Decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123
Disposizioni integrative e correttive della legge 31dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rspetto al trattamento dei dati personali
(G. U. n. 107 del 10 maggio 1997)
ARTICOLO 1 (Informazioni all’interessato)
1. Nell’articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra la parola: «informati» e le parole: «per iscritto» sono inserite le seguenti: «oralmente o»;
ARTICOLO 2 (Trattamento dei dati in ambito giornalistico)
1. Nell’articolo 25, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 10.».
2. Nell’articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito in fine il seguente comma:
«5. Le disposizioni della presente legge che attengono all’esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n.69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.».
ARTICOLO 3 (Garante)
1. Nella denominazione del Capo VII e nell’articolo 30, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali».
2. Nell’articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.».
3. Il personale richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali nella fase di costituzione del relativo ufficio, nelle more del perfezionamento del comando, del fuori ruolo o dell’aspettativa, può essere utilizzato dal Garante a decorrere dalla data indicata nella richiesta, sempreché tale data sia di almeno dieci giorni successiva a quella della richiesta, vi sia l’assenso dell’interessato e l’amministrazione o l’ente di appartenenza non si opponga.
ARTICOLO 4 (Autorizzazioni e informative)
1. Il comma 7 dell’articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n, 675, è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.»
2. Nell’articolo 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente comma:
«8. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.».
ARTICOLO 5 (Norme di coordinamento e transitorie)
1. Nell’articolo 42, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali».
2. Negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n.676, le parole: «Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali».
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 31. dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per ìI funzionamento. dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 1994, n. 769.
ARTICOLO 6 (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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