Ord. Trib. di Genova 17-07-1999 – Compaq vs Abx

Tribunale di Genova Sezione VI civile

Ordinanza del 17/7/1999

Compaq Computer S.p.a

vs:

.ABX SISTEMI S.r.l

GU dr. Marchesiello

Il GU a scioglimento della riserva, rileva:

– COMPAQ COMPUTER S.p.A., a seguito di conferimento di azienda da parte di DIGITAL EQUIPMI!.NT S.p.A. èlicenziataria esclusiva del marchio « Alta Vista » in Italia;

– il marchio « AltaVista » è registrato presso l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno dell’Unione Europea, con il numero 000258954, e gode di piena protezione anche nell’ambito nazionale;

– il marchio « AltaVista » designa un prodotto di software che integra attualmente uno dei principali motori di ricerca nell’ambito del sistema informatico Internet, operante a livello mondiale;

– ABX SISTEMI s.r.l. in liquidazione è una società iscritta dal 1986 nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di Genova, operante nel settore della compravendita di apparecchiature elettroniche e relativa istallazione, servizi di consulenza e stesura programmi per computer;

– nel periodo dal gennaio 1998 sino al maggio dello stesso anno ABX SISTEMI ha attivato (registrandolo con l’apposita autorità nazionale) un «.sito » web all’indirizzo http://www.altavista.itl (ALTAVISTA.IT);

– a seguito dell’invito da parte di COMPAQ COMPUTER a « dismettere e cessare immediatamente qualsiasi utilizzo di tale marchio » (« AltaVista », n.d.e.’), ABX ha provveduto a disattivare la pagina web all’indirizzo di cui sopra « e ogni altro riferimento al link di Altavista sulla U.R.L. www.altavista.digital.com, o *www.altavista.telia.com », ma non ha provveduto nonostante sia stata a ciò espressamente invitata dai legali di COMPAQ ‑ ad attivarsi presso l’Autorità preposta per consentire la iscrizione « a dominio » del nome « Altavista » da parte della COMPAQ, titolare del marchio corrispondente, iscrizione che può essere disposta dall’Autorità preposta solo a seguito della cancellazione della precedente registrazione « ALTAVISTA.IT » ottenuta da ABX SISTEMI.

In base a queste circostanze di fatto – non contestate tra le parti – COMPAQ ha chiesto
– di inibire ad ABX « qualunque ulteriore utilizzo a qualsivoglia titolo del marchio registrato “AltaVista” »;
– di ordinare la cessazione dell’attività di concorrenza sleale tuttora in essere « ordinando alla ABX di compiere tutto quanto necessario affinché venga eliminato ogni riferimento nel registro tenuto presso la Registration Authority; nonché tutto quanto necessario affinché la ricorrente, possa liberamente registrate, utilizzando il nome « AltaVista »; il relativo dominio Internet »;
– di ordinare infine la pubblicazione della emananda ordinanza a cura e spese di ABX su periodici specializzati, nonché su sito Internet da indicarsi.

ABX SISTEMI si è costituita, sostenendo la piena legittimità della propria iniziativa, assunta peraltro su incarico di un cliente non operante nel settore informatico. La stessa, esplicita formulazione della pagine escludeva ogni intento di concorrenza sleale o di contraffazione del marchio: la pagina era stata momentaneamente disattivata non a seguito dell’iniziativa di COMPAQ, ma « in attesa di realizzare una compiuta impaginazione grafica » del prodotto.

Sentite sommariamente le parti all’udienza del 25 giugno, il giudice ha ritenuto opportuno interrogare a chiarimenti, quale persona informata circa il meccanismo di assegnazione dei « nomi a dominio » in ambito nazionale, il responsabile della Naming Autrhority italiana, organismo « normativo » cui è affidato il compito di stabilire le procedure operative e il regolamento in base al quale opera, convenzionalmente, la Registration Authority (organismo « esecutivo » responsabile dell’assegnazione dei nomi « a dominio » e della gestione dei registri).

All’udienza del 9 luglio 1999 è stato sentito il direttore del comitato esecutivo della Naming Authoriy, Enzo Fogliani.

È stato altresì sentito Renato Balestrello, della società GREENTEL, che opera nel settore Internet in qualità di «provider » e « mantainer » di nomi a dominio e che in tale veste ha curato per ‘il cliente ABX SISTEMI le procedure per l’inserimento nella rete Internet della pagina « Altavista ».

Nel corso della stessa udienza, il difensore della COMPAQ ha chiesto che le conclusioni già formulate in sede di ricorso (nei confronti di ABX) venissero « integrate con l’ordine alla Registration Authority di cancellare e/o revocare l’utilizzazione del nome « AltaVista.it2 alla ABX s.r.l. e di conseguenza disporre la cancellazione del relativo data­base».

