Ennesima modifica della legge sui dati personali. Cosa cambia per l’ICT

di Andrea Monti – PC Professionale n. 132

Sarà meno facile negare informazioni con la “scusa” della riservatezza e sarà più regolamentato il meccanismo dello spamming e delle iscrizioni “d’ufficio” alle mailing list.
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Full disclosure. Risorsa o pericolo per la sicurezza?

ICT-Security n.ro 3 del 01-03-02

di Andrea Monti

Sembra essersi spenta – o quantomeno attenuata – l’eco generata dalla polemica “scoppiata” l’anno scorso sull’opportunità di praticare “full disclosure”. Cioè la pubblicazione dettagliata di bug e vulnerabilità che affliggono endemicamente un po’ tutte le piattaforme e gli applicativi del mondo ICT a cura di ricercatori indipendenti. Che divulgano sia l’analisi teorica del problema, sia l’exploit che consente di sfruttare praticamene il “buco” di sicurezza. Ma la questione è tutt’altro che sopita specie perché non è stata affrontata – a quanto mi risulta – dal punto di vista dell’organizzazione aziendale e dei riflessi legali.

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Uno strumento di lavoro: la lettera d’incarico

Linux&Co n.ro 23

di Andrea Monti

E’ un’esperienza comune a molti sviluppatori – specie ai free lance e a prescindere dall’uso di software libero – quella di essere contattati per eseguire un lavoro senza un minimo di formalizzazione dell’incarico. Il risultato è che si lavora praticamente “sulla parola”. Nulla di male quando le cose vanno come devono andare, ma in caso di contestazioni o problemi ecco che ci si trova a rimpiangere di non avere messo “nero su bianco” almeno gli elementi essenziali dell’incarico (con particolare riferimento ai diritti di proprietà intellettuale).
Dall’altro lato, le aziende si trovano spesso in imbarazzo ad operare con i software liberi perché non hanno ben chiaro il modo in cui gestire aspetti cruciali come la proprietà intellettuale o la responsabilità per l’esecuzione del lavoro.
E’ quindi necessario – prima di iniziare un qualsiasi lavoro – chiedere al cliente almeno di firmare una lettera di incarico come quella che leggete qui avanti. Ma attenzione, questa è solo una delle possibili modalità. Ovviamente non va presa e utilizzata così come è, visto che non è certo possibile prevedere quali possono essere le necessità del caso concreto. Certamente, però, rappresenta una buona traccia da seguire per dare un po’ di concretezza alla vostra attività.
Spero che vi sia utile.

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Trib. Torino Sez. III Sent. 782/02

N. 23564/99 Notizie di reato
N. 2823/01 R.G. Tribunale di Torino
N. 149 Mod. 30
Sentenza del 28.02.2002
N. 782 del Reg. Sent.
Data del deposito 8 aprile 2002

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COM (2002) 92 Def.

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COM (2002) 92 Finale

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Your software and how to protect it

The guide is based on research by experts on Intellectual Property Rights at the University of
Sussex and the University of Sheffield. The research was funded by Directorate General
Enterprise of the European Commission.

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Patent protection of computer programmes

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Cass. Sez. VI penale Sent. 433/02

REPUBBLICA ITALIANA
 
In nome del Popolo Italiano
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale
 
Composta dai signori:
 
Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere
2. Dott. Antonio S. Agrò Consigliere
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso proposto da
C. V., n. XXXX il XXXXXXXX
 
Avverso l’ordinanza in data 23-30 agosto 2001 del Tribunale di Roma
 
Visti gli atti, l’ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l’avv. Titta Madia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
 
