D.lgs. 70/2003 – obbligo per gli operatori di segnalare il comportamento illecito degli utenti alle autorità competenti – diffida circostanziata da parte del titolare del diritto leso – sufficienza – sussiste
Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica è obbligato in via preventiva ex lege a comunicare alla procura della Repubblica le diffide ricevute da titolari di diritti lesi, insieme a tutte le informazioni in proprio possesso, con esclusione di quelle che rivelano l’identità del presunto autore
Scarica il testo integrale in formato PDF
Possibly Related Posts:
- Un’opera d’arte prodotta dall’Ai ha diritto al copyright. E l’artista non avrà più centralità
- L’accordo USA/UE sull’esportazione di dati personali: perché la toppa è peggiore del buco
- È la monetizzazione della nostra vita, non (soltanto) l’ossessione per “la privacy” ad uccidere la street-photography
- La “Meta-Mega-Multa” e la comprensibile incoerenza dei garanti dei dati personali
- Il feticcio della privacy e le polemiche sul riconoscimento facciale