La sentenza 17278/18 della I sezione civile stabilisce il principio di diritto che la prestazione di un servizio fungibile puo’ essere condizionata alla prestazione del consenso al trattamento dei dati personali.
Testuale:
Non puo’… essere condiviso …l’argomento secondo cui, dando credito alla tesi sostenuta dal Garante… secondo cui si finirebbe per delinaere una sorta di obbligo…di offrire comunque le proprie prestazioni, a prescindere dalla prestazione del consenso…Nulla… impedisce al gestore del sito … concernente un servizio ne’ infungibile ne’ irrinunciabile… di negare il servizio offerto a chi non si presti a ricevere messaggi promozionali.
Come si metteranno, ora, i “ripetitori automatici” dei comunicati del Garante (nonche’ i partner e i junior della Soloni, Accademici & Associati), che hanno consigliato ai loro (sfortunati) clienti di seguire pedissequamente questa interpretazione?
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