Fatto
 
Con ordinanza in data 23-30 agosto 2001, il Tribunale di Roma, adito ex articolo 309 c.p.p., riformava in parte, attraverso l’applicazione degli arresti domiciliari, l’ordinanza in data 6 agosto 2001 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a C. V., funzionario del Ministero dell’Economia, la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli articoli 81 cpv., 110, 615-ter, commi primo, secondo n.2, e terzo, e 61 n.2 c.p. (capo 2: commesso in Roma dal 18 dicembre 2000 al febbraio 2001) e di cui agli articoli 110, 351 c.p. (capo 3: commesso in Roma in data successiva e prossima al 18 dicembre 2000).
Più dettagliatamente, al C. veniva contestato, quanto al capo 2, in concorso con S. P., tenente colonnello dei Carabinieri, L. D., brigadiere CC. del Nucleo Radiomobile di Roma, e C. R. A., maresciallo CC. del ROS, sezione Anticrimine di Roma, di essersi introdotto abusivamente nel sistema informatico della sezione ROS di Roma delegata allo svolgimento delle indagini nel procedimento numero 16236/99 e in varie banche-dati interforza; e quanto al capo 3, in concorso con i predetti soggetti, di avere sottratto la trascrizione del verbale di interrogatorio reso da D. F. A. nel procedimento numero XXXXX/99, cosa particolarmente custodita nella sezione ROS CC. di Roma, delegata allo svolgimento delle indagini e custode del documento.
Avverso la riferita ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma ricorre per Cassazione il C., a mezzo dei difensori, che deducono:
1) Manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, posto che il Tribunale, trascurando le puntuali deduzioni difensive, si è basato su una mera presunzione (l’interesse del C. a conoscere il contenuto dell’interrogatorio del D. F.) per desumerne una sua condotta di istigazione nei confronti di coloro che materialmente appresero copia della trascrizione del predetto atto difensivo; essendo invece da ritenere che il semplice movente costituisce un mero indizio, non idoneo a sorreggere una misura cautelare, in mancanza di altri elementi indiziari. In particolare il Tribunale ha trascurato di considerare che il C. poteva legittimamente ottenere copia delle trascrizioni dell’interrogatorio reso dal D. F.; che tale atto riguardava una moltitudine di persone potenzialmente interessate a ottenerne copia; che coloro che materialmente si procurarono abusivamente copia dell’interrogatorio non necessariamente erano stati istigati da chi aveva interessa a conoscerne il contenuto, potendo ben avere agito a sua insaputa, per compiacerlo o addirittura per scopo intimidatorio.
2) Erronea applicazione dell’articolo 351 c.p., atteso che l’acquisizione di una mera copia di un atto (nella specie, attraverso la stampa del relativo documento informatico) non determina la sottrazione o la dispersione di questo, che rimane comunque nella disponibilità del pubblico ufficio.
3) Mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, essendosi omesso di esporre quali specifiche esigenze imponessero l’adozione della misura custodiale, sia pure nella forma domiciliare.
 
Diritto
 
Il primo motivo di ricorso, al limite dell’ammissibilità, appare infondato. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale non ha tratto gli indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 2 da mere presunzioni, avendo fondato il suo convincimento non solo sul movente rappresentato dall’evidente interesse dell’indagato a conoscere il contenuto dell’interrogatorio del D. F. ma sulle specifiche ed obiettive risultanze delle intercettazioni di comunicazioni intercorse tra il C., il S. e il D., in ordine alle quali il ricorrente non spende parola.
In ordine al terzo motivo di ricorso deve rilevarsi la sopravvenuta perdita di interesse, essendo stato nel frattempo il C. posto in libertà con successivo provvedimento.
E’ invece fondato il secondo motivo.
La fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 351 c.p. prevede la condotta di chi “sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, documenti ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio”.
Nel caso in esame è stato contestato al C. di avere in concorso con i coindagati, sottratto la trascrizione del verbale di interrogatorio reso da D. F. A. nel procedimento penale n. XXXXX/99, cosa particolarmente custodita nella sezione ROS dei CC. di Roma, delegata allo svolgimento delle indagini e custode del documento.
Tale condotta sarebbe stata realizzata attraverso l’ottenimento della stampa dell’atto predetto versato sull’archivio informatico del ROS.
Ora, benché la condotta presa in esame dalla norma incriminatrice non esclude che essa possa riguardare non solo l’originale di un atto, ma anche una copia di esso, che rilevi per la sua individualità (Cass., sez. VI, 16 marzo 1993, Chirico), il concetto stesso di sottrazione implica che una determinata res fuoriesca dalla sfera di disponibilità del legittimo detentore, che ne venga conseguentemente privato; il che nella specie non si è verificato, in quanto l’ufficio del ROS non è stato affatto privato dell’atto e nemmeno di una sua copia, trattandosi di una riproduzione su carta, teoricamente illimitata, di un file esistente su supporto informatico, rimasto intatto. In altri termini, la “copia” dell’atto non preesisteva fisicamente alla condotta di impossessamento, ma è stata ottenuta proprio tramite l’abusiva stampa del file, sicché non può dirsi che l’atto sia stato “sottratto” al pubblico ufficio, ferma restando la configurabilità del distinto reato di cui all’articolo 615-ter c.p.
 
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all’articolo 351 c.p., mentre il ricorso va rigettato nel resto.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza limitatamente al reato di cui all’articolo 351 c.p.
Rigetta nel resto il ricorso.
 
Così deciso addì 19 febbraio 2002.
 
Il Consigliere Estensore
 
Il Presidente
 
Depositato in Cancelleria VI Sezione Penale
Oggi, 27 agosto 2002

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L’importante è non estorcere il consenso

PuntoCom del 05-02-02

di Andrea Monti

L’ennesima riforma della legge sui dati personali ha semplificato (almeno così pare) gli adempimenti relativi ai casi e alle forme di richiesta di consenso al trattamento. In altri termini, ha eliminato il “consenso ovvio”. Anche se il settore del direct marketing sarà oggetto di specifica “attenzione” regolamentare, il nuovo scenario già consentirebbe qualche agevolazione a chi opera online e utilizza il noto schema del “tutto gratis, ma mi dici chi sei e cosa fai”. A condizione di mettere da parte questo approccio, difficilmente compatibile con la normativa, è infatti possibile usare la rete come reale strumento di contatto con la clientela. E per di più senza essere percepiti dall’utenza come degli sgraditi “intrusi”.