Per la convenuta, a sostegno della tesi già formulata in sede di costituzione, è stata prodotta una copia‑bozza della nuova pagina che ABX si appresterebbe ad attivare nel sito in questione, per conto della propria cliente, un’agenzia d’affari immobiliare denominata « Alta vista di Bazzacco Gianfranco » iscritta nel registro delle ditte imprese individuali di Treviso sin dal 23 gennaio 19$1.

Su tali premesse in fatto, il tribunale rileva prima di tutto la inammissibilità dell’integrazione della domanda da ultimo richiesta dalla difesa di COMPAQ con riferimento alla Registration Authority. Quest’ultima ‑ in base alla documentazione e alle informazioni acquisite ‑ è un soggetto privo di qualunque connotazione o funzione pubblica, istituito su base puramente privata e convenzionale quale filiazione di una più vasta organizzazione sorta a livello mondiale attorno alla rete denominata Internet. A tale configurazione sono collegati compiti di coordinamento e integrazione dei sistema che non si fondano sul conferimento di alcun potere in senso pubblicistico tradizionale ma esclusivamente sul consenso di tutti i soggetti operanti professionalmente a livello della rete, alfine di stabilire e fare osservare talune regole fondamentali nell’assegnazione e nella gestione dei cosiddetti x ‘nomi a dominio ». In particolare, in caso di conflitti tra nomi a dominio già « assegnati » e nomi di identico contenuto (esprimenti o meno una realtà giuridica tutelata o tutelabile in termini di marchio), che aspirino a utilizzare un proprio sito nella rete, la R.A. attiva un cosiddetto « procedimento di pubblica contestazione » consistente nel contrassegnare il sito, sul data‑base, come oggetto di contestazione, e nell’invitare le parti a risolvere in via amichevole il conflitto. Ove tale procedimento non produca esito positivo, la R.A. si limita a prendere atto della situazione, non essendo prevista alla stato la possibilità (pur prevista in altri contesti) di sospendere il nome a dominio, fatti salvi gli altri servizi.

Non esistendo dunque un potere‑dovere della R.A. di attivarsi nel senso richiesto, e non essendo la R.A. parte nel procedimento, non è possibile prendere in esame in questa sede la richiesta di emettere un ordine direttamente nei confronti della R.A.

Venendo poi al conflitto che coinvolge il marchio registrato « AltaVista » e l’indirizzo « Altavista.it » attivato a cura della convenuta, deve rilevarsi che:

effettivamente il permanere in capo a ABX SISTEMI della pagina web intitolata « Altavista.it », impedisce a COMPAQ di aprire una propria pagina italiana sotto la stessa denominazione: a questo fine non è sufficiente la temporanea disattivazione della pagina, ma è necessario che da parte della R.A. si provveda alla cancellazione dell’« intestazione » del nome a dominio alla ABX,

– il conflitto tra il marchio « AltaVista », che distingue l’omonimo motore di ricerca su Internet a livello mondiale, e l’attivazione di una pagina denominata « Altavista.it » da parte di ABX SISTEMI va risolto – in questo peculiare contesto – sia in termini di tutela del marchio, con riferimento a ogni illecito tentativo di contraffazione, imitazione, confusione, sia in termini di corretto funzionamento del meccanismo di accesso al sistema Internet, a livello mondiale e a livello locale.

Quanto „al primo aspetto (tutela del marchio), è rilevabile « prima facie » il tentativo posto in essere da ABX SISTEMI – operante a livello locale nel settore, informatico – di « porsi sulla scia » del ben più famoso software detenuto da COMPAQ. Tanto può desumersi – quanto meno in termini di « fumus » – dalla stessa struttura e dal testo della pagina « Altavista.it », con il suo richiamo alla « possibilità di accedere à uno dei mag­giori indici web, con ben 30 milioni di pagine distribuite su 275.600 server e quattro milioni di articoli forniti da 8.000 gruppi d’informazione Use­net. Ogni giorno oltre 23 milioni di utenti visitano AltaVista ». Il richiamo alle enormi possibilità comunicative proprie di « AltaVista » è formulato – attraverso una implicita appropriazione di tale dimensione planetaria – in modo da far credere all’utente che l’accesso è « uno dei maggiori indici web » sia una caratteristica peculiare del sito « Altavista.it ». La situazione può essere assimilata a quella di un modesto affittacamere, che si collochi sull’ingresso di un albergo facente parte di una catena di hotel di lusso, cercando di convincere i clienti che la propria offerta partecipa del prestigio e delle caratteristiche del servizio adiacente.

Non vale al riguardo obiettare che lo stesso messaggio (vera e significativa « execusatio non petita ») contiene l’indicazione che « Altavista.it non ha alcun rapporto con Digitai Equipment Corporation, Altavista Internet Software Inc. o con il servizio di ricerca Internet AltaVista accessibile all’indirizzo www.altavistadigita.com, o all’indirizzo www.altavista.telia.com ». L’indicazione serva al contrario a mettere in rilievo la indubbia consapevolezza da parte della convenuta di invadere un territorio ad essa non appartenente.

