Ripubblicazione di foto e contenuti: il problema non è il consenso ma la violazione della dignità

La diffusione di immagini pubblicamente disponibili non è necessariamente soggetta al consenso della persona ritratta, ma sempre all’obbligo di non violarne la dignità personale di Andrea Monti – Inizialmente pubblicato su Italian Tech – La Repubblica

Non si sono ancora spenti gli echi della vicenda legata al gruppo “Mia moglie” che sale alla ribalta della cronaca un altro caso relativo, questa volta, alla diffusione di fotografie di noti personaggi femminili accompagnate da commenti molto eufemisticamente definibili “inappropriati”.

Non c’è violazione della privacy

A differenza del fu gruppo Facebook, per phica.eu non siamo di fronte alla violazione della sfera privata (e dunque al reato di cui all’articolo 615-bis del Codice penale) perché, da quanto si apprende, una parte rilevante dei contenuti consiste in fotografie pubblicate da mezzi di informazione o dalle dirette interessate. Questo non significa, tuttavia, che le persone fotografate e i fotografi che hanno scattato le immagini siano senza tutela.

I diritti sulle fotografie non sono assoluti

È vero che in molti casi – per esempio, l’attività giornalistica o quella didattica o culturale – esiste la possibilità di riutilizzare senza autorizzazione fotografie altrui. Tuttavia, ci sono due limiti che non possono essere superati: il primo è l’articolo 10 del Codice civile che garantisce il diritto alla tutela dell’immagine personale, il secondo è l’articolo 98 della legge sul diritto d’autore che consente di eseguire (anche con una foto) il ritratto di una persona e attribuisce al fotografo la proprietà dell’immagine; ma nello stesso tempo ne vieta utilizzi che, come nel caso della norma del Codice civile, ledono la dignità e la reputazione della persona fotografata.

La monetizzazione di contenuti altrui è illecita

Riutilizzare per scopo di profitto senza consenso fotografie scattate da altri o fermo-immagine di trasmissioni televisive —per esempio, monetizzando indirettamente il traffico generato su un profilo social— è quantomeno una violazione del diritto d’autore che può avere anche conseguenze penali. Nulla di diverso, in questo senso, di quello che potrebbe essere accaduto nel caso del canale di recensioni di console per retrogaming di cui parlammo su queste pagine.

La dignità non è in vendita

A prescindere dagli aspetti economici, un’attività del genere diventa palesemente illecita nel momento in cui, a prescindere dal consenso dell’interessato, le fotografie vengono utilizzate in modo da violare i suoi diritti di persona e di essere umano. È il caso, per esempio, della strumentalizzazione dell’immagine di una persona in difficoltà, il cui uso inizialmente giornalistico viene strumentalizzato a fini —per esempio— di propaganda politica. In questo caso, il consenso iniziale alla (ri)pubblicazione non si estende automaticamente a ipotesi di questo genere.

Fatte queste premesse, è abbastanza facile concludere che se sussiste la volontà di trattare le persone ritratte nelle foto e nei fermo-immagine diffuse nel noto sito in modo da oggettificarle e deumanizzarle, c’è più di uno strumento giuridico grazie al quale ciascuna persona può rivendicare il diritto alla propria dignità. In concreto, le vittime di questa vicenda potranno rivolgersi al giudice civile per ottenere un risarcimento o quantomeno la rimozione delle immagini e dei messaggi che le riguardano. Nei casi più gravi, come per esempio offese, minacce o intimidazioni, si può anche seguire la via penale e chiedere perquisizioni domiciliari e sequestri di mail e messaggi.

Il che apre un enorme vaso di Pandora: l’effettiva possibilità di avere giustizia.

Efficacia dei rimedi giudiziari e privatizzazione della giustizia

Come nel caso del gruppo Mia moglie, anche in questo è arrivata prima la giustizia della piazza di quella delle istituzioni. In un teorico esercizio difensivo si potrebbe parlare di diritto alla libertà di manifestare il proprio pensiero anche in forme agghiaccianti o invocare strumentalmente l’applicazione del principio in base al quale cogitationis poenam nemo patitur: nessuno può essere punito per il proprio pensiero, sostenendo alla fin fine che si trattava solo di “apprezzamenti da caserma”.

Vedremo quali saranno le fantasiose tesi difensive di chi sceglierà di affrontare un giudizio civile o penale per sostenere di non essere individualmente responsabile di una qualche violazione di legge. Nel frattempo, però, i contenuti incriminati sono scomparsi – o stanno scomparendo – per effetto delle scelte della piattaforma o del fuggi-fuggi innescato dal clamore suscitato dai media, cioè dalla giustizia privata, privatizzata e sommaria e non da quella delle istituzioni.

Il fallimento delle istituzioni

Nessuno discute la gravità dei fatti di cui stiamo parlando, come nessuno intende sottovalutarli. Bisogna però essere intellettualmente onesti e riconoscere che non ci sono abbastanza inquirenti, pubblici ministeri e giudici per indagare e giudicare l’enorme numero di diffamazioni, ingiurie, quando non vere e proprie aggressioni e minacce, che quotidianamente si consumano tramite piattaforme e sistemi di messaggistica. Sarebbe interessante, a questo proposito, avere i dati del numero di querele sporte negli ultimi dieci anni per fatti del genere, del numero di condanne ma, soprattutto, del numero di archiviazioni (cioè della scelta di non andare avanti con il processo perché il fatto non è penalmente rilevante, perché le indagini sono troppo complesse, o per le tante altre ragioni che indirizzano una richiesta di giustizia verso questo binario morto).

Con estremo pragmatismo, va riconosciuto che nella gerarchia dell’allarme sociale generato da fatti legati alla reputazione individuale è ampiamente in basso rispetto ad altre forme di criminalità e che la scarsità delle risorse impone di fare delle scelte in termini di cosa indagare e cosa no. Scelte senz’altro sgradevoli ma inevitabili.

La responsabilità del branco

La vicenda, analizzata su queste pagine, della morte in diretta di Jean Pormanove, poneva la questione del ruolo del “branco” nei casi di violenze di gruppo e induceva a chiedersi se non fosse possibile ipotizzare, anche nell’interazione tecnologicamente mediata da una piattaforma, una responsabilità collettiva di chi, pur individualmente e senza necessariamente conoscere i propri sodali, contribuisce alla commissione di atti illeciti.

La norma, in realtà, esiste ed è l’articolo 416 del Codice penale che punisce il fatto in sé di essersi organizzati per la commissione di crimini e delitti.

Prima – o nell’attesa – che il Parlamento valuti se adottare una norma ad hoc, potrebbero essere un pubblico ministero prima e un giudice poi a valutare se applicare questa norma (che non richiede la querela della vittima) al caso dei commenti grevi associati a immagini ripubblicate senza diritto e, magari, anche per monetizzarne la circolazione. Questo sarebbe un segnale molto chiaro e molto forte per tutti coloro convinti che, alla fin fine, le parole non sono mica pietre e che i contenuti online sono automaticamente “socializzabili” o, meglio, espropriabili. Ora bisogna vedere quale, fra le tante Procure italiane, raccoglierà la sfida, ma soprattutto se deciderà di farlo.

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