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Trib. Teramo Sent. n. 112/02

DISPOSITIVO DI SENTENZA

(Artt. 544 e segg. 549 C.P.P.)

Il Giudice dott. ALDO MANFREDI

Alla pubblica udienza del 30/01/02 ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente

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Duplicazione abusiva di software: dal tribunale di Chieti un’assoluzione importante

di Andrea Monti – PC Professionale n. 130

Non basta il sequestro di computer per sostenere l’accusa, occorre esibire anche la copia integrale dell’hard disk al fine di ottenere valore di “prova “ nel corso del dibattimento.
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COM(2002) 27 Life sciences and biotechnology – A Strategy for Europe

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COM (2002) 27 – Le scienze della vita e la biotecnologia – Una strategia per l’Europa

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Dalla Camera di commercio di Milano arrivano gli usi della Rete

PC Professianle n.130 – gennaio 2002

Dalla Camera di commercio di Milano arrivano gli usi della Rete

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DLGV 467/01

CAPO I (Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996)

Art. 1 (Definizioni e diritto nazionale applicabile)

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DEC. C-2001 4540

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“Fare informazione” e “dare informazioni” sono cose diverse

Interlex n. 205

di Andrea Monti

E’ abbastanza facile naufragare nel mare di polemiche suscitate dalla famigerata legge 62/01, specie perché gli argomenti si sovrappongono disordinatamente, aumentando la confusione invece di eliminarla. Mi riferisco in modo particolare alla continua artificiale contrapposizione fra “informazione professionale” (quella dei giornalisti) e “informazione non professionale” (quella del resto del mondo). Contrapposizione nella quale la prima dovrebbe prevalere sulla seconda, sulla base della (presunta) migliore qualità offerta dai giornalisti, delle maggiori garanzie per il pubblico derivanti dalla “vigilanza”, della protezione offerta dal sindacato nei confronti degli “sfruttatori”. Quasi che tutto ciò che non proviene da un iscritto all’Ordine non abbia “dignità informativa”.

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La pubblicazione di informazioni tecniche è “libertà di espressione” anche sul web

di Andrea Monti – PC Professionale n. 129

Lo stabilisce la recente sentenza del tribunale californiano che ha assolto chi aveva diffuso in Rete i codici del DeCSS, il programma per leggere i Dvd.

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Metatag e concorrenza sleale. Dal tribunale di Roma una decisione da “prendere con le molle”

di Andrea MontiWebMarketing Tools n.40/01

L’ordinanza 18/1/2001 della nona sezione civile del tribunale di Roma stabilisce che non è consentito utilizzare il nome di un concorrente come metatag allo scopo di “pilotare” le query sui motori di ricerca dei potenziali clienti.

Il caso riguarda una controversia fra due compagnie di assicurazioni, una delle quali avrebbe inserito il nome della concorrente fra i metatag del proprio sito. In modo che – si dice – che le query sui motori di ricerca restituissero sempre il suo indirizzo anche se dirette verso la concorrente.

L’uso distorto dei metatag è noto oltreoceano da parecchio tempo e infatti ci sono alcuni precedenti che conviene considerare prima di addentrarsi nell’analisi dell’ordinanza italiana. Leggi tutto “Metatag e concorrenza sleale. Dal tribunale di Roma una decisione da “prendere con le molle””

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Gestire un servizio broadband internet

di Andrea Monti – WebMarketing Tools n.39/01

L’aumento dell’ampiezza di banda disponibile – a costi ragionevoli – anche per gli utenti finali consente la realizzazione di servizi difficilmente concepibili anche solo pochissimo tempo fa. Ma chi vuole trarre un effettivo vantaggio da un sistema di broadband internet deve confrontarsi con scelte architetturali e tecniche di non banale rilievo. Una di queste riguarda la gestione distribuita dei contenuti, che serve ad ottimizzare le prestazioni della trasmissione selezionando il computer più vicino all’utente e quindi riducendo hop, attese e quant’altro. In pratica il sistema funziona in questo modo (mi perdonino i tecnici per la mostruosa semplificazione): un utente si collega ad un server il quale, prima di restituire i contenuti richiesti, provvede ad identificare la collocazione geografica di chi accede alla risorsa. A questo punto, seleziona il content server più vicino al quale indirizza la query. Leggi tutto “Gestire un servizio broadband internet”

