPA (Autority per l’Informatica nella P.A., ora CNIPA centro Nazione per l’Informatica nella P.A.), in tema di creazione, diffusione e conservazione della documentazione informatica; sostanzialmente dunque confermando la scarsa valenza probatoria delle riproduzioni a stampa summenzionate (difficilmente classificabili, alla stregua della stessa normativa tecnica, quali “documenti analogici originali”), peraltro rimarcando come queste riportino diverse date di consultazione delle pagine all’indirizzo www.vallecupa.com, precisamente il 17.9.2002, 3.9.2002 e 29.7.2002, per giunta evidentemente successive all’epoca di contestazione del commesso reato.
Queste essendo le emergenze processuali, dovendosi prestare adesione ai rilievi peritali, non resta che riconoscere la mancanza di prova certa sulla materialità stessa dell’addebito, ed il giudicabile va dunque mandato assolto dal reato ascritto, quand’anche con formula sostanzialmente dubitativa, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l’art. 530 cpv. c.p.p., assolve XXXXXXXXX dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
il Giudice
dott. Marco Bortone
depositato in cancelleria il 3.11.06
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