Ord. Trib. Milano 3/2/2000 – Bancalavoro vs Jobber

Tribunale Civile di Milano

Ordinanza del 3/2/2000

R.G. 2023/99
G.D. dott.ssa Gabriella Migliaccio
Bancalavoro.com s.r.l. / Jobber s.r.l.

Il giudice designato,

visto il ricorso proposto da Bancalavoro.com s.r.l. contro Jobber s.r.l., inteso ad ottenere l’inibitoria dell’uso in qualunque forma, come dominio, ditta, ragione sociale, denominazione o insegna del marchio “bancalavoro”;

rilevato che il ricorso trova il suo titolo nella tutela del diritto al marchio, a cautela di azioni di merito e difesa dello stesso diritto, come esposto in ricorso e rispedito in verbale di causa;

che la ricorrente ha comprovato, quale avente causa da Seledati s.r.l. l’avvenuto deposito di domanda di marchio “Bancalavoro” in data 19/2/98, nonché la propria attività di gestione, attraverso Internet, del sito Web con nome di dominio “Bancalavoro.com” (registrato presso l’autorità concedente il 12/12/1996), di inserzioni relative a domande ed offerte di lavoro, servizi di ricerca e selezione del personale;

che è comprovata, e peraltro non contestata, l’utilizzazione da parte della resistente del sito “Bancalavoro.net”da fine settembre 1999, con relativo nome di dominio registrato il 13/05/1999, concretatesi in attività del tutto analoga a quella svolta dalla ricorrente;

che il marchio “BancaLavoro.com” pur essendo debole, dato il suo carattere descrittivo rispetto all’attività svolta, appare comunque tutelabile, per una qualche originalità conferita dall’unione delle due parole;

che la domanda di registrazione del marchio “Bancalavoro.net” ad opera della Jobber è successivo a quella della ricorrente e riguarda denominazione mon sufficientemente distintiva rispetto al primo marchio, riferendosi il segno a società operante in Internet, nel cui ambito la sigla “net” ha carattere del tutto generico ed è adoperata da numerosissimi soggetti;

che trattandosi quindi di marchio sostanzialmente coincidente, per attività simili in ambito Internet con registrazioni successive da parte Jobber, ex art. 1 l.m. , sussiste il fumus boni iuris;

che parimenti ricorre il periculum in mora, sussistente in re ipsa;

(omissis)

P.Q.M.

Inibisce alla soc. Jobber l’uso in qualsiasi forma o modo, per la commercializzazione, pubblicizzazione e diffusione dei propri servizi, della denominazione BancaLavoro, come marchio, nome di dominio, denominazione, insegna, o altrimenti;

concede il termine di legge per la proposizione della causa di merito.

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