IL  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto  l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,  recante “Tutela delle persone e di altri soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali”;
Ritenuto che ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, occorre individuare, in  via preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati  personali oggetto di trattamento, al fine di assicurare  il funzionamento delle misure sanzionatorie penali  previste dall’articolo 36 della medesima legge;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della  legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica  amministrazione e il Garante per la protezione dei dati  personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza  del 26 aprile 1999;
Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in  caso di più incaricati del trattamento, di limitare  l’accesso a determinati dati personali attraverso la  previsione di una specifica parola chiave per tali dati,  senza operare, quindi, alcuna equiparazione tra tale  ipotesi e quella relativa alla previsione di un’unica  parola chiave per l’accesso al sistema;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri  adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio  1999;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
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