Né può essere attribuito maggior rilievo all’altra tesi, approntata dalla convenuta, secondo cui ABX non avrebbe fatto altro che operare per conto di un proprio cliente, per avventura titolare di una agenzia immobiliare denominata Altavista di Bazzacco G.’.

In primo luogo, si deve rilevare che il sito in questione fa capo non all’agenzia del Bazzacco, ma alla ABX SISTEMI s.r.l., che in quanto titolare del « domain » « altavista.it » può o comunque potrebbe farne l’uso da essa ABX ritenuto più conveniente, ponendosi in questo senso come del tutto aleatorio, se non addirittura strumentale, il riferimento alla ditta del signor Bazzacco.

In secondo luogo, non può sfuggire il contrasto tra l’originaria impostazione data dalla convenuta alla pagina, chiaramente mirata ad offrire un servizio generale collegato (nel modo che si è visto) alle enormi potenzialità del motore AltaVista, e l’assunzione di una diversa, tardiva ipotesi di utilizzazione del sito a favore di un Altavista, per così dire, minore, locale e limitato al settore immobiliaristico.

Diversa e più complicata si sarebbe presentata la situazione, anche per il gigante COMPAQ, se il sito in questione fosse stato pre‑occupato direttamente da un soggetto legittimato all’uso del nome « Altavista u in un ambito non suscettibile di recare nocumento al marchio della odierna ricorrente.

Nel caso di specie, viceversa, l’uso del nome a dominio « Altavista » da parte di una società operante nel settore dell’informatica (anche indipendentemente dal tenore e dalla configurazione specifici della vecchia pagina) comporta per il marchio registrato « AltaVista » e la sua visibilità un danno ingiusto e immediato, non facilmente né intermente riparabile.

In questo senso pertanto deve ritenersi dunque che l’iniziativa di BX SISTEMI integri in se stessa una appropriazione illecita del marchio « Altavista », realizzata attraverso l’attivazione della pagina « Altavista.it ».

Sennonché il risultato di tale attività, di per sé illecita, non si traduce esclusivamente nel discredito o nella confusione che l’iniziativa è idonea a provocare quanto alla pertinenza del marchio (in questo senso sarebbe sufficiente la disattivazione della pagina): la conseguenza più grave della abusiva registrazione del nome a dominio « Altavista. it’consiste infatti nell’impedire al legittimo titolare del marchio di registrarlo a sua volta come « domain name » presso la Registration Authority. La creazione della pagina « Altaviata.it’da parte della convenuta, in sostanza, non solo costituisce in positivo un atto di aggressione nei confronti del marchio, ma – in negativo – determina un ulteriore effetto paralizzante o impeditivo della registrazione da parte del legittimo titolare del marchio: e che vi sia un interesse di COMPAQ a registrare il marchio « AltaVista » presso la R.A. italiana non può essere messo in dubbio, se non altro per l’effetto che a tale registrazione consegue di impedire ad altri soggetti di tentare I’« occupazione » indebita dello specifico dominio.

In sostanza, anche indipendentemente dalla titolarità del marchio, si configura nel caso in esame una violazione delle nonne che presiedono alla correttezza e lealtà della concorrenza (art. 2598 CC, cpv, nn. 1 e 3) nell’accesso ai sistemi informatici integrati e alla loro utilizzazione.

La natura diffusa e istantanea del mezzo informatico comporta, nella specie, una evidente situazione di pericolo imita nel mantenimento della situazione in esame, come è dimostrato dall’intenzione da ultimo manifestata da ABX SISTEMI di riattivare quanto prima la pagina « Altavista.It >>

Il ricorso va accolto pertanto nei seguenti termini.

Il tribunale, ritenuta la illegittimità dell’uso del nome « Altavista.it » nel sistema Internet da parte della convenuta ABX SISTEMI s.r.l., inibisce ad ABX SISTEMI s.r.l. ogni ulteriore utilizzazione a qualsivoglia titolo (anche con riferimento a specifici e limitati settori economici) del marchio registrato « AltaVista »; ordina ad ABX SISTEMI s.r.l. la cessazione di ogni ulteriore attività di concorrenza sleale attraverso la registrazione del nome a dominio « Altavista.it » presso la Registration Authority italiana; ordina ad ABX SISTEMI s.r.l. di attivarsi a proprie spese presso la Registration Authority perché venga cancellato o eliminato dal sistema Internet ogni riferimento al sito Web « Altavista.it » come di pertinenza della ABX SISTEMI s.r.l.; ordina la pubblicazione della presente ordinanza a cura e spese di ABX SISTEMI s.r.l. sul periodico PC PROFESSIONAL, nonché, per un mese, sul sito Internet « Altavista.it» da mantenersi attivo solo a questo fine.

Fissa, per l’inizio del giudizio di merito, il termine di 30 giorni.

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