Linux&Co n.ro 15
di Andrea Monti
Punto Informatico pubblica all’URL http://www.punto-informatico.it/p.asp?i=35587 la risposta della SIAE ad una lettera dell’Associazione Software Libero che “chiedeva lumi” sulla nota vicenda dell’obbligatorietà del bollino anche per il freeware (argomento ampiamente trattato su queste pagine già all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del diritto d’autore).
Questa la risposta della SIAE, per bocca del suo ufficio stampa:
Spett. le Associazione Software Libero
In risposta alla Vostra lettera aperta del 14 marzo scorso, precisiamo alcuni punti.
1. La SIAE non è un’Associazione privata, ma un Ente Pubblico, come espressamente previsto dall’art.180 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941. La sua natura pubblica, in precedenza ribadita anche dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, recentemente è stata confermata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 sul riordinamento degli pubblici nazionali, che testualmente la definisce “Ente pubblico a base associativa”.
2. La legge n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore” ha attribuito alla SIAE alcuni compiti di carattere generale, in considerazione delle funzioni istituzionali che l’Ente svolge da anni per la protezione delle opere dell’ingegno, in base alla già citata legge n. 633/1941, che ha esteso la tutela anche al software, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 29.12.1992 n. 518.
3. Le risposte ai vostri quesiti devono necessariamente essere ricercate nel regolamento di esecuzione della legge n. 248, che sarà prossimamente emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo decreto stabilirà i tempi, le caratteristiche e le modalità di apposizione del contrassegno sui supporti. Sono decisioni che spettano non alla SIAE, ma alla Presidenza del Consiglio.
4. In attesa che la materia sia completamente disciplinata da apposite norme, la SIAE non può fornire chiarimenti, né esprimere pareri, essendo essa stessa tenuta ad osservare la legge e ad applicarla, come peraltro ha sempre fatto, nell’interesse e per conto dei suoi associati, che le hanno conferito mandato per la tutela delle loro opere.
Cordiali saluti
Sapo Matteucci
Capo Ufficio Stampa SIAE
La risposta della SIAE merita di essere commentata analiticamente perché – fra le righe – dice molto di più di quanto sembra ad una prima occhiata.
L’apertura è una “giustificazione non richiesta”. la lettera dell’Associazione Software Libero non pone in discussione la natura giuridica della SIAE e non si capisce quindi la ragione di specificare il “pedigree” della SIAE. (In realtà si capisce bene. La SIAE sarà pure un “soggetto pubblicistico” ma, come dichiarano loro stessi, si preoccupano solo degli interessi degli iscritti).
Il punto due, oltre a non avere relazioni con quanto scritto dall’ASL – è falso. Il d.lgs. 518/92 non attribuisce alla SIAE “poteri speciali” sul software. Ma si limita ad istituire il registro pubblico dei probrammi per elaboratore, dove chi vuole può iscrivere il proprio programma (senza per questo ricevere l’attribuzione di paternità sull’opera). Quindi, il collegamento con la l.248/00 è un non sequitur.
Veniamo ora al terzo punto. Traducendo in plain italian l’affermazione secondo la quale Le risposte ai vostri quesiti devono necessariamente essere ricercate nel regolamento di esecuzione della legge n. 248, la SIAE ribadisce chiaramente che, in linea di principio, anche i software freeware e open source sono sottoposti all’obbligo di bollinatura. Francamente, la cosa è inaccettabile. Il punto non è la richiesta di stabilire l’eccezione alla regola (bollino su tutto, tranne che sul freeware).Ma la non applicabilità tout court della “pecetta” quando la licenza d’uso non fa distinzione fra copia e originale. Se, infatti, il bollino serve per distinguere le copie “taroccate” da quelle “buone” è evidente che questo presuppone da parte della software house una politica di licensing volta a controllare la distribuzione. E quindi avrebbe senso applicare dei marker per capire “a volo” quando il software è di provenienza lecita. Ma nel caso dell’open source, dove è la stessa licenza ad annullare la distinzione fra originale e copia, a quale necessità assolve l’apposizione del bollino?
A questa semplice domanda nessuno ha ancora dato risposta.
Andiamo oltre.
Quanto al fatto che le decisioni spettano alla Presidenza del Consiglio, questo è – per usare un eufemismo – quantomeno inesatto. Il regolamento sarà emanato con Decreto, ma la SIAE fa parte del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito dalla legge 248/00 presso la stessa Presidenza del Consiglio ed ha direttamente voce in capitolo sulla stesura del regolamento.
Il quarto punto non risponde a verità, visto che esiste almeno una lettera dell’ufficio antipirateria della SIAE che prende posizioni estremamente precise sulla questione, affermando che l’obbligo di bollinatura vale per tutti i software, indiscriminatamente. Con l’eccezione di quelli ceduti non a scopo di lucro.
Ma, come si dice, in cauda, venenum, il veleno arriva in ultimo (o, se preferite, dulcis in fundo)
La SIAE – dice la lettera – continuerà ad osservare la legge e ad applicarla, come peraltro ha sempre fatto, nell’interesse e per conto dei suoi associati, che le hanno conferito mandato per la tutela delle loro opere.
Ma se
i “clienti” della SIAE sono soltanto gli associati
la SIAE tutela solo gli interessi degli associati
gli utili dei bollini vengono ridistribuiti fra gli associati
la legge non obbliga gli sviluppatori ad iscriversi alla SIAE
per quale motivo al mondo gli sviluppatori open source devono essere obbligati a pagare questa ennesima tassa (che, per inciso, è aumentata del 600% per le etichette musicali indipendenti), considerato che non ottengono nulla in cambio?
Mentre l’Associazione Software Libero scriveva questa raccomandata nel marzo 2001, quattro mesi prima – nel dicembre 2000 – ALCEI (Associazione per la Libertà nella Comunicazione Elettronica Interattiva) aveva presentato esposti in alcune procure della Repubblica (Teramo, Venezia, Pescara ed altre) segnalando la commercializzazione negli ipermercati e nelle catene di distribuzione, di software (anche arcinoto) privo della prescritta “pecetta”. Fornendo all’autorità inquirente anche software originale regolarmente acquistato – come MS Office 2000 SBE) a riprova di quanto sopra.
L’obiettivo di questa segnalazione è semplice: far sì che i giudici si pronuncino ufficialmente sull’obbligatorietà di apporre il bollino anche prima dell’uscita del famigerato regolamento.
Se archiviano il procedimento, allora l’obbligo non sussiste. Altrimenti devono mettere sotto processo un mare di gente.
Questo, però, in teoria. Perché nella pratica, tutta la sollecitudine e lo spiegamento di mezzi, uomini e comunicati stampa solitamente riservato alle retate di poveri cristi o di adolescenti che si scambiano musica, si sono trasformati in una cautela che potrebbe essere agevolmente scambiata per pavidità.
Del resto, Microsoft può permettersi ottimi lobbisti e avvocati.
Possibly Related Posts:
- Le sanzioni UE ad Apple e Google aprono un altro fronte nella guerra contro Big Tech (e incrinano quello interno)
- Il caso Crowdstrike rivela le cyber-debolezze Ue
- GDPR e OpenAI: quanto sono fondate le accuse del Garante?
- L’ AI open source non è un crimine e non aiuta i criminali
- Non c’è bisogno dell’IA per danneggiare le persone con un software: il caso Royal Mail