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Proteggere il know how aziendale nei contratti di outsourcing

di Andrea Monti – WebMarketing Tools n.38/01

Non molto tempo fa chiacchierando durante la pausa di un convegno con un altro relatore (dirigente di una notissima multinazionale), la conversazione cadde sul problema della dispersione del patrimonio culturale aziendale. Questa persona mi raccontava di come – oramai – fosse per loro impossibile tenere traccia dell’architettura di rete della sede centrale e delle varie sedi. Dal momento che le varie installazioni susseguitesi nel corso degli anni erano sistematicamente state affidate a società esterne, che eseguivano i lavori senza “restituire” le informazioni necessarie a gestire anche le ulteriori evoluzioni delle infrastrutture. Gli unici a sapere “dove mettere le mani” – oltre ai tecnici dei fornitori – erano i dipendenti che avevano seguito i lavori e che ora – “andati in pensione” – offrivano all’ex datore di lavoro una consulenza che quest ultimo, se si fosse premunito, non avrebbe ragione di dover comprare. Leggi tutto “Proteggere il know how aziendale nei contratti di outsourcing”

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Facciamo il punto sulle “aste online”

di Andrea Monti – WebMarketing Tools n.37/01


E’ un’opinione molto diffusa che le “aste” online siano fuorilegge. Questo almeno si desumerebbe da una prima lettura del comma 5 del d.lgs. 114/98; che laconicamente recita: “Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate”. L’internet rientra sicuramente fra gli “latri sistemi di comunicazione”, quindi le “aste” tramite la rete sono vietate.
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Cass. Sez. III Penale Sent. n. 5397/01

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

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Trib. Chieti Sent. n.1006/01

N. 1006/01 Reg. Sent. “Mon.”

N. 921/99 Reg. Not. Reato

N. 48/01 Reg. G. “U”

Data del deposito 6.12.2001

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Convention de Budapest sur la cybercriminalité

Le texte de ce Rapport explicatif ne constitue pas un instrument d’interprétation authentique du texte du Protocole, bien qu’il puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues. Le Protocole a été ouvert à la signature à Strasbourg, le 28 janvier 2003, à l’occasion de la Première Partie de la session 2003 de l’Assemblée parlementaire.

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Budapest Convention on Cybercrime

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

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Communication from the European Commission: “Network and Information Security: Proposal for a European Policy Approach” (COM (2001) 298 (June 6, 2001)

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I nuovi programmi di licenza Microsoft: esaminiamo alcuni aspetti contrattuali

di Andrea Monti – PC Professionale n. 128

Cambiano radicalmente le politiche di licensing dei prodotti Microsoft che si basano ora sul principio della “temporaneità” del diritto all’uso del software.
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DL 374/01 Coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 438/2001

DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO INTERNAZIONALE.Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

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Pubblicato il regolamento sul bollino SIAE: quando la cura è peggiore del male

di Andrea Monti – PC Professionale n. 127

Il regolamento attuativo stabilisce alcune esenzioni dall’obbligo di bollinatura.
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Trib del riesame Alessandria Ord. 15 novembre 2001

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
 
N. 33/2001 R.G.M.C.R.
 
N. 3430/01 N.R.
 
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del riesame, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori:
 
Dott. ANTONIO MAROZZO Presidente
Dott. ROBERTO AMERIO Giudice
Dott. ERMINIO RIZZI Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei confronti di
C. D., nato in XXXXXXXXX il XXXXX, res. in XXXXXXXXXXXX
 
Il Tribunale, sciogliendo la riserva che precede , osserva quanto segue:
 
1) Il presente procedimento trae spunto da concomitante indagine instaurata presso la Procura della Repubblica di Avezzano relativamente alla cd. pirateria informatica con particolare riferimento alla riproduzione ed al commercio illecito per il tramite della rete internet di software e materiale ludico e sonoro.
 
Invero secondo quanto prospettato dalla c.n.r.n. generatrice della misura reale, la vendita del materiale illegalmente duplicato veniva proposta tramite inserzioni sul circuito internet e soprattutto su newsgroup di annunci di giochi e programmi per P.C. e veniva parimenti inviata a tutti coloro che ne facevano apposita richiesta.
 
Ancora si faceva presente, sempre nella medesima comunicazione, come la copia e la diffusione illegale del prodotto veniva realizzata in modo frammentato su tutto il territorio nazionale secondo un collaudato schema in cui il soggetto coinvolto rappresentava un semplice “nodo” nel senso cioè, che nella maggior parte dei casi, dopo aver ricevuto un supporto informatico ne realizzava ulteriori copie da distribuire attraverso un proprio portafoglio clienti realizzando profitti idonei a coprire le spese occorrenti per l’originale acquisto.
 
L’indagine in atto evidenziava, poi, come i metodi di spedizione dei pacchi postali ed il pagamento dei vaglia erano sempre state effettuate tramite spedizioni ordinarie in contrassegno postale o con accredito su c/c postale e con spedizioni in postacelere od in alcuni casi mediante corrieri espressi.
 
La cristallizzazione delle indagini preliminari si concretava attraverso l’individuazione delle varie cedole del corriere SDA e della conseguente identificazione dei soggetti “aderenti all’illegale iniziativa “.
 
Proprio in tale contesto venivano individuate nr. 8 cedole del corriere SDA attestanti l’invio di materiale informatico a C. D. al quale veniva sequestrato quant’altro potesse comprovare la sua illecita attività (computer, masterizzatore, programmi originali e duplicati etc).
 
