Sent. Trib. Udine 25/2/00 (Interpretazione d.lgs 103/95)

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Udine ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con ricorso depositato da:
……. nato a ……. il……. quale legale rappresentante della ditta….., con sede a Codroipo……

OPPONENTE

contro

PREFETTO PROVINCIA DI UDINE

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: “Revocarsi il provvedimento opposto”.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato in data 25/9/98 …… proponeva tempestiva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n°8252/52001/Dep. di data 13/8/98, notificatagli il 26/8/98, con la quale il Prefetto di Udine gli aveva intimato il pagamento della sanzione amministrativa di £.5.000.000 a fronte di violazione dell’art.3, comma 2D.lgv. 103/95, sul presupposto dell’insussistenza dell’accertata infrazione.
Di conseguenza instava per la revoca del provvedimento opposto.
Instauratosi il contraddittorio, acquisita la documentazione necessaria, all’udienza del 25/2/00, sulle riportate conclusioni. il Giudice pronunciava sentenza dando contestuale lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va in primis rilevato che, nella fattispecie in esame, vista l’ampia documentazione dimessa dall’opponente nel corso dell’istruttoria, manca l’elemento soggettivo dell’illecito.
Se, infatti, la cosiddetta “buona fede” può – secondo l’unanime indirizzo giurisprudenziale – ravvedersi nell’incolpevole comportamento del trasgressore, essa conseguentemente non può – per ovvi motivi – non riconoscersi in capo al …..
Le ripetute indicazioni contenute nella rivista multimediale di diritto e tecnologia dell’informazione, infatti, seppur non direttamente derivando da comportamento della P.A., non possono non estrinsecare, in considerazione della peculiare natura della presente vertenza, un comportamento tale da far presumere la buona fede del ricorrente nel di lui operato.
Ciò premesso, ritiene altresì questo giudicante inconsistente anche l’elemento oggettivo dell’illecito amministrativo.
L’art. 3 del D.Lgt. 17/3/95 n° 103, sotto la rubrica “offerta dei servizi di telecomunicazioni”, considera due distinte ipotesi.
La prima (comma 1°) precede l’onere della mera presentazione al Ministero competente di una dichiarazione allorché sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica”.
La seconda (comma 2°) prevede l’obbligo di previa autorizzazione ministeriale allorché “sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica”.
Risulta incontestato – poiché confermato dagli stessi verbalizzanti – che nella fattispecie in esame ….. aveva l’accesso a Internet a mezza Connecta di Udine, e dunque utilizzava la linea diretta solo per collegare il POP (point of presence) di Latisana con quello di Codroipo; il servizio offerto alla clientela, per contro, aveva accesso ad Internet mediante linea commutata.
A parere dello scrivente alla fattispecie de qua non può trovare applicazione il secondo comma del citato art:3, bensì il primo.
Ciò si desume da due ordini di motivi.
Innanzitutto il D.lgv 17/3/95 n°103 di recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza dei mercati nei servizi di telecomunicazioni disciplina, all’art.3, l'”offerta” al pubblico dei servizi di telecomunicazioni e non già l'”uso” delle linee di telecomunicazione o comunque il modo con cui viene prodotto il servizio.
Di talché, se l’offerta è con accesso per l’utente di linea commutata si applica il comma 1 dell’art.3; se l’offerta è con accesso per l’utente da linea diretta trova applicazione il secondo comma.
Siffatta ratio che ha ispirato il legislatore del D.lgv. 103/95, – che è la medesima della direttiva comunitaria 388/90 di cui il decreto legislativo de quo non costituisce che un’applicazione – consiste infatti nel regolamentare la concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni e ben si inquadra nel più vasto campo della normativa del settore, come il successivo Decreto del Presidente della Repubblica 4/9/95 n°420 sempre in tema di disciplina dell’offerta di servizi al pubblico (vedi, in particolare, art.1 comma 3 e art.4 comma 1) e la recente direttiva CEE n°13/97 in tema di “Disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni”.
Il secondo motivo a suffragio della tesi qui esposta consiste nella considerazione che l’interpretazione della norma de qua nel senso inteso da parte resistente porta a vanificare ogni distinzione tra l’ipotesi di cui al primo comma del medesimo articolo.
Se fosse vero, infatti, che l’attenzione debba venire spostata sul tipo di collegamento (diretto o commutato) utilizzato dal fornitore del servizio e non già sul tipo di offerta al pubblico (accesso diretto o a mezzo linea commutata), non ci sarebbe più spazio per l’ambito di operatività per l’art.3, primo comma: la prassi non solamente maggioritaria, bensì totalitaria dei fornitori di servizi di telecomunicazioni è infatti nel senso di utilizzare sempre – “a monte” dell’offerta del servizio – un collegamento diretto (per la realizzazione dei servizi, cioè, sono di norma utilizzati collegamenti diretti: tra il fornitore di servizi e i centro servizi di Telecom Italia nel caso di 144, 146 e VideoTel; tra il fornitore dei servizi e il nodo superiore nel caso di Internet).
Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

il Giudice

1) accoglie il ricorso e conseguentemente revoca l’ordinanza-ingiunzione n°8252/52001 Dep. di data 13/8/98, notificata al ricorrente il 26/8/98.
2) Spese compensate.

Così deciso in Udine, 25/2/2000

IL GIUDICE
dott.ssa A. Antonini Drigani

Possibly Related Posts: