Bollino Siae e smart card clonate: nuove modifiche vecchi problemi

di Andrea Monti – PC Professionale n. 144

In molti casi è stato eliminato l’obbligo di apposizione del bollino Siae sui Cd contenenti programmi, mentre cambiano le sanzioni per chi duplica smart card per la Pay TV.

Mentre si è ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 29/01 (diritto d’autore e società dell’informazione), sul finire del 2002 governo e Parlamento hanno approvato due provvedimenti che incidono sensibilmente sull’attuale assetto della normativa italiana sulla proprietà intellettuale. Modificando, il primo, le regole per l’apposizione del bollino Siae e, il secondo, la disciplina delle sanzioni per chi duplica abusivamente smart card per Pay-TV.

> Le regole per il bollino Siae
Il DPCM n.296/02 (www.ictlaw.net/internal.php?sez=normL&IdT=6&IdTN=1&IdN=72) modifica il precedente DPCM 338/01 (il regolamento sull’apposizione del bollino Siae) e stabilisce, in particolare, ulteriori esenzioni e semplificazioni per il settore del software. Prima di questa riforma, infatti, la distribuzione di software (e in particolare quello open source) era assoggettata a pesanti oneri aggravati da una certa “oscurità” del testo normativo. Non che questa riforma brilli per chiarezza, ma di certo alleggerisce non poco gli oneri per chi produce e distribuisce software.

Il nuovo art.5 c.III (quello che regola le esenzioni) viene infatti modificato sensibilmente in modo da eliminare in molti casi l’obbligo di bollinatura dei supporti contenenti programmi. Così non devono essere bollinati i supporti contenenti programmi:
> “distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti” (lett. b). Via libera, dunque, alle raccolte di shareware e,in generale, ai Cd allegati alle riviste (purché, n.d.r., la presenza del Cd non incida sul prezzo al pubblico).
> tipo service pack, driver, upgrade da chiunque distribuiti (alla lettera d) dell’articolo 5 sono state eliminate le parole “dal produttore”). Il che consente maggiore autonomia a chi sviluppa con licenze open source.
> (siano essi applicazioni o sistemi operativi) commercializzati con licenza Oem (licenza venduta insieme al computer acquistato). Scompare, invece, il comma 4 dell’articolo in questione che attribuiva alla Siae il potere autonomo di stabilire nuove esenzioni. Radicalmente modificato anche l’articolo 6 del DPCM 338/01 che si occupa della dichiarazione sostitutiva. Cioè dell’atto che consente di non apporre il bollino previa presentazione alla Siae di una dichiarazione che descrive, cumulativamente, le caratteristiche dei prodotti.

In sintesi, la dichiarazione sostitutiva può ora essere presentata anche da soggetto diverso dal produttore dell’opera (il che, nel caso del software, facilita le cose alle società straniere che operano in Italia tramite filiali meramente commerciali). Ulteriore semplificazione consiste nel fatto che la dichiarazione in questione può essere effettuata anche cumulativamente per più versioni di software. Essendo sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza fare separato riferimento alle diverse versioni (come le localizzazioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale).

Il provvedimento della presidenza del Consiglio si chiude, infine, con una “sanatoria” stabilita al comma 2 dell’art. 5 bis (di nuova introduzione) che recita testualmente: “Sono valide ed efficaci le dichiarazioni identificative rese prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, purché siano conformi all’articolo 6 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal presente decreto”. È stato evitato, in altri termini, di costringere a una inutile duplicazione del lavoro chi già aveva adempiuto agli obblighi previsti dal vecchio regolamento.

> Clonare smart card è reato? Non proprio.
Veniamo ora alle modifiche apportate al d.lgs. 373/00 dal decreto legislativo approvato in via definitiva lo scorso 15 gennaio 2003 (www.ictlaw.net/internal.php?sez=doc&IdT= 6&id_doc=21&lang=1). Con questa riforma la clonazione di smart card e tutto ciò che vi ruota attorno sarebbe nuovamente reato. Verrebbe così eliminata la depenalizzazione intervenuta appunto nel dicembre 2000. Almeno in teoria, perché in pratica la formulazione della norma è tale da non consentire l’applicazione delle sanzioni penali desiderate. Per fare chiarezza è opportuno ripercorrere sinteticamente la storia travagliata del rapporto fra clonazione di smart card e normativa.

La legge 248/00 (quella, fra l’altro, del bollino Siae) consentiva di sanzionare penalmente anche gli illeciti commessi a danno delle Pay-TV. Tre mesi dopo, con il D.lgs. 373/00, si stabiliva invece che la gran parte (se non tutto) degli illeciti relativi alla clonazione di carte satellitari non era più reato ma illecito amministrativo. La differenza è sostanziale, perché mentre nel caso di reati è prevista la reclusione e le indagini possono riguardare anche il domicilio privato e utilizzare perquisizioni, sequestri e intercettazioni, nel caso degli illeciti amministrativi le sanzioni sono, di regola, pagamenti di somme o confische di apparecchi e le indagini non possono estendersi al domicilio privato delle persone.

Per eliminare questa “distorsione” il legislatore ha modificato, cercando di rendere esplicita la propria volontà, l’art.6 del d.lgs. 373/00 che ora è così composto (le modifiche sono evidenziate in grassetto): “1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui all’articolo 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito.

In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni. Si applicano altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni”. Ma a quanto pare il legislatore ha confuso la sanzione amministrativa come “effetto collaterale” di una sentenza penale (cosa frequente e normale) con la possibilità (inammissibile nel nostro ordinamento giuridico) di punire un illecito amministrativo anche con la sanzione penale.

In altri termini: se un fatto è reato è punito in via principale con una pena (anche detentiva) e accessoriamente con una sanzione amministrativa. Come nel caso delle lesioni da incidente stradale (reato) punite anche con il ritiro della patente (sanzione amministrativa accessoria). Ma se un fatto è illecito amministrativo non può essere oggetto – in via principale né subordinata – anche di una sanzione penale. In conclusione, sembra proprio che questa modifica crei più problemi di quanti ne risolva, senza dare nessuna certezza né di impunità né di colpevolezza.

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