La Circolare N. 15350/ 117(2)/U f f I I I-Prot.Civ del Ministero degl interni affronta, in via interpretativa, il problema della possibilità di allontanarsi da casa per fare attività motoria e sportiva, stabilendo che:
Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l’approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.
L’inclusione delle attività sportive e motorie fra i casi che legittimano la possiblità di allontanarsi da casa non vuol dire che si può uscire semplicemente per allenarsi o “sgranchirsi le gambe”. Permane, infatti, il requisito delle “esigenze primarie e non rinviabili”, il che significa che l’unico caso in cui si può uscire per praticare attività fisica è quello necessitato da stati patologici (per esempio, quello dei diabetici che hanno bisogno di camminare a lungo, o di chi è in un percorso riabilitativo, o ancora versa in stati psicopatologici che richiedono l’esposizione agli spazi aperti).
In altri termini, nulla è cambiato: si deve rimanere a casa, a meno che non sia indispendabile uscire.
Comprensibile, anche se a fatica, la qualificazione di “esigenza primaria non rinviabile” della gestione quotidiana di animali domestici: le problematiche di igiene derivanti dal dover gestire esclusivamente in casa un cane o un gatto (questi ultimi, peraltro, già autonomi per loro conto) possono, in effetti, suscitare criticità evitabili con la misura indicata dal Ministero.
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