Pubblicità del dato personale – automatica liceità del tratamento – non sussiste – presenza delle condizioni di legge per il trattamento – necessità.
Enti pubblici – Trattamento di dati sensibili per finalità dirette all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile nell’ambito del rapporto di lavoro – necessità del preventivo consenso del dipendente e dell’autorizzazione del Garante per i dati personali – non sussiste.
Non è la pubblicità in se del dato che ne consente il trattamento, ricavandosi da esso ulteriore valore informativo, ma la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
I soli soggetti pubblici possono trattare dati sensibili in deroga, sia alla regola del consenso scritto, sia a quella della preventiva autorizzazione del Garante a condizione che vi sia: i) una finalità di interesse pubblico; ii) una espressa disposizione di legge autorizzatoria; iii) una specificazione legislativa dei tipi di dati trattabili e delle operazioni eseguibili. La rilevante finalità di interesse pubblico sussiste nel caso di trattamenti diretti all’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile nell’ambito dei rapporti di lavoro.
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