2) Il C., dopo aver proposto istanza di restituzione del materiale al P.M., proponeva avverso il decreto di rigetto opposizione nanti al G.U. del Tribunale di Alessandria.
 
Ancora, avendo il P.M. richiesto ed ottenuto emissione di sequestro Preventivo ( nell’ambito dello stesso decreto di diniego ), il prevenuto a mezzo del proprio procuratore presentava la richiesta di riesame avverso tale ultimo provvedimento.
 
In particolare il ricorrente lamentando la carenza dei presupposti di applicazione della misura reale, sia ” quanto al fumus commissi delicti che quanto al periculum criminis “, evidenziava : in primo luogo come non corretta fosse l’ipotesi di reato elevata ai sensi dell’art. 648 C.P. posto che contestandosi l’acquisto di programmi per elaboratore ed altro materiale informatico illecitamente duplicato e quindi proveniente da delitto, si doveva più specificamente richiamare la normativa speciale introdotta dalla legge nr. 248 del 2000 ed in particolare dall’art. 16 il quale inquadrava la fattispecie nell’ambito del solo illecito amministrativo (statuente altresi la confisca amministrativa del materiale illecitamente duplicato); ed in secondo luogo come parimenti la violazione dell’art. 171 bis legge diritto d’autore presupponeva per la sua configurabilità ” l’abusiva duplicazione, per trarne profitto …. o la detenzione per scopo commerciale od imprenditoriale …”di programmi informatici.
 
Sempre il reclamante a tal proposito, faceva presente “di aver semplicemente acquistato, nell’ambito di una spiccata passione per la materia informatica, alcuni programmi in versione non originale al solo fine ludico e conoscitivo” (svolgendo lo stesso reclamante attività lavorativa incompatibile con l’utilizzazione di programmi di soluzione evoluta per l’ufficio ).
 
Infine il reclamante eccepiva pure l’insussistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze di reato o la commissione di reati nuovi giacchè non essendoci reato, non vi erano conseguenze oggetto di un possibile aggravamento.
 
In ultima analisi si prospettava come unica esigenza cautelare tutelabile quella già cristallizzata nel decreto di sequestro probatorio impugnato.
 
3) Tutto ciò premesso occorre preliminarmente constatare come l’organo inquirente non abbia in alcun modo esplicitato la condotta incriminatrice oggetto della disposta misura reale.
 
Infatti vengono esclusivamente menzionati gli articoli di legge asseritamente violati.
 
Secondariamente dalla disamina degli atti processuali non emergono accertamenti finalizzati ad appurare la natura e la tipologia dei programmi sottoposti a sequestro, essendosi limitato l’organo inquirente a sottoporre a sequestro probatorio prima e preventivo poi, non solo il materiale informatico acquistato tramite corriere dal C. ma altresì tutti gli strumenti correlati al loro utilizzo.
 
In questo contesto deve accogliersi la prima doglianza espressa nel corso della richiesta di riesame presentata con particolare riferimento alla violazione di cui all’art. 648 C.P..
 
Corretta appare infatti la prospettazione della difesa in cui evidenzia come l’art. 16 della Legge 248/2000 abbia in modo chiaro ed inequivoco sanzionato a solo titolo amministrativo chiunque “acquisti o noleggi supporti audiovisivi ….informatici …. non conformi alle prescrizioni della presente legge”.
 
Non solo ma con la norma citata si è finalmente giunti a chiarire come, considerata la natura del bene “oggetto di ricettazione”, si possa unicamente ritenere integrata la fattispecie ipotizzata dal P.M., allorquando la condotta materiale attenga a beni contraffatti e commercializzati come se fossero originali (in particolare si ritiene cioè che la ricettazione di materiale informatico possa sussistere solo nel caso in cui il prodotto sia contraffatto e posto in commercio come autentico).
 
In tutti gli altri casi invece considerata la natura di “res immaterialis” del bene informatico (natura che si contrappone invece al concetto di “res corporalis” proprio dell’oggetto della ricettazione), il legislatore ha ritenuto di configurare l’illecito possesso con una semplice violazione di natura amministrativa salvo che il fatto non costituisca concorso in altri reati.
 
Pertanto richiamate tutte le considerazioni della difesa sul punto deve ritenersi che con riferimento alla violazione di cui all’art. 648 C.P. non solo difettino i gravi indizi di colpevolezza richiesti ma altresì manchino i presupposti costitutivi.
 
4) Con riferimento poi alla prospettata violazione dell’art. 171 bis Legge 633/1941 si deve rilevare come in assenza di un esplicitato capo di imputazione, la condotta contestata possa essere inquadrata “nell’abusiva duplicazione, per trarne profitto di programmi per elaboratore … nella distribuzione vendita, e detenzione a scopo commerciale dei suddetti programmi …”.
 
Anche con riferimento a questa seconda ipotesi le argomentazioni della difesa sul punto appaiono convincenti.
 
Risulta infatti circostanza pacifica che il C. abbia ricevuto programmi abusivamente ed illecitamente duplicati, ma non risultano elementi, neanche a titolo indiziario, idonei a ritenere che lo stesso abbia concorso alla loro abusiva duplicazione “per trarne profitto”.
 
Inoltre la norma richiamata, individuando altre condotte penalmente rilevanti, presuppone che la detenzione di tali programmi sia finalizzata a scopo commerciale o imprenditoriale, mentre nel caso di specie la professione svolta dal C. (vedi dichiarazioni da lui rese nel corso dell’udienza camerale e non contestabili in alcun modo dalle risultanze agli atti) appare poco compatibile con l’utilizzo richiesto dalla norma di legge.
 
Ancora deve constatarsi come l’accertamento posto in essere non abbia consentito di chiarire se i programmi ricevuti dal C. siano stati duplicati, in quanto. nessun tipo di indagine sul punto è stata svolta.
 
Deve infine osservarsi come la tesi emersa dalla c.n.r. della sezione di Polizia Postale di Alessandria circa “la possibile distribuzione da parte del soggetto coinvolto di ulteriori copie dei programmi illecitamente duplicati, verso un proprio portafoglio clienti” non risulta in alcun modo suffragata da alcun debole riscontro indiziario.
 
Pertanto anche con riguardo a questa violazione di legge devono ritenersi condivisibili le osservazioni proposte dalla difesa circa la carenza dei presupposti giustificativi all’applicazione della misura reale.
 
P.Q.M.
 
Visto l’art. 324 c.p.p.;
 
revoca
 
il sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Alessandria in data 12.10.2001.
 
Si comunichi.
 
Alessandria, 14 novembre 2001.
 
IL GIUDICE ESTENSORE                                  IL PRESIDENTE
 
Tribunale di Alessandria
Depositato in questa Cancelleria
Oggi 15 novembre 2001

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GdP Milano Sent. 8367/01

Ufficio del giudice di pace di Milano

sez. 7ª

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

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Trib Pescara Sent. n. 720/01

N.6188/97 R.G. notizie di reato
N°1113/01 Reg. SENTENZE
N.720/01 R.G. – Tribunale (stralciato dal n°540/00 R.G.Trib.)

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Il cattivo uso della rete

Interlex n. 191 – PuntoCom

C’è gente che non si ferma veramente davanti a nulla e persino davanti ad un evento gravissimo come l’attentato agli USA cerca comunque di “portare acqua al proprio mulino”. E anche la rete si trova coinvolta in questo gioco al massacro.

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Il diritto d’autore fra legge italiana e direttiva europea

di Andrea Monti – PC Professionale n. 126

La nuova direttiva “antipirateria” mette fuori legge la commercializazione di apparati, software e singoli componenti, atti a eludere misure di protezione.
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Cass. Sez. lavoro Sent. n.11445/01

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore al casello di (omissis), previa rituale contestazione dell’addebito disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi, biglietti “premagnetizzati” della stazione autostradale di (omissis), mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso.
L’impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 1999.
Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, costituente giusta causa di licenziamento, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico della società Autostrade, il cui funzionamento veniva illustrato dai testi escussi, e minuziosamente riportato in sentenza, valutati congiuntamente con circostanze esterne oggetto di prova testimoniale.
 
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il T., con unico motivo.
 
La società intimata si è costituita con controricorso, resistendo.
 
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 C.P.C.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con unico motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2729 cod.civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.); omesso esame di un punto decisivo della controversia, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver fondato la propria decisione sull’elaborato informatico del computer centrale operante presso la sede di Firenze, di cui contestava la valenza probatoria.
 
Il ricorso non è fondato.
 
L’art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che i criteri e le modalità di applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria dei vari tipi di documenti informatici.
Intanto esso definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridici. Pertanto, le informazioni fornite dal sistema informatico centrale della società Autostrade costituiscono documento informatico rappresentativo delle operazioni di incasso svolte dai vari esattori ai numerosi caselli autostradali.
La dottrina distingue tra i documenti elettronici in senso stretto, e cioè quei documenti memorizzati in forma digitale e non percepibili se non per il tramite degli elaboratori, e i documenti elettronici in senso ampio, intesi come prodotti normalmente cartacei formati tramite l’elaboratore.
La distinzione fondamentale operata dal Regolamento citato, ai fini della presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale integra il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell’art. 1325 n. 4 e 1351 cod.civ., ed ha conseguentemente l’efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 cod.civ.; b) documenti informatici, come quello rilevante in causa, privi di firma digitale, i quali hanno l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 cod.civ. (art. 5, comma 2), come già ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre tenere presente il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell’art. 2712 cod.civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura privata, perché, mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio 2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche; Cass. 26 gennaio 2000 n. 866 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche, Cass. 22 dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni, Cass. 8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafi; Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell’utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale).
Questa Corte ha altresì precisato che le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio per derivarne direttamente e immediatamente obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante (Cass. 25.1.1999 n. 659).
Infine le norme poste dal codice civile in materia d’onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori, attinenti al diritto sostanziale, vanno correlate con quelle processuali relative al giudizio di, Cassazione; poiché la loro violazione dà luogo ad “errores in iudicando”, e non in “in procedendo”, il ricorrente interessato a fa valere nel giudizio di Cassazione la violazione di dette norme ha l’onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice “a quo” alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla decisione adottata, specificando le ragioni della contestazione – disconoscimento della sottoscrizione, contestazione della conformità della copia all’originale, ecc. – nonché del modo e dell’occasione della medesima, ai fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247).
Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni di giudici di merito, affermative della legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori dipendenti, che presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione della valenza probatoria di sistemi informatici (Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558, relative ad esattori della società Autostrade, per inadempienze accertate con le registrazioni informatiche; (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476, in tema di inadempienze di dipendente bancario risultanti dal sistema informatico). In tali occasioni questa Corte ha ribadito il proprio insegnamento secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge considerata come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l’onere probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori (Cass. 20 gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 3198/1987, 1843/1995).
Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione solo sul documento informatico risultante dall’elaborato centrale, dotato peraltro di un programma di autodiagnosi continua, ma su una serie di circostanze esterne di riscontro, riferite da numerosi testi, tra le quali, con valore assorbente e decisivo, quelle che nella stazione di presunta emissione dei biglietti premagnetizzati, (omissis), erano stati sottratti 150 biglietti, dei quali 34 risultati incassati dal T.; che nel tempo presumibilmente occorrente per percorrere la distanza tra il casello di (omissis) e quello di (omissis), dove operava il T., distante pochi chilometri, non risultavano emessi tali biglietti; che le irregolarità contabili afferivano esclusivamente al T., seguendolo nei vari turni e sulle varie piste o porte alle quali era addetto.
La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di funzionamento del sistema informatico centrale della società Autostrade e con audizione di numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne ad esso) e motivazione del giudice del merito non merita le generiche censure del ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata, perché coerente con il principio di diritto enunciato nel corso della motivazione, e che si può riassumere nei seguenti termini: in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell’art. 2712 cod.civ., e dell’art. 5, comma 2; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.
 
Il ricorso va pertanto respinto.
 
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
 
PER QUESTI MOTIVI
 
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 50.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato.
 
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2001.
 

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Bollino SIAE. Un regolamento “fatto su misura”

Linux&Co n.ro 19

di Andrea Monti

Tempi oscuri si preparano per l’Open Source italiano. Lo scorso 22 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il famigerato regolamento previsto dall’art.10 L.24800 (quello che rende obbligatorio il bollino anche per i supporti che contengono software) e il risultato lascia letteralmente esterreffatti. Raramente in un provvedimento normativa della Repubblica è stato dato di riscontrare un pastone così sfacciato di ignoranza tecnica, interessi di parte e indifferenza per le istanze provenienti dalla comunità degli operatori priva di “santi in paradiso”. Perchè i soliti noti hanno avuto modo e maniera di intervenire pesantemente in fase preparatoria Dalle prossime righe sarà anche evidente perchè il testo di questo regolamento sia stato “secretato” gelosamente” dalla Presidenza del consiglio, tanto da far dichiarare in un convegno pubblico organizzato dal LUG Roma all’Università La Sapienza: – all’on.Altea (il relatore della legge 248) che nemmeno a lui ne hanno dato una copia – al dott. Agoglia (relazioni esterne SIAE) di avere visto soltanto una bozza e di non avere idea di quello che sarebbe stato il testo definitivo Persino i tentativi di contatto con l’Autorità delle comunicazioni e con la Presidenza del consiglio non hanno avuto alcun esito, infrantisi malamente su un muro di gomma improvvisamente induritosi oltre ogni misura. Cominciamo con l’ignoranza tecnica. Nella gerarchia delle fonti del diritto il regolamento “sta sotto” la legge ordinaria. Questo significa che se la legge fissa dei principi, il regolamento li può solo attuare e non modificare. Questo in teoria, perchè in pratica le cose vanno molto diversamente. Come è universalmente noto, il nuovo art.181 bis della legge sul diritto d’autore stabilisce espressamente che Ai sensi dell’articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter,

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Ghost in the shell

di Andrea Monti – WebMarketing Tools n.43/01

Quello che vedete più avanti è l’exploit[1] in grado di trasformare un modem ADSL Alcatel Speed Touch Home nella versione PRO 
(notevolmente più costosa). Lo ha scoperto Stefano Chiccarelli - esperto di system security e coautore di “Spaghetti Hacker” -  che 
sul filo di lana è stato anticipato dal ricercatore nippo-americano Shimomura Tsutomu[2] nella pubblicazione della scoperta di una 
backdoor (chiamata EXPERT MODE)  presente nello stesso modem. Grazie alla quale si può accedere in tutta tranquillità alle 
macchine collegate al suddetto apparecchio. Leggi tutto "Ghost in the shell"

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DPCM 338/01

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
Visto l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 giugno 2001;

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DPCM 11 luglio 2001, n. 338 – Regolamento bollino SIAE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 11 luglio 2001, n. 338
Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore(G.U. n. 194, 22 agosto 2001, Serie Generale)

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Scrivere una licenza open source

Linux&Co n.ro 17

na delle domande che ricevo più spesso riguarda il “come” scrivere una licenza open source valida all’interno dei nostri confini. Cosa non delle più semplici, anche solo considerando che nell’oceano del software libero c’è un mare di pesci simili ma anche molto diversi fra loro.

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Bruce Perens e l’Open Source Licensing

di Andrea Monti – PC Professionale n. 123

A colloquio con il co-fondatore dell’Open Source Initiative che promuove l’impiego del software libero all’interno delle aziende. Quando una licenza d’uso è “open source”.
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Open Source,media e Istituzioni. Colpevoli silenzi, crassa ignoranza e arrogante presunzione

Linux&Co n.ro 16

di Andrea Monti

Nell’ultimo mese ho avuto la fortuna di partecipare a tre eventi che mi hanno consentito, da un lato, di conoscere esponenti storici del movimento Open Source internazionale come Bruce Perens e Roberto Di Cosmo e, dall’altro, di incontrare faccia a faccia – come presidente di ALCEI – il parlamentare che ha funto da relatore alla famigerata legge sul bollino, e il responsabile delle relazioni esterne della SIAE. Non tutti questi incontri hanno una relazione diretta con gli aspetti legali che normalmente tratto in queste pagine, ma per una volta spero mi perdonerete l’off topic. Che spero sia comunque interessante.

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Trib. Spoleto Sent. n. 154/01

N.B. l’originale della sentenza è leggibile conmolta difficoltà quindi la trascrizione potrebbe contenere errori o omissioni che, però non limitano la comprensione del testo

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Trib. Monza Ord. 26 maggio 2001

TRIBUNALE DI MONZA

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dott. Danilo Galletti
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Draft Convention on Cyber-Crime ver.27

Source: http://conventions.coe.int/treaty/EN/projets/cybercrime27.doc

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Cass. Sez.VI Penale Sent. 21206/01

(Presidente P. Trojano – Relatore G. Ambrosini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bologna con ordinanza 4.12.2000 annullava l’ordinanza 21.10.2000 del G.I.P. del Tribunale di Modena applicativa degli arresti domiciliari a G. R. limitatamente al reato di cui all’art.416 c.p. e la confermava relativamente ai reati di cui agli artt.3 e 4 L.20.2.1958 n.75.
“Medio tempore” – tra l’ordinanza applicativa della misura cautelare (21.10.2000) e la decisione di annullamento parziale relativa al solo reato associativo (4.12.2000) – con ordinanza 20.11.2000 il G.I.P. disponeva la liberazione del G. per tutti i reati contestatigli, essendo venute meno le esigenze cautelari relative all’inquinamento probatorio.
Il G., secondo l’originaria accusa, era indagato:
a) di concorso esterno nell’associazione diretta all’agevolazione all’ingresso clandestino di stranieri nel territorio nazionale, di riduzione in schiavitù, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e altri reati, per le consulenze prestate (oltre l’attività professionale legale), agli associati ad essa;
b) di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di C. F., per aver fatto da mediatore per l’acquisto di un immobile che i suoi mandanti (i fratelli G. S. e G. S.), sfruttatori della donna, intendevano destinare all’esercizio del suo meretricio, e per aver consigliato agli stessi sfruttatori di far allontanare temporaneamente la donna dalla città, perché raggiunta da foglio di via obbligatorio (con relativa espulsione dallo Stato).
L’ordinanza impugnata respinge preliminarmente l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto estranee all’attività professionale del G. e comunque effettuate sull’utenza del suo interlocutore, l’indagato G. S.
Per quanto concerne il concorso esterno nel reato associativo esclude la sufficienza di indizi nel senso che gli apporti professionali dati a ciascun associato non consentono di verificare un comportamento unitario volto a favorire la struttura criminale.
Per quanto concerne i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione fonda gli indizi essenzialmente sul tenore delle telefonate intercettate.
Ricorre il P.M. per manifesta contraddittorietà e illogicità dell’ordinanza e violazione dell’art.416 c.p. per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato.
Ricorre la difesa dell’indagato, ai soli fini di cui all’art.314 c.p.p., per violazione di legge essendo stata esclusa dal Tribunale la rilevanza di fatti sopravvenuti e non essendosi valutato, una volta escluso il reato associativo, il permanere di esigenze cautelari; per violazione degli artt.103, c.5, e 271, c.2, c.p.p. in relazione alle intercettazioni telefoniche; per mancanza di motivazione in ordine ai sufficienti indizi di colpevolezza; per violazione dell’art.104, c.4, c.p.p. in relazione al divieto di comunicare con il difensore.

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